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MISCELLANEA 2005 2006.pdf - Liceo Ginnasio Statale Orazio di ...

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comunque basilare concepire un potere giu<strong>di</strong>ziario autonomo, in<strong>di</strong>pendente<br />

dagli altri poteri, e quin<strong>di</strong> elastico, dotato <strong>di</strong> garanzie costituzionali tali da<br />

assicurare sia la stessa in<strong>di</strong>pendenza, sia la soggezione dei magistrati alla<br />

legge e, in particolare, allo stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto.<br />

Il Presidente della Commissione, mettendo in luce il richiamo che questo<br />

articolo faceva all’art. 1, spiegò come all’interno della magistratura che non<br />

si mostrava solo come un or<strong>di</strong>ne ma anche come un potere dello Stato, il<br />

popolo avrebbe dovuto avere la sua rappresentanza, eliminando comunque<br />

un possibile intervento dell’esecutivo al suo interno, poiché proprio dalla sua<br />

natura democratica scaturiscono le caratteristiche tipiche della magistratura.<br />

h) Democrazia <strong>di</strong>retta: i Referendum<br />

La visione del popolo quale organo <strong>di</strong> potere legislativo da esercitare<br />

solo attraverso la semplice scelta dei propri rappresentanti, ma anche con<br />

una forma più attiva <strong>di</strong> partecipazione, fu esposta dal relatore dei lavori sul<br />

referendum nella seconda Sottocommissione Mortati.<br />

Il referendum era considerato infatti, nelle moderne tendenze democratiche,<br />

lo strumento più adatto a risolvere le controversie sorte in seno a<br />

regimi parlamentari andando a sostituire la procedura, troppo drastica, <strong>di</strong><br />

scioglimento delle camere, concependolo inoltre come espressione <strong>di</strong>retta<br />

della volontà popolare, parallelamente alla rappresentanza in<strong>di</strong>retta svolta<br />

dall’elezione parlamentare.<br />

Il progetto Mortati sul referendum legislativo, fu presentato il 17 gennaio<br />

1947 nell’ambito della <strong>di</strong>scussione sull’organizzazione costituzionale<br />

dello Stato: non si celava sicuramente una certa influenza della Costituzione<br />

<strong>di</strong> Weimar per quanto riguardava la pluralità <strong>di</strong> forme referendarie previste<br />

che il giurista calabrese riduceva a cinque, sospensivo, deliberativo, abrogativo,<br />

ad iniziativa del Presidente della Repubblica, quest’ultimo per la risoluzione<br />

dei contrasti tra le Camere e tra Governo e Parlamento.<br />

Mortati <strong>di</strong>stingueva inoltre due ipotesi <strong>di</strong> referendum: su iniziativa del<br />

Governo e su iniziativa del popolo. Il primo poteva essere attuato con varie<br />

modalità:pur essendo in tutti i casi indetto dal capo dello stato, <strong>di</strong> esso potevano<br />

usufruire sia l’Esecutivo, che avrebbe potuto sospendere una legge<br />

approvata dalle Camere o dare corso ad un ddl respinto da quelle, sia il popolo,<br />

che avrebbe dovuto risolvere controversie tra Governo e Parlamento<br />

in merito a misure legislative, sia le Camere, a cui era data la possibilità del<br />

rigetto <strong>di</strong> un ddl da un ramo all’altro del Parlamento.<br />

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