Vigneto friuli - Claudio Fabbro
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censurabili a sorreggere la sentenza medesima .<br />
Ora, alla stregua di tale principio, è da rilevare che la Corte di appello, a sostegno<br />
della adottata decisione, nel portare il suo esame sui termini essenziali della vertenza<br />
(concernente una domanda di concorrenza sleale per confusione tra i prodotti) ha<br />
premesso che l'antico uso del nome Tokay per il noto vino da dessert prodotto in<br />
Ungheria era pacifico, come altrettanto pacifico era l'uso autonomo , secolare del<br />
nome Tokay per il vino da pasto friulano (legato ai toponimi locali), e che pertanto<br />
tutto ciò rendeva superflua la richiesta prova. E da qui la Corte stessa ha aggiunto<br />
che, indiscusso l'antico uso del nome Tokay sia da parte dei produttori ungheresi che<br />
quelli italiani ed esclusa una situazione di privilegio sia pure di carattere formale del<br />
nome Tokay in Italia per primi, ciascuno di detti prodotti avesse la facoltà di<br />
continuare a godere dell'uso stesso, che era stato sempre compiuto con l'animo di<br />
esercitare il proprio diritto, onde esattamente i giudici di appello hanno avvertito, che<br />
su tali premesse, non si sarebbe potuto trarre ragionevolmente una questione di<br />
prezzo a favore della Monimpex , ma soltanto di confondibilità di prodotti, sotto il<br />
profilo della concorrenza sleale .<br />
A tal fine la Corte di merito ha osservato che il Tokay ungherese e il Tokay friulano<br />
non erano confondibili perchè tanto la Monimpex quanto gli Economo avevano avuto<br />
cura di specificare nella loro etichetta in aggiunta alla denominazione "Tokai"<br />
ulteriori particolari caratteristiche denominazioni e perchè i due vini tanto diversi tra<br />
loro per il gusto, la gradazione ed altre caratteristiche non comuni sono destinati a<br />
categorie diverse di consumatori, e comunque, anche se si potesse ritenere comune<br />
per entrambi i vini, lo stesso unico gruppo di consumatori, un conoscitore non<br />
potrebbe mai essere ingannato ricevendo, al posto di vino ungherese Tokay da<br />
dessert, il vino friulano Tokai da pasto.<br />
La Corte ha poi escluso che agli Economo potesse imputarsi scorrettezza<br />
commerciale, perchè, essi, esercitando il loro diritto, non avevano leso il diritto della<br />
Monimpex dato il consistente diritto degli uni e dell'altra di usare la denominazione<br />
"Tokai" per i loro vini, ed ha escluso il dolo o la colpa nella pretesa concorrenza<br />
sleale, ribadendo che la denominazione "Tokai" per il vino friulano era usata, oltre<br />
che da tecnici ed uffici specializzati, anche nella terminologia ufficiale, ed inoltre tale<br />
nome come già detto innanzi era stato usato in sede qualificata internazionale sia da<br />
parte italiana che da parte ungherese e l'uso era stato accettato senza rispettive<br />
obiezioni. Contro questa parte centrale e decisiva della questione, si appuntano le<br />
ulteriori censure del ricorso. Ma anche queste non riescono a scuotere la impugnata<br />
decisione. E' da premettere in proposito che il problema, una volta accertata la<br />
legittimità dell'uso del nome Tokai da parte degli Economo quali produttori friulani<br />
doveva essere circoscritto, come lo è stato, a quella della confondibilità dei segni<br />
distintivi dei prodotti e della correttezza professionale .<br />
In relazione al primo aspetto non si dubita, come ha esattamente ricordato la difesa<br />
dei resistenti, che la confondibilità dei prodotti presuppone che questi vengano<br />
presentati al pubblico con i nomi, segni distintivi o confezioni tra loro a tal punto<br />
somiglianti da indurre in equivoco i consumatori.<br />
Ed alla stregua di un credito generale, desunto dalla comune esperienza, per giudicare