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Vigneto friuli - Claudio Fabbro

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Ebbene, nell’ambito dell’accordo che istituiva l’Organizzazione Mondiale del<br />

Commercio, all’articolo 24, comma 6, dell’allegato 1C si afferma testualmente che<br />

l’accordo stesso “non obbliga in alcun modo un membro ad applicarne le disposizioni<br />

in relazione ad una indicazione geografica di qualsiasi altro membro per vini per i<br />

quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà<br />

di uva esistente nel territorio di detto membro alla data di entrata in vigore<br />

dell’accordo sull’organizzazione mondiale del commercio”.<br />

La stessa norma, al comma 4, prevede, in via generale, che nessuna disposizione<br />

dell’accordo “obbliga un membro ad impedire l’uso continuato e simile di una<br />

particolare indicazione geografica di un altro membro che identifichi vini od<br />

alcoolici………da parte di suoi cittadini o di residenti nel suo territorio che abbiano<br />

utilizzato tale indicazione geografica in modo continuato per gli stessi prodotti nel<br />

territorio di detto membro per almeno 10 anni prima del 15/04/1994 o in buona fede<br />

prima di tale data.<br />

Ed ancora all’articolo 23, 3° comma, si precisa che “ nel caso di indicazione<br />

geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata a ciascuna<br />

indicazione. Ciascun membro determina le condizioni pratiche alle quali le<br />

indicazioni omonime in questione saranno distinte l’una dall’altra, tenendo conto<br />

della necessità di far in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento<br />

equo, e che i consumatori non siano tratti in inganno.”<br />

Inoltre, si rimarca un altro aspetto di fondamentale importanza contenuto negli<br />

accordi Trips. Nelle premesse, infatti, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà<br />

intellettuale attinenti al commercio, si riconosce che “ i diritti di proprietà intellettuale<br />

sono diritti privati”.<br />

All’articolo 1, comma 2, dell’accordo, si afferma testualmente che “ ai fini del<br />

presente accordo, l’espressione proprietà intellettuale comprende tutte le categorie di<br />

proprietà intellettuale di cui alla parte seconda, sezioni da 1 a 7”.<br />

Gli articoli 23 e 24 sopra richiamati che danno protezione ai produttori nel caso di<br />

omonimie tra indicazioni geografiche e tipo di vino, o tra indicazioni geografiche,<br />

sono inseriti nella sezione 3° alla quale quindi si estende la definizione di “diritti<br />

privati” prevista nelle premesse per i diritti di proprietà intellettuale: (Il che, tradotto<br />

in volgare, dovrebbe significare che, se sono diritti privati, la CEE li cancella, la CEE<br />

li risarcisce!).<br />

Infine, si rileva ancora che l’articolo 1 dell’accordo prevede che gli stati membri<br />

diano esecuzione allo stesso, con facoltà di attuare nelle loro legislazioni una<br />

protezione più ampia, “ purché tale protezione non contravvenga alle disposizioni”<br />

dell’accordo stesso. In altre parole, la CEE ha sottoscritto, cinque mesi dopo<br />

l’accordo con l’Ungheria, un nuovo accordo che la obbligherebbe a rivedere, non già<br />

l’accordo del 1993, che è coerente con i principi del TRIPS, bensì lo scambio di<br />

lettere allegato all’accordo medesimo, alla luce delle nuove disposizioni (che poi<br />

sono riconferma di quelle contenute in accordi precedenti) introdotte con gli articoli<br />

23 e 24 dell’accordo Trips “ .

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