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il conferimento d'azienda - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli ...

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IL CONFERIMENTO D’AZIENDA<br />

1<br />

GRUPPO DI STUDIO N. 5<br />

Marco Berionni<br />

Luca Borgaro<br />

Barbara Brussino<br />

Cristina Ganaite<br />

Elena Lunardi<br />

Carlo Moriondo<br />

Antonella Paolucci<br />

Samantha Sardo<br />

Antonio Valentino


1) Aspetti civ<strong>il</strong>istici<br />

Il <strong>conferimento</strong> di azienda<br />

Il <strong>conferimento</strong> d’azienda, o di ramo d’azienda, consiste nel trasferimento di un complesso<br />

organizzato di beni ad una società, esistente o di nuova costituzione, in cambio di azioni o quote<br />

della società conferitaria.<br />

Il <strong>conferimento</strong> di un complesso aziendale è un’operazione che comporta:<br />

��da un lato, <strong>il</strong> trasferimento di un bene particolare, l’azienda, dal soggetto conferente a quello<br />

conferitario;<br />

��dall’altro, la patrimonializzazione della società conferitaria mediante l’apporto non di denaro,<br />

bensì di azioni o quote.<br />

In occasione dell’operazione di <strong>conferimento</strong>, nel patrimonio della conferente, le partecipazioni<br />

ricevute sostituiscono i beni conferiti, mentre gli stessi beni determinano un incremento del<br />

patrimonio della conferitaria.<br />

Il <strong>conferimento</strong> d’azienda rappresenta una fattispecie riconducib<strong>il</strong>e alla più ampia categoria <strong>dei</strong><br />

conferimenti in natura, rispetto ai quali, tuttavia, si caratterizza per le seguenti peculiarità:<br />

��l’oggetto del <strong>conferimento</strong> non è un singolo elemento patrimoniale o una mera pluralità di<br />

beni, bensì un’azienda, ossia un organico complesso di beni (materiali e immateriali) e<br />

rapporti obbligatori, organizzati per l’esercizio di un’attività d’impresa;<br />

��<strong>il</strong> corrispettivo del <strong>conferimento</strong> non è rappresentato da una somma di denaro, bensì da<br />

partecipazioni (azioni o quote) della società in cui viene effettuato l’apporto.<br />

E’ possib<strong>il</strong>e conferire:<br />

��sia l’intera azienda;<br />

��sia un ramo della stessa (ossia una parte dell’attività aziendale), purché si tratti, anche in<br />

questo caso, di un complesso di beni e rapporti giuridici potenzialmente idoneo – dal punto<br />

di vista strutturale, funzionale e organizzativo – all’esercizio di un’attività d’impresa e atto a<br />

produrre reddito.<br />

Al riguardo, in sede giurisprudenziale, è stato, infatti, chiarito che, affinchè si abbia <strong>conferimento</strong><br />

d’azienda (o di ramo aziendale), “è necessario che venga conferito un complesso di beni di per sé<br />

idoneo a consentire lo svolgimento di una determinata attività d’impresa”.<br />

Tale fattispecie – secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione – ricorre anche qualora:<br />

��l’attività della società conferitaria sia diversa da quella svolta dal conferente;<br />

2


��detta società, una volta divenuta <strong>il</strong> nuovo titolare dell’azienda, debba integrare l’insieme <strong>dei</strong><br />

beni trasferiti con ulteriori fattori produttivi. In quest’ultimo caso, tuttavia, occorre che “i<br />

beni mancanti non siano tali da alterare l’unità economica e funzionale del complesso<br />

aziendale, atteso che non basta che i beni conferiti abbiano fatto parte di un’azienda, ma è<br />

altresì necessario che essi, per le loro caratteristiche ed <strong>il</strong> loro collegamento funzionale,<br />

rendano possib<strong>il</strong>e lo svolgimento di una specifica impresa”.<br />

Per quanto riguarda <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o soggettivo dell’operazione in esame, è opportuno precisare che,<br />

mentre <strong>il</strong> soggetto beneficiario del <strong>conferimento</strong> d’azienda non può che essere una società, <strong>il</strong><br />

conferente può essere un qualsiasi soggetto giuridico. Come osservato in dottrina, potrebbe, quindi,<br />

trattarsi di:<br />

��un’altra società;<br />

��un ente commerciale, un’associazione, una fondazione;<br />

��una persona fisica titolare di un’azienda individuale o di più aziende.<br />

Analogamente a quanto avviene per i conferimenti in generale, anche <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> di beni in<br />

natura (nella specie, di un complesso aziendale) può avvenire:<br />

��in sede di costituzione di una nuova società;<br />

��in sede di aumento del capitale sociale di una società già esistente.<br />

In entrambi i casi – come si è detto – <strong>il</strong> soggetto conferente, in cambio dell’azienda conferita, riceve<br />

non denaro, ma azioni o quote della società conferitaria, con conseguente ingresso nella compagine<br />

sociale e acquisto della qualità di socio.<br />

Va, peraltro, sottolineato che <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> potrebbe essere effettuato, in sede di aumento del<br />

capitale, anche da parte di un soggetto che già riveste la qualità di socio: in tal caso, <strong>il</strong> conferente<br />

aggiungerebbe alle azioni o quote già possedute quelle assegnatagli dalla conferitaria all’atto<br />

dell’aumento di capitale sottoscritto mediante <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> del complesso aziendale.<br />

Il <strong>conferimento</strong> di azienda non è espressamente disciplinato nel codice civ<strong>il</strong>e se non per quanto<br />

riguarda <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> di singoli beni di cui all’art. 2342 c.c. che prende in considerazione<br />

soltanto “ <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> di beni in natura e di crediti”.<br />

La disciplina dell’operazione viene, quindi, “costruita” in via interpretativa, mediante la congiunta<br />

applicazione delle norme in materia di:<br />

��Conferimento di beni in natura delle società di persone: Art. 2254 c.c.;<br />

�� Conferimento di beni in natura in S.p.A.: Artt. 2342, 2343, 2343-ter c.c.;<br />

�� Conferimento di beni in natura in s.r.l.: Artt. 2464, 2465 c.c.;<br />

�� Aumenti di capitale sociale mediante <strong>conferimento</strong> di beni in natura nelle società di persone:<br />

Art. 2252 c.c.;<br />

3


�� Limitazione diritto d’opzione nelle S.p.A.: Art. 2441, commi 4 e 6 c.c.;<br />

�� Limitazione diritto d’opzione nelle s.r.l.: Art. 2481-bis c.c.;<br />

�� Trasferimento di azienda: Artt. 2557 – 2560 c.c.<br />

Per quanto riguarda la disciplina del trasferimento dell’azienda, si può brevemente segnalare che<br />

trovano applicazione le disposizioni concernenti <strong>il</strong> divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.) da parte<br />

del conferente, salva la facoltà delle parti di escludere tale divieto; la successione nei contratti<br />

stipulati dal conferente per l’esercizio della stessa, fatta eccezione per i contratti di carattere<br />

personale (art. 2558 c.c.), nei crediti e nei debiti della società (art. 2559-2560 c.c.).<br />

Dal punto di vista procedurale, bisogna in primo luogo distinguere tra:<br />

��conferimenti effettuati a favore di società di persone;<br />

��conferimenti effettuati a favore di società di capitali.<br />

a) Conferimento d’azienda nelle società di persone<br />

I conferimenti di beni in natura nelle società di persone sono disciplinati dall’art. 2254 c.c. Ai sensi<br />

di tale disposizione, ritenuta pacificamente applicab<strong>il</strong>e anche al caso di <strong>conferimento</strong> d’azienda o di<br />

ramo d’azienda:<br />

��per le cose conferite in proprietà, la garanzia dovuta dal socio e <strong>il</strong> passaggio <strong>dei</strong> rischi dal<br />

socio alla società sono regolati dalle norme sulla vendita (co. 1);<br />

��<strong>il</strong> rischio relativo alle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite.<br />

La garanzia per <strong>il</strong> godimento è regolata dalle norme sulla locazione (co. 2).<br />

Nelle società a base personale <strong>il</strong> regime della responsab<strong>il</strong>ità <strong>il</strong>limitata <strong>dei</strong> soci per le obbligazioni<br />

sociali attenua la funzione di garanzia del capitale sociale e rende meno r<strong>il</strong>evante l’esigenza di<br />

predisporre una normativa rigorosa a tutela della sua integrità.<br />

In tali società, l’effettuazione di un <strong>conferimento</strong> avente ad oggetto un bene in natura non è, quindi,<br />

subordinata al rispetto di determinati vincoli procedurali.<br />

Più precisamente, nel caso in cui la società conferitaria di beni in natura sia una società di persone:<br />

��non vi sono limiti particolari in ordine ai tempi e alle modalità di esecuzione <strong>dei</strong><br />

conferimenti. È infatti sufficiente che i soci assumano l’impegno di eseguire <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong><br />

previsto dal contratto sociale;<br />

��la valutazione <strong>dei</strong> conferimenti è concordata tra i soci: non vi è l’obbligo della perizia, e<br />

questo a causa della responsab<strong>il</strong>ità <strong>il</strong>limitata e solidale;<br />

��è necessario indicare, oltre ai conferimenti di ciascun socio, anche <strong>il</strong> valore ad essi attribuito<br />

e <strong>il</strong> metodo di valutazione. A differenza di quanto avviene nelle società di capitali la legge<br />

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non detta una disciplina specifica per la stima <strong>dei</strong> conferimenti diversi dal denaro, lasciando<br />

alle parti l’individuazione <strong>dei</strong> modi di valutazione.<br />

b) Conferimento d’azienda nelle società di capitali<br />

La disciplina <strong>dei</strong> conferimenti di beni diversi dal denaro nelle società di capitali si caratterizza,<br />

invece, per una serie di vincoli procedurali, volti alla tutela <strong>dei</strong> creditori della società<br />

conferitaria e <strong>dei</strong> terzi in generale. In particolare è previsto l’obbligo di liberazione integrale<br />

delle azioni o quote all’atto della sottoscrizione col fine di conseguire immediatamente alla<br />

società la titolarità e disponib<strong>il</strong>ità del bene conferito.<br />

La procedura in esame si apre con una fase “propedeutica”, che va dai primi contatti tra le parti<br />

(conferente e società conferitaria) sino al momento in cui <strong>il</strong> conferente assume la decisione di<br />

procedere al <strong>conferimento</strong> dell’azienda o di un ramo della medesima.<br />

Si tratta di una fase negoziale, non regolamentata, in cui leparti definiscono i termini<br />

dell’operazione, con riguardo, ad esempio, ai diritti e agli obblighi reciproci che faranno capo<br />

alle stesse una volta instaurato <strong>il</strong> rapporto sociale.<br />

Quanto alla decisione di procedere al <strong>conferimento</strong> d’azienda, va evidenziato che, nel caso in<br />

cui <strong>il</strong> soggetto conferente sia una società, tale decisione compete all’organo amministrativo,<br />

investito, ex art. 2380-bis c.c., del potere generale di gestione dell’ente.<br />

Considerata la r<strong>il</strong>evanza <strong>degli</strong> effetti del <strong>conferimento</strong> d’azienda sulla struttura dell’impresa<br />

societaria, peraltro, potrebbe essere reputato opportuno prevedere nello statuto la necessità della<br />

richiesta, da parte <strong>degli</strong> amministratori, dell’autorizzazione assembleare al compimento<br />

dell’operazione.<br />

Inoltre, potrebbe accadere che <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> di un’azienda (o di un ramo d’azienda) comporti<br />

la modificazione dell’atto costitutivo della società conferente, con conseguente necessità di<br />

sottoporre l’operazione al consenso dell’assemblea <strong>dei</strong> soci riunita in sede straordinaria, ai sensi<br />

dell’art. 2365 c.c..<br />

��Conferimento in società per azioni<br />

- Società conferitaria di nuova costituzione<br />

In tale fattispecie r<strong>il</strong>evano le disposizione recate dagli artt. 2343, 2343 ter e 2343 quater c.c. da cui<br />

si possono distinguere due distinte fasi della procedura di <strong>conferimento</strong>:<br />

1. La fase prodromica alla costituzione della società: concerne nella allegazione all’atto costitutivo<br />

di una perizia di stima, presentata dalla parte conferente, sul complesso aziendale conferito ai sensi<br />

dell’art. 2343 c.c., oppure, in alternativa la documentazione prevista dall’art. 2343 ter co. 2 c.c.. La<br />

perizia di stima deve essere redatta da un esperto nominato dal tribunale territorialmente<br />

5


competente in ragione della sede della società costituenda: la perizia deve riportare la descrizione<br />

<strong>dei</strong> beni o <strong>dei</strong> crediti conferiti; l’attestazione che <strong>il</strong> loro valore è almeno pari a quello ad essi<br />

attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo e i criteri di<br />

valutazione seguiti. L’esperto deve essere un soggetto dotato di competenza e professionalità,<br />

indipendente rispetto ai soggetti coinvolti nell’operazione. In alternativa possono essere allegati<br />

all’atto costitutivo <strong>il</strong> b<strong>il</strong>ancio dell’esercizio precedente a quello nel quale è effettuato <strong>il</strong><br />

<strong>conferimento</strong>, sottoposto a revisione legale da cui non emerga dalla relazione del revisore r<strong>il</strong>ievi in<br />

ordine alla valutazione <strong>dei</strong> beni oggetto di <strong>conferimento</strong>, dal quale si evidenzia <strong>il</strong> fair value iscritto<br />

in b<strong>il</strong>ancio <strong>dei</strong> beni oggetto di <strong>conferimento</strong>; oppure una valutazione riferita ad una data precedente<br />

di non oltre sei mesi <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> che sia conforme ai principi e criteri riconosciuti per la<br />

valutazione <strong>dei</strong> beni oggetto del <strong>conferimento</strong>, predisposta da un esperto indipendente e di adeguata<br />

e comprovata professionalità;<br />

2. nella fase di controllo gli amministratori della società conferitaria sono tenuti ad effettuare una<br />

serie di controlli in merito all’effettività <strong>dei</strong> valori assunti ai fini della patrimonializzazione della<br />

società.<br />

Se in sede in costituzione è stata allegata all’atto costitutivo la perizia di stima, di cui all’art. 2343<br />

c.c., gli amministratori della società conferitaria sono tenuti a:<br />

�� entro 180 giorni dall’iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella<br />

perizia di stima;<br />

�� qualora sussistano fondati motivi, devono procedere ad una revisione della stima al fine di<br />

confermare <strong>il</strong> valore per cui ha avuto luogo <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> oppure l’emersione di un minor<br />

valore conferito di oltre un quinto del valore di cui sopra. In questo secondo caso la società<br />

deve proporzionalmente ridurre <strong>il</strong> capitale sociale annullando le azioni scoperte; in<br />

alternativa i soci possono versare la differenza in denaro oppure recedere dalla società, con<br />

diritto alla restituzione del <strong>conferimento</strong>.<br />

Se in sede di costituzione è stato allegato all’atto costitutivo uno <strong>dei</strong> documenti sostitutivi di cui<br />

all’art. 2343-ter co. 2 c.c., gli amministratori della società conferitaria sono tenuti, entro 30 giorni<br />

dall’iscrizione della società, a:<br />

�� controllare se si sono verificati fatti nuovi r<strong>il</strong>evanti tali da incidere <strong>il</strong> valore <strong>dei</strong> beni conferiti<br />

nel periodo compreso tra la data di iscrizione della società nel registro delle imprese e la<br />

precedente data cui si riferisce <strong>il</strong> b<strong>il</strong>ancio dell’esercizio precedente a quello nel quale<br />

avviene <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong>, oppure la precedente data cui si riferisce la valutazione precedente<br />

di non oltre sei mesi <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong>;<br />

�� controllare se sussistono i requisiti di indipendenza e professionalità in capo all’esperto che<br />

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ha reso la valutazione, nel caso in cui la perizia di stima sia stata sostituita con l’allegazione<br />

della valutazione di cui all’art. 2343-ter co. 2 c.c..<br />

Qualora gli amministratori non riscontrino fatti nuovi r<strong>il</strong>evanti, devono depositare presso <strong>il</strong> registro<br />

delle imprese una propria dichiarazione contenente:<br />

�� la descrizione di ciò che è stato conferito senza dar luogo alla predisposizione delle perizia<br />

di stima di cui all’art. 2343;<br />

�� <strong>il</strong> valore attribuito a ciò che è stato conferito nonché la fonte e <strong>il</strong> metodo di valutazione;<br />

�� la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della<br />

determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;<br />

�� la dichiarazione che non sono intervenuti fatti nuovi r<strong>il</strong>evanti che incidono sul valore<br />

conferito;<br />

�� la dichiarazione di idoneità <strong>dei</strong> requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto.<br />

Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti fatti nuovi r<strong>il</strong>evanti e/o ritengano non<br />

idonei i requisiti di professionalità o indipendenza dell’esperto, devono procedere (ai sensi dell’art.<br />

2343-quater co. 2 c.c.) ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343 c.c.<br />

- S.p.A. preesistente<br />

Se la società conferitaria è una spa preesistente che riceve <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> d’azienda in sede di<br />

aumento del capitale sociale, oltre alle disposizione di cui all’artt. 2343, 2343-ter e 2343-quater,<br />

r<strong>il</strong>evano anche le disposizioni di cui agli artt. 2440, 2441,2443 e 2444 c.c.<br />

Se la società che riceve <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> d’azienda è una società che non fa ricorso al mercato <strong>dei</strong><br />

capitali di rischio, gli adempimenti procedurali sono i seguenti:<br />

�� predisposizione da parte dell’organo amministrativo di una relazione <strong>il</strong>lustrativa;<br />

�� scelta per l’istanza di nomina di un esperto al tribunale territorialmente competente ex art.<br />

2343 c.c., oppure per l’ut<strong>il</strong>izzo <strong>dei</strong> documenti alternativi di cui all’art. 2343-ter co. 2 c.c.;<br />

�� predisposizione da parte del Collegio sindacale di un parere di congruità;<br />

�� deposito presso la sede sociale, nei 15 giorni che precedono la data fissata per l’assemblea<br />

<strong>dei</strong> soci che deve deliberare l’aumento di capitale sociale, della relazione <strong>il</strong>lustrativa, del<br />

parere di congruità e della perizia di stima o <strong>dei</strong> documenti alternativi.<br />

Ai sensi dell’art. 2441 co. 6 c.c., le proposte di aumento del capitale sociale da effettuare mediante<br />

<strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> in natura (con la conseguente esclusione del diritto di opzione <strong>dei</strong> soci) devono<br />

essere <strong>il</strong>lustrate dagli amministratori della società conferitaria in una relazione dalla quale risulti:<br />

�� le ragioni che rendono necessario <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> d’azienda;<br />

�� i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.<br />

La delibera di aumento del capitale sociale è di competenza dell’assemblea straordinaria <strong>dei</strong> soci, a<br />

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meno che tale competenza non sia stata espressamente delegata all’organo amministrativo nel<br />

rispetto delle condizioni previste dall’art. 2443 c.c..<br />

Entro <strong>il</strong> termine di 30 gironi dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento del<br />

capitale sociale, gli amministratori depositano l’attestazione di cui all’art. 2444 c.c. unitamente alla<br />

dichiarazione di cui all’art. 2343-quater c.c..<br />

Se la società conferitaria è una spa quotata, ai fini procedurali, non r<strong>il</strong>evano soltanto le disposizioni<br />

del codice civ<strong>il</strong>e ma anche quelle recate dal DLgs 58/98 e <strong>dei</strong> regolamenti elaborati dalla CONSOB.<br />

In particolare i documenti da predisporre sono:<br />

�� la relazione <strong>il</strong>lustrativa <strong>degli</strong> amministratori che riporta in aggiunta a quanto specificato<br />

sopra l’evidenziazione <strong>dei</strong> riflessi fiscali dell’operazione, indicazione della compagine<br />

azionaria, <strong>il</strong> numero, la categoria, la data di godimento, <strong>il</strong> prezzo di emissione delle azioni<br />

oggetto di aumento del capitale sociale;<br />

�� <strong>il</strong> parere di congruità del soggetto incaricato della revisione legale;<br />

�� la relazione di stima sul complesso aziendale oggetto di <strong>conferimento</strong> di cui all’art. 2440<br />

c.c..<br />

��Conferimento d’azienda nelle S.r.l.<br />

Se la società conferitaria è una s.r.l., r<strong>il</strong>evano le disposizioni di cui all’art. 2465, se <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong><br />

d’azienda avviene in sede di costituzione della società, ed anche gli artt. 2481 e 2481-bis c.c., se <strong>il</strong><br />

<strong>conferimento</strong> d’azienda è effettuato in sede di aumento del capitale sociale della società.<br />

L’art. 2465 c.c. stab<strong>il</strong>isce che chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione di<br />

stima di un revisore contab<strong>il</strong>e iscritto nell’apposito registro oppure di una società di revisione<br />

iscritta nell’albo speciale, contenente:<br />

�� la descrizione <strong>dei</strong> beni o crediti conferiti;<br />

�� l’indicazione <strong>dei</strong> criteri di valutazione adottati;<br />

�� l’attestazione che <strong>il</strong> valore <strong>dei</strong> beni o crediti conferiti è almeno pari a quello ad essi attribuito<br />

ai fini della determinazione del capitale sociale e del sovrapprezzo della srl conferitaria.<br />

Non sono previsti obblighi di controllo ed eventuale revisione della stima in capo agli<br />

amministratori della società conferitaria.<br />

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante <strong>conferimento</strong>, l’art. 2481-bis stab<strong>il</strong>isce<br />

che spetta ai soci sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni possedute, oppure, se previsto<br />

dall’atto costitutivo, l’aumento di capitale possa essere attuato anche attraverso l’offerta di quote di<br />

nuova emissione a terzi, con la possib<strong>il</strong>ità, ai soci che non hanno acconsentito, di esercitare <strong>il</strong> diritto<br />

di recesso.<br />

c) Perfezionamento del <strong>conferimento</strong> d’azienda<br />

8


Nel caso di società conferitaria avente natura giuridica di società di capitali, gli effetti giuridici<br />

dell’operazione di <strong>conferimento</strong> decorrono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese<br />

dell’atto costitutivo (nel caso di newco) o della delibera di aumento del capitale sociale.<br />

Nel caso di società conferitaria avente natura giuridica di società di persone, gli effetti giuridici<br />

decorrono dalla data di stipula del relativo atto costitutivo.<br />

È però opportuno precisare che:<br />

�� la legge stessa può prevedere una ipotesi inderogab<strong>il</strong>e di posticipazione <strong>degli</strong> effetti del<br />

<strong>conferimento</strong> rispetto alla data naturale di efficacia sopra menzionata (caso in cui la delibera<br />

di aumento del capitale sociale sia adottata dall’organo amministrativo ed in mancanza del<br />

consenso unanime <strong>dei</strong> soci, si determina un differimento di 30 giorni dell’efficacia del<br />

<strong>conferimento</strong>);<br />

�� al di là del particolare caso descritto in precedenza, è prevista la possib<strong>il</strong>ità per le parti<br />

dell’atto di <strong>conferimento</strong>, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, di prevedere una<br />

posticipazione <strong>degli</strong> effetti rispetto alla naturale data di efficacia.<br />

2) Aspetti fiscali<br />

a) Evoluzione della disciplina fiscale<br />

Il <strong>conferimento</strong> d’azienda costituisce un’operazione:<br />

�� neutrale ai fini delle imposte sul reddito,<br />

�� irr<strong>il</strong>evante ai fini irap;<br />

�� esclusa dal campo di applicazione IVA;<br />

�� soggetta alle imposte d’atto in misura fissa.<br />

I conferimenti sono stati assim<strong>il</strong>ab<strong>il</strong>i, dal punto di vista fiscale, alle cessioni a titolo oneroso (art. 9<br />

co. 5 TUIR) <strong>il</strong> cui corrispettivo si determina in misura pari al valore normale <strong>dei</strong> beni e <strong>dei</strong> crediti<br />

conferiti (art. 9 co. 2 TUIR). Pertanto i conferimenti in natura concretizzano, per <strong>il</strong> soggetto<br />

conferente, operazioni di realizzo <strong>dei</strong> beni conferiti e possono dare luogo a:<br />

�� plusvalenze patrimoniali tassab<strong>il</strong>i ai sensi dell’art. 86 co.4 TUIR,<br />

�� minusvalenze patrimoniali deducib<strong>il</strong>i ai sensi dell’art. 101 co.1 TUIR.<br />

Assoggettando <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> ad imposizione, <strong>il</strong> plusvalore si attribuisce ai soggetti nei cui<br />

confronti è maturato.<br />

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Ne consegue che – se emergono plusvalenze – <strong>il</strong> soggetto conferente deve assolvere l’imposta sulla<br />

plusvalenza realizzata in anticipo rispetto al periodo in cui <strong>il</strong> conferitario potrà recuperare l’importo<br />

relativo.<br />

Forse per questo motivo tale istituto è stato poco ut<strong>il</strong>izzato fino al 1997 quando, con la riforma<br />

Visco, ha restituito un regime sicuramente più favorevole.<br />

Il D.Lgs. 358 del 1997 ha infatti ridisegnato <strong>il</strong> trattamento fiscale delle operazioni di <strong>conferimento</strong>,<br />

considerando i “conferimenti” come produttivi di plusvalenze tassab<strong>il</strong>i solo se – e nella misura in<br />

cui – la conferitaria ottiene <strong>il</strong> riconoscimento di valori fiscali più elevati rispetto a quelli cui erano<br />

iscritti in capo al conferente.<br />

Tale impostazione è stata poi confermata dalla riforma Tremonti (l.delega n. 80 del 2003) anche<br />

se la riforma IRES (D.Lgs. 344/2003) non ha recepito tali regimi tout-court, sancendo fra l’altro<br />

l’impossib<strong>il</strong>ità di procedere ad affrancamenti mediante <strong>il</strong> pagamento di un’imposta sostitutiva,<br />

possib<strong>il</strong>ità offerta invece dalla riforma Visco.<br />

Un passo avanti è stato fatto con la Finanziaria 2007 (L. 296 del 2006 all’art. 1, co. 242-244,<br />

c.d.”bonus aggregazioni”) che ha previsto la possib<strong>il</strong>ità di un riconoscimento fiscale gratuito fino a<br />

concorrenza dell’importo di 5 mln €, <strong>dei</strong> maggiori valori iscritti sui beni strumentali materiali e<br />

immateriali, e sull’avviamento della conferitaria per effetto di conferimenti d’azienda effettuati nel<br />

2007 e nel 2008. Tale misura è stata rinnovata per le operazioni effettuate nel 2009.<br />

La Finanziaria 2008 ha portato novità importanti anche per le operazioni di <strong>conferimento</strong>:<br />

�� la disciplina del <strong>conferimento</strong> realizzativo ex art. 175 TUIR, a valori definiti dalle partì nella<br />

contab<strong>il</strong>izzazioni delle operazioni è limitata ai soli conferimenti di partecipazioni di<br />

controllo o collegamento;<br />

�� la generalizzazione della disciplina <strong>dei</strong> conferimenti neutrali ex art. 176 TUIR;<br />

�� la disciplina della neutralità fiscale nei conferimenti di azienda è estesa anche ai<br />

conferimenti tra soggetti non residenti di aziende collocate in Italia ed ai conferimenti<br />

operati a favore di società di persone;<br />

�� per i conferimenti di azienda è introdotta – in alternativa al regime di neutralità – la<br />

possib<strong>il</strong>ità, mediante <strong>il</strong> pagamento opzionale di un’imposta sostitutiva delle imposte sui<br />

redditi e sull’IRAP, di riallineare i maggiori valori attribuiti in b<strong>il</strong>ancio alle<br />

immob<strong>il</strong>izzazioni materiali e immateriali relative all’azienda ricevute dal conferitario,<br />

riallineando così i valori civ<strong>il</strong>istici e fiscali (art. 176 co.2-ter TUIR). La scelta se affrancare i<br />

valori è esclusivamente in capo al conferitario e riguarda i singoli cespiti e non la<br />

plusvalenza nel suo complesso emergente dal trasferimento dell’azienda. Il soggetto<br />

conferente mantiene come costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta <strong>il</strong><br />

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valore fiscale dell’azienda conferita. Il conferente potrà cedere la partecipazione, se ne<br />

sussistono i requisiti, usufruendo del regime della partecipation exemption o <strong>dei</strong> regimi di<br />

detassazione parziale di cui agli artt. 58 e 68 co.3 TUIR.<br />

La normativa fiscale prevede due modelli alternativi di <strong>conferimento</strong>:<br />

�� <strong>conferimento</strong> neutrale o modello successione ( o “a saldi aperti” o “con continuità”): <strong>il</strong><br />

soggetto conferitario subentra nella posizione del conferente, realizzando la continuità <strong>dei</strong><br />

valori fiscalmente riconosciuti <strong>degli</strong> elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita,<br />

applicandosi, a tal riguardo, la disciplina prevista dagli artt. 2558 e seguenti del codice<br />

civ<strong>il</strong>e, per gli aspetti riguardanti l’operazione di <strong>conferimento</strong> in senso stretto, e, per quelli<br />

relativi ai rapporti di lavoro, la disciplina di cui agli artt. 2212 e seguenti del codice civ<strong>il</strong>e. Il<br />

modello successione si concretizza in tre tipologie:<br />

- a valori fiscali o in neutralità fiscale: la società conferitaria iscrive nella propria<br />

contab<strong>il</strong>ità gli stessi valori esposti nella contab<strong>il</strong>ità della conferente con successione <strong>dei</strong><br />

valori di libro senza quindi l’emersione di base imponib<strong>il</strong>i;<br />

- a valori rivalutati in sospensione d’imposta: la perizia di <strong>conferimento</strong> evidenzia i valori<br />

lordi rivalutati, nel limite del valore normale <strong>degli</strong> stessi, e <strong>dei</strong> relativi fondi, e <strong>il</strong> maggior<br />

valore della partecipazione rispetto al costo fiscale del patrimonio netto conferito,<br />

iscritto nella contab<strong>il</strong>ità della società conferitaria, rappresenta, pertanto, un valore in<br />

sospensione d’imposta, da iscrivere nella contab<strong>il</strong>ità della conferitaria in un apposito<br />

“fondo imposte differite” a fronte <strong>dei</strong> valori in sospensione d’imposta iscritti sui beni<br />

conferiti. I maggiori valori <strong>degli</strong> elementi patrimoniali iscritti nella contab<strong>il</strong>ità della<br />

conferitaria rispetto al costo fiscale <strong>dei</strong> medesimi rappresentano altrettanti valori in<br />

sospensione d’imposta da attestare con apposito prospetto di riconc<strong>il</strong>iazione in sede di<br />

dichiarazione <strong>dei</strong> redditi e sono fiscalmente irr<strong>il</strong>evanti. Al contrario, la riserva da<br />

<strong>conferimento</strong> che ne deriva, data dalla differenza fra <strong>il</strong> valore di perizia del <strong>conferimento</strong><br />

e <strong>il</strong> suo valore contab<strong>il</strong>e (nella conferente), non è una riserva in sospensione d’imposta,<br />

ma è una posta contab<strong>il</strong>e di natura civ<strong>il</strong>istica, liberamente ut<strong>il</strong>izzab<strong>il</strong>e per la copertura<br />

delle perdite d’esercizio e liberamente distribuib<strong>il</strong>e ai soci, senza alcun onere impositivo<br />

(Risoluzione Ministeriale n. 82/E del 6/6/2000). Il prospetto di riconc<strong>il</strong>iazione richiesto<br />

dalla dichiarazione <strong>dei</strong> redditi (quadro RV di Unico SC) prevede, oltre all’inserimento di<br />

un valore iniziale (contab<strong>il</strong>e e fiscale), anche l’indicazione <strong>degli</strong> incrementi (valore<br />

contab<strong>il</strong>e e fiscale) avvenuti nell’anno; <strong>dei</strong> decrementi (valore contab<strong>il</strong>e e fiscale)<br />

avvenuti nell’anno; del valore finale (contab<strong>il</strong>e e fiscale) e del valore di realizzo;<br />

11


- a valori rivalutati con tassazione ordinaria: abrogato dal periodo d’imposta successivo al<br />

31/12/2007, <strong>il</strong> quale prevedeva che i maggiori valori iscritti ad incremento <strong>dei</strong> beni<br />

conferiti erano fiscalmente r<strong>il</strong>evanti.<br />

�� Conferimento realizzativo o modello cessione d’azienda (a “saldi chiusi” o “con<br />

discontinuità”): l’operazione si configura come la vendita di un complesso di beni. Il<br />

conferente deve attribuire agli elementi oggetto del <strong>conferimento</strong>, che presentano uno<br />

specifico valore contab<strong>il</strong>e, un valore di <strong>conferimento</strong> che trova riscontro nella perizia di<br />

stima. Le differenza tra <strong>il</strong> valore di perizia e i valori contab<strong>il</strong>i <strong>dei</strong> beni oggetto di<br />

<strong>conferimento</strong> determina l’eventuale plusvalenza. Con tale modello si determina la<br />

discontinuità fiscale in quanto la conferitaria iscrive i beni al costo di acquisto (al valore<br />

corrente) e <strong>il</strong> relativo fondo di ammortamento riparte. Si perde inoltre la stratificazione<br />

storica del magazzino e la discontinuità contab<strong>il</strong>e in quanto la conferitaria iscrive i beni al<br />

costo di acquisto senza i relativi fondi di ammortamento. Eventuali disallineamenti tra valori<br />

civ<strong>il</strong>istici e valori fiscali presenti nella contab<strong>il</strong>ità della società conferente devono essere<br />

eliminati all’atto di <strong>conferimento</strong>.<br />

La scelta del modello deve essere concordata dalle parti e trovare riscontro sia nella relazione di<br />

stima redatta dall’esperto, sia nell’atto di <strong>conferimento</strong>. Da tale scelta discendono ipotesi diverse di<br />

assoggettamento fiscale.<br />

Il decreto anticrisi, convertito in Legge 2/2009, ha introdotto una variante alla disciplina fiscale del<br />

riallineamento previsto dall’art. 176 TUIR, dando la possib<strong>il</strong>ità di pagare in un’unica soluzione<br />

l’imposta sostitutiva del 16% per riallineare – in tutto o in parte – i maggiori valori attribuiti in<br />

b<strong>il</strong>ancio all’avviamento, ai marchi e alle altre attività immateriali.<br />

La manovra correttiva, D.L. 98/2011, ha confermato la possib<strong>il</strong>ità di avvalersi dell’imposta<br />

sostitutiva del 16% per le operazioni effettuate nei periodi di imposta in corso al 31/12/2010 e<br />

precedenti mentre per le operazioni effettuate negli esercizi di imposta successivi l’imposta<br />

sostitutiva va versata in un’unica soluzione entro <strong>il</strong> 30 novembre 2011.<br />

Dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, a seguito della L. 244/2007, <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> può essere<br />

effettuato solo in regime di neutralità fiscale , come previsto dall’art. 176 TUIR.<br />

Non si verificheranno più plusvalenze da rendere imponib<strong>il</strong>i né minusvalenze da dedurre perché <strong>il</strong><br />

valore fiscale della partecipazione in capo al conferente corrisponde a quello dell’ultimo esercizio<br />

fiscale dell’azienda conferita ed <strong>il</strong> conferitario subentra nella posizione del soggetto conferente in<br />

relazione agli elementi attivi e passivi dell’azienda ricevuta.<br />

b) Imposizione diretta<br />

12


In base a quanto normato dal TUIR all’art. 176 nonché delle recenti Circolari Ministeriali e<br />

Risoluzioni Ministeriali:<br />

�� <strong>il</strong> conferente assume quale valore fiscale delle partecipazioni ricevute l’ultimo valore<br />

fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita;<br />

�� per effetto del <strong>conferimento</strong> si realizza un incremento del patrimonio netto del <strong>conferimento</strong><br />

che potrà anche essere ut<strong>il</strong>izzata per la copertura di eventuali perdite d’esercizio o distribuita<br />

ai soci;<br />

�� <strong>il</strong> conferitario subentra nella posizione del conferente, in ordine agli elementi dell’attivo e<br />

del passivo dell’azienda conferita realizzando così la continuità <strong>dei</strong> valori fiscalmente<br />

riconosciuti <strong>degli</strong> elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita.<br />

�� le aziende si considerano possedute dal conferitario anche per <strong>il</strong> periodo di possesso del<br />

conferente;<br />

�� le partecipazioni ricevute per effetto del <strong>conferimento</strong> si considerano iscritte come<br />

immob<strong>il</strong>izzazioni finanziarie nei b<strong>il</strong>anci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda<br />

conferita.<br />

Una considerazione particolare merita <strong>il</strong> disposto dell’art. 176 co. 5 TUIR a proposito del<br />

trattamento dell’eccedenza in sospensione di imposta relativa all’azienda conferita, derivante dalla<br />

deduzione extracontab<strong>il</strong>e <strong>dei</strong> costi, da parte del conferente. Questa non concorre alla determinazione<br />

del reddito del conferente e si trasferisce al soggetto conferitario a condizione che quest’ultimo<br />

istituisca <strong>il</strong> vincolo di sospensione. È intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 25/9/2008<br />

n. 57 a chiarire che se <strong>il</strong> vincolo non è ricostituito dalla conferitaria, l’eccedenza in sospensione di<br />

imposta concorre alla formazione del reddito del conferente.<br />

Anche per quel che concerne <strong>il</strong> riporto delle perdite fiscali della società conferente non è<br />

contemplata la successione del conferitario nelle posizioni fiscali soggettive del conferente perché<br />

non hanno natura universale. Pertanto nei conferimenti di azienda in regime di neutralità fiscale, la<br />

società conferitaria non può subentrare al conferente nella titolarità del diritto di riporto delle<br />

perdite fiscali.<br />

Le disposizioni dell’art. 87 TUIR che dettano i requisiti per poter fruire della partecipation<br />

exemption vengono estesi, per <strong>il</strong> principio di continuità nel possesso del complesso aziendale<br />

conferito, al soggetto che ha effettuato <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> in società neocostituite anche qualora tale<br />

soggetto ceda la partecipazione in tempi brevi, anche prima dell’avvenuta maturazione in capo a lui<br />

<strong>dei</strong> requisiti richiesti.<br />

13


La conferitaria può applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e sull’IRAP per<br />

ottenere <strong>il</strong> riconoscimento sul piano fiscale <strong>dei</strong> maggiori valori iscritti in stato patrimoniale rispetto<br />

ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al conferente.<br />

Tale regime può essere esercitato in opzione dalla conferitaria nella dichiarazione <strong>dei</strong> redditi del<br />

periodo di imposta in cui è stato posto in essere <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> oppure nel periodo di imposta<br />

successivo. L’opzione va esercitata distintamente per ciascuna operazione di <strong>conferimento</strong><br />

esercitata e può essere richiesta per i periodi di esercitab<strong>il</strong>ità dell’opzione anche in relazione alle<br />

medesime categorie omogenee di immob<strong>il</strong>i.<br />

Le imposte vanno versate – sui maggiori valori contab<strong>il</strong>i cui si intende ottenere <strong>il</strong> riconoscimento –<br />

nella misura del:<br />

�� 12% per la parte di detti valori fino a 5 mln €;<br />

�� 14% per la parte di detti valori fra i 5 mln e i 10 mln €;<br />

�� 16% per la parte di detti valori oltre i 10 mln €.<br />

L’imposta può essere compensata con altri tributi e contributi con <strong>il</strong> modello F24; va versata, non<br />

più in 3 rate, ma in unica soluzione entro <strong>il</strong> 30/11.<br />

c) Imposizione indiretta<br />

Il <strong>conferimento</strong> d’azienda costituisce di norma operazione esclusa da IVA. Il DPR 633/72 prevede<br />

infatti all’art. 2 comma 3 lett. b) che “le cessioni e i conferimenti in società o altri enti … non sono<br />

considerate cessioni di beni”.<br />

Se invece ad essere conferito è un singolo bene o comunque un complesso di beni che non figurano<br />

azienda, <strong>il</strong> <strong>conferimento</strong> rientra nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, con<br />

aliquote differenti a seconda del tipo di bene conferito.<br />

I conferimenti sono soggetti – a partire dalla Finanziaria 2000 – ad imposta di registro. Tale imposta<br />

è in misura fissa pari a 168 €. I conferimenti d’azienda sono soggetti anche alle imposte ipotecarie e<br />

catastali nell’ipotesi in cui l’azienda contenga al proprio interno immob<strong>il</strong>i e realizzino i presupposti<br />

per le due imposte (trascrizione del trasferimento nei registri immob<strong>il</strong>iari e voltura catastale).<br />

14


TESTO ESERCITAZIONE<br />

La società “QUADRA” s.p.a. ha deciso di scorporare un ramo aziendale attraverso una operazione<br />

di <strong>conferimento</strong> dello stesso ad una società di una nuova costituzione (soc. GESIMA s.r.l.). In<br />

contropartita la società QUADRA otterrà una partecipazione del 75% della nuova società.<br />

Il <strong>conferimento</strong> viene effettuato al 31/12/n e l’esercizio sociale della società conferente chiude alla<br />

medesima data, mentre <strong>il</strong> primo esercizio sociale della società conferitaria chiude al 31/12/n+1.<br />

Con riferimento alla società conferente, <strong>il</strong> candidato rediga con dati a scelta:<br />

1. la perizia di stima <strong>dei</strong> beni che formano oggetto di <strong>conferimento</strong> ed <strong>il</strong> valore contab<strong>il</strong>e <strong>dei</strong> beni<br />

medesimi, sapendo che ai fini dell’operazione è adottato <strong>il</strong> modello “successione” con valori<br />

rivalutati in sospensione d’imposta, con emersione di maggiori valori sulle immob<strong>il</strong>izzazioni<br />

materiali facenti parte dell’azienda ceduta;<br />

2. <strong>il</strong> I b<strong>il</strong>ancio di verifica al 31/12/n (prima delle operazioni di rettifica); a tal fine si considerino i<br />

seguenti vincoli (anche ai fini del successivo calcolo delle imposte correnti, anticipate e differite<br />

e dell’effettuazione delle scritture di rettifica):<br />

· la Società ha r<strong>il</strong>evato nel corso dell’esercizio dividendi da partecipazioni ancora da incassare<br />

alla data di chiusura dell’esercizio;<br />

· la società nel passato esercizio ha conseguito una plusvalenza per la quale si è optato per la<br />

tassazione frazionata su tre esercizi;<br />

· la società ha sostenuto in passato spese di manutenzione eccedenti la quota deducib<strong>il</strong>e;<br />

3. le scritture relative alle rettifiche di fine esercizio;<br />

4. <strong>il</strong> II b<strong>il</strong>ancio di verifica (dopo le operazioni di rettifica);<br />

5. le scritture di <strong>conferimento</strong>;<br />

6. le scritture di chiusura <strong>dei</strong> conti;<br />

7. gli schemi di b<strong>il</strong>ancio (stato patrimoniale e conto economico).<br />

Con riferimento alla società conferitaria, <strong>il</strong> candidato rediga le scritture di apporto del ramo<br />

aziendale con iscrizione <strong>dei</strong> maggiori valori sulle immob<strong>il</strong>izzazioni materiali facenti parte<br />

dell’azienda ricevuta e <strong>il</strong>lustri le relative implicazioni contab<strong>il</strong>i e fiscali.<br />

Il candidato, infine, proceda a rappresentare le implicazioni che sarebbero derivate all’operazione di<br />

cui sopra in caso di intenzione di avvalersi dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva<br />

di cui all’art. 176, comma 2 ter, del TUIR.<br />

15


Si svolgano, infine, adeguate riflessioni qualora si fosse optato per <strong>il</strong> modello cessione con<br />

emersione della plusvalenza e tassazione ex art. 9 del DPR 917/1986.<br />

PUNTO 1) LA PERIZIA DI STIMA DEI BENI CONFERITI<br />

La società QUADRA S.p.A. ha deciso di scorporare <strong>il</strong> ramo aziendale “X” e di conferirlo alla<br />

società di nuova costituzione GESIMA s.r.l. in cambio di una partecipazione nella stessa del 75%<br />

del capitale sociale. Il <strong>conferimento</strong> avverrà sia ai fini civ<strong>il</strong>istici che contab<strong>il</strong>i tramite <strong>il</strong> modello<br />

“successione” con valori rivalutati in sospensione d’imposta.<br />

La valutazione effettuata dal perito è basata sul metodo patrimoniale che consiste nel partire dal<br />

“patrimonio netto contab<strong>il</strong>e” per arrivare al c.d. “patrimonio netto rettificato”, ossia l’ammontare<br />

che esprime l’effettivo valore corrente della sommatoria delle attività aziendali al netto del valore<br />

corrente della sommatoria delle passività aziendali. Sono state quindi rettificati i valori contab<strong>il</strong>i di<br />

quegli elementi patrimoniali relativamente ai quali, in sede di valutazione, emerge un’apprezzab<strong>il</strong>e<br />

differenza rispetto all’effettivo valore corrente, registrando i riflessi che tali rettifiche producono<br />

nell’ambito del patrimonio netto.<br />

La valutazione patrimoniale del ramo aziendale, oggetto di <strong>conferimento</strong>, è consistita nella<br />

ricognizione analitica di tutte le voci dell’attivo e del passivo, rettificando, laddove necessario, i<br />

valori contab<strong>il</strong>i, con stime appropriate, in funzione delle diverse poste a cui si riferiscono, al fine di<br />

ricondurre i predetti valori contab<strong>il</strong>i agli effettivi valori correnti della poste medesime.<br />

Ai fini della presente stima si è ritenuto di ut<strong>il</strong>izzare la nozione di “patrimonio netto semplice”<br />

limitandosi quindi a rettificare a valori correnti, laddove divergenti dai valori contab<strong>il</strong>i, gli elementi<br />

patrimoniali attivi e passivi che già hanno un loro valorizzazione nello Stato Patrimoniale.<br />

Ciò premesso, si è proceduto quindi a:<br />

��evidenziazione del valore contab<strong>il</strong>e al 31/12/n <strong>degli</strong> elementi patrimoniali che concorrono a<br />

formare <strong>il</strong> valore netto contab<strong>il</strong>e dell’azienda;<br />

��valutazione analitica di tutti gli elementi patrimoniali e rettifica di quegli elementi<br />

patrimoniali relativamente ai quali i valori contab<strong>il</strong>i non risultano esprimere l’effettivo<br />

valore corrente;<br />

��riespressione del valore netto contab<strong>il</strong>e del ramo aziendale al 31/12/n alla luce delle<br />

rettifiche operate (c.d. “patrimonio netto rettificato”).<br />

In particolare, si è r<strong>il</strong>evato quanto segue:<br />

- la voce Fabbricati iscritta nell’attivo tra le immob<strong>il</strong>izzazioni materiali è riconducib<strong>il</strong>e al<br />

capannone industriale di proprietà della società e presso <strong>il</strong> quale si svolge l’attività. Tale<br />

immob<strong>il</strong>e è stato iscritto al costo di acquisto e sistematicamente ammortizzato: <strong>il</strong> valore<br />

16


netto contab<strong>il</strong>e alla data del 31/12/n è pari a € 212.500. Come risulta dalla perizia redatta dal<br />

Geom. XXXX, <strong>il</strong> valore corrente è stimato in € 262.500 .<br />

- la voce impianti hanno un valore netto contab<strong>il</strong>e pari a € 45.400 , ai fini del <strong>conferimento</strong> si<br />

è tenuto conto del valore di mercato di € 60.400;<br />

- la voce attrezzature hanno un valore netto contab<strong>il</strong>e pari a € 9.500 , ai fini del <strong>conferimento</strong><br />

si è tenuto conto del valore di mercato di € 14.500;<br />

- per le immob<strong>il</strong>izzazioni costituite da mob<strong>il</strong>io, arredo, sono stati ut<strong>il</strong>izzati i valori contab<strong>il</strong>i in<br />

quanto idonei a rappresentarne <strong>il</strong> valore corrente alla data di riferimento;<br />

- le rimanenze sono state valutate con <strong>il</strong> metodo L.I.F.O., ritenute in sede di perizia di valore<br />

coerente con quello iscritto in b<strong>il</strong>ancio;<br />

- crediti commerciali sono stati iscritti al loro valore di realizzo; i crediti verso clienti sono<br />

risultati integralmente esigib<strong>il</strong>i fatta eccezione per quelli già svalutati per inesigib<strong>il</strong>ità;<br />

- i debiti sono esposti al valore nominale: consistono nei debiti verso fornitori che sono stati<br />

verificati sulla base della documentazione ricevuta dall’azienda e dalle risultanze contab<strong>il</strong>i,<br />

nei debiti verso Inps, debiti verso dipendenti e TFR.<br />

In seguito alle valutazioni effettuate, <strong>il</strong> perito ritiene che in data 31/12/n al ramo oggetto di<br />

<strong>conferimento</strong> possa essere attribuito un valore complessivo di € 383.930.<br />

Situazione patrimoniale alla data del 31/12/n<br />

Nella tabella seguente viene riportata la situazione <strong>dei</strong> beni oggetto di <strong>conferimento</strong> alla data<br />

31/12/n a valori contab<strong>il</strong>i e i valori attribuiti a tali beni in sede di perizia.<br />

17


PUNTO 2) TRATTAZIONE DEI VINCOLI<br />

2.a) La società ha r<strong>il</strong>evato nel corso dell’esercizio dividendi da partecipazioni ancora da incassare<br />

alla data di chiusura dell’esercizio.<br />

ASPETTI CIVILISTICI<br />

Ai sensi dell’art.2433 del c.c. la distribuzione <strong>dei</strong> dividendi deve essere deliberata dall’assemblea<br />

<strong>dei</strong> soci e possono essere distribuiti sulla base di ut<strong>il</strong>i realmente conseguiti e risultanti da b<strong>il</strong>ancio<br />

regolarmente approvato.<br />

Elementi patrimoniali (ramo "X")<br />

Non possono essere distribuiti dividendi se:<br />

Costo<br />

fiscalmente<br />

riconosciuto<br />

18<br />

Valore di<br />

perizia<br />

Differenza<br />

Terreni 50.000 50.000<br />

Fabbricati 250.000 300.000 50.000<br />

F.do ammortamento fabbricati (37.500) (37.500)<br />

Valore netto contab<strong>il</strong>e 212.500 262.500<br />

Impianti e macchinari 80.000 95.000 15.000<br />

F.do amm. impianti e macchinari (34.600) (34.600)<br />

Valore netto contab<strong>il</strong>e 45.400 60.400<br />

Attrezzature 50.000 55.000 5.000<br />

F.do ammortamento attrezzature (40.500) (40.500)<br />

Valore netto contab<strong>il</strong>e 9.500 14.500<br />

Mob<strong>il</strong>i d'ufficio 15.000 15.000 0<br />

F.do ammortamento mob<strong>il</strong>i d'ufficio (8.800) (8.800)<br />

Valore netto contab<strong>il</strong>e 6.200 6.200<br />

Rimanenze materie prime 30.000 30.000<br />

Rimanenze prodotti finiti 45.000 45.000<br />

Crediti verso clienti 150.000 150.000<br />

Fondo svalutazione crediti (5.750) (5.750)<br />

TOTALE ATTIVO 542.850 612.850 70.000<br />

Fondo TFR 46.440 46.440<br />

Debiti verso fornitori 156.000 156.000<br />

Debiti vs istituti previdenziali 1.500 1.500<br />

Dipendenti c/retribuzioni 3.000 3.000<br />

Fondo imposte differite 21.980<br />

Debiti per imposta sostitutiva<br />

TOTALE PASSIVO 206.940 228.920 21.980<br />

TOTALE ATTIVO - PASSIVO 335.910 383.930 48.020


1) c’è stata una riduzione del capitale sociale fino a quando questo non viene reintegrato o<br />

diminuito in misura corrispondente;<br />

2) sono stati capitalizzati oneri pluriennali per i quali non è stato ancora concluso <strong>il</strong> processo di<br />

ammortamento e non residuano delle riserve disponib<strong>il</strong>i tali da coprire i costi non ancora<br />

ammortizzati;<br />

3) vi sono perdite pregresse, fino a quando le stesse non vengono coperte,<br />

4) vi sono ut<strong>il</strong>i netti da cambio su valutazione, una parte di ut<strong>il</strong>e va infatti accantonata a Riserva su<br />

cambi non distribuib<strong>il</strong>e fino all’effettivo realizzo;<br />

5) sono state ut<strong>il</strong>izzate riserve di rivalutazione per la copertura delle perdite fino a quando queste<br />

non vengono reintegrate o ridotte in misura corrispondente con delibera dell’assemblea<br />

straordinaria.<br />

L’iscrizione in b<strong>il</strong>ancio <strong>dei</strong> dividendi può avvenire :<br />

- con <strong>il</strong> principio di competenza ossia nell’esercizio in cui c’è stata la delibera della<br />

distribuzione anche se non ancora incassati;<br />

- con <strong>il</strong> principio di cassa, nell’esercizio in cui vengono effettivamente incassati.<br />

I dividendi sono iscritti in b<strong>il</strong>ancio nella voce C.15 “Proventi da partecipazioni” in Conto<br />

Economico.<br />

ASPETTI FISCALI<br />

L’art. 44 del TUIR definisce come redditi da capitale gli ut<strong>il</strong>i derivanti dalla partecipazione al<br />

capitale di società o enti soggetti all’imposta sul reddito delle società.<br />

Il trattamento fiscale <strong>dei</strong> dividendi varia a seconda:<br />

�� del soggetto che li percepisce;<br />

�� della società che li distribuisce;<br />

�� dal tipo di partecipazione, qualificata e non qualificata.<br />

L’art. 67 del TUIR stab<strong>il</strong>isce che una partecipazione è qualificata quando attribuisce più del 20%<br />

<strong>dei</strong> diritti di voto esercitab<strong>il</strong>i in assemblea (2% se la società è quotata in mercati regolamentati) o<br />

rappresenti più del 25% del patrimonio o del capitale (5% se la società è quotata in mercati<br />

regolamentati). Il superamento di uno <strong>dei</strong> due limiti fa si che la partecipazione sia qualificata.<br />

Dividendi percepiti da persone fisiche che non esercitano attività d’impresa<br />

��dividendi distribuiti da società residenti:<br />

�� se la partecipazione è qualificata concorrono a formare <strong>il</strong> reddito per <strong>il</strong> 49,72% del loro<br />

ammontare<br />

19


�� se la partecipazione non è qualificata sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta<br />

sostitutiva del 12,50% ( per i dividendi percepiti da 01/01/2012 la ritenuta sarà del 20%<br />

DL 138/2011)<br />

��dividendi distribuiti da società estere:<br />

�� se la partecipazione è qualificata concorrono alla formazione del reddito per <strong>il</strong> 49,72% del<br />

loro ammontare e saranno assoggettati a imposta sostitutiva del 12,50% ( per i dividendi<br />

percepiti da 01/01/2012 la ritenuta sarà del 20% DL 138/2011)<br />

�� Se la partecipazione non è qualificata sono assoggettati a imposta sostitutiva del 12,50%<br />

( per i dividendi percepiti da 01/01/2012 la ritenuta sarà del 20% DL 138/2011);<br />

��dividendi distribuiti da società in paradisi fiscali:<br />

�� se la partecipazione è qualificata concorreranno alla formazione del reddito per l’intero<br />

ammontare;<br />

�� se la partecipazione non è qualificata sono assoggettati a imposta sostitutiva del 12,50%<br />

( per i dividendi percepiti da 01/01/2012 la ritenuta sarà del 20% DL 138/2011).<br />

La percentuale di imponib<strong>il</strong>ità del 49,72% si applica alle distribuzioni di ut<strong>il</strong>i prodotti a partire<br />

dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.<br />

I dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con ut<strong>il</strong>i prodotti dalla società<br />

partecipata fino al 2007 (art. 1, comma 2 DM 2/4/08), concorrendo a formare <strong>il</strong> reddito imponib<strong>il</strong>e<br />

(del soggetto partecipante) nella misura del 40% dell’intero.<br />

Dividendi percepiti da società di persone e imprenditori individuali<br />

��dividendi distribuiti da società italiane/estere:<br />

�� concorrono a formare <strong>il</strong> reddito nella misura del 49,72% del loro ammontare<br />

nell’esercizio in cui sono incassati (principio di cassa)<br />

��dividendi distribuiti da società in paradisi fiscali:<br />

�� concorrono a formare <strong>il</strong> reddito per l’intero ammontare.<br />

Dividendi percepiti da soggetti ires<br />

Sono esenti nella misura del 95% nell’esercizio in cui sono incassati (principio di cassa)<br />

Sono integralmente esenti nel caso di dividendi distribuiti da società che :<br />

�� abbiano optato per la trasparenza fiscale;<br />

�� partecipano al consolidato fiscale.<br />

Dividendi percepiti da enti non commerciali<br />

20


Concorrono a formare reddito nella misura del 5% del loro ammontare e sono assoggettati a<br />

ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva del 12,50% ( per i dividendi percepiti da 01/01/2012 la<br />

ritenuta sarà del 20% DL 138/2011).<br />

Dividendi percepiti da soggetti non residenti<br />

Sono assoggettati a ritenuta del 27% che viene ridotta a 1,375% sui dividendi percepiti da società o<br />

enti soggetti a imposta sul reddito delle società in uno stato comunitario o aderente allo Spazio<br />

Economico Europeo.<br />

Non si applica nessuna ritenuta nell’istituto così detto madri-figlie.<br />

ASPETTI CONTABILI<br />

Supponiamo che la Società Quadra S.p.a abbia r<strong>il</strong>evato per competenza un dividendo di Euro<br />

15.000 relativo a una partecipazione del 5% nella società Zeta s.p.a.. Il dividendo verrà erogato<br />

nell’esercizio successivo.<br />

R<strong>il</strong>evazione del dividendo:<br />

| | | Crediti verso altre imprese a dividendi | | 15.000 |<br />

Fiscalmente bisognerà effettuare una variazione in diminuzione ai fini IRES per l’intero importo del<br />

dividendo e calcolare le imposte differite solamente sulla parte imponib<strong>il</strong>e di tale provento (15.000<br />

* 5 % = 750).<br />

750*27,50% = 206 imposte differite<br />

| | | Imposte differite a F.do imposte | | 206 |<br />

21<br />

differite<br />

Nell’esercizio in cui <strong>il</strong> dividendo verrà incassato occorrerà effettuare una variazione in aumento del<br />

5% stornando le imposte differite precedentemente accantonate.<br />

2.b) La società nel passato esercizio ha conseguito una plusvalenza per la quale si è optato per la<br />

tassazione frazionata su tre esercizi


ASPETTI CIVILISTICI<br />

Le plusvalenze sono costituite dalla differenza positiva tra <strong>il</strong> corrispettivo conseguito ed <strong>il</strong> costo<br />

non ammortizzato. Si riferiscono a beni diversi da quelli che generano ricavi.<br />

Le plusvalenze sono iscritte nella voce di conto economico A5) “altri ricavi e proventi": si tratta, ai<br />

sensi del principio contab<strong>il</strong>e OIC 12, di plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali<br />

impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi, alienati in seguito al loro<br />

deperimento economico-tecnico ed aventi scarsa significatività rispetto alla totalità <strong>dei</strong> beni<br />

strumentali ut<strong>il</strong>izzati per la normale attività produttiva e comunque di entità da non stravolgere <strong>il</strong><br />

significato tecnico del valore intermedio indicato dal legislatore come differenze tra valore e costo<br />

di produzione (es. su cessione di impianti, di automezzi, di mob<strong>il</strong>i e macchine d'ufficio).<br />

Qualora non ricorrano le suddette condizioni, la plusvalenza è considerata di tipo "straordinario" ed<br />

è quindi iscritta nella voce E20) “proventi straordinari" (es. su cessione di immob<strong>il</strong>i, di ramo di<br />

azienda, di una intera linea produttiva).<br />

ASPETTI FISCALI<br />

Le plusvalenze, ai sensi dell’art. 86 del TUIR, concorrono a formare <strong>il</strong> reddito:<br />

a) se realizzate mediante cessioni a titolo oneroso;<br />

b) se conseguenti a risarcimenti a seguito di perdita o danneggiamento di beni ammortizzab<strong>il</strong>i;<br />

c) se derivanti da assegnazione ai soci (o dal consumo personale o fam<strong>il</strong>iare dell'imprenditore).<br />

Le plusvalenze sub a) e b) concorrono a formare <strong>il</strong> reddito tassab<strong>il</strong>e (art. 86 co. 4), a scelta del<br />

contribuente:<br />

�� per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate;<br />

�� in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, non oltre <strong>il</strong> quarto (quindi da 2 a 5). Il<br />

differimento è possib<strong>il</strong>e se <strong>il</strong> bene che ha originato la plusvalenza era posseduto da più di 3<br />

anni. Il triennio decorre:<br />

- dalla data di acquisto, per le immob<strong>il</strong>izzazioni materiali ed immateriali;<br />

- dalla data di acquisto del bene da parte della società di leasing (R.M. n. 379 del 17.12.2007);<br />

- dall'iscrizione in b<strong>il</strong>ancio per le immob<strong>il</strong>izzazioni finanziarie (si considerano cedute per<br />

prime quelle acquisite in data più recente);<br />

- le partecipazioni acquisite mediante esercizio del diritto di opzione si considerano acquisite<br />

alla data di acquisto delle azioni o quote da cui deriva <strong>il</strong> diritto di opzione e non alla data in<br />

cui <strong>il</strong> diritto viene esercitato; <strong>il</strong> triennio decorre quindi dalla data di acquisizione originaria<br />

(C.M. n. 73/E del 27.5.94);<br />

- per i beni costruiti in economia <strong>il</strong> triennio decorre dalla data di ut<strong>il</strong>izzo riscontrab<strong>il</strong>e sul<br />

registro cespiti.<br />

22


Si evidenzia che, in ossequio al principio della competenza economica e come previsto dal<br />

Principio Contab<strong>il</strong>e n. 25 relativo al trattamento contab<strong>il</strong>e delle imposte sul reddito, la rateizzazione<br />

delle plusvalenze comporta la r<strong>il</strong>evazione di imposte differite in misura pari al 27,5% calcolato sulle<br />

quote che saranno riprese a tassazione negli esercizi successivi, durante i quali sarà stornata la<br />

corrispondente parte di fondo imposte differite precedentemente accantonato.<br />

Ai sensi dell’art 2427 c.c. n. 14 lett. a) e b) è necessario indicare in nota integrativa un apposito<br />

prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato l’iscrizione<br />

in b<strong>il</strong>ancio di imposte differite e anticipate, specificando le aliquote applicate, le variazioni rispetto<br />

all’esercizio precedente.<br />

ASPETTI CONTABILI<br />

Alla manifestazione della vendita del bene ammortizzab<strong>il</strong>e nell’anno n-1, abbiamo la seguente<br />

scrittura:<br />

Diversi a Diversi 180.000<br />

Clienti 120.000,00<br />

F.do ammortamento 60.000<br />

Macchinario 130.000<br />

IVA c/vendite 20.000<br />

Plusvalenza 30.000<br />

La società Quadra spa, nell’ anno n-1 ha optato per la d<strong>il</strong>azione in tre periodi della tassazione e<br />

quindi ha effettuato una variazione in diminuzione del reddito per i 2/3 della plusvalenza (€<br />

20.000), che concorreranno alla formazione del reddito <strong>dei</strong> due esercizi successivi per una quota<br />

pari ad 1/3 in ogni periodo (€ 10.000).<br />

Al 31/12/n-1 abbiamo le seguente scrittura:<br />

Imposte differite a Fondo imposte differite 5.500<br />

La scelta per l’eventuale rateizzazione, inoltre, deve essere espressa nella dichiarazione <strong>dei</strong> redditi<br />

relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avviene <strong>il</strong> realizzo e si concretizza, altresì, nella<br />

comp<strong>il</strong>azione <strong>dei</strong> righi RF66 e RF67 (sempre con riferimento al Modello Unico SC anno n). In<br />

particolare, occorre indicare nel rigo RF66 l’importo complessivo delle plusvalenze per le quali si<br />

intende optare per la rateizzazione e nel successivo rigo RF67 l’importo corrispondente alla quota<br />

costante prescelta.<br />

Al 31/12/n si ha una variazione in aumento IRES per la quota imponib<strong>il</strong>e della plusvalenza<br />

(10.000) e lo storno della fiscalità differita passiva:<br />

23


Fondo imposte differite a Imposte d'esercizio 2.750<br />

2.c) La società ha sostenuto in passato spese di manutenzione eccedenti la quota deducib<strong>il</strong>e.<br />

ASPETTI CIVILISTICI<br />

Il principio contab<strong>il</strong>e n. 16 distingue tra:<br />

��spese di manutenzione ordinaria sostenute per <strong>il</strong> mantenimento della normale efficienza<br />

delle immob<strong>il</strong>izzazioni per garantire la vita ut<strong>il</strong>e prevista, nonché la capacità produttiva<br />

originaria, che non sono mai capitalizzab<strong>il</strong>i;<br />

��spese di manutenzione straordinaria rivolte all’ampliamento, l’ammodernamento o<br />

miglioramento <strong>degli</strong> elementi strutturali di una immob<strong>il</strong>izzazione che si traducono in un<br />

aumento significativo e tangib<strong>il</strong>e di capacità o di produttività o di sicurezza o di vita ut<strong>il</strong>e<br />

così da essere definite spese incrementative del valore del bene cui si riferiscono e dunque<br />

capitalizzab<strong>il</strong>i.<br />

Inoltre le spese di manutenzione si distinguono in:<br />

��spese su beni propri ammortizzab<strong>il</strong>i e se capitalizzate seguono <strong>il</strong> periodo di ammortamento<br />

del bene a cui si riferiscono;<br />

��spese su beni di terzi ammortizzab<strong>il</strong>i e se di natura incrementativa, nel periodo più breve tra<br />

quello in cui le migliorie stesse possono essere ut<strong>il</strong>izzate e quello di durata del contratto<br />

dell’affitto.<br />

ASPETTI FISCALI<br />

Secondo l’art. 102 comma 6 del TUIR le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e<br />

trasformazione, che non risultano imputate ad incremento del costo <strong>dei</strong> beni ai quali si riferiscono,<br />

sono deducib<strong>il</strong>i nella misura del 5 per cento del costo originario complessivo di tutti i beni materiali<br />

ammortizzab<strong>il</strong>i quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro <strong>dei</strong> beni ammortizzab<strong>il</strong>i (per i beni<br />

acquistati/venduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del periodo<br />

di possesso).<br />

L’eccedenza è deducib<strong>il</strong>e per quote costanti nei cinque esercizi successivi.<br />

ASPETTI CONTABILI<br />

Nell’esercizio n-2 si è r<strong>il</strong>evata una eccedenza delle spese di manutenzione pari a euro 20.000. Si<br />

sono r<strong>il</strong>evate le imposte anticipate ai soli fini IRES con aliquota del 27,5 per cento (€ 5.500).<br />

24


Attività per imposte anticipate a Imposte anticipate 5.500<br />

Nei successivi cinque esercizi è effettuata una ripresa fiscale IRES in diminuzione relativa alla<br />

quota annua dell’eccedenza non dedotta nell’esercizio n-2, e la relativa riduzione delle attività per<br />

imposte anticipate.<br />

Al 31/12/n si opera l’ut<strong>il</strong>izzo delle imposte anticipate effettuando una variazione in diminuzione<br />

della quota annuale deducib<strong>il</strong>e (pari a € 4.000)<br />

Imposte d'esericizio a Attività per imposte anticipate 1.100<br />

PUNTO 3) SCRITTURE DI RETTIFICA<br />

1. Gli ammortamenti sono r<strong>il</strong>evati in base all’ut<strong>il</strong>izzo e alla vita ut<strong>il</strong>e <strong>dei</strong> cespiti. Gli importi<br />

iscritti in contab<strong>il</strong>ità non eccedono i limiti fiscali.<br />

diversi a diversi 26.400<br />

Amm.to fabbricati ramo "X" 7.500<br />

Amm.to impianti e macchinari ramo "X" 9.600<br />

Amm.to attrezzature ramo "X" 7.500<br />

Amm.to mob<strong>il</strong>i d'ufficio ramo "X" 1.800<br />

F.do amm.to fabbricati ramo "X" 7.500<br />

F.do amm.to impianti e macchinari ramo "X" 9.600<br />

F.do amm.to attrezzature ramo "X" 7.500<br />

F.do amm.to mob<strong>il</strong>i d'ufficio ramo "X" 1.800<br />

diversi a diversi 44.010<br />

Amm.to fabbricati 12.000<br />

Amm.to impianti e macchinari 18.000<br />

Amm.to attrezzature 11.250<br />

Amm.to mob<strong>il</strong>i d'ufficio 2.760<br />

F.do amm.to fabbricati 12.000<br />

F.do amm.to impianti e macchinari 18.000<br />

F.do amm.to attrezzature 11.250<br />

F.do amm.to mob<strong>il</strong>i d'ufficio 2.760<br />

25


2. Le rimanenze sono valutate con <strong>il</strong> metodo LIFO.<br />

Rimanenze materie prime ramo "X" a Variazione rimanenze MP ramo "X" 30.000<br />

Rimanenze materie a Variazione rimanenze MP 60.000<br />

Rimanenze prodotti finiti ramo "X" a Variazione rimanenze PF 45.000<br />

Rimanenze prodotti finiti a Variazione rimanenze PF 140.000<br />

3. La svalutazione <strong>dei</strong> crediti è stata effettuata per adeguare <strong>il</strong> valore <strong>dei</strong> crediti al loro valore<br />

di presumib<strong>il</strong>e di realizzo. Tale svalutazione è interamente deducib<strong>il</strong>e ai sensi dell’art. 106<br />

TUIR:<br />

�� Ammontare <strong>dei</strong> crediti al 31/12/n: 600.000 €<br />

�� Accantonamento 0,5 % fiscalmente deducib<strong>il</strong>e: 3000 €<br />

�� Accantonamento iscritto in b<strong>il</strong>ancio : 2750 €<br />

Svalutazione crediti ramo "X" a F.do svalutazione crediti ramo "X" 750<br />

Svalutazione crediti a F.do svalutazione crediti 2.000<br />

4. Accantonamento al fondo TFR: la società ha meno di 50 dipendenti che hanno scelto di<br />

lasciare <strong>il</strong> TFR in azienda. Si inoltre proceduto a r<strong>il</strong>evare l’imposta sostitutiva sulla<br />

rivalutazione del TFR.<br />

Acc.to TFR a Fondo TFR 51.000<br />

Rivalutazione del fondo TFR:<br />

Acc.to TFR a Fondo TFR 765<br />

Acconto imposta sostitutiva versata <strong>il</strong> 16/12/n:<br />

26


ACCONTO PER IMPOSTA SOST. a BANCA C/C 130<br />

Al 31/12/n si r<strong>il</strong>eva <strong>il</strong> debito:<br />

F.do TFR a Diversi 227<br />

DEBITI IMP. SOSTITUTIVA<br />

ACCONTO PER IMPOSTA SOST.<br />

97<br />

130<br />

5. Si r<strong>il</strong>evano i ratei dipendenti per € 1.300:<br />

Diversi a Diversi 1.300<br />

Salari e stipendi 1.000<br />

Oneri sociali<br />

300<br />

Altri debiti 1.000<br />

Deb. vs/inps 300<br />

6. Si r<strong>il</strong>evano risconti attivi per assicurazione liquidata in via anticipata per € 3.000:<br />

Risconti attivi a Assicurazione 3.000<br />

7. Si r<strong>il</strong>evano gli interessi attivi sul c/c bancario per € 1.200 (ritenuta fiscale del 27 %):<br />

Diversi a Interessi attivi 1.200<br />

Competenze attive da liquidare<br />

Erario c/ritenute subite<br />

876<br />

324<br />

8. Si r<strong>il</strong>evano la fiscalità differita ed anticipata:<br />

�� Dividendi non incassati:<br />

Imposte differite a Fondo imposte differite 206<br />

�� Plusvalenza frazionata in 3 esercizi:<br />

Fondo imposte differite a Imposte d'esercizio 2.750<br />

�� Spese di manutenzioni anni precedenti eccedenti i limiti fiscali:<br />

27


Imposte d'esericizio a Attività per imposte anticipate 1.100<br />

9. Si r<strong>il</strong>evano le imposte correnti:<br />

Ires dell'esercizio a Diversi 73.754<br />

Erario acconto ires 25.000<br />

Erario c/ritenute subite 324<br />

Debiti tributari ires 48.430<br />

IRAP dell'esercizio a Diversi 22.819<br />

Erario acconto irap 5.000,00<br />

Debiti tributari irap 17.819<br />

Punto 5) SCRITTURE DI CONFERIMENTO<br />

Nel prospetto seguente si riep<strong>il</strong>oga le differenze tra valori contab<strong>il</strong>i e i valori r<strong>il</strong>evati in sede di<br />

perizia, evidenziando le due ipotesi prospettate: la prima concerne l’ipotesi del <strong>conferimento</strong> con <strong>il</strong><br />

modello successione a valori rivalutati in sospensione d’imposta, la seconda riguarda l’ipotesi di<br />

applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 176 c. 2-ter TUIR:<br />

28


Elementi patrimoniali (ramo "X")<br />

Ipotesi 1 – Modello successione a valori rivalutati in sospensione d’imposta<br />

Dal momento che non è esercitata l’opzione per <strong>il</strong> riallineamento, i maggiori valori determinati in<br />

sede di perizia sono da considerarsi in sospensione d’imposta: vengono quindi stanziate imposte<br />

differite sul maggior valore.<br />

mod. successione a valori rivalutati in<br />

sospensione d'imposta<br />

Costo<br />

fiscalmente<br />

riconosciuto<br />

IMPOSTE DIFFERITE: (405.910 – 335.910) * 31,4% = 21.980<br />

La società conferente in seguito al <strong>conferimento</strong> iscrive in b<strong>il</strong>ancio la partecipazione della società<br />

GESIMA s.r.l. per un valore di € 383.930 a fronte <strong>degli</strong> elementi attivi e passivi conferiti per un<br />

valore contab<strong>il</strong>e di € 335.910. Tali maggior valori sono imputati alla conferente attraverso<br />

l’iscrizione della riserva da <strong>conferimento</strong> libera, da non considerarsi in sospensione d’imposta.<br />

La riserva di <strong>conferimento</strong> è pari a: 383.930 – 335.910 = 48.020<br />

29<br />

Valore di<br />

perizia<br />

Differenza<br />

Esercizio opzione ex art. 176<br />

c. 2-ter TUIR<br />

Valore di<br />

perizia<br />

Differenza<br />

Terreni 50.000 50.000 50.000<br />

Fabbricati 250.000 300.000 50.000 300.000 50.000<br />

F.do ammortamento fabbricati (37.500) (37.500) (37.500)<br />

Valore netto contab<strong>il</strong>e 212.500 262.500 262.500<br />

Impianti e macchinari 80.000 95.000 15.000 95.000 15.000<br />

F.do amm. impianti e macchinari (34.600) (34.600) (34.600)<br />

Valore netto contab<strong>il</strong>e 45.400 60.400 60.400<br />

Attrezzature 50.000 55.000 5.000 55.000 5.000<br />

F.do ammortamento attrezzature (40.500) (40.500) (40.500)<br />

Valore netto contab<strong>il</strong>e 9.500 14.500 14.500<br />

Mob<strong>il</strong>i d'ufficio 15.000 15.000 0 15.000 0<br />

F.do ammortamento mob<strong>il</strong>i d'ufficio (8.800) (8.800) (8.800)<br />

Valore netto contab<strong>il</strong>e 6.200 6.200 6.200<br />

Rimanenze materie prime 30.000 30.000 30.000<br />

Rimanenze prodotti finiti 45.000 45.000 45.000<br />

Crediti verso clienti 150.000 150.000 150.000<br />

Fondo svalutazione crediti (5.750) (5.750) (5.750)<br />

TOTALE ATTIVO 542.850 612.850 70.000 612.850 70.000<br />

Fondo TFR 46.440 46.440 46.440<br />

Debiti verso fornitori 156.000 156.000 156.000<br />

Debiti vs istituti previdenziali 1.500 1.500 1.500<br />

Dipendenti c/retribuzioni 3.000 3.000 3.000<br />

Fondo imposte differite 21.980<br />

Debiti per imposta sostitutiva 8.400<br />

TOTALE PASSIVO 206.940 228.920 21.980 215.340 8.400<br />

TOTALE ATTIVO - PASSIVO 335.910 383.930 48.020 397.510 61.600


Scritture contab<strong>il</strong>i conferente<br />

diversi a diversi 718.020<br />

Fondo amm.to fabbricato 37.500<br />

Fondo amm.to imp.e macch. 34.600<br />

Fondo amm.to attrezzature 40.500<br />

F.do ammortamento mob<strong>il</strong>i d'ufficio 8.800<br />

Fondo svalutazione crediti 5.750<br />

TFR 46.440<br />

Debiti vs fornitori 156.000<br />

Debiti vs istituti previdenziali 1.500<br />

Dipendenti c/retribuzioni 3.000<br />

Società GESIMA c/partecipazioni 383.930<br />

Terreni 50.000<br />

Fabbricati 250.000<br />

Impianti e macchinari 80.000<br />

Attrezzature 50.000<br />

Mob<strong>il</strong>i d'ufficio 15.000<br />

Rimanenze materie prime 30.000<br />

Rimanenze prodotti finiti 45.000<br />

Crediti vs clienti 150.000<br />

Riserva da <strong>conferimento</strong> 48.020<br />

Partecipazione a Società GESIMA c/partecipazioni 383.930<br />

Pare doveroso, a questo punto, far osservare, per inciso, che <strong>il</strong> valore di euro 383.930, al quale viene<br />

iscritta la partecipazione della conferitaria (leggasi GESIMA s.r.l.) nel patrimonio della conferente<br />

(leggasi QUADRA s.p.a.), ha valore civ<strong>il</strong>istico-contab<strong>il</strong>e. Dal punto di vista fiscale, infatti, prevale<br />

<strong>il</strong> princìpio espresso dal comma 1 dell’art. 176 del TUIR, secondo cui “<strong>il</strong> soggetto conferente deve<br />

assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto”,<br />

valore a dire <strong>il</strong> valore netto contab<strong>il</strong>e del ramo d’azienda conferito, che, nel caso di specie, è pari a<br />

euro 335.910.<br />

Ne consegue che, nell’ipotesi di successivo realizzo della partecipazione da parte della conferente,<br />

pertanto, sarà proprio questo valore di euro 335.910 <strong>il</strong> c.d. “valore fiscalmente riconosciuto” da<br />

prendere come base per <strong>il</strong> conteggio dell’eventuale plusvalenza, che ne deriva.<br />

Quanto precede, d’altro canto, resta, comunque, a tutti gli effetti, valido anche qualora <strong>il</strong> conferente,<br />

su tale cessione, abbia maturato i requisiti di legge per poter fruire dell’esenzione per la c.d. PEX<br />

(o, per esteso, “participation exemption”), di cui al comma 1 dell’art. 87 del TUIR. Infatti, anche in<br />

quest’ultima ipotesi, residuerebbe, comunque, una quota-parte dell’ipotizzata plusvalenza, pari al<br />

5% della stessa, che non potrebbe beneficiare dell’esenzione di cui al citato articolo del TUIR e per<br />

la quale si manifesta un’imposizione differente da quella che si avrebbe laddove <strong>il</strong> valore di carico<br />

fiscale riconosciuto della partecipazione fosse a pari a quello di iscrizione contab<strong>il</strong>e.<br />

Preme, tuttavia, sottolineare che, in casi come quello di cui trattasi, <strong>il</strong> ricorso alla fiscalità differita,<br />

come statuito dall’OIC n. 25, è ritenuto consigliab<strong>il</strong>e ed opportuno solo nell’ipotesi in cui sia già<br />

30


nota, ovvero altamente probab<strong>il</strong>e, al momento dell’iscrizione del valore della partecipazione, la<br />

futura (non importa se prossima o remota essa) cessione della partecipazione medesima. L’OIC<br />

summenzionato, infatti, se, da un lato, suggerisce come necessario <strong>il</strong> ricorso alla fiscalità anticipata<br />

o differita quando ci si trova in presenza di “differenze temporanee tra <strong>il</strong> valore attribuito ad una<br />

attività secondo criteri civ<strong>il</strong>istici rispetto ai corrispondenti valori fiscali”, dall’altro ne vieta la<br />

r<strong>il</strong>evazione “qualora esistano scarse possib<strong>il</strong>ità che tale debito insorga”.<br />

Nel caso di specie si ipotizza che la società conferente (QUADRA s.p.a.) non ha alcuna previsione<br />

in merito all’eventuale, futura alienazione della partecipazione in GESIMA s.r.l., quanto meno in un<br />

orizzonte temporale di medio-lungo periodo.<br />

PUNTO 6) SCRITTURE DI CHIUSURA DEI CONTI<br />

- Ep<strong>il</strong>ogo <strong>dei</strong> componenti positivi di reddito a conto economico<br />

diversi a CE 2.853.950<br />

Ricavi di vendita<br />

2.770.000<br />

Interessi attivi v/banche<br />

1.200<br />

Variazione rimanenze<br />

65.000<br />

Dividendi<br />

15.000<br />

Ut<strong>il</strong>izzo imposte differite<br />

2.750<br />

- Ep<strong>il</strong>ogo <strong>dei</strong> componenti negativi di reddito a conto economico<br />

CE a diversi 2.679.704<br />

Acquisti di materie prime 1.810.600<br />

Costi per servizi 257.000<br />

Retribuzioni 221.000<br />

Oneri sociali 80.300<br />

Acc.to TFR 51.765<br />

Ammortamento fabbricati 19.500<br />

Ammortamento impianti e macchinari 27.600<br />

Ammortamento attrezzature 18.750<br />

Ammortamento mob<strong>il</strong>i d'ufficio 4.560<br />

Svalutazione crediti 2.750<br />

Variazione rimanenze materie prime 35.000<br />

Oneri diversi di gestione 46.000<br />

Interessi passivi v/banche 7.000<br />

Ut<strong>il</strong>izzo imposte anticipate 1.100<br />

Imposte differite 206<br />

IRES dell'esercizio 73.754<br />

IRAP dell'esercizio 22.819<br />

31


- Determinazione del risultato d’esercizio<br />

CE a UTILE 174.246<br />

- Chiusura generale <strong>dei</strong> conti<br />

SP a diversi 1.945.606<br />

Terreni 80.000<br />

Fabbricati 400.000<br />

Impianti e macchinari 150.000<br />

Attrezzature 75.000<br />

Mob<strong>il</strong>i d'ufficio 23.000<br />

Partecipazione in GESIMA 383.930<br />

Partecipazione in Zeta 10.000<br />

Rimanenze materie prime 60.000<br />

Rimanenze prodotti finiti 140.000<br />

Crediti v/clienti 450.000<br />

Crediti v/altri 15.000<br />

Attività per imposte anticipate 3.300<br />

Depositi bancari 150.000<br />

Denaro in cassa 1.500<br />

Ratei e risconti 3.000<br />

Interesse attivi da liquidare 876<br />

diversi a SP 1.945.606<br />

F.do Amm.to fabbricati<br />

70.000<br />

F.do Amm.to impianti e macchinari<br />

68.000<br />

F.do Amm.to attrezzature<br />

41.250<br />

F.do Amm.to mob<strong>il</strong>i d'ufficio<br />

14.760<br />

F.do Svalutaz. Crediti<br />

22.000<br />

F.do imposte differite<br />

2.956<br />

Capitale sociale<br />

600.000<br />

Riserva legale<br />

120.000<br />

Riserva straordinaria<br />

160.000<br />

Riserva da <strong>conferimento</strong><br />

48.020<br />

TFR<br />

140.098<br />

Debiti v/banche<br />

155.000<br />

Debiti v/fornitori<br />

189.500<br />

Debiti diversi<br />

55.130<br />

Erario c/ Iva<br />

8.000<br />

Debiti tributari IRES<br />

48.430<br />

Debiti tributari IRAP<br />

17.819<br />

Debiti tributari per imposta<br />

97<br />

Debiti v/istituti previdenziali<br />

3.300<br />

Dipendenti c/retribuzioni<br />

7.000<br />

Ut<strong>il</strong>e d'esercizio<br />

174.246<br />

32


Scritture contab<strong>il</strong>i conferitaria<br />

- R<strong>il</strong>evazione dell’aumento del capitale sociale ed alla sua sottoscrizione per <strong>il</strong> 75 %(si<br />

ipotizza per semplicità che <strong>il</strong> socio terzo “BETA s.r.l.” effettui un <strong>conferimento</strong> in denaro)<br />

diversi a Capitale sociale 511.907<br />

Socio "QUADRA" c/sottoscrizione 383.930<br />

Socio "BETA" c/sottoscrizione 127.977<br />

diversi a diversi<br />

Terreni 50.000<br />

Fabbricati 300.000<br />

Impianti e macchinari 95.000<br />

Attrezzature 55.000<br />

Mob<strong>il</strong>i d'ufficio 15.000<br />

Rimanenze materie prime 30.000<br />

Rimanenze prodotti finiti 45.000<br />

Crediti vs clienti 150.000<br />

Fondo amm.to fabbricato 37.500<br />

Fondo amm.to imp.e macch. 34.600<br />

Fondo amm.to attrezzature 40.500<br />

F.do ammortamento mob<strong>il</strong>i d'ufficio 8.800<br />

Fondo imposte differite 21.980<br />

Fondo svalutazione crediti 5.750<br />

TFR 46.440<br />

Debiti vs fornitori 156.000<br />

Debiti vs istituti previdenziali 1.500<br />

Dipendenti c/retribuzioni 3.000<br />

Socio "QUADRA" c/sottoscrizione 383.930<br />

diversi a Socio "BETA" c/sottoscrizione 127.977<br />

Banca c/c 31.994<br />

Crediti verso socio "BETA" per versamenti dovuti 95.983<br />

Il mancato riconoscimento fiscale <strong>dei</strong> maggiori valori <strong>dei</strong> beni conferiti iscritti in b<strong>il</strong>ancio comporta,<br />

nei successivi esercizi, l’indeducib<strong>il</strong>ità <strong>degli</strong> ammortamenti inseriti in contab<strong>il</strong>ità per la parte<br />

corrispondente ai maggior valori determinati in sede di perizia con <strong>il</strong> relativo r<strong>il</strong>ascio della fiscalità<br />

differita accantonata in precedenza.<br />

Elementi patrimoniali<br />

Dati esposti in b<strong>il</strong>ancio<br />

Valori fiscalmente riconosciuti<br />

Fabbricati<br />

€<br />

300.000 €<br />

250.000<br />

Impianti e macchinari<br />

€<br />

95.000 €<br />

80.000<br />

Attrezzature €<br />

55.000 €<br />

50.000<br />

A titolo esemplificativo, per i fabbricati, l’ammortamento civ<strong>il</strong>istico è pari a € 9.000,00 mentre<br />

l’ammortamento fiscale è pari a € 7.500,00: la differenza di € 1.500,00 non è deducib<strong>il</strong>e,<br />

determinando una variazione in aumento in dichiarazione <strong>dei</strong> redditi e comporta <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio della<br />

fiscalità differita per € 471,00.<br />

33


In sede di dichiarazione <strong>dei</strong> redditi, fino a quando non sarà completamente riassorbita tale fiscalità<br />

differita, la società dovrà comp<strong>il</strong>are nel quadro RV un apposito prospetto di riconc<strong>il</strong>iazione tra i<br />

valori contab<strong>il</strong>i e i valori fiscali.<br />

Ipotesi 2 – esercizio dell’opzione ex art. 176 c. 2-ter TUIR sin dall’origine<br />

Ai sensi dell’art. 176 co. 2-ter del TUIR, la società conferitaria ha la possib<strong>il</strong>ità di applicare una<br />

imposta sostitutiva delle imposte sul reddito (IRPEF e IRES) e dell’IRAP al fine di ottenere <strong>il</strong><br />

riconoscimento sul piano fiscale <strong>dei</strong> maggiori valori iscritti nel proprio Stato patrimoniale, rispetto<br />

ai valori che risultavano fiscalmente riconosciuti in capo all’impresa conferente. L’opzione può<br />

essere esercitata nella dichiarazione <strong>dei</strong> redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è<br />

stata posta in essere oppure nella dichiarazione <strong>dei</strong> redditi relativa al periodo di imposta successivo.<br />

L’opzione implica <strong>il</strong> versamento di una imposta sostitutiva, sui maggiori valori contab<strong>il</strong>i di cui si<br />

intende ottenere <strong>il</strong> riconoscimento sul piano fiscale, in misura pari al:<br />

• 12%, per la parte di detti maggiori valori fino a 5 m<strong>il</strong>ioni di euro;<br />

• 14%, per la parte di detti maggiori valori compresi tra 5 m<strong>il</strong>ioni di euro e 10 m<strong>il</strong>ioni di euro;<br />

• 16%, per la parte di detti maggiori valori compresi oltre 10 m<strong>il</strong>ioni di euro.<br />

Ai sensi dell’ art. 1 co. 8 del DM 25.7.2008 le rate devono essere versate entro <strong>il</strong> termine per <strong>il</strong><br />

versamento a saldo dell’ imposta sul reddito e dell’ IRAP relative rispettivamente al primo e al<br />

secondo ovvero al secondo e al terzo periodo successivi a quello dell’ operazione.<br />

L’opzione si considera perfezionata con <strong>il</strong> versamento della prima delle tre rate dell’imposta<br />

dovuta: la prima rata rappresenta <strong>il</strong> 30% dell’importo dovuto, la seconda <strong>il</strong> 40% e la terza <strong>il</strong> 30%.<br />

Possono essere oggetto di affrancamento i maggiori valori relativi a immob<strong>il</strong>izzazioni materiali ed<br />

immateriali. Restano invece esclusi dall’applicazione dell’affrancamento i maggior valori attribuiti<br />

all’attivo circolante nonché le immob<strong>il</strong>izzazioni finanziarie.<br />

Il riconoscimento fiscale di tali maggior valori acquisisce natura definitiva solo decorsi tre periodi<br />

d’imposta da quello in cui è stata esercitata l’opzione.<br />

La società conferitaria può scegliere di ottenere <strong>il</strong> riconoscimento fiscale di una parte soltanto <strong>dei</strong><br />

maggiori valori che emergono dal piano contab<strong>il</strong>e per effetto dell’ operazione.<br />

L’applicazione dell’ imposta sostitutiva dev’essere richiesta per categorie omogene di<br />

immob<strong>il</strong>izzazioni (art. 1 co. 2 del D.M. 25/07/2008).<br />

Per le immob<strong>il</strong>izzazioni immateriali, incluso l’ avviamento, l’ imposta sostitutiva può essere<br />

applicata anche distintamente su ciascuna di esse.<br />

L’imposta sostitutiva dovuta è pari a :<br />

34


(405.910 – 335.910) * 12 % = 8.400<br />

La riserva da <strong>conferimento</strong> è:<br />

397.510 – 335.910 = 61.600<br />

Scritture contab<strong>il</strong>i conferente<br />

Diversi a Diversi 731.600<br />

F.do ammortamento fabbricati 37.500<br />

F.do ammortamento impianti e macchinari 34.600<br />

F.do ammortamento attrezzature 40.500<br />

F.do ammortamento mob<strong>il</strong>i d'ufficio 8.800<br />

F.do svalutazione crediti 5.750<br />

Fondo TFR 46.440<br />

Debiti verso fornitori 156.000<br />

Dipendenti c/retribuzioni 3.000<br />

Debiti vs INPS 1.500<br />

Società GESIMA c/<strong>conferimento</strong> 397.510<br />

Terreni 50.000<br />

Fabbricati 250.000<br />

Impianti e macchinari 80.000<br />

Attrezzature 50.000<br />

Mob<strong>il</strong>i d'ufficio 15.000<br />

Crediti verso clienti 150.000<br />

Rimanenze materie prime 30.000<br />

Rimanenze prodotti finiti 45.000<br />

Riserva da <strong>conferimento</strong> 61.600<br />

Partecipazione in GESIMA Srl a Società GESIMA c/<strong>conferimento</strong> 397.510<br />

Scritture contab<strong>il</strong>i conferitaria<br />

Diversi a Capitale sociale 530.013<br />

Società GESIMA c/<strong>conferimento</strong> 397.510<br />

Socio BETA c/sottoscrizione 132.503<br />

35


Diversi a Diversi 740.000<br />

Terreni 50.000<br />

Fabbricati 300.000<br />

Impianti e macchinari 95.000<br />

Attrezzature 55.000<br />

Mob<strong>il</strong>i d'ufficio 15.000<br />

Crediti verso clienti 150.000<br />

Rimanenze materie prime 30.000<br />

Rimanenze prodotti finiti 45.000<br />

F.do ammortamento fabbricati 37.500<br />

F.do ammortamento impianti e macchinari 34.600<br />

F.do ammortamento attrezzature 40.500<br />

F.do ammortamento mob<strong>il</strong>i d'ufficio 8.800<br />

F.do svalutazione crediti 5.750<br />

Fondo TFR 46.440<br />

Debiti verso fornitori 156.000<br />

Dipendenti c/retribuzioni 3.000<br />

Debiti vs istituti previdenziali 1.500<br />

Debiti per imposta sostitutiva 8.400<br />

Società GESIMA c/<strong>conferimento</strong> 397.510<br />

L’ opzione per <strong>il</strong> riallineamento può anche essere effettuata nella dichiarazione relativa al periodo<br />

d’imposta successivo a quello del <strong>conferimento</strong>.<br />

L’affrancamento comporta contab<strong>il</strong>mente lo storno del Fondo imposte differite precedentemente<br />

stanziato ed in contropartita la r<strong>il</strong>evazione di un Debito verso l’ Erario per Imposta Sostitutiva e di<br />

un provento (Sopravvenienza Attiva o Altro Componente Positivo di Reddito), pari alla differenza<br />

tra le imposte IRES e IRAP (nel complesso 31,4 %) e quella della Imposta Sostitutiva Applicata.<br />

Il maggior valore su cui determinare l’imposta sostitutiva è inferiore a quello originatosi in sede di<br />

perizia, in quanto si è ridotto nei due esercizi successivi al <strong>conferimento</strong>, delle quote di<br />

ammortamento calcolate sulle immob<strong>il</strong>izzazioni oggetto di affrancamento.<br />

Sarà necessario per i beni che non sono oggetto di affrancamento, effettuare una variazione in<br />

aumento in sede di dichiarazione per l’eccedenza di ammortamento non deducib<strong>il</strong>e e r<strong>il</strong>asciare la<br />

fiscalità differita.<br />

Con riferimento invece ai valori oggetto di affrancamento, essendo l’opzione perfezionata con <strong>il</strong><br />

versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva così determinata, va r<strong>il</strong>evato che fino<br />

all’esercizio “n+3” vi sarà un eccedenza tra le quote di ammortamento civ<strong>il</strong>istico rispetto a quelle<br />

fiscalmente riconosciute ed essendo tale eccedenza indeducib<strong>il</strong>e nell’ anno, occorrerà dunque<br />

procedere ad una variazione in aumento ed al r<strong>il</strong>ascio della fiscalità differita stanziata in sede di<br />

<strong>conferimento</strong>.<br />

Dall’ esercizio chiuso al 31/12/n+3 la società potrà dedurre completamente le quote di<br />

ammortamento relativi ai beni conferiti su cui è stata esercitata l’ opzione di imposta sostitutiva<br />

resteranno invece indeducib<strong>il</strong>i le eccedenze sugli ammortamenti relativi agli altri beni conferiti per i<br />

quali non è stata esercitata l’opzione .<br />

36


Ritiene dunque corretto che <strong>il</strong> criterio contab<strong>il</strong>e preveda, l’imputazione a conto economico dello<br />

storno del fondo , <strong>il</strong> che comporterà, per le società che si avvarranno dell’affrancamento, un<br />

provento netto pari alla differenza tra le aliquote IRES e IRAP e quella della sostitutiva applicata .<br />

Ipotesi 3 – Modello cessione con plusvalenza e tassazione ex art. 9 TUIR<br />

Nel prospetto seguente si riporta la perizia redatta dall’esperto in cui <strong>il</strong> valore di perizia è riferito al<br />

valore normale (valore di mercato) <strong>dei</strong> beni conferiti.<br />

Elementi patrimoniali (ramo "X")<br />

Costo<br />

fiscalmente<br />

riconosciuto<br />

La plusvalenza determinata come differenza tra valore normale e ultimo costo fiscalmente<br />

riconosciuto è pari a € 70.000,00. (405.910-335.910)<br />

37<br />

Modello CESSIONE<br />

Valore di perizia<br />

(a valore normale)<br />

Terreni 50.000 50.000<br />

Fabbricati 250.000<br />

F.do ammortamento fabbricati (37.500)<br />

212.500 262.500<br />

Impianti e macchinari 80.000<br />

F.do amm. impianti e macchinari (34.600)<br />

45.400 60.400<br />

Attrezzature 50.000<br />

F.do ammortamento attrezzature (40.500)<br />

9.500 14.500<br />

Mob<strong>il</strong>i d'ufficio 15.000<br />

F.do ammortamento mob<strong>il</strong>i d'ufficio (8.800)<br />

6.200 6.200<br />

Rimanenze materie prime 30.000 30.000<br />

Rimanenze prodotti finiti 45.000 45.000<br />

Crediti verso clienti 150.000 150.000<br />

Fondo svalutazione crediti (5.750) (5.750)<br />

TOTALE ATTIVO 542.850 612.850<br />

Fondo TFR 46.440 46.440<br />

Debiti verso fornitori 156.000 156.000<br />

Debiti vs istituti previdenziali 1.500 1.500<br />

Dipendenti c/retribuzioni 3.000 3.000<br />

TOTALE PASSIVO 206.940 206.940<br />

TOTALE ATTIVO - PASSIVO 335.910 405.910 70.000


La tassazione di tale plusvalenza, ai sensi dell’art. 86 TUIR, concorre a formare reddito<br />

nell’esercizio per l’intero ammontare o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, non<br />

oltre <strong>il</strong> quarto, se l’azienda è detenuta da non meno di tre anni.<br />

Si ipotizza che la conferente presenta i requisiti di cui sopra quindi la plusvalenza viene frazionata<br />

in cinque esercizi: in sede di dichiarazione <strong>dei</strong> redditi occorre effettuare una variazione in<br />

diminuzione pari ai 4/5 della plusvalenza per un importo di € 56.000 con iscrizione delle imposte<br />

differite per € 15.400.<br />

Scritture contab<strong>il</strong>i conferente<br />

Diversi a Diversi 740.000<br />

F.do ammortamento fabbricati 37.500<br />

F.do ammortamento impianti e macchinari 34.600<br />

F.do ammortamento attrezzature 40.500<br />

F.do ammortamento mob<strong>il</strong>i d'ufficio 8.800<br />

F.do svalutazione crediti 5.750<br />

Fondo TFR 46.440<br />

Debiti verso fornitori 156.000<br />

Dipendenti c/retribuzioni 3.000<br />

Debiti vs istituti previdenziali 1.500<br />

Società GESIMA c/<strong>conferimento</strong> 405.910<br />

Terreni 50.000<br />

Fabbricati 250.000<br />

Impianti e macchinari 80.000<br />

Attrezzature 50.000<br />

Mob<strong>il</strong>i d'ufficio 15.000<br />

Crediti verso clienti 150.000<br />

Rimanenze materie prime 30.000<br />

Rimanenze prodotti finiti 45.000<br />

Plusvalenza da <strong>conferimento</strong> 70.000<br />

Partecipazione in GESIMA Srl a Società GESIMA c/<strong>conferimento</strong> 405.910<br />

Scritture contab<strong>il</strong>i conferitaria<br />

Diversi a Capitale sociale 541.213<br />

Società GESIMA c/<strong>conferimento</strong> 405.910<br />

Socio BETA c/sottoscrizione 135.303<br />

38


Diversi a Diversi 612.850<br />

Terreni 50.000<br />

Fabbricati 262.500<br />

Impianti e macchinari 60.400<br />

Attrezzature 14.500<br />

Mob<strong>il</strong>i d'ufficio 6.200<br />

Rimanenze materie prime 30.000<br />

Rimanenze prodotti finiti 45.000<br />

Crediti verso clienti 144.250<br />

Fondo TFR 46.440<br />

Debiti verso fornitori 156.000<br />

Dipendenti c/retribuzioni 3.000<br />

Debiti vs istituti previdenziali 1.500<br />

Società GESIMA c/<strong>conferimento</strong> 405.910<br />

39

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