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MISCELLANEA 2005 2006.pdf - Liceo Ginnasio Statale Orazio di ...

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ognuna <strong>di</strong> queste tre categorie, confluendo – come <strong>di</strong>ce Dossetti – in un<br />

consenso comune, moderato ed equo, nel riconoscimento delle cose che<br />

univano, e non <strong>di</strong> quelle che <strong>di</strong>videvano. Questa è la triplice anima della<br />

nostra Costituzione, “lato sensu” socialista, “lato sensu” laico-liberale,<br />

“lato sensu” cattolica (meglio sarebbe <strong>di</strong>re cristiana).<br />

La nostra Costituzione quin<strong>di</strong>, pone le proprie fondamenta sulla scia <strong>di</strong><br />

un evento palingenetico straor<strong>di</strong>nario, inconsueto e molto raro. Ed è stata<br />

realizzata nel più perfetto rispetto <strong>di</strong> questi principi comuni. Certamente<br />

sono numerosi gli elementi imperfetti non tanto nella parte dei <strong>di</strong>ritti, quanto<br />

nella parte organizzativa: il bicameralismo perfetto è <strong>di</strong>scutibile, i poteri del<br />

primo ministro possono essere aumentati per evitare una eccessiva fragilità,<br />

ecc...<br />

Gli aspetti fondamentali però, a cominciare dalla separazione dei poteri<br />

o dall’autonomia e in<strong>di</strong>pendenza della magistratura o dal ruolo neutrale del<br />

Presidente della Repubblica, non si possono toccare.<br />

L’importanza <strong>di</strong> non mo<strong>di</strong>ficare la Costituzione è sostenuta dalla dottrina<br />

consolidata costituzionalista italiana, dalla giurisprudenza unanime<br />

della Corte Costituzionale e inoltre da tutto il <strong>di</strong>ritto sopranazionale, partendo<br />

dal quel che è accaduto in Europa con le Corti <strong>di</strong> giustizia, e, finendo<br />

con l’ONU e le azioni conseguenti al suo operato. Non si tratta perciò <strong>di</strong><br />

una questione politica, <strong>di</strong> scontro tra maggioranza e opposizione, come si<br />

vuole intendere oggi.<br />

Gli art. 138-139 sono le due norme finali della nostra Costituzione, che<br />

in collegamento con gli art. 1-2-3 fissano le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica della<br />

Costituzione.<br />

L’articolo 138 che rappresenta una prima tutela, afferma che, per mo<strong>di</strong>ficare<br />

(“rectius”), o per revisionare la Costituzione italiana, sono necessarie<br />

maggioranze parlamentari qualificate. Dopo una doppia lettura, c’è anche la<br />

possibilità <strong>di</strong> un referendum, come quello che ci apprestiamo a vivere nella<br />

prossima Primavera.<br />

In questo momento in Italia sta accadendo ad<strong>di</strong>rittura che la Costituzione,<br />

legge sopraor<strong>di</strong>nata e quin<strong>di</strong> rigida, venga mo<strong>di</strong>ficata con la legge<br />

or<strong>di</strong>naria e questo viola innanzitutto il principio dell’autonomia e in<strong>di</strong>pendenza<br />

della magistratura, esattamente come i vari problemi <strong>di</strong> conflitto <strong>di</strong><br />

interessi violano i principi fondamentali <strong>di</strong> libertà <strong>di</strong> informazione, <strong>di</strong> acquisizione,<br />

<strong>di</strong> pluralismo dei mezzi <strong>di</strong> informazione.<br />

L’articolo 139 infine <strong>di</strong>chiara che la forma Repubblicana non è soggetta<br />

a revisione costituzionale. Con la forma Repubblicana, si vuole intendere la<br />

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