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Vigneto friuli - Claudio Fabbro

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che è stato impugnato davanti al Tribunale di Roma ed è all’origine della presente<br />

causa.<br />

Ne consegue, per concludere su questo punto, che nel 1993 il nome “Tocai friulano”<br />

non avrebbe potuto essere soppresso sulla base dell’Accordo con l’Ungheria, perché<br />

non poteva essere trovata alcuna motivazione valida per sopprimerlo, né sotto il<br />

profilo giuridico, né sotto quello economico né sotto quello politico.<br />

L’Accordo con l’Ungheria e lo scambio di lettere ad esso allegato, che sanciscono la<br />

soppressone del nome “Tocai friulano” dopo il 31 Marzo 2007 sono quindi illegittimi<br />

perché totalmente sforniti di motivazione. Ma l’Accordo del 1993 con l’Ungheria e lo<br />

scambio di lettere ad esso allegato sono anche illegittimi perché non sono stati<br />

ratificati da tutti gli Stati membri (compresa l’Italia).<br />

Prima del 1993, infatti, la Comunità non aveva mai adottato un accordo<br />

internazionale che prevedesse la soppressione di un diritto collegato all’uso di un<br />

nome rientrante tra i beni immateriali che fanno parte del patrimonio dei cittadini di<br />

uno Stato membro.<br />

Prima del 1993 la Comunità non aveva quindi competenza esclusiva in questa<br />

materia. Inoltre l’Accordo, come pure lo scambio di lettere, hanno violato il principio<br />

di non discriminazione e quello di proporzionalità. Ugualmente l’Accordo viola le<br />

regole poste a tutela della proprietà intellettuale che nel 1993 il Consiglio avrebbe<br />

dovuto applicare alla luce degli Accordi conclusi nell’ambito dell’Organizzazione<br />

mondiale del commercio.<br />

(...) Ma come abbiamo già segnalato nella risposta ai quesiti della Corte, nelle more<br />

della presente causa è intervenuto un cambiamento fondamentale del quadro<br />

giuridico di riferimento, a causa dell’entrata in vigore, il 10 Maggio 2004, del<br />

Trattato di adesione dell’Ungheria.<br />

Come ha affermato la Corte di giustizia al punto 49 della sentenza in cause riunite n.<br />

63/90 e 67/90 (Spagna e Portogallo contro Consiglio, in Raccolta, 1992, p. 5156)<br />

“l’adesione di nuovi Stati membri alla Comunità avviene mediante atti che hanno<br />

efficacia di diritto primario e che possono modificare, in qualsiasi settore, le<br />

situazioni preesistenti, mentre il patrimonio normativo comunitario è la regola<br />

generale”.<br />

Ne consegue che le disposizioni contenute negli Accordi precedentemente conclusi<br />

con la Comunità da uno Stato terzo, divenuto successivamente Stato membro sulla<br />

base di un Trattato di Adesione, possono continuare a trovare applicazione soltanto se<br />

tali disposizioni sono espressamente recepite nel Trattato di Adesione medesimo. Nel<br />

nostro caso, nel Trattato di Adesione dell’Ungheria non è contenuta alcuna<br />

disposizione che si riferisca al “Tocai friulano”.<br />

Ne consegue che nella nostra fattispecie devono essere applicate unicamente le norme<br />

di diritto comunitario contenute nel Trattato sulla Comunità europea (modificate dal<br />

Trattato di Adesione) e nei regolamenti comunitari riferiti al settore dei vini.<br />

Orbene, dopo il 10 Maggio 2004, la Commissione, con l’adozione del Regolamento<br />

n. 142912004 di modifica del precedente suo Regolamento n. 75312002, ha<br />

mantenuto una limitazione temporale per l’utilizzo della sola denominazione “Tocai<br />

friulano”, mentre ha consentito ad altri 120 nomi di varietà di vite che, come il “Tocai

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