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Vigneto friuli - Claudio Fabbro

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8. TOCAI FRIULANO: LA SENTENZA DIMENTICATA<br />

“ Con atto di citazione del 2 ottobre 1956, la Monimpex, società ungherese per il<br />

Commercio estero con sede in Budapest, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di<br />

Trieste i signori Economo Guglielmo, Giovanni, Cristina, Gabriella e Carolina, nella<br />

qualità di eredi di Economo Leo, perché venissero condannati per uso illecito della<br />

denominazione “Tokai” nell’indicazione di un vino prodotto nella loro azienda di<br />

Aquileia nel Friuli.<br />

La Monimpex infatti sosteneva che il nome Tokai spettava unicamente al vino<br />

ungherese prodotto nella regione omonima; sosteneva, inoltre, che l’uso del termine<br />

Tokai da parte dell’azienda economo per i propri vini, creava confusione nei<br />

consumatori e costituiva atto di concorrenza sleale.<br />

Il Tribunale di Trieste accoglieva il ricorso sotto il profilo della concorrenza sleale.<br />

Ricorrevano gli Economo.<br />

La Corte di Appello di Trieste, in totale riforma della decisione di 1° grado, con<br />

sentenza del 27 luglio 1959, rigettava le pretese della Monimpex.<br />

La società ungherese ricorreva, a sua volta, in Corte di Cassazione.<br />

Il massimo organo di giustizia civile italiano con sentenza n 1659/62 di data 30 aprile<br />

1962, confermava in via definitiva le ragioni dell’azienda Economo, rigettando le<br />

pretese della Monintex e condannando la società ungherese al pagamento delle spese<br />

legali e di giudizio.<br />

Le motivazioni contenute nelle sette pagine della sentenza riassumono integralmente<br />

tutte le ragioni di diritto internazionale ed interno che ancora oggi questa Regione<br />

ritiene siano alla base del diritto dei produttori del Friuli Venezia - Giulia di poter<br />

continuare a chiamare con il nome “Tocai friulano” il vino prodotto dal vitigno<br />

omonimo.<br />

In particolare, la sentenza riafferma che non c’è alcun rischio di confusione dei<br />

consumatori, che i vini sono totalmente diversi, che entrambi i vini, friulano ed<br />

ungherese, vantano precedenti storici molto datati nei secoli, che i trattati<br />

internazionali consentono l’uso di omonimie analoghe, che, comunque, nel 1948, con<br />

il bollettino n 210 dell’Organizzazione Internazionale del Vino, (OIV) Ungheria e<br />

Italia avevano concordato il riconoscimento reciproco di cinque tipi di Tokai,<br />

variamente specificati, per l’Ungheria e, del Tocai friulano o di Lison per l’Italia “<br />

impiegando così le due Nazioni, senza contrasti, lo stesso nome ( comunque scritto,<br />

ma di una unica assonanza)”.<br />

Alla lettura della sentenza si rinvia per il dettaglio delle argomentazioni.<br />

La domanda che comunque viene naturale, è: “Come pensa la Comunità Europea (o<br />

lo Stato italiano) di poter espropriare un diritto dell’azienda Economo (o di qualsiasi<br />

altro produttore italiano di Tocai), riconosciuto alla stessa dal massimo organo di<br />

giustizia italiano, patrimonialmente rilevante, senza prevedere alcun risarcimento o<br />

equo indennizzo (come invece prevedono sia l’accordo CEE – Ungheria del 1993, sia<br />

gli accordi Trips)?”.<br />

E’ una domanda alla quale anche questa Regione gradirebbe avere risposta,<br />

considerato che il danno per l’economia del Friuli – Venezia Giulia si aggira ( come

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