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Vigneto friuli - Claudio Fabbro

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Questo risulta espressamente stabilito, ad esempio, nell’Accordo sui vini concluso nel<br />

2002 tra la Comunità europea e il Sud Africa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Ce<br />

n. L 28 del 30 gennaio 2002.<br />

All’art. 3, lettera c), di tale accordo è riportata la definizione di omonimia:<br />

“omonimo”, la stessa indicazione geografica o un’indicazione tanto simile da poter<br />

creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi.<br />

È esattamente la definizione che noi abbiamo sostenuto.<br />

Se, quindi, il Consiglio dell’Unione europea avesse correttamente applicato le regole<br />

sull’omonimia non avrebbe avuto alcuna necessità di introdurre, nell’Accordo<br />

concluso nel 1993 con l’Ungheria, quella ridicola dichiarazione secondo cui le parti<br />

dell’Accordo medesimo non erano al corrente che in Italia si produceva e si<br />

commercializzava il Tocai friulano (ciò che in Friuli si faceva da secoli) come pure il<br />

Consiglio non avrebbe avuto alcuna necessità di ricorrere a quell’espediente, non<br />

certo degno del Consiglio dell’Unione europea, di togliere dall’elenco dei vini<br />

prodotti in Friuli, allegato all’Accordo medesimo, proprio il Tocai friulano che è il<br />

vino friulano più conosciuto in Italia e in Europa.<br />

E questo espediente è stato architettato soltanto per poter sostenere che nel 1993 non<br />

esistevano due indicazioni geografiche simili, alle quali applicare le regole<br />

sull’omonimia.<br />

Ma non era certamente questa la procedura corretta da seguire. Se il Consiglio e la<br />

Commissione avessero voluto seguire la procedura corretta per sopprimere la<br />

denominazione “Tocai friulano”, avrebbero dovuto indicarlo chiaramente<br />

nell’Accordo, fornendo anche un’adeguata motivazione.<br />

Ed infatti, proprio in questo modo si sono comportati il Consiglio e la Commissione<br />

quando sono stati conclusi gli Accordi sui vini con l’Australia, con il Cile, con il Sud<br />

Africa e con altri Paesi (questi Accordi sono tutti citati a pag. 27 della memoria della<br />

Commissione).<br />

In questi Accordi si fa espresso riferimento alle denominazioni dei vini da sopprimere<br />

e si indicano esattamente le date della loro soppressione.<br />

Ma basta leggere i nomi di questi vini per capire i motivi della loro soppressione.<br />

All’art. 8 dell’Accordo con l’Australia, si leggono ad esempio i nomi di questi vini:<br />

Beaujolais, Frascati, Saint-Emilion, Chianti, Champagne, Marsala etc. Sono le<br />

denominazioni celebri dei vini europei impunemente contraffatte nei Paesi<br />

d’oltreoceano.<br />

La loro soppressione è stata quindi un atto di giustizia e come tale correttamente<br />

motivato nell’Accordo relativo.<br />

Ma se il Consiglio e la Commissione avessero tentato di trovare la motivazione<br />

corretta per sopprimere la denominazione “Tocai friulano” nel 1993, non ci sarebbero<br />

riusciti, perché avrebbero scoperto che la stessa motivazione li avrebbe costretti a<br />

sopprimere oltre 100 nomi di varietà di vite contenenti indicazioni geografiche, come<br />

il Tocai friulano, che tutti gli Stati membri da sempre utilizzavano senza limitazione<br />

alcuna.<br />

Sono infatti i nomi delle varietà di vite che la Commissione ha preso in<br />

considerazione soltanto dieci anni dopo, nel 2002, con il Regolamento n. 753/2002

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