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Vigneto friuli - Claudio Fabbro

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“ Ecco- si legge ancora nel n. 7 di IL FRIULI n. 7 del 25.2.2005 , nella pagina n. 2,<br />

a cura da Rossano Cattivello e Adriano Del Fabro- (1) le controdeduzioni del<br />

professor Fausto Capelli alle conclusioni tratte dall’Avvocato generale presso la<br />

Corte di Giustizia europea, Francis Jacobs.<br />

” Le conclusioni che l’avvocato generale designato, presenta in una determinata<br />

causa pendente davanti alla Corte di giustizia, hanno il valore di un parere giuridico.<br />

In tale parere l’avvocato generale, valutando le posizioni delle parti in causa,<br />

conclude suggerendo alla Corte di giustizia di seguire l’indirizzo che egli ritiene più<br />

corretto.<br />

Nella causa del Tocai, l’avvocato generale Jacobs (inglese) suggerisce alla Corte di<br />

giustizia di considerare valido l’Accordo concluso nel 1993 tra la Comunità europea<br />

e l’Ungheria, che consente l’utilizzo della denominazione “Tocai friulano” fino al<br />

mese di aprile 2007.<br />

Le argomentazioni dell’avvocato generale sono strettamente legate ad aspetti formali<br />

e spesso non sono adeguatamente motivate. A mio avviso sono soprattutto due i punti<br />

deboli nel ragionamento giuridico di Jacobs. In primo luogo viene ignorato il fatto<br />

che “Tocai friulano” è una denominazione da tempo tutelata nel sistema italiano e<br />

comunitario, tanto è vero che può essere utilizzata unicamente dai produttori delle<br />

zone del Friuli che rispettano i disciplinari di produzione.<br />

Se, al contrario, la denominazione “Tocai friulano” non fosse suscettibile di tutela,<br />

come sostiene Jacobs, tutti i produttori potrebbero utilizzarla, mentre questo non<br />

avviene perché le violazioni sarebbero immediatamente sanzionate. Prova ne sia il<br />

recentissimo sequestro effettuato dal governo austriaco su una partita di “Tocai<br />

friulano” della ditta Mendoza, proveniente dall’Argentina, dove il vino viene<br />

prodotto.<br />

Se la denominazione “Tocai friulano” è quindi da sempre tutelata, ne consegue che<br />

devono trovare applicazione le regole internazionali dell’omonimia contenute negli<br />

accordi dell’Organizzazione mondiale del Commercio (TRIPS) e nello stesso accordo<br />

tra la Comunità europea e l’Ungheria del 1993. Tali regole consentono a due<br />

denominazioni omonime di continuare ad essere utilizzate entrambe sul mercato.<br />

L’altro punto debole delle conclusioni, sul quale l’avvocato generale preferisce<br />

svicolare, riguarda la violazione del principio di non discriminazione ai danni dei<br />

produttori friulani ed a vantaggio dei produttori di altri 122 tipi di vino, le cui<br />

denominazioni, come quella del “Tocai friulano”, comprendono un’indicazione<br />

geografica tutelata. Ebbene, il Regolamento n. 753/2002, consente a queste 122<br />

denominazioni di continuare ad essere utilizzate senza limiti di tempo per il futuro,<br />

mentre impone al solo “Tocai friulano” un limite di tempo, per il suo utilizzo, fino al<br />

2007.<br />

Su questo punto l’avvocato generale si limita a constatare che il governo italiano non<br />

aveva impugnato a suo tempo il regolamento contestato. A questo proposito occorre<br />

però dire che un provvedimento di modifica dello stesso regolamento adottato nel<br />

2004, dopo l’entrata dell’Ungheria nell’Unione europea, è stato tempestivamente<br />

impugnato davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, sia dalla

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