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Sezione 3 - Area e metodi<br />
di consolidamento<br />
Di seguito si espongono i criteri e i principi di consolidamento<br />
adottati nella predisposizione della Relazione semestrale consolidata<br />
al 30 giugno 2007.<br />
Situazioni oggetto di consolidamento<br />
Per il consolidamento sono state utilizzate:<br />
• la situazione al 30 giugno 2007 della Capogruppo;<br />
• la situazione semestrale consolidata del gruppo HypoVereinsbank<br />
(gruppo HVB), redatta in base agli IAS/IFRS;<br />
• la situazione semestrale consolidata del gruppo Bank Austria<br />
Creditanstalt Leasing (gruppo BA-CA Leasing), redatta in base agli<br />
IAS/IFRS;<br />
• le situazioni al 30 giugno 2007 delle altre Società consolidate<br />
integralmente e proporzionalmente, riclassificate ed adeguate per<br />
tener conto delle esigenze di consolidamento e, ove necessario, per<br />
uniformarle ai principi contabili di Gruppo ed all’informativa richiesta<br />
dalla Banca d’Italia con la circolare n. 262 del 22 dicembre 2005.<br />
I bilanci separati delle Società oggetto di consolidamento integrale<br />
denominati in valuta estera sono stati convertiti per lo stato<br />
patrimoniale al cambio di fine periodo; per il conto economico è<br />
invece utilizzato il cambio medio, ritenuto una valida approssimazione<br />
del cambio in essere alla data dell’operazione.<br />
Le relazioni delle principali Società consolidate integralmente,<br />
predisposte secondo gli IAS/IFRS ai fini della relazione semestrale<br />
consolidata, sono assoggettate a revisione contabile limitata da parte<br />
di primarie Società di revisione.<br />
Società controllate<br />
Sono controllate quelle società nelle quali:<br />
1. si possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie<br />
controllate, più della metà dei diritti di voto di un’impresa a meno<br />
che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che<br />
tale possesso non costituisce controllo;<br />
2. si possiede la metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in<br />
assemblea e si ha:<br />
a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un<br />
accordo con altri investitori;<br />
b) il potere di determinare le politiche finanziarie e operative<br />
dell’entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;<br />
c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri<br />
del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di<br />
governo societario, e la gestione dell’impresa compete a quel<br />
consiglio o organo;<br />
d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle<br />
sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente<br />
organo di governo societario, e la gestione dell’impresa compete<br />
a quel consiglio o organo.<br />
Le definizioni sopra riportate includono anche eventuali “special<br />
purpose entities” che debbano essere inclusi in virtù di quanto<br />
previsto dal SIC 12.<br />
L’esistenza e l’effetto di diritti di voto potenziali che siano<br />
effettivamente esercitabili o convertibili sono presi in considerazione<br />
all’atto di valutare se una società ha il potere o meno di governare le<br />
politiche finanziarie e gestionali di un’altra impresa.<br />
Il valore contabile delle partecipazioni in società consolidate<br />
integralmente o proporzionalmente, detenute dalla Capogruppo o<br />
dalle altre società del Gruppo, è eliminato – a fronte dell’assunzione<br />
delle attività e passività delle partecipate – in contropartita della<br />
corrispondente frazione di patrimonio netto di pertinenza del Gruppo.<br />
I rapporti patrimoniali attivi e passivi, le operazioni fuori bilancio, i proventi<br />
e gli oneri, nonché i profitti e le perdite intercorsi tra società incluse<br />
nell’area di consolidamento sono elisi integralmente o proporzionalmente,<br />
coerentemente alle modalità di consolidamento adottate.<br />
I costi e i ricavi di una controllata sono inclusi nel consolidato a<br />
partire dalla data di acquisizione del controllo. I costi e i ricavi di una<br />
controllata ceduta sono inclusi nel conto economico consolidato fino<br />
alla data della cessione, vale a dire fino al momento in cui si cessa<br />
di avere il controllo della partecipata. La differenza tra il corrispettivo<br />
di cessione della controllata e il valore contabile delle sue attività<br />
nette alla stessa data, è rilevata nel conto economico alla voce 270<br />
“Utili (Perdite) da cessione di investimenti” per le società oggetto di<br />
consolidamento integrale e proporzionale.<br />
La quota di pertinenza di terzi è presentata nello stato patrimoniale<br />
alla voce 210. “Patrimonio di pertinenza di terzi”, separatamente dalle<br />
passività e dal patrimonio netto di pertinenza del Gruppo. Anche nel conto<br />
economico la quota di pertinenza di terzi è presentata separatamente alla<br />
voce 330. “Utile (Perdita) del periodo di pertinenza di terzi”.<br />
Per le società che sono incluse per la prima volta nell’area di<br />
consolidamento, il fair value del costo sostenuto per ottenere il<br />
controllo di tale partecipazione, inclusivo degli oneri accessori, è<br />
misurato alla data di acquisizione.<br />
UniCredit Group · Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007<br />
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Bilancio Semestrale consolidato