Vigneto friuli - Claudio Fabbro
Vigneto friuli - Claudio Fabbro
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Questo risulta espressamente stabilito, ad esempio, nell’Accordo sui vini concluso nel<br />
2002 tra la Comunità europea e il Sud Africa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Ce<br />
n. L 28 del 30 gennaio 2002.<br />
All’art. 3, lettera c), di tale accordo è riportata la definizione di omonimia:<br />
“omonimo”, la stessa indicazione geografica o un’indicazione tanto simile da poter<br />
creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi.<br />
È esattamente la definizione che noi abbiamo sostenuto.<br />
Se, quindi, il Consiglio dell’Unione europea avesse correttamente applicato le regole<br />
sull’omonimia non avrebbe avuto alcuna necessità di introdurre, nell’Accordo<br />
concluso nel 1993 con l’Ungheria, quella ridicola dichiarazione secondo cui le parti<br />
dell’Accordo medesimo non erano al corrente che in Italia si produceva e si<br />
commercializzava il Tocai friulano (ciò che in Friuli si faceva da secoli) come pure il<br />
Consiglio non avrebbe avuto alcuna necessità di ricorrere a quell’espediente, non<br />
certo degno del Consiglio dell’Unione europea, di togliere dall’elenco dei vini<br />
prodotti in Friuli, allegato all’Accordo medesimo, proprio il Tocai friulano che è il<br />
vino friulano più conosciuto in Italia e in Europa.<br />
E questo espediente è stato architettato soltanto per poter sostenere che nel 1993 non<br />
esistevano due indicazioni geografiche simili, alle quali applicare le regole<br />
sull’omonimia.<br />
Ma non era certamente questa la procedura corretta da seguire. Se il Consiglio e la<br />
Commissione avessero voluto seguire la procedura corretta per sopprimere la<br />
denominazione “Tocai friulano”, avrebbero dovuto indicarlo chiaramente<br />
nell’Accordo, fornendo anche un’adeguata motivazione.<br />
Ed infatti, proprio in questo modo si sono comportati il Consiglio e la Commissione<br />
quando sono stati conclusi gli Accordi sui vini con l’Australia, con il Cile, con il Sud<br />
Africa e con altri Paesi (questi Accordi sono tutti citati a pag. 27 della memoria della<br />
Commissione).<br />
In questi Accordi si fa espresso riferimento alle denominazioni dei vini da sopprimere<br />
e si indicano esattamente le date della loro soppressione.<br />
Ma basta leggere i nomi di questi vini per capire i motivi della loro soppressione.<br />
All’art. 8 dell’Accordo con l’Australia, si leggono ad esempio i nomi di questi vini:<br />
Beaujolais, Frascati, Saint-Emilion, Chianti, Champagne, Marsala etc. Sono le<br />
denominazioni celebri dei vini europei impunemente contraffatte nei Paesi<br />
d’oltreoceano.<br />
La loro soppressione è stata quindi un atto di giustizia e come tale correttamente<br />
motivato nell’Accordo relativo.<br />
Ma se il Consiglio e la Commissione avessero tentato di trovare la motivazione<br />
corretta per sopprimere la denominazione “Tocai friulano” nel 1993, non ci sarebbero<br />
riusciti, perché avrebbero scoperto che la stessa motivazione li avrebbe costretti a<br />
sopprimere oltre 100 nomi di varietà di vite contenenti indicazioni geografiche, come<br />
il Tocai friulano, che tutti gli Stati membri da sempre utilizzavano senza limitazione<br />
alcuna.<br />
Sono infatti i nomi delle varietà di vite che la Commissione ha preso in<br />
considerazione soltanto dieci anni dopo, nel 2002, con il Regolamento n. 753/2002