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sferire sul piano internazionale quei principi di libertà, di uguaglianza e di sostanziale rispetto della persona umana, che si volevano affermare ed attuare nell’ordine interno. L’articolo 11 della Carta fondamentale, però non si limita al ripudio dello strumento bellico, ma ha costituito e costituisce la base giuridicocostituzione per l’adesione italiana alle organizzazioni internazionali (in primis l’ONU) e per le reciproche limitazioni di sovranità che hanno condotto, con la nascita dell’Unione Europea, “dal nazionale al sopranazionale”. Sotto questo profilo si può affermare che Ruini fosse un “europeista convinto” che aveva individuato le difficoltà e i problemi, ma anche i vantaggi che l’unificazione europea avrebbe comportato: “Andare risolutamente dall’internazionale al sopranazionale... Parlando per primo nella prima seduta del Senato della Repubblica italiana, sostenni l’unione federale europea”. d) Camere La forma di governo e il governo. Le prime questioni che si sollevarono all’interno della costituente riguardavano la forma di governo che in Italia si dovesse instaurare. Perassi sintetizzò la posizione espressa dalla seconda sottocommissione: ritennero che il tipo di governo che avrebbe risposto alle condizioni della società italiana, sarebbe dovuto essere il governo parlamentare, inerente ai dispositivi costituzionali idonei a tutelare la stabilità del paese. A questa ipotesi si oppose il partito comunista, seguito da quello socialista. Esponente dell’opposizione all’interno del primo, fu La Rocca, il quale specificò che nel parlamento si dovesse istituire un’assemblea rappresentativa popolare, legislativa, ma allo stesso tempo esecutiva, che elaborasse le leggi e ne controllasse l’esecuzione. Ruini ritenne che il regime democratico-parlamentare fosse più adatto ai popoli sviluppati in senso etico-politico ed economico, intravedendo in questo ambito l’arretratezza della neonata repubblica e temendo che potesse esporre il Paese a numerosi pericoli. Questi, inoltre, si fece carico di spiegare all’On. La Rocca la differenza tra il primo ministro, così come inteso nell’art. 92 – Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri –, e la figura del cancelliere: il – 208 –
primo, un istituto già esistente in Costituzioni scritte, così come in Costituzioni non scritte, sarebbe, infatti, stato responsabile sia davanti al Capo dello Stato, sia davanti al Parlamento: “sono due atti distinti di nomina, e che lo siano è perfettamente logico e costituzionalmente corretto”. Il presidente dalla Commissione intervenne anche sull’art. 94 – Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo, non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione – per controbattere gli emendamenti sul quinto comma: l’On. Rubilli aveva proposto di demandare ai regolamenti interni delle Camere, le modalità relative alla presentazione della mozione di sfiducia, ma Ruini replicò che lo scopo della norma era garantire la stabilità del Governo, in analogia a molte altre costituzioni, e che, a questa preoccupazione, si erano ispirati la Sottocommissione e il Comitato di Redazione. La libertà di discussione, anche grazie ad altri mezzi attraverso cui parlare della politica del Governo, quali le mozioni ordinarie o le interpellanze, non sarebbe stata minimamente violata. Posto ai voti, l’articolo fu approvato nel testo della Commissione, ma a scrutinio segreto, fu accettato l’emendamento presentato da Targetti sull’abbassamento del quorum da un quinto a un decimo. Lo stretto legame fiduciario tra Parlamento e Governo era tutt’altro che indirizzato ad una forma direttoriale e a tal proposito Ruini ribadì l’autonomia, se pur limitata, del Governo: “il potere esecutivo può e deve essere chiamato «attivo», poiché non si muove soltanto come mero esecutore di comandi del Parlamento, ma ha attività ed iniziative sue, nei limiti normativi della Costituzione e delle leggi”. Le camere. La proposta di Greco, quella del parlamentarismo, non passò e perciò quella comunista finì col pesare fortemente, fino all’approvazione da parte della costituente dell’art. 56 – La camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di 630; sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25 anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo – 209 –
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primo, un istituto già esistente in Costituzioni scritte, così come in Costituzioni<br />
non scritte, sarebbe, infatti, stato responsabile sia davanti al Capo<br />
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Il presidente dalla Commissione intervenne anche sull’art. 94 – Il Governo<br />
deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda<br />
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Entro <strong>di</strong>eci giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta alle<br />
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La mozione <strong>di</strong> sfiducia deve essere messa in <strong>di</strong>scussione prima <strong>di</strong> tre<br />
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interni delle Camere, le modalità relative alla presentazione della mozione<br />
<strong>di</strong> sfiducia, ma Ruini replicò che lo scopo della norma era garantire la stabilità<br />
del Governo, in analogia a molte altre costituzioni, e che, a questa<br />
preoccupazione, si erano ispirati la Sottocommissione e il Comitato <strong>di</strong> Redazione.<br />
La libertà <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione, anche grazie ad altri mezzi attraverso cui<br />
parlare della politica del Governo, quali le mozioni or<strong>di</strong>narie o le interpellanze,<br />
non sarebbe stata minimamente violata.<br />
Posto ai voti, l’articolo fu approvato nel testo della Commissione, ma a<br />
scrutinio segreto, fu accettato l’emendamento presentato da Targetti sull’abbassamento<br />
del quorum da un quinto a un decimo.<br />
Lo stretto legame fiduciario tra Parlamento e Governo era tutt’altro che<br />
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se pur limitata, del Governo: “il potere esecutivo può e deve essere<br />
chiamato «attivo», poiché non si muove soltanto come mero esecutore <strong>di</strong><br />
coman<strong>di</strong> del Parlamento, ma ha attività ed iniziative sue, nei limiti normativi<br />
della Costituzione e delle leggi”.<br />
Le camere.<br />
La proposta <strong>di</strong> Greco, quella del parlamentarismo, non passò e perciò<br />
quella comunista finì col pesare fortemente, fino all’approvazione da parte<br />
della costituente dell’art. 56 – La camera dei deputati è eletta a suffragio<br />
universale e <strong>di</strong>retto. Il numero dei deputati è <strong>di</strong> 630; sono eleggibili a deputati<br />
tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25<br />
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