Vigneto friuli - Claudio Fabbro

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06.02.2013 Views

NAZIONE ITALIA FRANCIA UNGHERIA REGIONE e ZONE DOC FRIULI VENEZIA GIULIA ----------- Grave Latisana Aquileia Annia Isonzo Collio Colli orientali Fr. Carso VENETO S.Martino della Battaglia Colli Euganei Lison Pramaggiore Piave Zone limitrofe Colli Berici ALSAZIA TOCAI FRIULANO, TOKAY d’ALSAZIA, TOKAJI UNGHERESE TOKAYEGYALYA VITIGNO Tocai friulano Tocai Friulano Pinot grigio Furmint Harslevelu Muscat lunel VINO denominazione Tocai friulano Tocai italico Tokay-Pinot gris D’Alsace Tokaji CARATTERISTICHE Organolettiche vino Secco Secco Secco ALCOLE 11-13° 11-12° Tab. 2 Tocai friulano-Tokay d’Alsace-Tokaji ungherese / vitigni e vini ZUCCHERI Assente Assente BOTRITE “Muffa nobile” NO NO 11-12,5° Assente NO Dolce 12-12,5° 4-6% NO Szamorodni (dolce o secco) Aszu (Liquoroso o alcolizzato) Elaborazione da” Civiltà del bere “, dicembre ‘98” 13° 25gr./litro 18,5° 60-150 gr./litro SI SI

6. TOCAI FRIULANO : L’ACCORDO CEE – UNGHERIA DEL 1993 “ Con decisione del Consiglio della Comunità Europea n. 93/724/CE di data 23 novembre 1993, pubblicata su GU/ CE di data 31/12/93, sono stati approvati l’accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, il protocollo, gli scambi di lettere e le dichiarazioni ad esso allegati. Obiettivi dichiarati di tale decisione, come si legge nelle premesse della stessa, sono quelli di “combattere più efficacemente la concorrenza sleale nell’esercizio del commercio, di tutelare meglio il consumatore e di promuovere gli scambi di vino tra le due parti contraenti”. Dalla lettura dei documenti approvati con l’articolo 1 della decisione, balza evidente la contraddizione tra i contenuti dell’accordo e le scelte adottate nello scambio di lettere (e in misura minore anche con il protocollo). Infatti, all’articolo 4, comma 5, dell’accordo le parti convengono che “ in caso di indicazioni geografiche omonime o identiche…….la tutela sarà accordata a entrambe le indicazioni a condizione che: - la denominazione geografica in questione sia stata utilizzata tradizionalmente e costantemente per descrivere e presentare il vino prodotto nella zona geografica a cui si fa riferimento; - il vino non sia presentato ai consumatori in modo ingannevole come se fosse originario del territorio dell’altra parte contraente”. Questa previsione è coerente con la tradizione dei Trattati internazionali, da quello di Madrid del 14/4/1891 in poi, sulla repressione delle false indicazioni di provenienza. Tutti infatti prevedono, in via generale, la compatibilità di omonimie nelle indicazioni dei prodotti, purché non venga tratto in inganno il consumatore rispetto all’origine geografica dei prodotti stessi e purché l’uso dell’ omonimia sia datato nel tempo e sia esercitato in buona fede. Come sia possibile confondere Tocai friulano con Tokay Hegyalia, o trarre in inganno consumatori che da mille anni consumano vini completamente diversi, solo i negoziatori potevano saperlo. L’allegato all’accordo, nella lista dei nomi protetti per i vini delle due parti, per quanto concerne le Regioni Friuli – Venezia Giulia e Veneto, evita scrupolosamente l’indicazione dei vini Tocai, indicazione che invece è menzionata (con la stessa assonanza ma con diversa scrittura) nell’ambito dei vini originari della Repubblica di Ungheria, come tipo di vino ToKaj, nella sola regione di produzione di Tokaj Hegyalia. L’omissione dell’indicazione del nome Tocai per le zone a DOC del Friuli – Venezia Giulia e del Veneto ad indicare “una delle seguenti varietà di vite” (come recita l’allegato all’ accordo al punto 2.2.6) è del tutto arbitraria, in quanto gli elenchi dell’allegato stesso fotografano per i vari stati della Comunità – la situazione esistente.

6. TOCAI FRIULANO : L’ACCORDO CEE – UNGHERIA DEL 1993<br />

“ Con decisione del Consiglio della Comunità Europea n. 93/724/CE di data 23<br />

novembre 1993, pubblicata su GU/ CE di data 31/12/93, sono stati approvati<br />

l’accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di Ungheria sulla tutela e il<br />

controllo reciproci delle denominazioni dei vini, il protocollo, gli scambi di lettere e<br />

le dichiarazioni ad esso allegati.<br />

Obiettivi dichiarati di tale decisione, come si legge nelle premesse della stessa, sono<br />

quelli di “combattere più efficacemente la concorrenza sleale nell’esercizio del<br />

commercio, di tutelare meglio il consumatore e di promuovere gli scambi di vino tra<br />

le due parti contraenti”. Dalla lettura dei documenti approvati con l’articolo 1 della<br />

decisione, balza evidente la contraddizione tra i contenuti dell’accordo e le scelte<br />

adottate nello scambio di lettere (e in misura minore anche con il protocollo).<br />

Infatti, all’articolo 4, comma 5, dell’accordo le parti convengono che “ in caso di<br />

indicazioni geografiche omonime o identiche…….la tutela sarà accordata a entrambe<br />

le indicazioni a condizione che:<br />

- la denominazione geografica in questione sia stata utilizzata tradizionalmente e<br />

costantemente per descrivere e presentare il vino prodotto nella zona geografica a cui<br />

si fa riferimento;<br />

- il vino non sia presentato ai consumatori in modo ingannevole come se fosse<br />

originario del territorio dell’altra parte contraente”.<br />

Questa previsione è coerente con la tradizione dei Trattati internazionali, da quello di<br />

Madrid del 14/4/1891 in poi, sulla repressione delle false indicazioni di provenienza.<br />

Tutti infatti prevedono, in via generale, la compatibilità di omonimie nelle indicazioni<br />

dei prodotti, purché non venga tratto in inganno il consumatore rispetto all’origine<br />

geografica dei prodotti stessi e purché l’uso dell’ omonimia sia datato nel tempo e sia<br />

esercitato in buona fede.<br />

Come sia possibile confondere Tocai friulano con Tokay Hegyalia, o trarre in<br />

inganno consumatori che da mille anni consumano vini completamente diversi, solo i<br />

negoziatori potevano saperlo.<br />

L’allegato all’accordo, nella lista dei nomi protetti per i vini delle due parti, per<br />

quanto concerne le Regioni Friuli – Venezia Giulia e Veneto, evita scrupolosamente<br />

l’indicazione dei vini Tocai, indicazione che invece è menzionata (con la stessa<br />

assonanza ma con diversa scrittura) nell’ambito dei vini originari della Repubblica di<br />

Ungheria, come tipo di vino ToKaj, nella sola regione di produzione di Tokaj<br />

Hegyalia.<br />

L’omissione dell’indicazione del nome Tocai per le zone a DOC del Friuli – Venezia<br />

Giulia e del Veneto ad indicare “una delle seguenti varietà di vite” (come recita<br />

l’allegato all’ accordo al punto 2.2.6) è del tutto arbitraria, in quanto gli elenchi<br />

dell’allegato stesso fotografano per i vari stati della Comunità – la situazione<br />

esistente.

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