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Sezione 3 - Area e metodi<br />

di consolidamento<br />

Di seguito si espongono i criteri e i principi di consolidamento<br />

adottati nella predisposizione della Relazione semestrale consolidata<br />

al 30 giugno 2007.<br />

Situazioni oggetto di consolidamento<br />

Per il consolidamento sono state utilizzate:<br />

• la situazione al 30 giugno 2007 della Capogruppo;<br />

• la situazione semestrale consolidata del gruppo HypoVereinsbank<br />

(gruppo HVB), redatta in base agli IAS/IFRS;<br />

• la situazione semestrale consolidata del gruppo Bank Austria<br />

Creditanstalt Leasing (gruppo BA-CA Leasing), redatta in base agli<br />

IAS/IFRS;<br />

• le situazioni al 30 giugno 2007 delle altre Società consolidate<br />

integralmente e proporzionalmente, riclassificate ed adeguate per<br />

tener conto delle esigenze di consolidamento e, ove necessario, per<br />

uniformarle ai principi contabili di Gruppo ed all’informativa richiesta<br />

dalla Banca d’Italia con la circolare n. 262 del 22 dicembre 2005.<br />

I bilanci separati delle Società oggetto di consolidamento integrale<br />

denominati in valuta estera sono stati convertiti per lo stato<br />

patrimoniale al cambio di fine periodo; per il conto economico è<br />

invece utilizzato il cambio medio, ritenuto una valida approssimazione<br />

del cambio in essere alla data dell’operazione.<br />

Le relazioni delle principali Società consolidate integralmente,<br />

predisposte secondo gli IAS/IFRS ai fini della relazione semestrale<br />

consolidata, sono assoggettate a revisione contabile limitata da parte<br />

di primarie Società di revisione.<br />

Società controllate<br />

Sono controllate quelle società nelle quali:<br />

1. si possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie<br />

controllate, più della metà dei diritti di voto di un’impresa a meno<br />

che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che<br />

tale possesso non costituisce controllo;<br />

2. si possiede la metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in<br />

assemblea e si ha:<br />

a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un<br />

accordo con altri investitori;<br />

b) il potere di determinare le politiche finanziarie e operative<br />

dell’entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;<br />

c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri<br />

del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di<br />

governo societario, e la gestione dell’impresa compete a quel<br />

consiglio o organo;<br />

d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle<br />

sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente<br />

organo di governo societario, e la gestione dell’impresa compete<br />

a quel consiglio o organo.<br />

Le definizioni sopra riportate includono anche eventuali “special<br />

purpose entities” che debbano essere inclusi in virtù di quanto<br />

previsto dal SIC 12.<br />

L’esistenza e l’effetto di diritti di voto potenziali che siano<br />

effettivamente esercitabili o convertibili sono presi in considerazione<br />

all’atto di valutare se una società ha il potere o meno di governare le<br />

politiche finanziarie e gestionali di un’altra impresa.<br />

Il valore contabile delle partecipazioni in società consolidate<br />

integralmente o proporzionalmente, detenute dalla Capogruppo o<br />

dalle altre società del Gruppo, è eliminato – a fronte dell’assunzione<br />

delle attività e passività delle partecipate – in contropartita della<br />

corrispondente frazione di patrimonio netto di pertinenza del Gruppo.<br />

I rapporti patrimoniali attivi e passivi, le operazioni fuori bilancio, i proventi<br />

e gli oneri, nonché i profitti e le perdite intercorsi tra società incluse<br />

nell’area di consolidamento sono elisi integralmente o proporzionalmente,<br />

coerentemente alle modalità di consolidamento adottate.<br />

I costi e i ricavi di una controllata sono inclusi nel consolidato a<br />

partire dalla data di acquisizione del controllo. I costi e i ricavi di una<br />

controllata ceduta sono inclusi nel conto economico consolidato fino<br />

alla data della cessione, vale a dire fino al momento in cui si cessa<br />

di avere il controllo della partecipata. La differenza tra il corrispettivo<br />

di cessione della controllata e il valore contabile delle sue attività<br />

nette alla stessa data, è rilevata nel conto economico alla voce 270<br />

“Utili (Perdite) da cessione di investimenti” per le società oggetto di<br />

consolidamento integrale e proporzionale.<br />

La quota di pertinenza di terzi è presentata nello stato patrimoniale<br />

alla voce 210. “Patrimonio di pertinenza di terzi”, separatamente dalle<br />

passività e dal patrimonio netto di pertinenza del Gruppo. Anche nel conto<br />

economico la quota di pertinenza di terzi è presentata separatamente alla<br />

voce 330. “Utile (Perdita) del periodo di pertinenza di terzi”.<br />

Per le società che sono incluse per la prima volta nell’area di<br />

consolidamento, il fair value del costo sostenuto per ottenere il<br />

controllo di tale partecipazione, inclusivo degli oneri accessori, è<br />

misurato alla data di acquisizione.<br />

UniCredit Group · Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007<br />

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Bilancio Semestrale consolidato

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