29.01.2013 Views

Elenco delle Ditte Orafe Aretine - Camera di Commercio Arezzo

Elenco delle Ditte Orafe Aretine - Camera di Commercio Arezzo

Elenco delle Ditte Orafe Aretine - Camera di Commercio Arezzo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Appen<strong>di</strong>ce Legislativa<br />

Capo II<br />

I metalli preziosi e loro titoli legali prelevamento <strong>di</strong> campioni,<br />

meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> analisi<br />

Art. 2.<br />

1. L'obbligo del marchio <strong>di</strong> identificazione e della in<strong>di</strong>cazione del titolo<br />

si applica alle materie prime ed ai lavori in metalli preziosi anche se<br />

eseguiti per conto del committente e con materiali da questi forniti.<br />

2. Nelle materie prime contenenti in misura commercialmente valutabile<br />

altri metalli preziosi, oltre quello prevalente, all'in<strong>di</strong>cazione del titolo <strong>di</strong><br />

questo può essere aggiunta anche quella del titolo degli altri metalli<br />

preziosi presenti nella lega.<br />

3. Il titolo <strong>delle</strong> materie prime e dei lavori in metalli preziosi si intende<br />

garantito a fusione quando, in<strong>di</strong>pendentemente dalla eventuale<br />

eterogeneità della lega o dalla natura composita <strong>delle</strong> <strong>di</strong>verse parti<br />

dell'oggetto, corrisponde al titolo <strong>di</strong>chiarato espresso in millesimi.<br />

4. Ai sensi del comma 3 si considera come fino il platino eventualmente<br />

presente nelle rispettive leghe.<br />

Art. 3.<br />

1. In sede <strong>di</strong> controllo del titolo, si considera garantito a fusione il titolo<br />

della materia prima o dell'oggetto, determinato con l'osservanza dei<br />

meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> analisi e con le modalità <strong>di</strong> prelievo dei campioni <strong>di</strong> analisi <strong>di</strong><br />

cui agli articoli 7 e seguenti, tenuto conto <strong>delle</strong> eventuali tolleranze sul<br />

titolo nominale e degli errori ammessi in sede <strong>di</strong> analisi.<br />

Art. 4.<br />

1. Gli oggetti in metalli preziosi aventi un titolo effettivo compreso tra<br />

due titoli legali rispettivamente ammessi, sono marchiati con il titolo<br />

legale inferiore.<br />

2. È ammesso che i lavori in metalli preziosi portino impresso, il titolo<br />

effettivo, quando questo risulta superiore ai massimi titoli legali<br />

rispettivamente consentiti, e cioè <strong>di</strong> 950/1000 per il platino e il palla<strong>di</strong>o,<br />

<strong>di</strong> 750/1000 per l'oro e <strong>di</strong> 925/1000 per l'argento.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!