Vigneto friuli - Claudio Fabbro
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8. TOCAI FRIULANO: LA SENTENZA DIMENTICATA<br />
“ Con atto di citazione del 2 ottobre 1956, la Monimpex, società ungherese per il<br />
Commercio estero con sede in Budapest, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di<br />
Trieste i signori Economo Guglielmo, Giovanni, Cristina, Gabriella e Carolina, nella<br />
qualità di eredi di Economo Leo, perché venissero condannati per uso illecito della<br />
denominazione “Tokai” nell’indicazione di un vino prodotto nella loro azienda di<br />
Aquileia nel Friuli.<br />
La Monimpex infatti sosteneva che il nome Tokai spettava unicamente al vino<br />
ungherese prodotto nella regione omonima; sosteneva, inoltre, che l’uso del termine<br />
Tokai da parte dell’azienda economo per i propri vini, creava confusione nei<br />
consumatori e costituiva atto di concorrenza sleale.<br />
Il Tribunale di Trieste accoglieva il ricorso sotto il profilo della concorrenza sleale.<br />
Ricorrevano gli Economo.<br />
La Corte di Appello di Trieste, in totale riforma della decisione di 1° grado, con<br />
sentenza del 27 luglio 1959, rigettava le pretese della Monimpex.<br />
La società ungherese ricorreva, a sua volta, in Corte di Cassazione.<br />
Il massimo organo di giustizia civile italiano con sentenza n 1659/62 di data 30 aprile<br />
1962, confermava in via definitiva le ragioni dell’azienda Economo, rigettando le<br />
pretese della Monintex e condannando la società ungherese al pagamento delle spese<br />
legali e di giudizio.<br />
Le motivazioni contenute nelle sette pagine della sentenza riassumono integralmente<br />
tutte le ragioni di diritto internazionale ed interno che ancora oggi questa Regione<br />
ritiene siano alla base del diritto dei produttori del Friuli Venezia - Giulia di poter<br />
continuare a chiamare con il nome “Tocai friulano” il vino prodotto dal vitigno<br />
omonimo.<br />
In particolare, la sentenza riafferma che non c’è alcun rischio di confusione dei<br />
consumatori, che i vini sono totalmente diversi, che entrambi i vini, friulano ed<br />
ungherese, vantano precedenti storici molto datati nei secoli, che i trattati<br />
internazionali consentono l’uso di omonimie analoghe, che, comunque, nel 1948, con<br />
il bollettino n 210 dell’Organizzazione Internazionale del Vino, (OIV) Ungheria e<br />
Italia avevano concordato il riconoscimento reciproco di cinque tipi di Tokai,<br />
variamente specificati, per l’Ungheria e, del Tocai friulano o di Lison per l’Italia “<br />
impiegando così le due Nazioni, senza contrasti, lo stesso nome ( comunque scritto,<br />
ma di una unica assonanza)”.<br />
Alla lettura della sentenza si rinvia per il dettaglio delle argomentazioni.<br />
La domanda che comunque viene naturale, è: “Come pensa la Comunità Europea (o<br />
lo Stato italiano) di poter espropriare un diritto dell’azienda Economo (o di qualsiasi<br />
altro produttore italiano di Tocai), riconosciuto alla stessa dal massimo organo di<br />
giustizia italiano, patrimonialmente rilevante, senza prevedere alcun risarcimento o<br />
equo indennizzo (come invece prevedono sia l’accordo CEE – Ungheria del 1993, sia<br />
gli accordi Trips)?”.<br />
E’ una domanda alla quale anche questa Regione gradirebbe avere risposta,<br />
considerato che il danno per l’economia del Friuli – Venezia Giulia si aggira ( come