29.01.2013 Views

Elenco delle Ditte Orafe Aretine - Camera di Commercio Arezzo

Elenco delle Ditte Orafe Aretine - Camera di Commercio Arezzo

Elenco delle Ditte Orafe Aretine - Camera di Commercio Arezzo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Appen<strong>di</strong>ce Legislativa<br />

presso la competente camera <strong>di</strong> commercio entro e non oltre sessanta<br />

giorni dalla data <strong>di</strong> ricevimento della relativa comunicazione effettuata a<br />

cura della stessa camera; trascorso tale termine la restituzione è<br />

effettuata d'ufficio da parte della camera <strong>di</strong> commercio a spese del<br />

proprietario stesso.<br />

3. Copia del certificato <strong>di</strong> cui al comma 1 è rilasciata all'interessato, su<br />

richiesta del medesimo.<br />

4. Se il titolo è riscontrato non conforme a quello legale o <strong>di</strong>chiarato,<br />

tenuto conto <strong>delle</strong> tolleranze eventualmente ammesse e dell'errore<br />

massimo ammissibile in sede <strong>di</strong> analisi, la competente camera <strong>di</strong><br />

commercio applica le sanzioni <strong>di</strong> cui all'articolo 25 del decreto e ne dà<br />

comunicazione al Questore, ai sensi del comma 3, dello stesso articolo.<br />

5. Nel caso <strong>di</strong> cui al comma 4 i frammenti degli oggetti e dei campioni,<br />

prelevati e non utilizzati per l'effettuazione del saggio, ed i residui del<br />

saggio medesimo sono trattenuti dalla camera <strong>di</strong> commercio, per gli<br />

eventuali adempimenti previsti dagli articoli 25 e 26 del decreto e dalle<br />

norme vigenti in materia <strong>di</strong> sanzioni.<br />

Capo VIII<br />

Sistemi <strong>di</strong> certificazione, laboratori <strong>di</strong> analisi<br />

Art. 48.<br />

1. I laboratori <strong>di</strong> analisi, operano, oltrechè secondo quanto stabilito nel<br />

presente regolamento, secondo i criteri generali espressi dalla norma <strong>di</strong><br />

cui all'allegato X con particolare riferimento alle prove sui metalli<br />

preziosi eseguite secondo i meto<strong>di</strong> previsti all'articolo 11 ed assicurano<br />

la riferibilità <strong>delle</strong> misure ai campioni nazionali.<br />

2. I responsabili tecnici dei suddetti laboratori sono muniti del <strong>di</strong>ploma<br />

<strong>di</strong> laurea o equivalente in chimica o in chimica industriale oppure del<br />

<strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> perito chimico.<br />

Art. 49.<br />

1. Ai fini dell'abilitazione <strong>di</strong> cui all'articolo 18, comma 1, del decreto, i<br />

laboratori interessati sono sottoposti a visite ispettive perio<strong>di</strong>che,<br />

condotte in conformità ai criteri generali espressi dalla norma <strong>di</strong> cui

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!