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MISCELLANEA 2005 2006.pdf - Liceo Ginnasio Statale Orazio di ...

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il referendum sarebbe poi dovuto intervenire <strong>di</strong>etro la richiesta <strong>di</strong> 500.000<br />

elettori, salvo che la revisione non fosse stata approvata da 2/3 dei membri<br />

delle Camere, nel qual caso si sarebbe preclusa la via all’intervento del popolo.<br />

Successivamente fu lo stesso Perassi ad apportare una piccola mo<strong>di</strong>fica<br />

al progetto, peraltro già largamente accettato da tutta la Commissione,<br />

eliminando l’iniziativa del Governo e delle Camere.<br />

Ruini, alla presentazione della proposta del costituente, manifestò all’Assemblea<br />

la sua ferma convinzione dell’assoluta necessità <strong>di</strong> una Costituzione<br />

rigida “...salda come un argine contro le violazioni e complessa e<br />

minuta e rigida <strong>di</strong> norme...”, sottolineando che esistono istanze ed esperienze<br />

<strong>di</strong> libertà e <strong>di</strong> giustizia che non possono essere violate neppure da<br />

una costituzione, ed altre che non debbono essere violate dalle leggi ma che<br />

possono essere mo<strong>di</strong>ficate soltanto da un’espressione particolare <strong>di</strong> volontà.<br />

Problema connesso a quello della rigi<strong>di</strong>tà fu quello della forma: la Costituzione<br />

doveva essere una Carta scritta, non unione <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse leggi, ma testo<br />

unico, “...legge delle leggi...”.<br />

Il primo articolo della Costituzione.<br />

Art. 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La<br />

sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti<br />

della Costituzione.<br />

Nel primo articolo si volle subito delineare il carattere fondamentale<br />

del nuovo Stato Italiano: l’Italia è una repubblica democratica. Questa<br />

affermazione, proprio per la sua ridondanza <strong>di</strong> termini (repubblica e democrazia<br />

sono, infatti, in senso pieno, sinonimo una dell’altra), fu posta all’incipit<br />

della nuova Carta Fondamentale, con l’intento <strong>di</strong> sottolineare che,<br />

seppure questa fosse essenzialmente una struttura giuri<strong>di</strong>ca, doveva<br />

comunque ispirarsi ad un complesso <strong>di</strong> esigenze etico-politiche ed eticosociali,<br />

tenendo conto delle libertà in<strong>di</strong>viduali, degli or<strong>di</strong>namenti basati<br />

sulla sovranità popolare, delle aspirazioni e delle riforme sociali. Ruini si<br />

pro<strong>di</strong>gò affinché l’art. 1 della Costituzione accogliesse, al primo comma,<br />

il concetto <strong>di</strong> “democrazia del lavoro”, da lui propugnato sin dal 1906, e,<br />

nel secondo comma, il principio dello Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, da lui già trattato<br />

nella tesi <strong>di</strong> laurea, per dar forma e porre i necessari limiti alla sovranità<br />

popolare.<br />

Grande rilevanza fu data dallo statista reggiano proprio al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

lavoro (comma 1). La prima <strong>di</strong>scussione che si dovette affrontare fu quella<br />

riguardo la formula da utilizzare: considerata troppo classista e comunista<br />

– 198 –

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