MISCELLANEA 2005 2006.pdf - Liceo Ginnasio Statale Orazio di ...

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13.01.2013 Views

za verso l’Esecutivo, l’iniziativa legislativa, il controllo per conto del Parlamento, e il coordinamento in campo economico dell’azione pubblica. Pur non mancando proposte divergenti come quella di Di Vittorio che affermava il diritto delle organizzazioni sindacali di partecipare alla legislazione sociale, tuttavia, le conclusioni della Sottocommissione si sbilanciarono maggiormente verso un Consiglio economico nazionale che attende al controllo dell’attività pubblica e privata, verso cui si scagliò però Ruini poiché parevano indefinite e sospese; proprio per questo egli si mosse affinché l’Assemblea plenaria riconsiderasse il problema ex novo. Fu solo in un secondo momento che si giunse alla proposta Clerici (che venne poi adottata): prendendo in considerazione l’impossibilità di insistere sulla rappresentanza economica dei Consigli tecnici e amministrativi dei Ministeri a causa delle troppe resistenze che ne sarebbero seguite, fu necessario soffermarsi sull’unificazione delle materie economiche, avvalendosi inoltre di una formula più semplice di quella proposta da Mortati alla luce della concezione di un organo tecnico e rappresentativo di interessi. Poiché in assemblea le obiezioni si muovevano soprattutto verso il nome che da Clerici veniva proposto, quello di Consiglio economico del lavoro, Ruini intervenne per affermare che la questione più importante era decidere “il principio del Consiglio economico del lavoro, che esiste in tanti altri paesi, e che sarà sinteticamente espresso, nell’articolo che adotteremo, in modo da poterlo configurare con un tipo nostro ed italiano”. L’attuale art. 99, che prevede la creazione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.), fu approvato quasi all’unanimità. È da sottolineare il fatto che il CNEL, così come il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, sia indicato come organo ausiliario, ciò non esclude ne che abbia carattere di organo costituzionale di almeno secondo grado (di fatti organo ausiliario vuol dire che non ci si riferisce a quegli organi nei quali i poteri dello Stato si esprimono e si incarnano, ovvero il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo e la Magistratura), ne significa “interno” di un potere dello Stato, poiché proprio attraverso un accordo diretto con il Parlamento al CNEL si garantisce una forte indipendenza dal Governo. g) L’indipendenza della Magistratura Cardine dei lavori dell’Assemblea fu il principio di separazione dei poteri, teorizzato da Montesquieu; sebbene a questo principio si guardasse alla luce dell’evoluzione della società e dell’orientamento moderni, era – 216 –

comunque basilare concepire un potere giudiziario autonomo, indipendente dagli altri poteri, e quindi elastico, dotato di garanzie costituzionali tali da assicurare sia la stessa indipendenza, sia la soggezione dei magistrati alla legge e, in particolare, allo stato di diritto. Il Presidente della Commissione, mettendo in luce il richiamo che questo articolo faceva all’art. 1, spiegò come all’interno della magistratura che non si mostrava solo come un ordine ma anche come un potere dello Stato, il popolo avrebbe dovuto avere la sua rappresentanza, eliminando comunque un possibile intervento dell’esecutivo al suo interno, poiché proprio dalla sua natura democratica scaturiscono le caratteristiche tipiche della magistratura. h) Democrazia diretta: i Referendum La visione del popolo quale organo di potere legislativo da esercitare solo attraverso la semplice scelta dei propri rappresentanti, ma anche con una forma più attiva di partecipazione, fu esposta dal relatore dei lavori sul referendum nella seconda Sottocommissione Mortati. Il referendum era considerato infatti, nelle moderne tendenze democratiche, lo strumento più adatto a risolvere le controversie sorte in seno a regimi parlamentari andando a sostituire la procedura, troppo drastica, di scioglimento delle camere, concependolo inoltre come espressione diretta della volontà popolare, parallelamente alla rappresentanza indiretta svolta dall’elezione parlamentare. Il progetto Mortati sul referendum legislativo, fu presentato il 17 gennaio 1947 nell’ambito della discussione sull’organizzazione costituzionale dello Stato: non si celava sicuramente una certa influenza della Costituzione di Weimar per quanto riguardava la pluralità di forme referendarie previste che il giurista calabrese riduceva a cinque, sospensivo, deliberativo, abrogativo, ad iniziativa del Presidente della Repubblica, quest’ultimo per la risoluzione dei contrasti tra le Camere e tra Governo e Parlamento. Mortati distingueva inoltre due ipotesi di referendum: su iniziativa del Governo e su iniziativa del popolo. Il primo poteva essere attuato con varie modalità:pur essendo in tutti i casi indetto dal capo dello stato, di esso potevano usufruire sia l’Esecutivo, che avrebbe potuto sospendere una legge approvata dalle Camere o dare corso ad un ddl respinto da quelle, sia il popolo, che avrebbe dovuto risolvere controversie tra Governo e Parlamento in merito a misure legislative, sia le Camere, a cui era data la possibilità del rigetto di un ddl da un ramo all’altro del Parlamento. – 217 –

za verso l’Esecutivo, l’iniziativa legislativa, il controllo per conto del Parlamento,<br />

e il coor<strong>di</strong>namento in campo economico dell’azione pubblica.<br />

Pur non mancando proposte <strong>di</strong>vergenti come quella <strong>di</strong> Di Vittorio che<br />

affermava il <strong>di</strong>ritto delle organizzazioni sindacali <strong>di</strong> partecipare alla legislazione<br />

sociale, tuttavia, le conclusioni della Sottocommissione si sbilanciarono<br />

maggiormente verso un Consiglio economico nazionale che attende<br />

al controllo dell’attività pubblica e privata, verso cui si scagliò però Ruini<br />

poiché parevano indefinite e sospese; proprio per questo egli si mosse<br />

affinché l’Assemblea plenaria riconsiderasse il problema ex novo.<br />

Fu solo in un secondo momento che si giunse alla proposta Clerici (che<br />

venne poi adottata): prendendo in considerazione l’impossibilità <strong>di</strong> insistere<br />

sulla rappresentanza economica dei Consigli tecnici e amministrativi dei<br />

Ministeri a causa delle troppe resistenze che ne sarebbero seguite, fu necessario<br />

soffermarsi sull’unificazione delle materie economiche, avvalendosi<br />

inoltre <strong>di</strong> una formula più semplice <strong>di</strong> quella proposta da Mortati alla luce<br />

della concezione <strong>di</strong> un organo tecnico e rappresentativo <strong>di</strong> interessi.<br />

Poiché in assemblea le obiezioni si muovevano soprattutto verso il nome<br />

che da Clerici veniva proposto, quello <strong>di</strong> Consiglio economico del lavoro,<br />

Ruini intervenne per affermare che la questione più importante era decidere<br />

“il principio del Consiglio economico del lavoro, che esiste in tanti altri<br />

paesi, e che sarà sinteticamente espresso, nell’articolo che adotteremo, in<br />

modo da poterlo configurare con un tipo nostro ed italiano”.<br />

L’attuale art. 99, che prevede la creazione del Consiglio nazionale dell’economia<br />

e del lavoro (C.N.E.L.), fu approvato quasi all’unanimità.<br />

È da sottolineare il fatto che il CNEL, così come il Consiglio <strong>di</strong> Stato e<br />

la Corte dei Conti, sia in<strong>di</strong>cato come organo ausiliario, ciò non esclude ne<br />

che abbia carattere <strong>di</strong> organo costituzionale <strong>di</strong> almeno secondo grado (<strong>di</strong> fatti<br />

organo ausiliario vuol <strong>di</strong>re che non ci si riferisce a quegli organi nei quali i<br />

poteri dello Stato si esprimono e si incarnano, ovvero il Parlamento, il Presidente<br />

della Repubblica, il Governo e la Magistratura), ne significa “interno”<br />

<strong>di</strong> un potere dello Stato, poiché proprio attraverso un accordo <strong>di</strong>retto con<br />

il Parlamento al CNEL si garantisce una forte in<strong>di</strong>pendenza dal Governo.<br />

g) L’in<strong>di</strong>pendenza della Magistratura<br />

Car<strong>di</strong>ne dei lavori dell’Assemblea fu il principio <strong>di</strong> separazione dei<br />

poteri, teorizzato da Montesquieu; sebbene a questo principio si guardasse<br />

alla luce dell’evoluzione della società e dell’orientamento moderni, era<br />

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