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Vigneto friuli - Claudio Fabbro

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IL TOCAI, SECONDO FAUSTO CAPELLI<br />

“ Riportiamo fedelmente- si legge a pag. 3 di IL FRIULI n. 7, anno XI, del 25<br />

febbraio 2005 , titolata “Ecco perché il Friuli ha ragione “ - l’arringa dell’avvocato<br />

Fausto Capelli, già distintosi nella causa che permise di salvare il formaggio<br />

Parmigiano dal plagio del Parmesan, chiamato ora a tutelare gli interessi della<br />

Regione e di un gruppo di imprenditori friulani nella causa intentata in sede di Corte<br />

europea di giustizia per contrastare la posizione degli organi comunitari, che riserva<br />

dal 1° gennaio 2007 l’esclusività del nome Tocai all’Ungheria.<br />

” Tutta la tesi difensiva del Consiglio e della Commissione, in ultima analisi, è<br />

sostanzialmente fondata su un solo argomento. Vale a dire sull’impossibilità di<br />

applicare nella fattispecie della presente causa le regole generali sull’omonimia.<br />

Come è noto, queste regole consentirebbero di ammettere la contemporanea presenza<br />

sul mercato di due denominazioni uguali o simili suscettibili di creare confusione tra i<br />

consumatori.<br />

Secondo il Consiglio e la Commissione questo non sarebbe possibile, perché nella<br />

nostra fattispecie non esiste un contrasto tra due indicazioni geografiche, bensì tra<br />

un’indicazione geografica (Tokaji: riferita alla regione ungherese) e il nome di una<br />

varietà di vite (Tocai friulano).<br />

Diciamo subito che lo stesso Accordo sui vini tra la Comunità e l’Ungheria non<br />

prevede affatto che le regole sull’omonimia si applichino unicamente in caso di<br />

contrasto tra due indicazioni geografiche strettamente intese. Se si legge infatti<br />

attentamente l’art. 2 dell’Accordo, si capisce che il termine “indicazione geografica”<br />

comprende anche la denominazione di origine che è riconosciuta dalle disposizioni<br />

legislative di una delle parti contraenti dell’Accordo per designare un vino originario<br />

del territorio di tale parte contraente. E il nome “Tocai friulano”, combinato con il<br />

nome della zona di produzione, costituisce proprio la denominazione di origine,<br />

legalmente protetta in Italia e nella Comunità, di cui parla l’art. 2 dell’Accordo.<br />

Crediamo di averlo dimostrato nella risposta ai quesiti della Corte.<br />

Ma passando sopra a questa interpretazione, il Consiglio e la Commissione, in vari<br />

punti delle loro memorie, insistono sulla necessità di sopprimere il nome “Tocai<br />

friulano” perché questo nome danneggia gli interessi dei produttori ungheresi creando<br />

confusione tra i consumatori.<br />

Ma allora la confusione è possibile. E’ possibile quindi la confusione tra<br />

un’indicazione geografica e il nome di una varietà di vite utilizzato per designare un<br />

vino prodotto in una area geografica determinata.<br />

Ma se la confusione è anche possibile, debbono poter essere applicate, anche in<br />

questo caso, le regole sull’omonimia che sono state appositamente pensate per evitare<br />

od eliminare gli effetti pregiudizievoli per i prodotti che vengono commercializzati<br />

sul mercato con nomi uguali o simili.<br />

I

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