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Vigneto friuli - Claudio Fabbro

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Il Tocai friulano è iscritto dal 1969 al Registro Nazionale delle varietà di vite ed è<br />

oggi riportato al codice n. 235 del Registro, come aggiornato con DM 11.X.1999.<br />

E’ ricompreso nella classificazione comunitaria delle varietà di vite prevista dal Reg<br />

(CEE) 3800/81;<br />

E’ previsto in quasi tutti i disciplinari delle DOC del Friuli – Venezia Giulia e<br />

Veneto, regolarmente approvati.<br />

Quindi, in assenza di specifica disposizione, di annullamento di tali iscrizioni la lista<br />

dei nomi protetti dei vini contenuta nell’allegato non è esaustiva di tutte le qualità di<br />

vite e conseguentemente di vini.<br />

E’ errato il riferimento all’art. 4, paragrafo 3 dell’accordo ( denominazione ungheresi<br />

protette nella Comunità) contenuto nello scambio di lettere.<br />

Correttamente lo scambio di lettere avrebbe dovuto fare riferimento all’art. 4,<br />

paragrafo 5 dell’accordo ( indicazioni omonime o identiche), con la conseguente<br />

tutela di entrambe le denominazioni, italiana ed ungherese.<br />

Invece, lo scambio di lettere, in palese dissonanza rispetto ai contenuti dell’articolo 4,<br />

comma 5, dell’accordo stesso, nel vietare l’uso del termine Tocai :<br />

- consente per 13 anni (quindi fino al 1° aprile 2007) l’uso del termine Tocai per la<br />

presentazione di taluni vini a DOC, a condizione che siano ottenuti dalla varietà di<br />

vite “Tocai friulano”, siano prodotte da uve interamente raccolte nelle Regioni<br />

Veneto e Friuli – Venezia Giulia, siano commercializzati al di fuori dell’Ungheria;<br />

- nulla dice e, quindi, nessuna deroga temporale viene consentita, per il vino Tocai<br />

prodotto da uve raccolte fuori dal Friuli - Venezia Giulia e dal Veneto, per il vino<br />

Tocai non a DOC, e per il Tocai rosso.<br />

Si annota, infine, che l’art. 4, paragrafo 5, ultimo capoverso, prevede che nel caso in<br />

cui sia necessario procedere a differenziare le indicazioni omonime è necessario<br />

“garantire un equo trattamento ai produttori interessati”, principio ripreso anche dai<br />

successivi accordi TRIPS, ma dal quale fin’ora nessuno ha ritenuto di porre<br />

l’attenzione.<br />

In definitiva, l’accordo del 1993 presenta una contraddizione palese, in particolare tra<br />

i contenuti dell'art. 4, la lista dei nomi protetti contenuta nell’allegato e lo scambio di<br />

lettere “ .

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