Vigneto friuli - Claudio Fabbro
Vigneto friuli - Claudio Fabbro
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provare in concreto non solo l'uso da parte sua in Italia ed in particolare nel Friuli<br />
della denominazione Tokai per il proprio vino, ma l'uso legittimo di esso, nonchè,<br />
circostanza decisiva, il diritto all'uso esclusivo del nome, sia in forma d'un presunto<br />
(e pur discutibile) pre uso. Ma in Italia, contrariamente a quanto avvenuto in<br />
Ungheria, non esiste una norma legislativa che sancisca tale situazione privilegiata<br />
per il Tokai ungherese, nè ha vigore un trattato internazionale che vincolando l'Italia<br />
ad un riconoscimento del genere, sia stato recepito nel nostro ordinamento<br />
con legge di ratifica. Cosa questa che è avvenuta invece nel caso del vino di Porto, al<br />
quale la giustizia italiana ha accordato protezione e, come contropartita, il Portogallo<br />
accorda tutela alla denominazione Marsala e Vermouth.<br />
La Corte d'Appello osserva che, mancando l'illegittimità dell'uso, non si versa in<br />
concorrenza sleale, nè vi è la possibilità di confusione tra l'ungherese Tokai e<br />
l'omonimo friulano sia per le differenti diciture (Tokai Szamorodni) sulle bottiglie<br />
ungheresi e solo "Tocai" sotto lo stemma araldico su quelle del barone Economo), sia<br />
per la diversità di gradazione, di gusto ed altre caratteristiche.<br />
Da qui il rigetto delle richieste della società "Monimpex" e la condanna al pagamento<br />
delle spese processuali".<br />
Così concluse Costantini: "là a Conegliano, gli studenti di enologia, tra i quali ogni<br />
anno vi sono rappresentanti friulani, possono continuare a scoprire (o riscoprire) tra<br />
una fettina di pane e l'altra le buone doti d'un prodotto della loro terra ben certi che il<br />
nome che gli si voleva contestare non è arbitrario, non fu messo artatamente, ma fu<br />
imposto al tempo dei nostri bisnonni".<br />
SENTENZA 1659/62 DEL 30 APRILE 1962<br />
DELLA CORTE DI CASSAZIONE,<br />
“ Sul ricorso proposto dalla "MONIMPEX", Società ungherese per il commercio<br />
estero contro Eredi ECONOMO”<br />
”SVOLGIMENTO DEL PROCESSO”<br />
” Con atto di citazione del 2 ottobre 1956 la soc. Monimpex società ungherese per il<br />
commercio estero con sede in Budapest, premesso che Economo le aveva posto in<br />
commercio, sotto la denominazione "Tokai", un vino prodotto nelle sue tenute di<br />
Aquileia, nel Friuli, che tale denominazione, usata dall'Economo, era illecita perchè<br />
spettava al noto vino ungherese prodotto nelle regione omonima, e perchè era atta a<br />
creare confusione con il Tokai della regione stessa, che pertanto l'Economo aveva<br />
violato le norme interne ed internazionali che tutelano i nomi di origine dei prodotti<br />
ed aveva compiuto atti di concorrenza sleale, conveniva dinanzi al Tribunale di<br />
Trieste gli eredi Economo , chiedendo che venisse dichiarata illecita la<br />
denominazione sopra usata, con i provvedimenti conseguenziali anche in ordine ai<br />
danni. I convenuti eccepivano che nel Friuli, come nelle terre contermini del Veneto e<br />
del Trevigiano, da tempo remotissimo veniva prodotto un vino da pasto chiamato