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Vigneto friuli - Claudio Fabbro

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provare in concreto non solo l'uso da parte sua in Italia ed in particolare nel Friuli<br />

della denominazione Tokai per il proprio vino, ma l'uso legittimo di esso, nonchè,<br />

circostanza decisiva, il diritto all'uso esclusivo del nome, sia in forma d'un presunto<br />

(e pur discutibile) pre uso. Ma in Italia, contrariamente a quanto avvenuto in<br />

Ungheria, non esiste una norma legislativa che sancisca tale situazione privilegiata<br />

per il Tokai ungherese, nè ha vigore un trattato internazionale che vincolando l'Italia<br />

ad un riconoscimento del genere, sia stato recepito nel nostro ordinamento<br />

con legge di ratifica. Cosa questa che è avvenuta invece nel caso del vino di Porto, al<br />

quale la giustizia italiana ha accordato protezione e, come contropartita, il Portogallo<br />

accorda tutela alla denominazione Marsala e Vermouth.<br />

La Corte d'Appello osserva che, mancando l'illegittimità dell'uso, non si versa in<br />

concorrenza sleale, nè vi è la possibilità di confusione tra l'ungherese Tokai e<br />

l'omonimo friulano sia per le differenti diciture (Tokai Szamorodni) sulle bottiglie<br />

ungheresi e solo "Tocai" sotto lo stemma araldico su quelle del barone Economo), sia<br />

per la diversità di gradazione, di gusto ed altre caratteristiche.<br />

Da qui il rigetto delle richieste della società "Monimpex" e la condanna al pagamento<br />

delle spese processuali".<br />

Così concluse Costantini: "là a Conegliano, gli studenti di enologia, tra i quali ogni<br />

anno vi sono rappresentanti friulani, possono continuare a scoprire (o riscoprire) tra<br />

una fettina di pane e l'altra le buone doti d'un prodotto della loro terra ben certi che il<br />

nome che gli si voleva contestare non è arbitrario, non fu messo artatamente, ma fu<br />

imposto al tempo dei nostri bisnonni".<br />

SENTENZA 1659/62 DEL 30 APRILE 1962<br />

DELLA CORTE DI CASSAZIONE,<br />

“ Sul ricorso proposto dalla "MONIMPEX", Società ungherese per il commercio<br />

estero contro Eredi ECONOMO”<br />

”SVOLGIMENTO DEL PROCESSO”<br />

” Con atto di citazione del 2 ottobre 1956 la soc. Monimpex società ungherese per il<br />

commercio estero con sede in Budapest, premesso che Economo le aveva posto in<br />

commercio, sotto la denominazione "Tokai", un vino prodotto nelle sue tenute di<br />

Aquileia, nel Friuli, che tale denominazione, usata dall'Economo, era illecita perchè<br />

spettava al noto vino ungherese prodotto nelle regione omonima, e perchè era atta a<br />

creare confusione con il Tokai della regione stessa, che pertanto l'Economo aveva<br />

violato le norme interne ed internazionali che tutelano i nomi di origine dei prodotti<br />

ed aveva compiuto atti di concorrenza sleale, conveniva dinanzi al Tribunale di<br />

Trieste gli eredi Economo , chiedendo che venisse dichiarata illecita la<br />

denominazione sopra usata, con i provvedimenti conseguenziali anche in ordine ai<br />

danni. I convenuti eccepivano che nel Friuli, come nelle terre contermini del Veneto e<br />

del Trevigiano, da tempo remotissimo veniva prodotto un vino da pasto chiamato

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