il conferimento d'azienda - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli ...
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IL CONFERIMENTO D’AZIENDA<br />
1<br />
GRUPPO DI STUDIO N. 5<br />
Marco Berionni<br />
Luca Borgaro<br />
Barbara Brussino<br />
Cristina Ganaite<br />
Elena Lunardi<br />
Carlo Moriondo<br />
Antonella Paolucci<br />
Samantha Sardo<br />
Antonio Valentino
1) Aspetti civ<strong>il</strong>istici<br />
Il <strong>conferimento</strong> di azienda<br />
Il <strong>conferimento</strong> d’azienda, o di ramo d’azienda, consiste nel trasferimento di un complesso<br />
organizzato di beni ad una società, esistente o di nuova costituzione, in cambio di azioni o quote<br />
della società conferitaria.<br />
Il <strong>conferimento</strong> di un complesso aziendale è un’operazione che comporta:<br />
��da un lato, <strong>il</strong> trasferimento di un bene particolare, l’azienda, dal soggetto conferente a quello<br />
conferitario;<br />
��dall’altro, la patrimonializzazione della società conferitaria mediante l’apporto non di denaro,<br />
bensì di azioni o quote.<br />
In occasione dell’operazione di <strong>conferimento</strong>, nel patrimonio della conferente, le partecipazioni<br />
ricevute sostituiscono i beni conferiti, mentre gli stessi beni determinano un incremento del<br />
patrimonio della conferitaria.<br />
Il <strong>conferimento</strong> d’azienda rappresenta una fattispecie riconducib<strong>il</strong>e alla più ampia categoria <strong>dei</strong><br />
conferimenti in natura, rispetto ai quali, tuttavia, si caratterizza per le seguenti peculiarità:<br />
��l’oggetto del <strong>conferimento</strong> non è un singolo elemento patrimoniale o una mera pluralità di<br />
beni, bensì un’azienda, ossia un organico complesso di beni (materiali e immateriali) e<br />
rapporti obbligatori, organizzati per l’esercizio di un’attività d’impresa;<br />
��<strong>il</strong> corrispettivo del <strong>conferimento</strong> non è rappresentato da una somma di denaro, bensì da<br />
partecipazioni (azioni o quote) della società in cui viene effettuato l’apporto.<br />
E’ possib<strong>il</strong>e conferire:<br />
��sia l’intera azienda;<br />
��sia un ramo della stessa (ossia una parte dell’attività aziendale), purché si tratti, anche in<br />
questo caso, di un complesso di beni e rapporti giuridici potenzialmente idoneo – dal punto<br />
di vista strutturale, funzionale e organizzativo – all’esercizio di un’attività d’impresa e atto a<br />
produrre reddito.<br />
Al riguardo, in sede giurisprudenziale, è stato, infatti, chiarito che, affinchè si abbia <strong>conferimento</strong><br />
d’azienda (o di ramo aziendale), “è necessario che venga conferito un complesso di beni di per sé<br />
idoneo a consentire lo svolgimento di una determinata attività d’impresa”.<br />
Tale fattispecie – secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione – ricorre anche qualora:<br />
��l’attività della società conferitaria sia diversa da quella svolta dal conferente;<br />
2
��detta società, una volta divenuta <strong>il</strong> nuovo titolare dell’azienda, debba integrare l’insieme <strong>dei</strong><br />
beni trasferiti con ulteriori fattori produttivi. In quest’ultimo caso, tuttavia, occorre che “i<br />
beni mancanti non siano tali da alterare l’unità economica e funzionale del complesso<br />
aziendale, atteso che non basta che i beni conferiti abbiano fatto parte di un’azienda, ma è<br />
altresì necessario che essi, per le loro caratteristiche ed <strong>il</strong> loro collegamento funzionale,<br />
rendano possib<strong>il</strong>e lo svolgimento di una specifica impresa”.<br />
Per quanto riguarda <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o soggettivo dell’operazione in esame, è opportuno precisare che,<br />
mentre <strong>il</strong> soggetto beneficiario del <strong>conferimento</strong> d’azienda non può che essere una società, <strong>il</strong><br />
conferente può essere un qualsiasi soggetto giuridico. Come osservato in dottrina, potrebbe, quindi,<br />
trattarsi di:<br />
��un’altra società;<br />
��un ente commerciale, un’associazione, una fondazione;<br />
��una persona fisica titolare di un’azienda individuale o di più aziende.<br />
Analogamente a quanto avviene per i conferimenti in generale, anche <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> di beni in<br />
natura (nella specie, di un complesso aziendale) può avvenire:<br />
��in sede di costituzione di una nuova società;<br />
��in sede di aumento del capitale sociale di una società già esistente.<br />
In entrambi i casi – come si è detto – <strong>il</strong> soggetto conferente, in cambio dell’azienda conferita, riceve<br />
non denaro, ma azioni o quote della società conferitaria, con conseguente ingresso nella compagine<br />
sociale e acquisto della qualità di socio.<br />
Va, peraltro, sottolineato che <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> potrebbe essere effettuato, in sede di aumento del<br />
capitale, anche da parte di un soggetto che già riveste la qualità di socio: in tal caso, <strong>il</strong> conferente<br />
aggiungerebbe alle azioni o quote già possedute quelle assegnatagli dalla conferitaria all’atto<br />
dell’aumento di capitale sottoscritto mediante <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> del complesso aziendale.<br />
Il <strong>conferimento</strong> di azienda non è espressamente disciplinato nel codice civ<strong>il</strong>e se non per quanto<br />
riguarda <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> di singoli beni di cui all’art. 2342 c.c. che prende in considerazione<br />
soltanto “ <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> di beni in natura e di crediti”.<br />
La disciplina dell’operazione viene, quindi, “costruita” in via interpretativa, mediante la congiunta<br />
applicazione delle norme in materia di:<br />
��Conferimento di beni in natura delle società di persone: Art. 2254 c.c.;<br />
�� Conferimento di beni in natura in S.p.A.: Artt. 2342, 2343, 2343-ter c.c.;<br />
�� Conferimento di beni in natura in s.r.l.: Artt. 2464, 2465 c.c.;<br />
�� Aumenti di capitale sociale mediante <strong>conferimento</strong> di beni in natura nelle società di persone:<br />
Art. 2252 c.c.;<br />
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�� Limitazione diritto d’opzione nelle S.p.A.: Art. 2441, commi 4 e 6 c.c.;<br />
�� Limitazione diritto d’opzione nelle s.r.l.: Art. 2481-bis c.c.;<br />
�� Trasferimento di azienda: Artt. 2557 – 2560 c.c.<br />
Per quanto riguarda la disciplina del trasferimento dell’azienda, si può brevemente segnalare che<br />
trovano applicazione le disposizioni concernenti <strong>il</strong> divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.) da parte<br />
del conferente, salva la facoltà delle parti di escludere tale divieto; la successione nei contratti<br />
stipulati dal conferente per l’esercizio della stessa, fatta eccezione per i contratti di carattere<br />
personale (art. 2558 c.c.), nei crediti e nei debiti della società (art. 2559-2560 c.c.).<br />
Dal punto di vista procedurale, bisogna in primo luogo distinguere tra:<br />
��conferimenti effettuati a favore di società di persone;<br />
��conferimenti effettuati a favore di società di capitali.<br />
a) Conferimento d’azienda nelle società di persone<br />
I conferimenti di beni in natura nelle società di persone sono disciplinati dall’art. 2254 c.c. Ai sensi<br />
di tale disposizione, ritenuta pacificamente applicab<strong>il</strong>e anche al caso di <strong>conferimento</strong> d’azienda o di<br />
ramo d’azienda:<br />
��per le cose conferite in proprietà, la garanzia dovuta dal socio e <strong>il</strong> passaggio <strong>dei</strong> rischi dal<br />
socio alla società sono regolati dalle norme sulla vendita (co. 1);<br />
��<strong>il</strong> rischio relativo alle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite.<br />
La garanzia per <strong>il</strong> godimento è regolata dalle norme sulla locazione (co. 2).<br />
Nelle società a base personale <strong>il</strong> regime della responsab<strong>il</strong>ità <strong>il</strong>limitata <strong>dei</strong> soci per le obbligazioni<br />
sociali attenua la funzione di garanzia del capitale sociale e rende meno r<strong>il</strong>evante l’esigenza di<br />
predisporre una normativa rigorosa a tutela della sua integrità.<br />
In tali società, l’effettuazione di un <strong>conferimento</strong> avente ad oggetto un bene in natura non è, quindi,<br />
subordinata al rispetto di determinati vincoli procedurali.<br />
Più precisamente, nel caso in cui la società conferitaria di beni in natura sia una società di persone:<br />
��non vi sono limiti particolari in ordine ai tempi e alle modalità di esecuzione <strong>dei</strong><br />
conferimenti. È infatti sufficiente che i soci assumano l’impegno di eseguire <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong><br />
previsto dal contratto sociale;<br />
��la valutazione <strong>dei</strong> conferimenti è concordata tra i soci: non vi è l’obbligo della perizia, e<br />
questo a causa della responsab<strong>il</strong>ità <strong>il</strong>limitata e solidale;<br />
��è necessario indicare, oltre ai conferimenti di ciascun socio, anche <strong>il</strong> valore ad essi attribuito<br />
e <strong>il</strong> metodo di valutazione. A differenza di quanto avviene nelle società di capitali la legge<br />
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non detta una disciplina specifica per la stima <strong>dei</strong> conferimenti diversi dal denaro, lasciando<br />
alle parti l’individuazione <strong>dei</strong> modi di valutazione.<br />
b) Conferimento d’azienda nelle società di capitali<br />
La disciplina <strong>dei</strong> conferimenti di beni diversi dal denaro nelle società di capitali si caratterizza,<br />
invece, per una serie di vincoli procedurali, volti alla tutela <strong>dei</strong> creditori della società<br />
conferitaria e <strong>dei</strong> terzi in generale. In particolare è previsto l’obbligo di liberazione integrale<br />
delle azioni o quote all’atto della sottoscrizione col fine di conseguire immediatamente alla<br />
società la titolarità e disponib<strong>il</strong>ità del bene conferito.<br />
La procedura in esame si apre con una fase “propedeutica”, che va dai primi contatti tra le parti<br />
(conferente e società conferitaria) sino al momento in cui <strong>il</strong> conferente assume la decisione di<br />
procedere al <strong>conferimento</strong> dell’azienda o di un ramo della medesima.<br />
Si tratta di una fase negoziale, non regolamentata, in cui leparti definiscono i termini<br />
dell’operazione, con riguardo, ad esempio, ai diritti e agli obblighi reciproci che faranno capo<br />
alle stesse una volta instaurato <strong>il</strong> rapporto sociale.<br />
Quanto alla decisione di procedere al <strong>conferimento</strong> d’azienda, va evidenziato che, nel caso in<br />
cui <strong>il</strong> soggetto conferente sia una società, tale decisione compete all’organo amministrativo,<br />
investito, ex art. 2380-bis c.c., del potere generale di gestione dell’ente.<br />
Considerata la r<strong>il</strong>evanza <strong>degli</strong> effetti del <strong>conferimento</strong> d’azienda sulla struttura dell’impresa<br />
societaria, peraltro, potrebbe essere reputato opportuno prevedere nello statuto la necessità della<br />
richiesta, da parte <strong>degli</strong> amministratori, dell’autorizzazione assembleare al compimento<br />
dell’operazione.<br />
Inoltre, potrebbe accadere che <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> di un’azienda (o di un ramo d’azienda) comporti<br />
la modificazione dell’atto costitutivo della società conferente, con conseguente necessità di<br />
sottoporre l’operazione al consenso dell’assemblea <strong>dei</strong> soci riunita in sede straordinaria, ai sensi<br />
dell’art. 2365 c.c..<br />
��Conferimento in società per azioni<br />
- Società conferitaria di nuova costituzione<br />
In tale fattispecie r<strong>il</strong>evano le disposizione recate dagli artt. 2343, 2343 ter e 2343 quater c.c. da cui<br />
si possono distinguere due distinte fasi della procedura di <strong>conferimento</strong>:<br />
1. La fase prodromica alla costituzione della società: concerne nella allegazione all’atto costitutivo<br />
di una perizia di stima, presentata dalla parte conferente, sul complesso aziendale conferito ai sensi<br />
dell’art. 2343 c.c., oppure, in alternativa la documentazione prevista dall’art. 2343 ter co. 2 c.c.. La<br />
perizia di stima deve essere redatta da un esperto nominato dal tribunale territorialmente<br />
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competente in ragione della sede della società costituenda: la perizia deve riportare la descrizione<br />
<strong>dei</strong> beni o <strong>dei</strong> crediti conferiti; l’attestazione che <strong>il</strong> loro valore è almeno pari a quello ad essi<br />
attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo e i criteri di<br />
valutazione seguiti. L’esperto deve essere un soggetto dotato di competenza e professionalità,<br />
indipendente rispetto ai soggetti coinvolti nell’operazione. In alternativa possono essere allegati<br />
all’atto costitutivo <strong>il</strong> b<strong>il</strong>ancio dell’esercizio precedente a quello nel quale è effettuato <strong>il</strong><br />
<strong>conferimento</strong>, sottoposto a revisione legale da cui non emerga dalla relazione del revisore r<strong>il</strong>ievi in<br />
ordine alla valutazione <strong>dei</strong> beni oggetto di <strong>conferimento</strong>, dal quale si evidenzia <strong>il</strong> fair value iscritto<br />
in b<strong>il</strong>ancio <strong>dei</strong> beni oggetto di <strong>conferimento</strong>; oppure una valutazione riferita ad una data precedente<br />
di non oltre sei mesi <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> che sia conforme ai principi e criteri riconosciuti per la<br />
valutazione <strong>dei</strong> beni oggetto del <strong>conferimento</strong>, predisposta da un esperto indipendente e di adeguata<br />
e comprovata professionalità;<br />
2. nella fase di controllo gli amministratori della società conferitaria sono tenuti ad effettuare una<br />
serie di controlli in merito all’effettività <strong>dei</strong> valori assunti ai fini della patrimonializzazione della<br />
società.<br />
Se in sede in costituzione è stata allegata all’atto costitutivo la perizia di stima, di cui all’art. 2343<br />
c.c., gli amministratori della società conferitaria sono tenuti a:<br />
�� entro 180 giorni dall’iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella<br />
perizia di stima;<br />
�� qualora sussistano fondati motivi, devono procedere ad una revisione della stima al fine di<br />
confermare <strong>il</strong> valore per cui ha avuto luogo <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> oppure l’emersione di un minor<br />
valore conferito di oltre un quinto del valore di cui sopra. In questo secondo caso la società<br />
deve proporzionalmente ridurre <strong>il</strong> capitale sociale annullando le azioni scoperte; in<br />
alternativa i soci possono versare la differenza in denaro oppure recedere dalla società, con<br />
diritto alla restituzione del <strong>conferimento</strong>.<br />
Se in sede di costituzione è stato allegato all’atto costitutivo uno <strong>dei</strong> documenti sostitutivi di cui<br />
all’art. 2343-ter co. 2 c.c., gli amministratori della società conferitaria sono tenuti, entro 30 giorni<br />
dall’iscrizione della società, a:<br />
�� controllare se si sono verificati fatti nuovi r<strong>il</strong>evanti tali da incidere <strong>il</strong> valore <strong>dei</strong> beni conferiti<br />
nel periodo compreso tra la data di iscrizione della società nel registro delle imprese e la<br />
precedente data cui si riferisce <strong>il</strong> b<strong>il</strong>ancio dell’esercizio precedente a quello nel quale<br />
avviene <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong>, oppure la precedente data cui si riferisce la valutazione precedente<br />
di non oltre sei mesi <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong>;<br />
�� controllare se sussistono i requisiti di indipendenza e professionalità in capo all’esperto che<br />
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ha reso la valutazione, nel caso in cui la perizia di stima sia stata sostituita con l’allegazione<br />
della valutazione di cui all’art. 2343-ter co. 2 c.c..<br />
Qualora gli amministratori non riscontrino fatti nuovi r<strong>il</strong>evanti, devono depositare presso <strong>il</strong> registro<br />
delle imprese una propria dichiarazione contenente:<br />
�� la descrizione di ciò che è stato conferito senza dar luogo alla predisposizione delle perizia<br />
di stima di cui all’art. 2343;<br />
�� <strong>il</strong> valore attribuito a ciò che è stato conferito nonché la fonte e <strong>il</strong> metodo di valutazione;<br />
�� la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della<br />
determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;<br />
�� la dichiarazione che non sono intervenuti fatti nuovi r<strong>il</strong>evanti che incidono sul valore<br />
conferito;<br />
�� la dichiarazione di idoneità <strong>dei</strong> requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto.<br />
Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti fatti nuovi r<strong>il</strong>evanti e/o ritengano non<br />
idonei i requisiti di professionalità o indipendenza dell’esperto, devono procedere (ai sensi dell’art.<br />
2343-quater co. 2 c.c.) ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343 c.c.<br />
- S.p.A. preesistente<br />
Se la società conferitaria è una spa preesistente che riceve <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> d’azienda in sede di<br />
aumento del capitale sociale, oltre alle disposizione di cui all’artt. 2343, 2343-ter e 2343-quater,<br />
r<strong>il</strong>evano anche le disposizioni di cui agli artt. 2440, 2441,2443 e 2444 c.c.<br />
Se la società che riceve <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> d’azienda è una società che non fa ricorso al mercato <strong>dei</strong><br />
capitali di rischio, gli adempimenti procedurali sono i seguenti:<br />
�� predisposizione da parte dell’organo amministrativo di una relazione <strong>il</strong>lustrativa;<br />
�� scelta per l’istanza di nomina di un esperto al tribunale territorialmente competente ex art.<br />
2343 c.c., oppure per l’ut<strong>il</strong>izzo <strong>dei</strong> documenti alternativi di cui all’art. 2343-ter co. 2 c.c.;<br />
�� predisposizione da parte del Collegio sindacale di un parere di congruità;<br />
�� deposito presso la sede sociale, nei 15 giorni che precedono la data fissata per l’assemblea<br />
<strong>dei</strong> soci che deve deliberare l’aumento di capitale sociale, della relazione <strong>il</strong>lustrativa, del<br />
parere di congruità e della perizia di stima o <strong>dei</strong> documenti alternativi.<br />
Ai sensi dell’art. 2441 co. 6 c.c., le proposte di aumento del capitale sociale da effettuare mediante<br />
<strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> in natura (con la conseguente esclusione del diritto di opzione <strong>dei</strong> soci) devono<br />
essere <strong>il</strong>lustrate dagli amministratori della società conferitaria in una relazione dalla quale risulti:<br />
�� le ragioni che rendono necessario <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> d’azienda;<br />
�� i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.<br />
La delibera di aumento del capitale sociale è di competenza dell’assemblea straordinaria <strong>dei</strong> soci, a<br />
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meno che tale competenza non sia stata espressamente delegata all’organo amministrativo nel<br />
rispetto delle condizioni previste dall’art. 2443 c.c..<br />
Entro <strong>il</strong> termine di 30 gironi dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento del<br />
capitale sociale, gli amministratori depositano l’attestazione di cui all’art. 2444 c.c. unitamente alla<br />
dichiarazione di cui all’art. 2343-quater c.c..<br />
Se la società conferitaria è una spa quotata, ai fini procedurali, non r<strong>il</strong>evano soltanto le disposizioni<br />
del codice civ<strong>il</strong>e ma anche quelle recate dal DLgs 58/98 e <strong>dei</strong> regolamenti elaborati dalla CONSOB.<br />
In particolare i documenti da predisporre sono:<br />
�� la relazione <strong>il</strong>lustrativa <strong>degli</strong> amministratori che riporta in aggiunta a quanto specificato<br />
sopra l’evidenziazione <strong>dei</strong> riflessi fiscali dell’operazione, indicazione della compagine<br />
azionaria, <strong>il</strong> numero, la categoria, la data di godimento, <strong>il</strong> prezzo di emissione delle azioni<br />
oggetto di aumento del capitale sociale;<br />
�� <strong>il</strong> parere di congruità del soggetto incaricato della revisione legale;<br />
�� la relazione di stima sul complesso aziendale oggetto di <strong>conferimento</strong> di cui all’art. 2440<br />
c.c..<br />
��Conferimento d’azienda nelle S.r.l.<br />
Se la società conferitaria è una s.r.l., r<strong>il</strong>evano le disposizioni di cui all’art. 2465, se <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong><br />
d’azienda avviene in sede di costituzione della società, ed anche gli artt. 2481 e 2481-bis c.c., se <strong>il</strong><br />
<strong>conferimento</strong> d’azienda è effettuato in sede di aumento del capitale sociale della società.<br />
L’art. 2465 c.c. stab<strong>il</strong>isce che chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione di<br />
stima di un revisore contab<strong>il</strong>e iscritto nell’apposito registro oppure di una società di revisione<br />
iscritta nell’albo speciale, contenente:<br />
�� la descrizione <strong>dei</strong> beni o crediti conferiti;<br />
�� l’indicazione <strong>dei</strong> criteri di valutazione adottati;<br />
�� l’attestazione che <strong>il</strong> valore <strong>dei</strong> beni o crediti conferiti è almeno pari a quello ad essi attribuito<br />
ai fini della determinazione del capitale sociale e del sovrapprezzo della srl conferitaria.<br />
Non sono previsti obblighi di controllo ed eventuale revisione della stima in capo agli<br />
amministratori della società conferitaria.<br />
In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante <strong>conferimento</strong>, l’art. 2481-bis stab<strong>il</strong>isce<br />
che spetta ai soci sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni possedute, oppure, se previsto<br />
dall’atto costitutivo, l’aumento di capitale possa essere attuato anche attraverso l’offerta di quote di<br />
nuova emissione a terzi, con la possib<strong>il</strong>ità, ai soci che non hanno acconsentito, di esercitare <strong>il</strong> diritto<br />
di recesso.<br />
c) Perfezionamento del <strong>conferimento</strong> d’azienda<br />
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Nel caso di società conferitaria avente natura giuridica di società di capitali, gli effetti giuridici<br />
dell’operazione di <strong>conferimento</strong> decorrono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese<br />
dell’atto costitutivo (nel caso di newco) o della delibera di aumento del capitale sociale.<br />
Nel caso di società conferitaria avente natura giuridica di società di persone, gli effetti giuridici<br />
decorrono dalla data di stipula del relativo atto costitutivo.<br />
È però opportuno precisare che:<br />
�� la legge stessa può prevedere una ipotesi inderogab<strong>il</strong>e di posticipazione <strong>degli</strong> effetti del<br />
<strong>conferimento</strong> rispetto alla data naturale di efficacia sopra menzionata (caso in cui la delibera<br />
di aumento del capitale sociale sia adottata dall’organo amministrativo ed in mancanza del<br />
consenso unanime <strong>dei</strong> soci, si determina un differimento di 30 giorni dell’efficacia del<br />
<strong>conferimento</strong>);<br />
�� al di là del particolare caso descritto in precedenza, è prevista la possib<strong>il</strong>ità per le parti<br />
dell’atto di <strong>conferimento</strong>, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, di prevedere una<br />
posticipazione <strong>degli</strong> effetti rispetto alla naturale data di efficacia.<br />
2) Aspetti fiscali<br />
a) Evoluzione della disciplina fiscale<br />
Il <strong>conferimento</strong> d’azienda costituisce un’operazione:<br />
�� neutrale ai fini delle imposte sul reddito,<br />
�� irr<strong>il</strong>evante ai fini irap;<br />
�� esclusa dal campo di applicazione IVA;<br />
�� soggetta alle imposte d’atto in misura fissa.<br />
I conferimenti sono stati assim<strong>il</strong>ab<strong>il</strong>i, dal punto di vista fiscale, alle cessioni a titolo oneroso (art. 9<br />
co. 5 TUIR) <strong>il</strong> cui corrispettivo si determina in misura pari al valore normale <strong>dei</strong> beni e <strong>dei</strong> crediti<br />
conferiti (art. 9 co. 2 TUIR). Pertanto i conferimenti in natura concretizzano, per <strong>il</strong> soggetto<br />
conferente, operazioni di realizzo <strong>dei</strong> beni conferiti e possono dare luogo a:<br />
�� plusvalenze patrimoniali tassab<strong>il</strong>i ai sensi dell’art. 86 co.4 TUIR,<br />
�� minusvalenze patrimoniali deducib<strong>il</strong>i ai sensi dell’art. 101 co.1 TUIR.<br />
Assoggettando <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> ad imposizione, <strong>il</strong> plusvalore si attribuisce ai soggetti nei cui<br />
confronti è maturato.<br />
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Ne consegue che – se emergono plusvalenze – <strong>il</strong> soggetto conferente deve assolvere l’imposta sulla<br />
plusvalenza realizzata in anticipo rispetto al periodo in cui <strong>il</strong> conferitario potrà recuperare l’importo<br />
relativo.<br />
Forse per questo motivo tale istituto è stato poco ut<strong>il</strong>izzato fino al 1997 quando, con la riforma<br />
Visco, ha restituito un regime sicuramente più favorevole.<br />
Il D.Lgs. 358 del 1997 ha infatti ridisegnato <strong>il</strong> trattamento fiscale delle operazioni di <strong>conferimento</strong>,<br />
considerando i “conferimenti” come produttivi di plusvalenze tassab<strong>il</strong>i solo se – e nella misura in<br />
cui – la conferitaria ottiene <strong>il</strong> riconoscimento di valori fiscali più elevati rispetto a quelli cui erano<br />
iscritti in capo al conferente.<br />
Tale impostazione è stata poi confermata dalla riforma Tremonti (l.delega n. 80 del 2003) anche<br />
se la riforma IRES (D.Lgs. 344/2003) non ha recepito tali regimi tout-court, sancendo fra l’altro<br />
l’impossib<strong>il</strong>ità di procedere ad affrancamenti mediante <strong>il</strong> pagamento di un’imposta sostitutiva,<br />
possib<strong>il</strong>ità offerta invece dalla riforma Visco.<br />
Un passo avanti è stato fatto con la Finanziaria 2007 (L. 296 del 2006 all’art. 1, co. 242-244,<br />
c.d.”bonus aggregazioni”) che ha previsto la possib<strong>il</strong>ità di un riconoscimento fiscale gratuito fino a<br />
concorrenza dell’importo di 5 mln €, <strong>dei</strong> maggiori valori iscritti sui beni strumentali materiali e<br />
immateriali, e sull’avviamento della conferitaria per effetto di conferimenti d’azienda effettuati nel<br />
2007 e nel 2008. Tale misura è stata rinnovata per le operazioni effettuate nel 2009.<br />
La Finanziaria 2008 ha portato novità importanti anche per le operazioni di <strong>conferimento</strong>:<br />
�� la disciplina del <strong>conferimento</strong> realizzativo ex art. 175 TUIR, a valori definiti dalle partì nella<br />
contab<strong>il</strong>izzazioni delle operazioni è limitata ai soli conferimenti di partecipazioni di<br />
controllo o collegamento;<br />
�� la generalizzazione della disciplina <strong>dei</strong> conferimenti neutrali ex art. 176 TUIR;<br />
�� la disciplina della neutralità fiscale nei conferimenti di azienda è estesa anche ai<br />
conferimenti tra soggetti non residenti di aziende collocate in Italia ed ai conferimenti<br />
operati a favore di società di persone;<br />
�� per i conferimenti di azienda è introdotta – in alternativa al regime di neutralità – la<br />
possib<strong>il</strong>ità, mediante <strong>il</strong> pagamento opzionale di un’imposta sostitutiva delle imposte sui<br />
redditi e sull’IRAP, di riallineare i maggiori valori attribuiti in b<strong>il</strong>ancio alle<br />
immob<strong>il</strong>izzazioni materiali e immateriali relative all’azienda ricevute dal conferitario,<br />
riallineando così i valori civ<strong>il</strong>istici e fiscali (art. 176 co.2-ter TUIR). La scelta se affrancare i<br />
valori è esclusivamente in capo al conferitario e riguarda i singoli cespiti e non la<br />
plusvalenza nel suo complesso emergente dal trasferimento dell’azienda. Il soggetto<br />
conferente mantiene come costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta <strong>il</strong><br />
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valore fiscale dell’azienda conferita. Il conferente potrà cedere la partecipazione, se ne<br />
sussistono i requisiti, usufruendo del regime della partecipation exemption o <strong>dei</strong> regimi di<br />
detassazione parziale di cui agli artt. 58 e 68 co.3 TUIR.<br />
La normativa fiscale prevede due modelli alternativi di <strong>conferimento</strong>:<br />
�� <strong>conferimento</strong> neutrale o modello successione ( o “a saldi aperti” o “con continuità”): <strong>il</strong><br />
soggetto conferitario subentra nella posizione del conferente, realizzando la continuità <strong>dei</strong><br />
valori fiscalmente riconosciuti <strong>degli</strong> elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita,<br />
applicandosi, a tal riguardo, la disciplina prevista dagli artt. 2558 e seguenti del codice<br />
civ<strong>il</strong>e, per gli aspetti riguardanti l’operazione di <strong>conferimento</strong> in senso stretto, e, per quelli<br />
relativi ai rapporti di lavoro, la disciplina di cui agli artt. 2212 e seguenti del codice civ<strong>il</strong>e. Il<br />
modello successione si concretizza in tre tipologie:<br />
- a valori fiscali o in neutralità fiscale: la società conferitaria iscrive nella propria<br />
contab<strong>il</strong>ità gli stessi valori esposti nella contab<strong>il</strong>ità della conferente con successione <strong>dei</strong><br />
valori di libro senza quindi l’emersione di base imponib<strong>il</strong>i;<br />
- a valori rivalutati in sospensione d’imposta: la perizia di <strong>conferimento</strong> evidenzia i valori<br />
lordi rivalutati, nel limite del valore normale <strong>degli</strong> stessi, e <strong>dei</strong> relativi fondi, e <strong>il</strong> maggior<br />
valore della partecipazione rispetto al costo fiscale del patrimonio netto conferito,<br />
iscritto nella contab<strong>il</strong>ità della società conferitaria, rappresenta, pertanto, un valore in<br />
sospensione d’imposta, da iscrivere nella contab<strong>il</strong>ità della conferitaria in un apposito<br />
“fondo imposte differite” a fronte <strong>dei</strong> valori in sospensione d’imposta iscritti sui beni<br />
conferiti. I maggiori valori <strong>degli</strong> elementi patrimoniali iscritti nella contab<strong>il</strong>ità della<br />
conferitaria rispetto al costo fiscale <strong>dei</strong> medesimi rappresentano altrettanti valori in<br />
sospensione d’imposta da attestare con apposito prospetto di riconc<strong>il</strong>iazione in sede di<br />
dichiarazione <strong>dei</strong> redditi e sono fiscalmente irr<strong>il</strong>evanti. Al contrario, la riserva da<br />
<strong>conferimento</strong> che ne deriva, data dalla differenza fra <strong>il</strong> valore di perizia del <strong>conferimento</strong><br />
e <strong>il</strong> suo valore contab<strong>il</strong>e (nella conferente), non è una riserva in sospensione d’imposta,<br />
ma è una posta contab<strong>il</strong>e di natura civ<strong>il</strong>istica, liberamente ut<strong>il</strong>izzab<strong>il</strong>e per la copertura<br />
delle perdite d’esercizio e liberamente distribuib<strong>il</strong>e ai soci, senza alcun onere impositivo<br />
(Risoluzione Ministeriale n. 82/E del 6/6/2000). Il prospetto di riconc<strong>il</strong>iazione richiesto<br />
dalla dichiarazione <strong>dei</strong> redditi (quadro RV di Unico SC) prevede, oltre all’inserimento di<br />
un valore iniziale (contab<strong>il</strong>e e fiscale), anche l’indicazione <strong>degli</strong> incrementi (valore<br />
contab<strong>il</strong>e e fiscale) avvenuti nell’anno; <strong>dei</strong> decrementi (valore contab<strong>il</strong>e e fiscale)<br />
avvenuti nell’anno; del valore finale (contab<strong>il</strong>e e fiscale) e del valore di realizzo;<br />
11
- a valori rivalutati con tassazione ordinaria: abrogato dal periodo d’imposta successivo al<br />
31/12/2007, <strong>il</strong> quale prevedeva che i maggiori valori iscritti ad incremento <strong>dei</strong> beni<br />
conferiti erano fiscalmente r<strong>il</strong>evanti.<br />
�� Conferimento realizzativo o modello cessione d’azienda (a “saldi chiusi” o “con<br />
discontinuità”): l’operazione si configura come la vendita di un complesso di beni. Il<br />
conferente deve attribuire agli elementi oggetto del <strong>conferimento</strong>, che presentano uno<br />
specifico valore contab<strong>il</strong>e, un valore di <strong>conferimento</strong> che trova riscontro nella perizia di<br />
stima. Le differenza tra <strong>il</strong> valore di perizia e i valori contab<strong>il</strong>i <strong>dei</strong> beni oggetto di<br />
<strong>conferimento</strong> determina l’eventuale plusvalenza. Con tale modello si determina la<br />
discontinuità fiscale in quanto la conferitaria iscrive i beni al costo di acquisto (al valore<br />
corrente) e <strong>il</strong> relativo fondo di ammortamento riparte. Si perde inoltre la stratificazione<br />
storica del magazzino e la discontinuità contab<strong>il</strong>e in quanto la conferitaria iscrive i beni al<br />
costo di acquisto senza i relativi fondi di ammortamento. Eventuali disallineamenti tra valori<br />
civ<strong>il</strong>istici e valori fiscali presenti nella contab<strong>il</strong>ità della società conferente devono essere<br />
eliminati all’atto di <strong>conferimento</strong>.<br />
La scelta del modello deve essere concordata dalle parti e trovare riscontro sia nella relazione di<br />
stima redatta dall’esperto, sia nell’atto di <strong>conferimento</strong>. Da tale scelta discendono ipotesi diverse di<br />
assoggettamento fiscale.<br />
Il decreto anticrisi, convertito in Legge 2/2009, ha introdotto una variante alla disciplina fiscale del<br />
riallineamento previsto dall’art. 176 TUIR, dando la possib<strong>il</strong>ità di pagare in un’unica soluzione<br />
l’imposta sostitutiva del 16% per riallineare – in tutto o in parte – i maggiori valori attribuiti in<br />
b<strong>il</strong>ancio all’avviamento, ai marchi e alle altre attività immateriali.<br />
La manovra correttiva, D.L. 98/2011, ha confermato la possib<strong>il</strong>ità di avvalersi dell’imposta<br />
sostitutiva del 16% per le operazioni effettuate nei periodi di imposta in corso al 31/12/2010 e<br />
precedenti mentre per le operazioni effettuate negli esercizi di imposta successivi l’imposta<br />
sostitutiva va versata in un’unica soluzione entro <strong>il</strong> 30 novembre 2011.<br />
Dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, a seguito della L. 244/2007, <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> può essere<br />
effettuato solo in regime di neutralità fiscale , come previsto dall’art. 176 TUIR.<br />
Non si verificheranno più plusvalenze da rendere imponib<strong>il</strong>i né minusvalenze da dedurre perché <strong>il</strong><br />
valore fiscale della partecipazione in capo al conferente corrisponde a quello dell’ultimo esercizio<br />
fiscale dell’azienda conferita ed <strong>il</strong> conferitario subentra nella posizione del soggetto conferente in<br />
relazione agli elementi attivi e passivi dell’azienda ricevuta.<br />
b) Imposizione diretta<br />
12
In base a quanto normato dal TUIR all’art. 176 nonché delle recenti Circolari Ministeriali e<br />
Risoluzioni Ministeriali:<br />
�� <strong>il</strong> conferente assume quale valore fiscale delle partecipazioni ricevute l’ultimo valore<br />
fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita;<br />
�� per effetto del <strong>conferimento</strong> si realizza un incremento del patrimonio netto del <strong>conferimento</strong><br />
che potrà anche essere ut<strong>il</strong>izzata per la copertura di eventuali perdite d’esercizio o distribuita<br />
ai soci;<br />
�� <strong>il</strong> conferitario subentra nella posizione del conferente, in ordine agli elementi dell’attivo e<br />
del passivo dell’azienda conferita realizzando così la continuità <strong>dei</strong> valori fiscalmente<br />
riconosciuti <strong>degli</strong> elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita.<br />
�� le aziende si considerano possedute dal conferitario anche per <strong>il</strong> periodo di possesso del<br />
conferente;<br />
�� le partecipazioni ricevute per effetto del <strong>conferimento</strong> si considerano iscritte come<br />
immob<strong>il</strong>izzazioni finanziarie nei b<strong>il</strong>anci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda<br />
conferita.<br />
Una considerazione particolare merita <strong>il</strong> disposto dell’art. 176 co. 5 TUIR a proposito del<br />
trattamento dell’eccedenza in sospensione di imposta relativa all’azienda conferita, derivante dalla<br />
deduzione extracontab<strong>il</strong>e <strong>dei</strong> costi, da parte del conferente. Questa non concorre alla determinazione<br />
del reddito del conferente e si trasferisce al soggetto conferitario a condizione che quest’ultimo<br />
istituisca <strong>il</strong> vincolo di sospensione. È intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 25/9/2008<br />
n. 57 a chiarire che se <strong>il</strong> vincolo non è ricostituito dalla conferitaria, l’eccedenza in sospensione di<br />
imposta concorre alla formazione del reddito del conferente.<br />
Anche per quel che concerne <strong>il</strong> riporto delle perdite fiscali della società conferente non è<br />
contemplata la successione del conferitario nelle posizioni fiscali soggettive del conferente perché<br />
non hanno natura universale. Pertanto nei conferimenti di azienda in regime di neutralità fiscale, la<br />
società conferitaria non può subentrare al conferente nella titolarità del diritto di riporto delle<br />
perdite fiscali.<br />
Le disposizioni dell’art. 87 TUIR che dettano i requisiti per poter fruire della partecipation<br />
exemption vengono estesi, per <strong>il</strong> principio di continuità nel possesso del complesso aziendale<br />
conferito, al soggetto che ha effettuato <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> in società neocostituite anche qualora tale<br />
soggetto ceda la partecipazione in tempi brevi, anche prima dell’avvenuta maturazione in capo a lui<br />
<strong>dei</strong> requisiti richiesti.<br />
13
La conferitaria può applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e sull’IRAP per<br />
ottenere <strong>il</strong> riconoscimento sul piano fiscale <strong>dei</strong> maggiori valori iscritti in stato patrimoniale rispetto<br />
ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al conferente.<br />
Tale regime può essere esercitato in opzione dalla conferitaria nella dichiarazione <strong>dei</strong> redditi del<br />
periodo di imposta in cui è stato posto in essere <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> oppure nel periodo di imposta<br />
successivo. L’opzione va esercitata distintamente per ciascuna operazione di <strong>conferimento</strong><br />
esercitata e può essere richiesta per i periodi di esercitab<strong>il</strong>ità dell’opzione anche in relazione alle<br />
medesime categorie omogenee di immob<strong>il</strong>i.<br />
Le imposte vanno versate – sui maggiori valori contab<strong>il</strong>i cui si intende ottenere <strong>il</strong> riconoscimento –<br />
nella misura del:<br />
�� 12% per la parte di detti valori fino a 5 mln €;<br />
�� 14% per la parte di detti valori fra i 5 mln e i 10 mln €;<br />
�� 16% per la parte di detti valori oltre i 10 mln €.<br />
L’imposta può essere compensata con altri tributi e contributi con <strong>il</strong> modello F24; va versata, non<br />
più in 3 rate, ma in unica soluzione entro <strong>il</strong> 30/11.<br />
c) Imposizione indiretta<br />
Il <strong>conferimento</strong> d’azienda costituisce di norma operazione esclusa da IVA. Il DPR 633/72 prevede<br />
infatti all’art. 2 comma 3 lett. b) che “le cessioni e i conferimenti in società o altri enti … non sono<br />
considerate cessioni di beni”.<br />
Se invece ad essere conferito è un singolo bene o comunque un complesso di beni che non figurano<br />
azienda, <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> rientra nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, con<br />
aliquote differenti a seconda del tipo di bene conferito.<br />
I conferimenti sono soggetti – a partire dalla Finanziaria 2000 – ad imposta di registro. Tale imposta<br />
è in misura fissa pari a 168 €. I conferimenti d’azienda sono soggetti anche alle imposte ipotecarie e<br />
catastali nell’ipotesi in cui l’azienda contenga al proprio interno immob<strong>il</strong>i e realizzino i presupposti<br />
per le due imposte (trascrizione del trasferimento nei registri immob<strong>il</strong>iari e voltura catastale).<br />
14
TESTO ESERCITAZIONE<br />
La società “QUADRA” s.p.a. ha deciso di scorporare un ramo aziendale attraverso una operazione<br />
di <strong>conferimento</strong> dello stesso ad una società di una nuova costituzione (soc. GESIMA s.r.l.). In<br />
contropartita la società QUADRA otterrà una partecipazione del 75% della nuova società.<br />
Il <strong>conferimento</strong> viene effettuato al 31/12/n e l’esercizio sociale della società conferente chiude alla<br />
medesima data, mentre <strong>il</strong> primo esercizio sociale della società conferitaria chiude al 31/12/n+1.<br />
Con riferimento alla società conferente, <strong>il</strong> candidato rediga con dati a scelta:<br />
1. la perizia di stima <strong>dei</strong> beni che formano oggetto di <strong>conferimento</strong> ed <strong>il</strong> valore contab<strong>il</strong>e <strong>dei</strong> beni<br />
medesimi, sapendo che ai fini dell’operazione è adottato <strong>il</strong> modello “successione” con valori<br />
rivalutati in sospensione d’imposta, con emersione di maggiori valori sulle immob<strong>il</strong>izzazioni<br />
materiali facenti parte dell’azienda ceduta;<br />
2. <strong>il</strong> I b<strong>il</strong>ancio di verifica al 31/12/n (prima delle operazioni di rettifica); a tal fine si considerino i<br />
seguenti vincoli (anche ai fini del successivo calcolo delle imposte correnti, anticipate e differite<br />
e dell’effettuazione delle scritture di rettifica):<br />
· la Società ha r<strong>il</strong>evato nel corso dell’esercizio dividendi da partecipazioni ancora da incassare<br />
alla data di chiusura dell’esercizio;<br />
· la società nel passato esercizio ha conseguito una plusvalenza per la quale si è optato per la<br />
tassazione frazionata su tre esercizi;<br />
· la società ha sostenuto in passato spese di manutenzione eccedenti la quota deducib<strong>il</strong>e;<br />
3. le scritture relative alle rettifiche di fine esercizio;<br />
4. <strong>il</strong> II b<strong>il</strong>ancio di verifica (dopo le operazioni di rettifica);<br />
5. le scritture di <strong>conferimento</strong>;<br />
6. le scritture di chiusura <strong>dei</strong> conti;<br />
7. gli schemi di b<strong>il</strong>ancio (stato patrimoniale e conto economico).<br />
Con riferimento alla società conferitaria, <strong>il</strong> candidato rediga le scritture di apporto del ramo<br />
aziendale con iscrizione <strong>dei</strong> maggiori valori sulle immob<strong>il</strong>izzazioni materiali facenti parte<br />
dell’azienda ricevuta e <strong>il</strong>lustri le relative implicazioni contab<strong>il</strong>i e fiscali.<br />
Il candidato, infine, proceda a rappresentare le implicazioni che sarebbero derivate all’operazione di<br />
cui sopra in caso di intenzione di avvalersi dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva<br />
di cui all’art. 176, comma 2 ter, del TUIR.<br />
15
Si svolgano, infine, adeguate riflessioni qualora si fosse optato per <strong>il</strong> modello cessione con<br />
emersione della plusvalenza e tassazione ex art. 9 del DPR 917/1986.<br />
PUNTO 1) LA PERIZIA DI STIMA DEI BENI CONFERITI<br />
La società QUADRA S.p.A. ha deciso di scorporare <strong>il</strong> ramo aziendale “X” e di conferirlo alla<br />
società di nuova costituzione GESIMA s.r.l. in cambio di una partecipazione nella stessa del 75%<br />
del capitale sociale. Il <strong>conferimento</strong> avverrà sia ai fini civ<strong>il</strong>istici che contab<strong>il</strong>i tramite <strong>il</strong> modello<br />
“successione” con valori rivalutati in sospensione d’imposta.<br />
La valutazione effettuata dal perito è basata sul metodo patrimoniale che consiste nel partire dal<br />
“patrimonio netto contab<strong>il</strong>e” per arrivare al c.d. “patrimonio netto rettificato”, ossia l’ammontare<br />
che esprime l’effettivo valore corrente della sommatoria delle attività aziendali al netto del valore<br />
corrente della sommatoria delle passività aziendali. Sono state quindi rettificati i valori contab<strong>il</strong>i di<br />
quegli elementi patrimoniali relativamente ai quali, in sede di valutazione, emerge un’apprezzab<strong>il</strong>e<br />
differenza rispetto all’effettivo valore corrente, registrando i riflessi che tali rettifiche producono<br />
nell’ambito del patrimonio netto.<br />
La valutazione patrimoniale del ramo aziendale, oggetto di <strong>conferimento</strong>, è consistita nella<br />
ricognizione analitica di tutte le voci dell’attivo e del passivo, rettificando, laddove necessario, i<br />
valori contab<strong>il</strong>i, con stime appropriate, in funzione delle diverse poste a cui si riferiscono, al fine di<br />
ricondurre i predetti valori contab<strong>il</strong>i agli effettivi valori correnti della poste medesime.<br />
Ai fini della presente stima si è ritenuto di ut<strong>il</strong>izzare la nozione di “patrimonio netto semplice”<br />
limitandosi quindi a rettificare a valori correnti, laddove divergenti dai valori contab<strong>il</strong>i, gli elementi<br />
patrimoniali attivi e passivi che già hanno un loro valorizzazione nello Stato Patrimoniale.<br />
Ciò premesso, si è proceduto quindi a:<br />
��evidenziazione del valore contab<strong>il</strong>e al 31/12/n <strong>degli</strong> elementi patrimoniali che concorrono a<br />
formare <strong>il</strong> valore netto contab<strong>il</strong>e dell’azienda;<br />
��valutazione analitica di tutti gli elementi patrimoniali e rettifica di quegli elementi<br />
patrimoniali relativamente ai quali i valori contab<strong>il</strong>i non risultano esprimere l’effettivo<br />
valore corrente;<br />
��riespressione del valore netto contab<strong>il</strong>e del ramo aziendale al 31/12/n alla luce delle<br />
rettifiche operate (c.d. “patrimonio netto rettificato”).<br />
In particolare, si è r<strong>il</strong>evato quanto segue:<br />
- la voce Fabbricati iscritta nell’attivo tra le immob<strong>il</strong>izzazioni materiali è riconducib<strong>il</strong>e al<br />
capannone industriale di proprietà della società e presso <strong>il</strong> quale si svolge l’attività. Tale<br />
immob<strong>il</strong>e è stato iscritto al costo di acquisto e sistematicamente ammortizzato: <strong>il</strong> valore<br />
16
netto contab<strong>il</strong>e alla data del 31/12/n è pari a € 212.500. Come risulta dalla perizia redatta dal<br />
Geom. XXXX, <strong>il</strong> valore corrente è stimato in € 262.500 .<br />
- la voce impianti hanno un valore netto contab<strong>il</strong>e pari a € 45.400 , ai fini del <strong>conferimento</strong> si<br />
è tenuto conto del valore di mercato di € 60.400;<br />
- la voce attrezzature hanno un valore netto contab<strong>il</strong>e pari a € 9.500 , ai fini del <strong>conferimento</strong><br />
si è tenuto conto del valore di mercato di € 14.500;<br />
- per le immob<strong>il</strong>izzazioni costituite da mob<strong>il</strong>io, arredo, sono stati ut<strong>il</strong>izzati i valori contab<strong>il</strong>i in<br />
quanto idonei a rappresentarne <strong>il</strong> valore corrente alla data di riferimento;<br />
- le rimanenze sono state valutate con <strong>il</strong> metodo L.I.F.O., ritenute in sede di perizia di valore<br />
coerente con quello iscritto in b<strong>il</strong>ancio;<br />
- crediti commerciali sono stati iscritti al loro valore di realizzo; i crediti verso clienti sono<br />
risultati integralmente esigib<strong>il</strong>i fatta eccezione per quelli già svalutati per inesigib<strong>il</strong>ità;<br />
- i debiti sono esposti al valore nominale: consistono nei debiti verso fornitori che sono stati<br />
verificati sulla base della documentazione ricevuta dall’azienda e dalle risultanze contab<strong>il</strong>i,<br />
nei debiti verso Inps, debiti verso dipendenti e TFR.<br />
In seguito alle valutazioni effettuate, <strong>il</strong> perito ritiene che in data 31/12/n al ramo oggetto di<br />
<strong>conferimento</strong> possa essere attribuito un valore complessivo di € 383.930.<br />
Situazione patrimoniale alla data del 31/12/n<br />
Nella tabella seguente viene riportata la situazione <strong>dei</strong> beni oggetto di <strong>conferimento</strong> alla data<br />
31/12/n a valori contab<strong>il</strong>i e i valori attribuiti a tali beni in sede di perizia.<br />
17
PUNTO 2) TRATTAZIONE DEI VINCOLI<br />
2.a) La società ha r<strong>il</strong>evato nel corso dell’esercizio dividendi da partecipazioni ancora da incassare<br />
alla data di chiusura dell’esercizio.<br />
ASPETTI CIVILISTICI<br />
Ai sensi dell’art.2433 del c.c. la distribuzione <strong>dei</strong> dividendi deve essere deliberata dall’assemblea<br />
<strong>dei</strong> soci e possono essere distribuiti sulla base di ut<strong>il</strong>i realmente conseguiti e risultanti da b<strong>il</strong>ancio<br />
regolarmente approvato.<br />
Elementi patrimoniali (ramo "X")<br />
Non possono essere distribuiti dividendi se:<br />
Costo<br />
fiscalmente<br />
riconosciuto<br />
18<br />
Valore di<br />
perizia<br />
Differenza<br />
Terreni 50.000 50.000<br />
Fabbricati 250.000 300.000 50.000<br />
F.do ammortamento fabbricati (37.500) (37.500)<br />
Valore netto contab<strong>il</strong>e 212.500 262.500<br />
Impianti e macchinari 80.000 95.000 15.000<br />
F.do amm. impianti e macchinari (34.600) (34.600)<br />
Valore netto contab<strong>il</strong>e 45.400 60.400<br />
Attrezzature 50.000 55.000 5.000<br />
F.do ammortamento attrezzature (40.500) (40.500)<br />
Valore netto contab<strong>il</strong>e 9.500 14.500<br />
Mob<strong>il</strong>i d'ufficio 15.000 15.000 0<br />
F.do ammortamento mob<strong>il</strong>i d'ufficio (8.800) (8.800)<br />
Valore netto contab<strong>il</strong>e 6.200 6.200<br />
Rimanenze materie prime 30.000 30.000<br />
Rimanenze prodotti finiti 45.000 45.000<br />
Crediti verso clienti 150.000 150.000<br />
Fondo svalutazione crediti (5.750) (5.750)<br />
TOTALE ATTIVO 542.850 612.850 70.000<br />
Fondo TFR 46.440 46.440<br />
Debiti verso fornitori 156.000 156.000<br />
Debiti vs istituti previdenziali 1.500 1.500<br />
Dipendenti c/retribuzioni 3.000 3.000<br />
Fondo imposte differite 21.980<br />
Debiti per imposta sostitutiva<br />
TOTALE PASSIVO 206.940 228.920 21.980<br />
TOTALE ATTIVO - PASSIVO 335.910 383.930 48.020
1) c’è stata una riduzione del capitale sociale fino a quando questo non viene reintegrato o<br />
diminuito in misura corrispondente;<br />
2) sono stati capitalizzati oneri pluriennali per i quali non è stato ancora concluso <strong>il</strong> processo di<br />
ammortamento e non residuano delle riserve disponib<strong>il</strong>i tali da coprire i costi non ancora<br />
ammortizzati;<br />
3) vi sono perdite pregresse, fino a quando le stesse non vengono coperte,<br />
4) vi sono ut<strong>il</strong>i netti da cambio su valutazione, una parte di ut<strong>il</strong>e va infatti accantonata a Riserva su<br />
cambi non distribuib<strong>il</strong>e fino all’effettivo realizzo;<br />
5) sono state ut<strong>il</strong>izzate riserve di rivalutazione per la copertura delle perdite fino a quando queste<br />
non vengono reintegrate o ridotte in misura corrispondente con delibera dell’assemblea<br />
straordinaria.<br />
L’iscrizione in b<strong>il</strong>ancio <strong>dei</strong> dividendi può avvenire :<br />
- con <strong>il</strong> principio di competenza ossia nell’esercizio in cui c’è stata la delibera della<br />
distribuzione anche se non ancora incassati;<br />
- con <strong>il</strong> principio di cassa, nell’esercizio in cui vengono effettivamente incassati.<br />
I dividendi sono iscritti in b<strong>il</strong>ancio nella voce C.15 “Proventi da partecipazioni” in Conto<br />
Economico.<br />
ASPETTI FISCALI<br />
L’art. 44 del TUIR definisce come redditi da capitale gli ut<strong>il</strong>i derivanti dalla partecipazione al<br />
capitale di società o enti soggetti all’imposta sul reddito delle società.<br />
Il trattamento fiscale <strong>dei</strong> dividendi varia a seconda:<br />
�� del soggetto che li percepisce;<br />
�� della società che li distribuisce;<br />
�� dal tipo di partecipazione, qualificata e non qualificata.<br />
L’art. 67 del TUIR stab<strong>il</strong>isce che una partecipazione è qualificata quando attribuisce più del 20%<br />
<strong>dei</strong> diritti di voto esercitab<strong>il</strong>i in assemblea (2% se la società è quotata in mercati regolamentati) o<br />
rappresenti più del 25% del patrimonio o del capitale (5% se la società è quotata in mercati<br />
regolamentati). Il superamento di uno <strong>dei</strong> due limiti fa si che la partecipazione sia qualificata.<br />
Dividendi percepiti da persone fisiche che non esercitano attività d’impresa<br />
��dividendi distribuiti da società residenti:<br />
�� se la partecipazione è qualificata concorrono a formare <strong>il</strong> reddito per <strong>il</strong> 49,72% del loro<br />
ammontare<br />
19
�� se la partecipazione non è qualificata sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta<br />
sostitutiva del 12,50% ( per i dividendi percepiti da 01/01/2012 la ritenuta sarà del 20%<br />
DL 138/2011)<br />
��dividendi distribuiti da società estere:<br />
�� se la partecipazione è qualificata concorrono alla formazione del reddito per <strong>il</strong> 49,72% del<br />
loro ammontare e saranno assoggettati a imposta sostitutiva del 12,50% ( per i dividendi<br />
percepiti da 01/01/2012 la ritenuta sarà del 20% DL 138/2011)<br />
�� Se la partecipazione non è qualificata sono assoggettati a imposta sostitutiva del 12,50%<br />
( per i dividendi percepiti da 01/01/2012 la ritenuta sarà del 20% DL 138/2011);<br />
��dividendi distribuiti da società in paradisi fiscali:<br />
�� se la partecipazione è qualificata concorreranno alla formazione del reddito per l’intero<br />
ammontare;<br />
�� se la partecipazione non è qualificata sono assoggettati a imposta sostitutiva del 12,50%<br />
( per i dividendi percepiti da 01/01/2012 la ritenuta sarà del 20% DL 138/2011).<br />
La percentuale di imponib<strong>il</strong>ità del 49,72% si applica alle distribuzioni di ut<strong>il</strong>i prodotti a partire<br />
dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.<br />
I dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con ut<strong>il</strong>i prodotti dalla società<br />
partecipata fino al 2007 (art. 1, comma 2 DM 2/4/08), concorrendo a formare <strong>il</strong> reddito imponib<strong>il</strong>e<br />
(del soggetto partecipante) nella misura del 40% dell’intero.<br />
Dividendi percepiti da società di persone e imprenditori individuali<br />
��dividendi distribuiti da società italiane/estere:<br />
�� concorrono a formare <strong>il</strong> reddito nella misura del 49,72% del loro ammontare<br />
nell’esercizio in cui sono incassati (principio di cassa)<br />
��dividendi distribuiti da società in paradisi fiscali:<br />
�� concorrono a formare <strong>il</strong> reddito per l’intero ammontare.<br />
Dividendi percepiti da soggetti ires<br />
Sono esenti nella misura del 95% nell’esercizio in cui sono incassati (principio di cassa)<br />
Sono integralmente esenti nel caso di dividendi distribuiti da società che :<br />
�� abbiano optato per la trasparenza fiscale;<br />
�� partecipano al consolidato fiscale.<br />
Dividendi percepiti da enti non commerciali<br />
20
Concorrono a formare reddito nella misura del 5% del loro ammontare e sono assoggettati a<br />
ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva del 12,50% ( per i dividendi percepiti da 01/01/2012 la<br />
ritenuta sarà del 20% DL 138/2011).<br />
Dividendi percepiti da soggetti non residenti<br />
Sono assoggettati a ritenuta del 27% che viene ridotta a 1,375% sui dividendi percepiti da società o<br />
enti soggetti a imposta sul reddito delle società in uno stato comunitario o aderente allo Spazio<br />
Economico Europeo.<br />
Non si applica nessuna ritenuta nell’istituto così detto madri-figlie.<br />
ASPETTI CONTABILI<br />
Supponiamo che la Società Quadra S.p.a abbia r<strong>il</strong>evato per competenza un dividendo di Euro<br />
15.000 relativo a una partecipazione del 5% nella società Zeta s.p.a.. Il dividendo verrà erogato<br />
nell’esercizio successivo.<br />
R<strong>il</strong>evazione del dividendo:<br />
| | | Crediti verso altre imprese a dividendi | | 15.000 |<br />
Fiscalmente bisognerà effettuare una variazione in diminuzione ai fini IRES per l’intero importo del<br />
dividendo e calcolare le imposte differite solamente sulla parte imponib<strong>il</strong>e di tale provento (15.000<br />
* 5 % = 750).<br />
750*27,50% = 206 imposte differite<br />
| | | Imposte differite a F.do imposte | | 206 |<br />
21<br />
differite<br />
Nell’esercizio in cui <strong>il</strong> dividendo verrà incassato occorrerà effettuare una variazione in aumento del<br />
5% stornando le imposte differite precedentemente accantonate.<br />
2.b) La società nel passato esercizio ha conseguito una plusvalenza per la quale si è optato per la<br />
tassazione frazionata su tre esercizi
ASPETTI CIVILISTICI<br />
Le plusvalenze sono costituite dalla differenza positiva tra <strong>il</strong> corrispettivo conseguito ed <strong>il</strong> costo<br />
non ammortizzato. Si riferiscono a beni diversi da quelli che generano ricavi.<br />
Le plusvalenze sono iscritte nella voce di conto economico A5) “altri ricavi e proventi": si tratta, ai<br />
sensi del principio contab<strong>il</strong>e OIC 12, di plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali<br />
impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi, alienati in seguito al loro<br />
deperimento economico-tecnico ed aventi scarsa significatività rispetto alla totalità <strong>dei</strong> beni<br />
strumentali ut<strong>il</strong>izzati per la normale attività produttiva e comunque di entità da non stravolgere <strong>il</strong><br />
significato tecnico del valore intermedio indicato dal legislatore come differenze tra valore e costo<br />
di produzione (es. su cessione di impianti, di automezzi, di mob<strong>il</strong>i e macchine d'ufficio).<br />
Qualora non ricorrano le suddette condizioni, la plusvalenza è considerata di tipo "straordinario" ed<br />
è quindi iscritta nella voce E20) “proventi straordinari" (es. su cessione di immob<strong>il</strong>i, di ramo di<br />
azienda, di una intera linea produttiva).<br />
ASPETTI FISCALI<br />
Le plusvalenze, ai sensi dell’art. 86 del TUIR, concorrono a formare <strong>il</strong> reddito:<br />
a) se realizzate mediante cessioni a titolo oneroso;<br />
b) se conseguenti a risarcimenti a seguito di perdita o danneggiamento di beni ammortizzab<strong>il</strong>i;<br />
c) se derivanti da assegnazione ai soci (o dal consumo personale o fam<strong>il</strong>iare dell'imprenditore).<br />
Le plusvalenze sub a) e b) concorrono a formare <strong>il</strong> reddito tassab<strong>il</strong>e (art. 86 co. 4), a scelta del<br />
contribuente:<br />
�� per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate;<br />
�� in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, non oltre <strong>il</strong> quarto (quindi da 2 a 5). Il<br />
differimento è possib<strong>il</strong>e se <strong>il</strong> bene che ha originato la plusvalenza era posseduto da più di 3<br />
anni. Il triennio decorre:<br />
- dalla data di acquisto, per le immob<strong>il</strong>izzazioni materiali ed immateriali;<br />
- dalla data di acquisto del bene da parte della società di leasing (R.M. n. 379 del 17.12.2007);<br />
- dall'iscrizione in b<strong>il</strong>ancio per le immob<strong>il</strong>izzazioni finanziarie (si considerano cedute per<br />
prime quelle acquisite in data più recente);<br />
- le partecipazioni acquisite mediante esercizio del diritto di opzione si considerano acquisite<br />
alla data di acquisto delle azioni o quote da cui deriva <strong>il</strong> diritto di opzione e non alla data in<br />
cui <strong>il</strong> diritto viene esercitato; <strong>il</strong> triennio decorre quindi dalla data di acquisizione originaria<br />
(C.M. n. 73/E del 27.5.94);<br />
- per i beni costruiti in economia <strong>il</strong> triennio decorre dalla data di ut<strong>il</strong>izzo riscontrab<strong>il</strong>e sul<br />
registro cespiti.<br />
22
Si evidenzia che, in ossequio al principio della competenza economica e come previsto dal<br />
Principio Contab<strong>il</strong>e n. 25 relativo al trattamento contab<strong>il</strong>e delle imposte sul reddito, la rateizzazione<br />
delle plusvalenze comporta la r<strong>il</strong>evazione di imposte differite in misura pari al 27,5% calcolato sulle<br />
quote che saranno riprese a tassazione negli esercizi successivi, durante i quali sarà stornata la<br />
corrispondente parte di fondo imposte differite precedentemente accantonato.<br />
Ai sensi dell’art 2427 c.c. n. 14 lett. a) e b) è necessario indicare in nota integrativa un apposito<br />
prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato l’iscrizione<br />
in b<strong>il</strong>ancio di imposte differite e anticipate, specificando le aliquote applicate, le variazioni rispetto<br />
all’esercizio precedente.<br />
ASPETTI CONTABILI<br />
Alla manifestazione della vendita del bene ammortizzab<strong>il</strong>e nell’anno n-1, abbiamo la seguente<br />
scrittura:<br />
Diversi a Diversi 180.000<br />
Clienti 120.000,00<br />
F.do ammortamento 60.000<br />
Macchinario 130.000<br />
IVA c/vendite 20.000<br />
Plusvalenza 30.000<br />
La società Quadra spa, nell’ anno n-1 ha optato per la d<strong>il</strong>azione in tre periodi della tassazione e<br />
quindi ha effettuato una variazione in diminuzione del reddito per i 2/3 della plusvalenza (€<br />
20.000), che concorreranno alla formazione del reddito <strong>dei</strong> due esercizi successivi per una quota<br />
pari ad 1/3 in ogni periodo (€ 10.000).<br />
Al 31/12/n-1 abbiamo le seguente scrittura:<br />
Imposte differite a Fondo imposte differite 5.500<br />
La scelta per l’eventuale rateizzazione, inoltre, deve essere espressa nella dichiarazione <strong>dei</strong> redditi<br />
relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avviene <strong>il</strong> realizzo e si concretizza, altresì, nella<br />
comp<strong>il</strong>azione <strong>dei</strong> righi RF66 e RF67 (sempre con riferimento al Modello Unico SC anno n). In<br />
particolare, occorre indicare nel rigo RF66 l’importo complessivo delle plusvalenze per le quali si<br />
intende optare per la rateizzazione e nel successivo rigo RF67 l’importo corrispondente alla quota<br />
costante prescelta.<br />
Al 31/12/n si ha una variazione in aumento IRES per la quota imponib<strong>il</strong>e della plusvalenza<br />
(10.000) e lo storno della fiscalità differita passiva:<br />
23
Fondo imposte differite a Imposte d'esercizio 2.750<br />
2.c) La società ha sostenuto in passato spese di manutenzione eccedenti la quota deducib<strong>il</strong>e.<br />
ASPETTI CIVILISTICI<br />
Il principio contab<strong>il</strong>e n. 16 distingue tra:<br />
��spese di manutenzione ordinaria sostenute per <strong>il</strong> mantenimento della normale efficienza<br />
delle immob<strong>il</strong>izzazioni per garantire la vita ut<strong>il</strong>e prevista, nonché la capacità produttiva<br />
originaria, che non sono mai capitalizzab<strong>il</strong>i;<br />
��spese di manutenzione straordinaria rivolte all’ampliamento, l’ammodernamento o<br />
miglioramento <strong>degli</strong> elementi strutturali di una immob<strong>il</strong>izzazione che si traducono in un<br />
aumento significativo e tangib<strong>il</strong>e di capacità o di produttività o di sicurezza o di vita ut<strong>il</strong>e<br />
così da essere definite spese incrementative del valore del bene cui si riferiscono e dunque<br />
capitalizzab<strong>il</strong>i.<br />
Inoltre le spese di manutenzione si distinguono in:<br />
��spese su beni propri ammortizzab<strong>il</strong>i e se capitalizzate seguono <strong>il</strong> periodo di ammortamento<br />
del bene a cui si riferiscono;<br />
��spese su beni di terzi ammortizzab<strong>il</strong>i e se di natura incrementativa, nel periodo più breve tra<br />
quello in cui le migliorie stesse possono essere ut<strong>il</strong>izzate e quello di durata del contratto<br />
dell’affitto.<br />
ASPETTI FISCALI<br />
Secondo l’art. 102 comma 6 del TUIR le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e<br />
trasformazione, che non risultano imputate ad incremento del costo <strong>dei</strong> beni ai quali si riferiscono,<br />
sono deducib<strong>il</strong>i nella misura del 5 per cento del costo originario complessivo di tutti i beni materiali<br />
ammortizzab<strong>il</strong>i quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro <strong>dei</strong> beni ammortizzab<strong>il</strong>i (per i beni<br />
acquistati/venduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del periodo<br />
di possesso).<br />
L’eccedenza è deducib<strong>il</strong>e per quote costanti nei cinque esercizi successivi.<br />
ASPETTI CONTABILI<br />
Nell’esercizio n-2 si è r<strong>il</strong>evata una eccedenza delle spese di manutenzione pari a euro 20.000. Si<br />
sono r<strong>il</strong>evate le imposte anticipate ai soli fini IRES con aliquota del 27,5 per cento (€ 5.500).<br />
24
Attività per imposte anticipate a Imposte anticipate 5.500<br />
Nei successivi cinque esercizi è effettuata una ripresa fiscale IRES in diminuzione relativa alla<br />
quota annua dell’eccedenza non dedotta nell’esercizio n-2, e la relativa riduzione delle attività per<br />
imposte anticipate.<br />
Al 31/12/n si opera l’ut<strong>il</strong>izzo delle imposte anticipate effettuando una variazione in diminuzione<br />
della quota annuale deducib<strong>il</strong>e (pari a € 4.000)<br />
Imposte d'esericizio a Attività per imposte anticipate 1.100<br />
PUNTO 3) SCRITTURE DI RETTIFICA<br />
1. Gli ammortamenti sono r<strong>il</strong>evati in base all’ut<strong>il</strong>izzo e alla vita ut<strong>il</strong>e <strong>dei</strong> cespiti. Gli importi<br />
iscritti in contab<strong>il</strong>ità non eccedono i limiti fiscali.<br />
diversi a diversi 26.400<br />
Amm.to fabbricati ramo "X" 7.500<br />
Amm.to impianti e macchinari ramo "X" 9.600<br />
Amm.to attrezzature ramo "X" 7.500<br />
Amm.to mob<strong>il</strong>i d'ufficio ramo "X" 1.800<br />
F.do amm.to fabbricati ramo "X" 7.500<br />
F.do amm.to impianti e macchinari ramo "X" 9.600<br />
F.do amm.to attrezzature ramo "X" 7.500<br />
F.do amm.to mob<strong>il</strong>i d'ufficio ramo "X" 1.800<br />
diversi a diversi 44.010<br />
Amm.to fabbricati 12.000<br />
Amm.to impianti e macchinari 18.000<br />
Amm.to attrezzature 11.250<br />
Amm.to mob<strong>il</strong>i d'ufficio 2.760<br />
F.do amm.to fabbricati 12.000<br />
F.do amm.to impianti e macchinari 18.000<br />
F.do amm.to attrezzature 11.250<br />
F.do amm.to mob<strong>il</strong>i d'ufficio 2.760<br />
25
2. Le rimanenze sono valutate con <strong>il</strong> metodo LIFO.<br />
Rimanenze materie prime ramo "X" a Variazione rimanenze MP ramo "X" 30.000<br />
Rimanenze materie a Variazione rimanenze MP 60.000<br />
Rimanenze prodotti finiti ramo "X" a Variazione rimanenze PF 45.000<br />
Rimanenze prodotti finiti a Variazione rimanenze PF 140.000<br />
3. La svalutazione <strong>dei</strong> crediti è stata effettuata per adeguare <strong>il</strong> valore <strong>dei</strong> crediti al loro valore<br />
di presumib<strong>il</strong>e di realizzo. Tale svalutazione è interamente deducib<strong>il</strong>e ai sensi dell’art. 106<br />
TUIR:<br />
�� Ammontare <strong>dei</strong> crediti al 31/12/n: 600.000 €<br />
�� Accantonamento 0,5 % fiscalmente deducib<strong>il</strong>e: 3000 €<br />
�� Accantonamento iscritto in b<strong>il</strong>ancio : 2750 €<br />
Svalutazione crediti ramo "X" a F.do svalutazione crediti ramo "X" 750<br />
Svalutazione crediti a F.do svalutazione crediti 2.000<br />
4. Accantonamento al fondo TFR: la società ha meno di 50 dipendenti che hanno scelto di<br />
lasciare <strong>il</strong> TFR in azienda. Si inoltre proceduto a r<strong>il</strong>evare l’imposta sostitutiva sulla<br />
rivalutazione del TFR.<br />
Acc.to TFR a Fondo TFR 51.000<br />
Rivalutazione del fondo TFR:<br />
Acc.to TFR a Fondo TFR 765<br />
Acconto imposta sostitutiva versata <strong>il</strong> 16/12/n:<br />
26
ACCONTO PER IMPOSTA SOST. a BANCA C/C 130<br />
Al 31/12/n si r<strong>il</strong>eva <strong>il</strong> debito:<br />
F.do TFR a Diversi 227<br />
DEBITI IMP. SOSTITUTIVA<br />
ACCONTO PER IMPOSTA SOST.<br />
97<br />
130<br />
5. Si r<strong>il</strong>evano i ratei dipendenti per € 1.300:<br />
Diversi a Diversi 1.300<br />
Salari e stipendi 1.000<br />
Oneri sociali<br />
300<br />
Altri debiti 1.000<br />
Deb. vs/inps 300<br />
6. Si r<strong>il</strong>evano risconti attivi per assicurazione liquidata in via anticipata per € 3.000:<br />
Risconti attivi a Assicurazione 3.000<br />
7. Si r<strong>il</strong>evano gli interessi attivi sul c/c bancario per € 1.200 (ritenuta fiscale del 27 %):<br />
Diversi a Interessi attivi 1.200<br />
Competenze attive da liquidare<br />
Erario c/ritenute subite<br />
876<br />
324<br />
8. Si r<strong>il</strong>evano la fiscalità differita ed anticipata:<br />
�� Dividendi non incassati:<br />
Imposte differite a Fondo imposte differite 206<br />
�� Plusvalenza frazionata in 3 esercizi:<br />
Fondo imposte differite a Imposte d'esercizio 2.750<br />
�� Spese di manutenzioni anni precedenti eccedenti i limiti fiscali:<br />
27
Imposte d'esericizio a Attività per imposte anticipate 1.100<br />
9. Si r<strong>il</strong>evano le imposte correnti:<br />
Ires dell'esercizio a Diversi 73.754<br />
Erario acconto ires 25.000<br />
Erario c/ritenute subite 324<br />
Debiti tributari ires 48.430<br />
IRAP dell'esercizio a Diversi 22.819<br />
Erario acconto irap 5.000,00<br />
Debiti tributari irap 17.819<br />
Punto 5) SCRITTURE DI CONFERIMENTO<br />
Nel prospetto seguente si riep<strong>il</strong>oga le differenze tra valori contab<strong>il</strong>i e i valori r<strong>il</strong>evati in sede di<br />
perizia, evidenziando le due ipotesi prospettate: la prima concerne l’ipotesi del <strong>conferimento</strong> con <strong>il</strong><br />
modello successione a valori rivalutati in sospensione d’imposta, la seconda riguarda l’ipotesi di<br />
applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 176 c. 2-ter TUIR:<br />
28
Elementi patrimoniali (ramo "X")<br />
Ipotesi 1 – Modello successione a valori rivalutati in sospensione d’imposta<br />
Dal momento che non è esercitata l’opzione per <strong>il</strong> riallineamento, i maggiori valori determinati in<br />
sede di perizia sono da considerarsi in sospensione d’imposta: vengono quindi stanziate imposte<br />
differite sul maggior valore.<br />
mod. successione a valori rivalutati in<br />
sospensione d'imposta<br />
Costo<br />
fiscalmente<br />
riconosciuto<br />
IMPOSTE DIFFERITE: (405.910 – 335.910) * 31,4% = 21.980<br />
La società conferente in seguito al <strong>conferimento</strong> iscrive in b<strong>il</strong>ancio la partecipazione della società<br />
GESIMA s.r.l. per un valore di € 383.930 a fronte <strong>degli</strong> elementi attivi e passivi conferiti per un<br />
valore contab<strong>il</strong>e di € 335.910. Tali maggior valori sono imputati alla conferente attraverso<br />
l’iscrizione della riserva da <strong>conferimento</strong> libera, da non considerarsi in sospensione d’imposta.<br />
La riserva di <strong>conferimento</strong> è pari a: 383.930 – 335.910 = 48.020<br />
29<br />
Valore di<br />
perizia<br />
Differenza<br />
Esercizio opzione ex art. 176<br />
c. 2-ter TUIR<br />
Valore di<br />
perizia<br />
Differenza<br />
Terreni 50.000 50.000 50.000<br />
Fabbricati 250.000 300.000 50.000 300.000 50.000<br />
F.do ammortamento fabbricati (37.500) (37.500) (37.500)<br />
Valore netto contab<strong>il</strong>e 212.500 262.500 262.500<br />
Impianti e macchinari 80.000 95.000 15.000 95.000 15.000<br />
F.do amm. impianti e macchinari (34.600) (34.600) (34.600)<br />
Valore netto contab<strong>il</strong>e 45.400 60.400 60.400<br />
Attrezzature 50.000 55.000 5.000 55.000 5.000<br />
F.do ammortamento attrezzature (40.500) (40.500) (40.500)<br />
Valore netto contab<strong>il</strong>e 9.500 14.500 14.500<br />
Mob<strong>il</strong>i d'ufficio 15.000 15.000 0 15.000 0<br />
F.do ammortamento mob<strong>il</strong>i d'ufficio (8.800) (8.800) (8.800)<br />
Valore netto contab<strong>il</strong>e 6.200 6.200 6.200<br />
Rimanenze materie prime 30.000 30.000 30.000<br />
Rimanenze prodotti finiti 45.000 45.000 45.000<br />
Crediti verso clienti 150.000 150.000 150.000<br />
Fondo svalutazione crediti (5.750) (5.750) (5.750)<br />
TOTALE ATTIVO 542.850 612.850 70.000 612.850 70.000<br />
Fondo TFR 46.440 46.440 46.440<br />
Debiti verso fornitori 156.000 156.000 156.000<br />
Debiti vs istituti previdenziali 1.500 1.500 1.500<br />
Dipendenti c/retribuzioni 3.000 3.000 3.000<br />
Fondo imposte differite 21.980<br />
Debiti per imposta sostitutiva 8.400<br />
TOTALE PASSIVO 206.940 228.920 21.980 215.340 8.400<br />
TOTALE ATTIVO - PASSIVO 335.910 383.930 48.020 397.510 61.600
Scritture contab<strong>il</strong>i conferente<br />
diversi a diversi 718.020<br />
Fondo amm.to fabbricato 37.500<br />
Fondo amm.to imp.e macch. 34.600<br />
Fondo amm.to attrezzature 40.500<br />
F.do ammortamento mob<strong>il</strong>i d'ufficio 8.800<br />
Fondo svalutazione crediti 5.750<br />
TFR 46.440<br />
Debiti vs fornitori 156.000<br />
Debiti vs istituti previdenziali 1.500<br />
Dipendenti c/retribuzioni 3.000<br />
Società GESIMA c/partecipazioni 383.930<br />
Terreni 50.000<br />
Fabbricati 250.000<br />
Impianti e macchinari 80.000<br />
Attrezzature 50.000<br />
Mob<strong>il</strong>i d'ufficio 15.000<br />
Rimanenze materie prime 30.000<br />
Rimanenze prodotti finiti 45.000<br />
Crediti vs clienti 150.000<br />
Riserva da <strong>conferimento</strong> 48.020<br />
Partecipazione a Società GESIMA c/partecipazioni 383.930<br />
Pare doveroso, a questo punto, far osservare, per inciso, che <strong>il</strong> valore di euro 383.930, al quale viene<br />
iscritta la partecipazione della conferitaria (leggasi GESIMA s.r.l.) nel patrimonio della conferente<br />
(leggasi QUADRA s.p.a.), ha valore civ<strong>il</strong>istico-contab<strong>il</strong>e. Dal punto di vista fiscale, infatti, prevale<br />
<strong>il</strong> princìpio espresso dal comma 1 dell’art. 176 del TUIR, secondo cui “<strong>il</strong> soggetto conferente deve<br />
assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto”,<br />
valore a dire <strong>il</strong> valore netto contab<strong>il</strong>e del ramo d’azienda conferito, che, nel caso di specie, è pari a<br />
euro 335.910.<br />
Ne consegue che, nell’ipotesi di successivo realizzo della partecipazione da parte della conferente,<br />
pertanto, sarà proprio questo valore di euro 335.910 <strong>il</strong> c.d. “valore fiscalmente riconosciuto” da<br />
prendere come base per <strong>il</strong> conteggio dell’eventuale plusvalenza, che ne deriva.<br />
Quanto precede, d’altro canto, resta, comunque, a tutti gli effetti, valido anche qualora <strong>il</strong> conferente,<br />
su tale cessione, abbia maturato i requisiti di legge per poter fruire dell’esenzione per la c.d. PEX<br />
(o, per esteso, “participation exemption”), di cui al comma 1 dell’art. 87 del TUIR. Infatti, anche in<br />
quest’ultima ipotesi, residuerebbe, comunque, una quota-parte dell’ipotizzata plusvalenza, pari al<br />
5% della stessa, che non potrebbe beneficiare dell’esenzione di cui al citato articolo del TUIR e per<br />
la quale si manifesta un’imposizione differente da quella che si avrebbe laddove <strong>il</strong> valore di carico<br />
fiscale riconosciuto della partecipazione fosse a pari a quello di iscrizione contab<strong>il</strong>e.<br />
Preme, tuttavia, sottolineare che, in casi come quello di cui trattasi, <strong>il</strong> ricorso alla fiscalità differita,<br />
come statuito dall’OIC n. 25, è ritenuto consigliab<strong>il</strong>e ed opportuno solo nell’ipotesi in cui sia già<br />
30
nota, ovvero altamente probab<strong>il</strong>e, al momento dell’iscrizione del valore della partecipazione, la<br />
futura (non importa se prossima o remota essa) cessione della partecipazione medesima. L’OIC<br />
summenzionato, infatti, se, da un lato, suggerisce come necessario <strong>il</strong> ricorso alla fiscalità anticipata<br />
o differita quando ci si trova in presenza di “differenze temporanee tra <strong>il</strong> valore attribuito ad una<br />
attività secondo criteri civ<strong>il</strong>istici rispetto ai corrispondenti valori fiscali”, dall’altro ne vieta la<br />
r<strong>il</strong>evazione “qualora esistano scarse possib<strong>il</strong>ità che tale debito insorga”.<br />
Nel caso di specie si ipotizza che la società conferente (QUADRA s.p.a.) non ha alcuna previsione<br />
in merito all’eventuale, futura alienazione della partecipazione in GESIMA s.r.l., quanto meno in un<br />
orizzonte temporale di medio-lungo periodo.<br />
PUNTO 6) SCRITTURE DI CHIUSURA DEI CONTI<br />
- Ep<strong>il</strong>ogo <strong>dei</strong> componenti positivi di reddito a conto economico<br />
diversi a CE 2.853.950<br />
Ricavi di vendita<br />
2.770.000<br />
Interessi attivi v/banche<br />
1.200<br />
Variazione rimanenze<br />
65.000<br />
Dividendi<br />
15.000<br />
Ut<strong>il</strong>izzo imposte differite<br />
2.750<br />
- Ep<strong>il</strong>ogo <strong>dei</strong> componenti negativi di reddito a conto economico<br />
CE a diversi 2.679.704<br />
Acquisti di materie prime 1.810.600<br />
Costi per servizi 257.000<br />
Retribuzioni 221.000<br />
Oneri sociali 80.300<br />
Acc.to TFR 51.765<br />
Ammortamento fabbricati 19.500<br />
Ammortamento impianti e macchinari 27.600<br />
Ammortamento attrezzature 18.750<br />
Ammortamento mob<strong>il</strong>i d'ufficio 4.560<br />
Svalutazione crediti 2.750<br />
Variazione rimanenze materie prime 35.000<br />
Oneri diversi di gestione 46.000<br />
Interessi passivi v/banche 7.000<br />
Ut<strong>il</strong>izzo imposte anticipate 1.100<br />
Imposte differite 206<br />
IRES dell'esercizio 73.754<br />
IRAP dell'esercizio 22.819<br />
31
- Determinazione del risultato d’esercizio<br />
CE a UTILE 174.246<br />
- Chiusura generale <strong>dei</strong> conti<br />
SP a diversi 1.945.606<br />
Terreni 80.000<br />
Fabbricati 400.000<br />
Impianti e macchinari 150.000<br />
Attrezzature 75.000<br />
Mob<strong>il</strong>i d'ufficio 23.000<br />
Partecipazione in GESIMA 383.930<br />
Partecipazione in Zeta 10.000<br />
Rimanenze materie prime 60.000<br />
Rimanenze prodotti finiti 140.000<br />
Crediti v/clienti 450.000<br />
Crediti v/altri 15.000<br />
Attività per imposte anticipate 3.300<br />
Depositi bancari 150.000<br />
Denaro in cassa 1.500<br />
Ratei e risconti 3.000<br />
Interesse attivi da liquidare 876<br />
diversi a SP 1.945.606<br />
F.do Amm.to fabbricati<br />
70.000<br />
F.do Amm.to impianti e macchinari<br />
68.000<br />
F.do Amm.to attrezzature<br />
41.250<br />
F.do Amm.to mob<strong>il</strong>i d'ufficio<br />
14.760<br />
F.do Svalutaz. Crediti<br />
22.000<br />
F.do imposte differite<br />
2.956<br />
Capitale sociale<br />
600.000<br />
Riserva legale<br />
120.000<br />
Riserva straordinaria<br />
160.000<br />
Riserva da <strong>conferimento</strong><br />
48.020<br />
TFR<br />
140.098<br />
Debiti v/banche<br />
155.000<br />
Debiti v/fornitori<br />
189.500<br />
Debiti diversi<br />
55.130<br />
Erario c/ Iva<br />
8.000<br />
Debiti tributari IRES<br />
48.430<br />
Debiti tributari IRAP<br />
17.819<br />
Debiti tributari per imposta<br />
97<br />
Debiti v/istituti previdenziali<br />
3.300<br />
Dipendenti c/retribuzioni<br />
7.000<br />
Ut<strong>il</strong>e d'esercizio<br />
174.246<br />
32
Scritture contab<strong>il</strong>i conferitaria<br />
- R<strong>il</strong>evazione dell’aumento del capitale sociale ed alla sua sottoscrizione per <strong>il</strong> 75 %(si<br />
ipotizza per semplicità che <strong>il</strong> socio terzo “BETA s.r.l.” effettui un <strong>conferimento</strong> in denaro)<br />
diversi a Capitale sociale 511.907<br />
Socio "QUADRA" c/sottoscrizione 383.930<br />
Socio "BETA" c/sottoscrizione 127.977<br />
diversi a diversi<br />
Terreni 50.000<br />
Fabbricati 300.000<br />
Impianti e macchinari 95.000<br />
Attrezzature 55.000<br />
Mob<strong>il</strong>i d'ufficio 15.000<br />
Rimanenze materie prime 30.000<br />
Rimanenze prodotti finiti 45.000<br />
Crediti vs clienti 150.000<br />
Fondo amm.to fabbricato 37.500<br />
Fondo amm.to imp.e macch. 34.600<br />
Fondo amm.to attrezzature 40.500<br />
F.do ammortamento mob<strong>il</strong>i d'ufficio 8.800<br />
Fondo imposte differite 21.980<br />
Fondo svalutazione crediti 5.750<br />
TFR 46.440<br />
Debiti vs fornitori 156.000<br />
Debiti vs istituti previdenziali 1.500<br />
Dipendenti c/retribuzioni 3.000<br />
Socio "QUADRA" c/sottoscrizione 383.930<br />
diversi a Socio "BETA" c/sottoscrizione 127.977<br />
Banca c/c 31.994<br />
Crediti verso socio "BETA" per versamenti dovuti 95.983<br />
Il mancato riconoscimento fiscale <strong>dei</strong> maggiori valori <strong>dei</strong> beni conferiti iscritti in b<strong>il</strong>ancio comporta,<br />
nei successivi esercizi, l’indeducib<strong>il</strong>ità <strong>degli</strong> ammortamenti inseriti in contab<strong>il</strong>ità per la parte<br />
corrispondente ai maggior valori determinati in sede di perizia con <strong>il</strong> relativo r<strong>il</strong>ascio della fiscalità<br />
differita accantonata in precedenza.<br />
Elementi patrimoniali<br />
Dati esposti in b<strong>il</strong>ancio<br />
Valori fiscalmente riconosciuti<br />
Fabbricati<br />
€<br />
300.000 €<br />
250.000<br />
Impianti e macchinari<br />
€<br />
95.000 €<br />
80.000<br />
Attrezzature €<br />
55.000 €<br />
50.000<br />
A titolo esemplificativo, per i fabbricati, l’ammortamento civ<strong>il</strong>istico è pari a € 9.000,00 mentre<br />
l’ammortamento fiscale è pari a € 7.500,00: la differenza di € 1.500,00 non è deducib<strong>il</strong>e,<br />
determinando una variazione in aumento in dichiarazione <strong>dei</strong> redditi e comporta <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio della<br />
fiscalità differita per € 471,00.<br />
33
In sede di dichiarazione <strong>dei</strong> redditi, fino a quando non sarà completamente riassorbita tale fiscalità<br />
differita, la società dovrà comp<strong>il</strong>are nel quadro RV un apposito prospetto di riconc<strong>il</strong>iazione tra i<br />
valori contab<strong>il</strong>i e i valori fiscali.<br />
Ipotesi 2 – esercizio dell’opzione ex art. 176 c. 2-ter TUIR sin dall’origine<br />
Ai sensi dell’art. 176 co. 2-ter del TUIR, la società conferitaria ha la possib<strong>il</strong>ità di applicare una<br />
imposta sostitutiva delle imposte sul reddito (IRPEF e IRES) e dell’IRAP al fine di ottenere <strong>il</strong><br />
riconoscimento sul piano fiscale <strong>dei</strong> maggiori valori iscritti nel proprio Stato patrimoniale, rispetto<br />
ai valori che risultavano fiscalmente riconosciuti in capo all’impresa conferente. L’opzione può<br />
essere esercitata nella dichiarazione <strong>dei</strong> redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è<br />
stata posta in essere oppure nella dichiarazione <strong>dei</strong> redditi relativa al periodo di imposta successivo.<br />
L’opzione implica <strong>il</strong> versamento di una imposta sostitutiva, sui maggiori valori contab<strong>il</strong>i di cui si<br />
intende ottenere <strong>il</strong> riconoscimento sul piano fiscale, in misura pari al:<br />
• 12%, per la parte di detti maggiori valori fino a 5 m<strong>il</strong>ioni di euro;<br />
• 14%, per la parte di detti maggiori valori compresi tra 5 m<strong>il</strong>ioni di euro e 10 m<strong>il</strong>ioni di euro;<br />
• 16%, per la parte di detti maggiori valori compresi oltre 10 m<strong>il</strong>ioni di euro.<br />
Ai sensi dell’ art. 1 co. 8 del DM 25.7.2008 le rate devono essere versate entro <strong>il</strong> termine per <strong>il</strong><br />
versamento a saldo dell’ imposta sul reddito e dell’ IRAP relative rispettivamente al primo e al<br />
secondo ovvero al secondo e al terzo periodo successivi a quello dell’ operazione.<br />
L’opzione si considera perfezionata con <strong>il</strong> versamento della prima delle tre rate dell’imposta<br />
dovuta: la prima rata rappresenta <strong>il</strong> 30% dell’importo dovuto, la seconda <strong>il</strong> 40% e la terza <strong>il</strong> 30%.<br />
Possono essere oggetto di affrancamento i maggiori valori relativi a immob<strong>il</strong>izzazioni materiali ed<br />
immateriali. Restano invece esclusi dall’applicazione dell’affrancamento i maggior valori attribuiti<br />
all’attivo circolante nonché le immob<strong>il</strong>izzazioni finanziarie.<br />
Il riconoscimento fiscale di tali maggior valori acquisisce natura definitiva solo decorsi tre periodi<br />
d’imposta da quello in cui è stata esercitata l’opzione.<br />
La società conferitaria può scegliere di ottenere <strong>il</strong> riconoscimento fiscale di una parte soltanto <strong>dei</strong><br />
maggiori valori che emergono dal piano contab<strong>il</strong>e per effetto dell’ operazione.<br />
L’applicazione dell’ imposta sostitutiva dev’essere richiesta per categorie omogene di<br />
immob<strong>il</strong>izzazioni (art. 1 co. 2 del D.M. 25/07/2008).<br />
Per le immob<strong>il</strong>izzazioni immateriali, incluso l’ avviamento, l’ imposta sostitutiva può essere<br />
applicata anche distintamente su ciascuna di esse.<br />
L’imposta sostitutiva dovuta è pari a :<br />
34
(405.910 – 335.910) * 12 % = 8.400<br />
La riserva da <strong>conferimento</strong> è:<br />
397.510 – 335.910 = 61.600<br />
Scritture contab<strong>il</strong>i conferente<br />
Diversi a Diversi 731.600<br />
F.do ammortamento fabbricati 37.500<br />
F.do ammortamento impianti e macchinari 34.600<br />
F.do ammortamento attrezzature 40.500<br />
F.do ammortamento mob<strong>il</strong>i d'ufficio 8.800<br />
F.do svalutazione crediti 5.750<br />
Fondo TFR 46.440<br />
Debiti verso fornitori 156.000<br />
Dipendenti c/retribuzioni 3.000<br />
Debiti vs INPS 1.500<br />
Società GESIMA c/<strong>conferimento</strong> 397.510<br />
Terreni 50.000<br />
Fabbricati 250.000<br />
Impianti e macchinari 80.000<br />
Attrezzature 50.000<br />
Mob<strong>il</strong>i d'ufficio 15.000<br />
Crediti verso clienti 150.000<br />
Rimanenze materie prime 30.000<br />
Rimanenze prodotti finiti 45.000<br />
Riserva da <strong>conferimento</strong> 61.600<br />
Partecipazione in GESIMA Srl a Società GESIMA c/<strong>conferimento</strong> 397.510<br />
Scritture contab<strong>il</strong>i conferitaria<br />
Diversi a Capitale sociale 530.013<br />
Società GESIMA c/<strong>conferimento</strong> 397.510<br />
Socio BETA c/sottoscrizione 132.503<br />
35
Diversi a Diversi 740.000<br />
Terreni 50.000<br />
Fabbricati 300.000<br />
Impianti e macchinari 95.000<br />
Attrezzature 55.000<br />
Mob<strong>il</strong>i d'ufficio 15.000<br />
Crediti verso clienti 150.000<br />
Rimanenze materie prime 30.000<br />
Rimanenze prodotti finiti 45.000<br />
F.do ammortamento fabbricati 37.500<br />
F.do ammortamento impianti e macchinari 34.600<br />
F.do ammortamento attrezzature 40.500<br />
F.do ammortamento mob<strong>il</strong>i d'ufficio 8.800<br />
F.do svalutazione crediti 5.750<br />
Fondo TFR 46.440<br />
Debiti verso fornitori 156.000<br />
Dipendenti c/retribuzioni 3.000<br />
Debiti vs istituti previdenziali 1.500<br />
Debiti per imposta sostitutiva 8.400<br />
Società GESIMA c/<strong>conferimento</strong> 397.510<br />
L’ opzione per <strong>il</strong> riallineamento può anche essere effettuata nella dichiarazione relativa al periodo<br />
d’imposta successivo a quello del <strong>conferimento</strong>.<br />
L’affrancamento comporta contab<strong>il</strong>mente lo storno del Fondo imposte differite precedentemente<br />
stanziato ed in contropartita la r<strong>il</strong>evazione di un Debito verso l’ Erario per Imposta Sostitutiva e di<br />
un provento (Sopravvenienza Attiva o Altro Componente Positivo di Reddito), pari alla differenza<br />
tra le imposte IRES e IRAP (nel complesso 31,4 %) e quella della Imposta Sostitutiva Applicata.<br />
Il maggior valore su cui determinare l’imposta sostitutiva è inferiore a quello originatosi in sede di<br />
perizia, in quanto si è ridotto nei due esercizi successivi al <strong>conferimento</strong>, delle quote di<br />
ammortamento calcolate sulle immob<strong>il</strong>izzazioni oggetto di affrancamento.<br />
Sarà necessario per i beni che non sono oggetto di affrancamento, effettuare una variazione in<br />
aumento in sede di dichiarazione per l’eccedenza di ammortamento non deducib<strong>il</strong>e e r<strong>il</strong>asciare la<br />
fiscalità differita.<br />
Con riferimento invece ai valori oggetto di affrancamento, essendo l’opzione perfezionata con <strong>il</strong><br />
versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva così determinata, va r<strong>il</strong>evato che fino<br />
all’esercizio “n+3” vi sarà un eccedenza tra le quote di ammortamento civ<strong>il</strong>istico rispetto a quelle<br />
fiscalmente riconosciute ed essendo tale eccedenza indeducib<strong>il</strong>e nell’ anno, occorrerà dunque<br />
procedere ad una variazione in aumento ed al r<strong>il</strong>ascio della fiscalità differita stanziata in sede di<br />
<strong>conferimento</strong>.<br />
Dall’ esercizio chiuso al 31/12/n+3 la società potrà dedurre completamente le quote di<br />
ammortamento relativi ai beni conferiti su cui è stata esercitata l’ opzione di imposta sostitutiva<br />
resteranno invece indeducib<strong>il</strong>i le eccedenze sugli ammortamenti relativi agli altri beni conferiti per i<br />
quali non è stata esercitata l’opzione .<br />
36
Ritiene dunque corretto che <strong>il</strong> criterio contab<strong>il</strong>e preveda, l’imputazione a conto economico dello<br />
storno del fondo , <strong>il</strong> che comporterà, per le società che si avvarranno dell’affrancamento, un<br />
provento netto pari alla differenza tra le aliquote IRES e IRAP e quella della sostitutiva applicata .<br />
Ipotesi 3 – Modello cessione con plusvalenza e tassazione ex art. 9 TUIR<br />
Nel prospetto seguente si riporta la perizia redatta dall’esperto in cui <strong>il</strong> valore di perizia è riferito al<br />
valore normale (valore di mercato) <strong>dei</strong> beni conferiti.<br />
Elementi patrimoniali (ramo "X")<br />
Costo<br />
fiscalmente<br />
riconosciuto<br />
La plusvalenza determinata come differenza tra valore normale e ultimo costo fiscalmente<br />
riconosciuto è pari a € 70.000,00. (405.910-335.910)<br />
37<br />
Modello CESSIONE<br />
Valore di perizia<br />
(a valore normale)<br />
Terreni 50.000 50.000<br />
Fabbricati 250.000<br />
F.do ammortamento fabbricati (37.500)<br />
212.500 262.500<br />
Impianti e macchinari 80.000<br />
F.do amm. impianti e macchinari (34.600)<br />
45.400 60.400<br />
Attrezzature 50.000<br />
F.do ammortamento attrezzature (40.500)<br />
9.500 14.500<br />
Mob<strong>il</strong>i d'ufficio 15.000<br />
F.do ammortamento mob<strong>il</strong>i d'ufficio (8.800)<br />
6.200 6.200<br />
Rimanenze materie prime 30.000 30.000<br />
Rimanenze prodotti finiti 45.000 45.000<br />
Crediti verso clienti 150.000 150.000<br />
Fondo svalutazione crediti (5.750) (5.750)<br />
TOTALE ATTIVO 542.850 612.850<br />
Fondo TFR 46.440 46.440<br />
Debiti verso fornitori 156.000 156.000<br />
Debiti vs istituti previdenziali 1.500 1.500<br />
Dipendenti c/retribuzioni 3.000 3.000<br />
TOTALE PASSIVO 206.940 206.940<br />
TOTALE ATTIVO - PASSIVO 335.910 405.910 70.000
La tassazione di tale plusvalenza, ai sensi dell’art. 86 TUIR, concorre a formare reddito<br />
nell’esercizio per l’intero ammontare o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, non<br />
oltre <strong>il</strong> quarto, se l’azienda è detenuta da non meno di tre anni.<br />
Si ipotizza che la conferente presenta i requisiti di cui sopra quindi la plusvalenza viene frazionata<br />
in cinque esercizi: in sede di dichiarazione <strong>dei</strong> redditi occorre effettuare una variazione in<br />
diminuzione pari ai 4/5 della plusvalenza per un importo di € 56.000 con iscrizione delle imposte<br />
differite per € 15.400.<br />
Scritture contab<strong>il</strong>i conferente<br />
Diversi a Diversi 740.000<br />
F.do ammortamento fabbricati 37.500<br />
F.do ammortamento impianti e macchinari 34.600<br />
F.do ammortamento attrezzature 40.500<br />
F.do ammortamento mob<strong>il</strong>i d'ufficio 8.800<br />
F.do svalutazione crediti 5.750<br />
Fondo TFR 46.440<br />
Debiti verso fornitori 156.000<br />
Dipendenti c/retribuzioni 3.000<br />
Debiti vs istituti previdenziali 1.500<br />
Società GESIMA c/<strong>conferimento</strong> 405.910<br />
Terreni 50.000<br />
Fabbricati 250.000<br />
Impianti e macchinari 80.000<br />
Attrezzature 50.000<br />
Mob<strong>il</strong>i d'ufficio 15.000<br />
Crediti verso clienti 150.000<br />
Rimanenze materie prime 30.000<br />
Rimanenze prodotti finiti 45.000<br />
Plusvalenza da <strong>conferimento</strong> 70.000<br />
Partecipazione in GESIMA Srl a Società GESIMA c/<strong>conferimento</strong> 405.910<br />
Scritture contab<strong>il</strong>i conferitaria<br />
Diversi a Capitale sociale 541.213<br />
Società GESIMA c/<strong>conferimento</strong> 405.910<br />
Socio BETA c/sottoscrizione 135.303<br />
38
Diversi a Diversi 612.850<br />
Terreni 50.000<br />
Fabbricati 262.500<br />
Impianti e macchinari 60.400<br />
Attrezzature 14.500<br />
Mob<strong>il</strong>i d'ufficio 6.200<br />
Rimanenze materie prime 30.000<br />
Rimanenze prodotti finiti 45.000<br />
Crediti verso clienti 144.250<br />
Fondo TFR 46.440<br />
Debiti verso fornitori 156.000<br />
Dipendenti c/retribuzioni 3.000<br />
Debiti vs istituti previdenziali 1.500<br />
Società GESIMA c/<strong>conferimento</strong> 405.910<br />
39