06.02.2013 Views

Vigneto friuli - Claudio Fabbro

Vigneto friuli - Claudio Fabbro

Vigneto friuli - Claudio Fabbro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

generalmente ed indisturbatamente "Tokaj o Tokai".<br />

Il tribunale accoglieva le proposte domande sotto il profilo della concorrenza sleale.<br />

Appellavano gli Economo<br />

Interveniva in causa il Pubblico Ministero, il quale concludeva per il rigetto delle<br />

domande della Monimpex.<br />

La Corte di Appello di Trieste, in totale riforma della decisione di primo grado, con la<br />

sentenza ora impugnata del 27 luglio 1959 ha respinto le domande proposte dalla<br />

Monimpex.<br />

Ricorre detta società ungherese con otto mezzi di annullamento a cui resistono gli<br />

eredi Economo con controricorso.<br />

IL DIRITTO<br />

Con il primo mezzo la ricorrente società Monimpex si duole che la Corte del merito<br />

abbia ritenuto inapplicabili al caso le norme dell'accordo di Madrid del 1891 sulla<br />

soppressione delle false indicazioni di convenienza delle merci.<br />

La censura non coglie nel segno.<br />

L'accordo di Madrid del 1892 nel suo testo revisionato a Londra il 2 giugno 1934 ha<br />

avuto vigore in Italia col D.P. 12.6.1950 n. 865 che lo ha reso esecutivo.<br />

Detto accordo è inteso a reprimere le false indicazioni di origine o di provenienza dei<br />

prodotti ed esclude dalla sua protezione giuridica i nomi di località o regione caduti<br />

in dominio pubblico che, a seguito della generalizzazione dell'uso, hanno perduto<br />

l'attitudine a caratterizzare il prodotto e quindi costituire atto di concorrenza sleale.<br />

Per quanto attiene invece ai prodotti vinicoli, è stabilito (art. 4) che l'uso delle<br />

denominazioni regionali, per prodotti vinicoli diversi, per origine e provenienza, da<br />

quelli della specifica denominazione, costituisce sempre, indipendentemente dalla<br />

confondibilità dei prodotti, atto di concorrenza sleale per la possibilità della<br />

confusione dei nomi, sicchè ai fini della tutela giuridica, è attribuita alle<br />

denominazioni, di origine e provenienza dei prodotti vinicoli sostanziale carattere di<br />

esclusiva .<br />

Ora, anche a voler ritenere, secondo la tesi della ricorrente, che Italia e Ungheria<br />

siano vincolate al cennato accordo di Madrid del 1891 (avendo l'Ungheria aderito<br />

all'accordo del 1934 sulla base del testo revisionato all'Aja del 1925) consegue pur<br />

sempre la ritenuta inapplicabilità nel caso delle accennate norme.<br />

Poichè mirando queste, come leggesi nella intestazione di quello strumento<br />

sostanzialmente a "la repression des fauseses indications de provenence sur la<br />

marchandise", si presuppone ovviamente in ogni caso che venga usata una falsa<br />

indicazione, in modo diretto o indiretto, di provenienza di un determinato prodotto.<br />

Falsità che non può sicuramente ipotizzarsi nella fattispecie concreta, essendo certo<br />

un punto di fatto, come diffusamente hanno spiegato i giudici del merito, l'uso<br />

contemporaneo, pacifico e indisturbato da secoli delle due denominazioni, Tokaj in<br />

Ungheria (per il vino dolce da dessert) e Tocaj o Tokay in Italia (per il vino secco da

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!