Vigneto friuli - Claudio Fabbro
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che è stato impugnato davanti al Tribunale di Roma ed è all’origine della presente<br />
causa.<br />
Ne consegue, per concludere su questo punto, che nel 1993 il nome “Tocai friulano”<br />
non avrebbe potuto essere soppresso sulla base dell’Accordo con l’Ungheria, perché<br />
non poteva essere trovata alcuna motivazione valida per sopprimerlo, né sotto il<br />
profilo giuridico, né sotto quello economico né sotto quello politico.<br />
L’Accordo con l’Ungheria e lo scambio di lettere ad esso allegato, che sanciscono la<br />
soppressone del nome “Tocai friulano” dopo il 31 Marzo 2007 sono quindi illegittimi<br />
perché totalmente sforniti di motivazione. Ma l’Accordo del 1993 con l’Ungheria e lo<br />
scambio di lettere ad esso allegato sono anche illegittimi perché non sono stati<br />
ratificati da tutti gli Stati membri (compresa l’Italia).<br />
Prima del 1993, infatti, la Comunità non aveva mai adottato un accordo<br />
internazionale che prevedesse la soppressione di un diritto collegato all’uso di un<br />
nome rientrante tra i beni immateriali che fanno parte del patrimonio dei cittadini di<br />
uno Stato membro.<br />
Prima del 1993 la Comunità non aveva quindi competenza esclusiva in questa<br />
materia. Inoltre l’Accordo, come pure lo scambio di lettere, hanno violato il principio<br />
di non discriminazione e quello di proporzionalità. Ugualmente l’Accordo viola le<br />
regole poste a tutela della proprietà intellettuale che nel 1993 il Consiglio avrebbe<br />
dovuto applicare alla luce degli Accordi conclusi nell’ambito dell’Organizzazione<br />
mondiale del commercio.<br />
(...) Ma come abbiamo già segnalato nella risposta ai quesiti della Corte, nelle more<br />
della presente causa è intervenuto un cambiamento fondamentale del quadro<br />
giuridico di riferimento, a causa dell’entrata in vigore, il 10 Maggio 2004, del<br />
Trattato di adesione dell’Ungheria.<br />
Come ha affermato la Corte di giustizia al punto 49 della sentenza in cause riunite n.<br />
63/90 e 67/90 (Spagna e Portogallo contro Consiglio, in Raccolta, 1992, p. 5156)<br />
“l’adesione di nuovi Stati membri alla Comunità avviene mediante atti che hanno<br />
efficacia di diritto primario e che possono modificare, in qualsiasi settore, le<br />
situazioni preesistenti, mentre il patrimonio normativo comunitario è la regola<br />
generale”.<br />
Ne consegue che le disposizioni contenute negli Accordi precedentemente conclusi<br />
con la Comunità da uno Stato terzo, divenuto successivamente Stato membro sulla<br />
base di un Trattato di Adesione, possono continuare a trovare applicazione soltanto se<br />
tali disposizioni sono espressamente recepite nel Trattato di Adesione medesimo. Nel<br />
nostro caso, nel Trattato di Adesione dell’Ungheria non è contenuta alcuna<br />
disposizione che si riferisca al “Tocai friulano”.<br />
Ne consegue che nella nostra fattispecie devono essere applicate unicamente le norme<br />
di diritto comunitario contenute nel Trattato sulla Comunità europea (modificate dal<br />
Trattato di Adesione) e nei regolamenti comunitari riferiti al settore dei vini.<br />
Orbene, dopo il 10 Maggio 2004, la Commissione, con l’adozione del Regolamento<br />
n. 142912004 di modifica del precedente suo Regolamento n. 75312002, ha<br />
mantenuto una limitazione temporale per l’utilizzo della sola denominazione “Tocai<br />
friulano”, mentre ha consentito ad altri 120 nomi di varietà di vite che, come il “Tocai