29.01.2013 Views

Elenco delle Ditte Orafe Aretine - Camera di Commercio Arezzo

Elenco delle Ditte Orafe Aretine - Camera di Commercio Arezzo

Elenco delle Ditte Orafe Aretine - Camera di Commercio Arezzo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Appen<strong>di</strong>ce Legislativa<br />

Art. 50.<br />

1. Gli ispettori per la qualità sono iscritti da ciascuna camera <strong>di</strong><br />

commercio in un elenco consultabile su tutto il territorio nazionale. Essi<br />

sono scelti con criteri <strong>di</strong> imparzialità e rotazione ed operano con<br />

modalità omogenee stabilite da Unioncamere su tutto il territorio<br />

nazionale, sentito il Ministero <strong>delle</strong> attività produttive.<br />

2. L'iscrizione all'elenco è subor<strong>di</strong>nata ad almeno una <strong>delle</strong> seguenti<br />

con<strong>di</strong>zioni, oltre a quella <strong>di</strong> possedere una comprovata esperienza nel<br />

saggio dei metalli preziosi:<br />

a) essere iscritti nell'elenco ispettori tecnici per la qualità <strong>di</strong> un ente <strong>di</strong><br />

accre<strong>di</strong>tamento <strong>di</strong> laboratori che opera secondo la norma <strong>di</strong> cui<br />

all'allegato X e che ha stipulato ampi accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> mutuo riconoscimento<br />

in ambito europeo;<br />

b) essere qualificati come ispettori interni per la qualità dei laboratori <strong>di</strong><br />

prova <strong>delle</strong> camere <strong>di</strong> commercio o loro aziende speciali; tali ispettori<br />

operano nel settore del saggio dei metalli preziosi o hanno frequentato e<br />

superato un corso <strong>di</strong> qualificazione sulle analisi <strong>di</strong> saggio dei metalli<br />

preziosi condotte secondo i meto<strong>di</strong> stabiliti all'articolo 11.<br />

3. La cancellazione dall'elenco avviene per per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> tali requisiti o con<br />

provve<strong>di</strong>mento motivato del segretario generale della camera <strong>di</strong><br />

commercio.<br />

Art. 51.<br />

1. Il fabbricante o il suo mandatario che si avvale della facoltà <strong>di</strong><br />

certificazione aggiuntiva si rivolge ad uno dei laboratori <strong>di</strong> analisi,<br />

oppure ad un organismo <strong>di</strong> certificazione che opera secondo le norme <strong>di</strong><br />

cui all'allegato X e che risulta rivolto al settore produttivo dei metalli<br />

preziosi, che è accre<strong>di</strong>tato da un organismo che opera secondo la norma<br />

<strong>di</strong> cui al suddetto allegato X e che ha stipulato ampi accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> mutuo<br />

riconoscimento in ambito europeo.<br />

2. Se l'organismo <strong>di</strong> certificazione non provvede <strong>di</strong>rettamente all'analisi<br />

<strong>di</strong> saggio, si rivolge ad uno dei laboratori <strong>di</strong> cui all'articolo 48 oppure ad<br />

un laboratorio accre<strong>di</strong>tato per l'analisi dei metalli preziosi secondo le<br />

norme <strong>di</strong> cui all'allegato X che applica meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> analisi <strong>di</strong> cui<br />

all'articolo 11 e opera nell'ambito dell'Unione europea.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!