Vigneto friuli - Claudio Fabbro
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“ Ecco- si legge ancora nel n. 7 di IL FRIULI n. 7 del 25.2.2005 , nella pagina n. 2,<br />
a cura da Rossano Cattivello e Adriano Del Fabro- (1) le controdeduzioni del<br />
professor Fausto Capelli alle conclusioni tratte dall’Avvocato generale presso la<br />
Corte di Giustizia europea, Francis Jacobs.<br />
” Le conclusioni che l’avvocato generale designato, presenta in una determinata<br />
causa pendente davanti alla Corte di giustizia, hanno il valore di un parere giuridico.<br />
In tale parere l’avvocato generale, valutando le posizioni delle parti in causa,<br />
conclude suggerendo alla Corte di giustizia di seguire l’indirizzo che egli ritiene più<br />
corretto.<br />
Nella causa del Tocai, l’avvocato generale Jacobs (inglese) suggerisce alla Corte di<br />
giustizia di considerare valido l’Accordo concluso nel 1993 tra la Comunità europea<br />
e l’Ungheria, che consente l’utilizzo della denominazione “Tocai friulano” fino al<br />
mese di aprile 2007.<br />
Le argomentazioni dell’avvocato generale sono strettamente legate ad aspetti formali<br />
e spesso non sono adeguatamente motivate. A mio avviso sono soprattutto due i punti<br />
deboli nel ragionamento giuridico di Jacobs. In primo luogo viene ignorato il fatto<br />
che “Tocai friulano” è una denominazione da tempo tutelata nel sistema italiano e<br />
comunitario, tanto è vero che può essere utilizzata unicamente dai produttori delle<br />
zone del Friuli che rispettano i disciplinari di produzione.<br />
Se, al contrario, la denominazione “Tocai friulano” non fosse suscettibile di tutela,<br />
come sostiene Jacobs, tutti i produttori potrebbero utilizzarla, mentre questo non<br />
avviene perché le violazioni sarebbero immediatamente sanzionate. Prova ne sia il<br />
recentissimo sequestro effettuato dal governo austriaco su una partita di “Tocai<br />
friulano” della ditta Mendoza, proveniente dall’Argentina, dove il vino viene<br />
prodotto.<br />
Se la denominazione “Tocai friulano” è quindi da sempre tutelata, ne consegue che<br />
devono trovare applicazione le regole internazionali dell’omonimia contenute negli<br />
accordi dell’Organizzazione mondiale del Commercio (TRIPS) e nello stesso accordo<br />
tra la Comunità europea e l’Ungheria del 1993. Tali regole consentono a due<br />
denominazioni omonime di continuare ad essere utilizzate entrambe sul mercato.<br />
L’altro punto debole delle conclusioni, sul quale l’avvocato generale preferisce<br />
svicolare, riguarda la violazione del principio di non discriminazione ai danni dei<br />
produttori friulani ed a vantaggio dei produttori di altri 122 tipi di vino, le cui<br />
denominazioni, come quella del “Tocai friulano”, comprendono un’indicazione<br />
geografica tutelata. Ebbene, il Regolamento n. 753/2002, consente a queste 122<br />
denominazioni di continuare ad essere utilizzate senza limiti di tempo per il futuro,<br />
mentre impone al solo “Tocai friulano” un limite di tempo, per il suo utilizzo, fino al<br />
2007.<br />
Su questo punto l’avvocato generale si limita a constatare che il governo italiano non<br />
aveva impugnato a suo tempo il regolamento contestato. A questo proposito occorre<br />
però dire che un provvedimento di modifica dello stesso regolamento adottato nel<br />
2004, dopo l’entrata dell’Ungheria nell’Unione europea, è stato tempestivamente<br />
impugnato davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, sia dalla