MISCELLANEA 2005 2006.pdf - Liceo Ginnasio Statale Orazio di ...

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la penetrazione dei rappresentanti di interessi economici nella vita amministrativa dello Stato” e volendo ostentare un atteggiamento nettamente contrario al corporativismo fascista, manifestò la necessità di rivolgersi ad una organizzazione democratica rappresentativa anche di interessi economici, come norma vigente della Costituzione. Art. 99 Cost.: Il Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi e i limiti stabiliti dalla legge. In questo senso egli compì studi approfonditi, esaminando, per raggiungere l’obiettivo della compenetrazione tra il mondo economico sociale e la politica nazionale, le Costituzioni e le leggi di quei paesi che, come l’Italia, avevano risentito degli effetti sociali delle rivoluzioni industriali, presentando l’esigenza di affiancare i preesistenti Consigli superiori dell’industria e del commercio con Consigli superiori del lavoro. Poiché nel periodo successivo alla prima guerra mondiale tale esigenza fu ancora più pressante, per quanto riguarda le attribuzioni da assegnare al CNEL, si prese in considerazione, prima di tutto, la Costituzione di Weimar, che prevedeva Consigli d’azienda e un Consiglio economico di stato, sulla base di un Consiglio nazionale a cui venivano affidate funzioni consultive e di iniziativa legislativa in ambito di progetti di legge politici-sociali e politici-economici. Diversa era l’esperienza negli altri paesi: in alcuni (Inghilterra, Stati Uniti e Russia) esistevano organi chiamati Consigli economici o dell’economia nazionale che, pur occupandosi di temi sociali e del lavoro, svolgevano varie funzioni; mentre infatti il Consiglio economico nazionale russo era un organo di alta direzione e gestione amministrativa di una economia comunista, quello degli Stati Uniti si esprimeva all’interno del comitato dei consiglieri economici presidenziali, svolgendo compiti di semplice consulenza, senza criteri rappresentativi e di interessi. Per quanto riguardava le composizioni e le attribuzioni di altri paesi europei come la Francia, il Belgio o la Danimarca, lo studio si faceva più complesso: in certi casi questi organi erano strumenti di ricerca e di collaborazione nell’applicare le leggi in materia economica e sociale; altre volte ai – 214 –

consigli veniva espressamente riservato il compito di dare pareri sui piani economici. Di ciò che doveva diventare l’art. 99 si occuparono due delle Sottocommissioni in cui si divedeva la Commissione dei 75: la seconda dal punto di vista istituzionale dell’ordinamento, la terza da quello dei rapporti economici e sociali. La seconda Sottocommissione preferì considerare il problema anche nel suo aspetto sociologico, e partire così dall’esame di alcune proposte di Costantino Mortati: queste si basavano sull’istituzione di Consigli ausiliari che, composti da sindacalisti e parlamentari avrebbero dovuto avere funzioni complesse come dare parere, predisporre, su richiesta delle Camere, del Governo, o per propria iniziativa disegni di legge, o formulare, su incarico parlamentare, regolamenti. Le prerogative di organi di tale tipo dovevano riflettersi anche nel Consiglio Economico Nazionale che sarebbe risultato formato dai Consigli ausiliari delle varie amministrazioni, e il cui parere sarebbe stato obbligatorio “per tutti i progetti diretti a disciplinare in modo unitario l’attività produttiva del paese” poiché esso avrebbe avuto, oltre alle funzioni dei Consigli di primo grado, la possibilità di prendere parte ai dibattiti sui contratti di lavoro “suscettibili di ripercuotersi con aumenti di prezzi sull’economia nazionale”. Sorse tuttavia un dibattito all’interno della Sottocommissione che, guidata da Ruini, per essendo fondamentalmente d’accordo con l’impostazione di Mortati, riteneva che la struttura degli organi così come veniva presentata da quest’ultimo fosse troppo complessa e passibile di obiezioni. A seguito di un lungo dibattito nel quale presero la parola gli Onn. Einaudi, che contestò la chiarezza del rapporto coi Consigli superiori esistenti, Terracini, il quale avanzò dubbi su una possibile perdita di potere del Parlamento a vantaggio dell’iniziativa legislativa e l’On. Grieco, si votò per un testo breve e generico, stesso dallo stesso Terracini che proponeva, eliminando le citazioni di Consigli ausiliari e tecnici, dell’iniziativa legislativa e delle funzioni arbitrali nei conflitti di lavoro, soltanto un Consiglio economico con funzioni di consulenza del Parlamento e del Governo. La terza Sottocommissione dovette affrontare i problemi che la relazione Fanfani elencava nell’ambito del “controllo sociale dell’attività economica”, una relazione che mirava alla creazione “di un Consiglio dell’interventismo e del dirigismo”, ovvero una serie di Commissioni regionali e un organo nazionale a cui sarebbero state affidate mansioni a lungo raggio, come la consulen- – 215 –

la penetrazione dei rappresentanti <strong>di</strong> interessi economici nella vita amministrativa<br />

dello Stato” e volendo ostentare un atteggiamento nettamente contrario<br />

al corporativismo fascista, manifestò la necessità <strong>di</strong> rivolgersi ad una<br />

organizzazione democratica rappresentativa anche <strong>di</strong> interessi economici,<br />

come norma vigente della Costituzione.<br />

Art. 99 Cost.: Il Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro è<br />

composto, nei mo<strong>di</strong> stabiliti dalla legge, <strong>di</strong> esperti e <strong>di</strong> rappresentanti delle<br />

categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza<br />

numerica e qualitativa. È organo <strong>di</strong> consulenza delle Camere e del Governo<br />

per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.<br />

Ha iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della<br />

legislazione economica e sociale secondo i principi e i limiti stabiliti dalla<br />

legge.<br />

In questo senso egli compì stu<strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>ti, esaminando, per raggiungere<br />

l’obiettivo della compenetrazione tra il mondo economico sociale e la<br />

politica nazionale, le Costituzioni e le leggi <strong>di</strong> quei paesi che, come l’Italia,<br />

avevano risentito degli effetti sociali delle rivoluzioni industriali, presentando<br />

l’esigenza <strong>di</strong> affiancare i preesistenti Consigli superiori dell’industria<br />

e del commercio con Consigli superiori del lavoro.<br />

Poiché nel periodo successivo alla prima guerra mon<strong>di</strong>ale tale esigenza<br />

fu ancora più pressante, per quanto riguarda le attribuzioni da assegnare al<br />

CNEL, si prese in considerazione, prima <strong>di</strong> tutto, la Costituzione <strong>di</strong> Weimar,<br />

che prevedeva Consigli d’azienda e un Consiglio economico <strong>di</strong> stato, sulla<br />

base <strong>di</strong> un Consiglio nazionale a cui venivano affidate funzioni consultive<br />

e <strong>di</strong> iniziativa legislativa in ambito <strong>di</strong> progetti <strong>di</strong> legge politici-sociali e<br />

politici-economici.<br />

Diversa era l’esperienza negli altri paesi: in alcuni (Inghilterra, Stati<br />

Uniti e Russia) esistevano organi chiamati Consigli economici o dell’economia<br />

nazionale che, pur occupandosi <strong>di</strong> temi sociali e del lavoro, svolgevano<br />

varie funzioni; mentre infatti il Consiglio economico nazionale russo era un<br />

organo <strong>di</strong> alta <strong>di</strong>rezione e gestione amministrativa <strong>di</strong> una economia comunista,<br />

quello degli Stati Uniti si esprimeva all’interno del comitato dei consiglieri<br />

economici presidenziali, svolgendo compiti <strong>di</strong> semplice consulenza,<br />

senza criteri rappresentativi e <strong>di</strong> interessi.<br />

Per quanto riguardava le composizioni e le attribuzioni <strong>di</strong> altri paesi<br />

europei come la Francia, il Belgio o la Danimarca, lo stu<strong>di</strong>o si faceva più<br />

complesso: in certi casi questi organi erano strumenti <strong>di</strong> ricerca e <strong>di</strong> collaborazione<br />

nell’applicare le leggi in materia economica e sociale; altre volte ai<br />

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