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Vigneto friuli - Claudio Fabbro

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friulano” comprendono un’indicazione geografica, di continuare ad essere utilizzate<br />

senza limitazione alcuna.<br />

Tale differente trattamento, per di più sfornito della benché minima motivazione,<br />

costituisce una palese violazione dell’art. 34, par. 2 secondo comma del Trattato sulla<br />

Comunità europea che esclude, nei settori agricoli “qualsiasi discriminazione tra<br />

produttori o consumatori della Comunità”.<br />

Tale articolo, che attualmente è applicabile anche all’Ungheria, divenuta a pieno<br />

titolo Stato membro della Comunità, vieta in modo esplicito la discriminazione da noi<br />

denunciata.<br />

La Corte di giustizia nella sentenza Codorniu (n. 309/89, in Raccolta, 1994, p. 1879)<br />

ha applicato l’art. 34, par. 2 secondo comma ad una fattispecie analoga a quella che<br />

stiamo esaminando.<br />

Come si ricorderà, la società spagnola Codorniu, utilizzava dal 1924 il nome “Gran<br />

Cremant” per i propri vini spumanti che commercializzava sui diversi mercati.<br />

Nel 1989, con il Regolamento n. 2045/89, il Consiglio dell’Unione europea riservava<br />

l’uso esclusivo del nome “Cremant” ai soli vini prodotti in Francia e in Lussemburgo.<br />

La Società Codorniu ha impugnato il predetto regolamento e la Corte di giustizia ha<br />

accolto il ricorso, annullando il regolamento del Consiglio.<br />

Il fatto che nella causa Codorniu la denominazione fosse riferita ad un marchio<br />

commerciale, non sposta i termini del problema dal punto di vista sostanziale.<br />

Ed infatti il nome “Tocai friulano” è un nome ufficialmente registrato e tutelato<br />

secondo la legge italiana e può essere usato unicamente per la corrispondente varietà<br />

di vite, nonché per designare il solo vino che da tale varietà deriva. In altri termini, la<br />

denominazione “Tocai friulano” svolge la funzione di un marchio collettivo il cui<br />

utilizzo viene riservato ai soli produttori che si assoggettano alle regole stabilite nei<br />

disciplinari di produzione (vale a dire: utilizzo della varietà di vite “Tocai friulano”;<br />

coltivazione nelle zone geografiche previste, rispetto delle tecniche di coltivazione<br />

etc.).<br />

È da ritenere pertanto che, a maggior ragione, le considerazioni svolte dalla Corte di<br />

giustizia nella sentenza Codorniu debbano trovare accoglimento con riferimento alla<br />

fattispecie del “Tocai friulano”, in quanto in quest’ultimo caso appare di gran lunga<br />

prevalente l’esigenza di rispettare l’applicazione di principi di carattere generale,<br />

anche per ragioni di natura sociale, considerata l’ampiezza degli interessi dei<br />

numerosi produttori ai quali la tutela deve essere estesa e garantita, in confronto<br />

all’interesse individuale del titolare di un singolo marchio commerciale come si è<br />

verificato nella causa Codorniu.<br />

Concludendo, pertanto, la disposizione contenente la limitazione temporale ai danni<br />

del “Tocai friulano” di cui ai regolamenti della Commissione n. 753/2002”

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