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senso che il potere legislativo è rimesso al popolo alla sua maggioranza con il sistema che si è ritenuto tuttora di migliorare, il sistema parlamentare. Sapete bene fin dalla scelta del popolo pro Barabba e contro Gesù Cristo, a che cosa conduce lasciare il potere legislativo al popolo alle masse ed anche alle loro maggioranze. Perché quando Ponzio Pilato dice: “volete Gesù o Barabba?”, probabilmente dice che Barabba è la maggioranza, non è l’unanimità. Il sistema parlamentare, come fonte legislativa, è quello che garantisce meglio direttamente rispetto ai sistemi, ad esempio, il sistema pubblicitario, il sistema referendario, il potere esecutivo, come ad esempio di potere attuare tutte queste strutture nel modo più imparziale più ossequiente nei confronti del parlamento dal quale deve avere la fiducia, in funzione di questo suo dovere di attuazione della migliore vita possibile per i cittadini sia come diritto alla privacy sia come diritto alla vita protettiva, in cui uno entra più direttamente a contatto con gli altri. Il potere giurisdizionale, dato il poco tempo, mi sono volutamente astenuto dal dire che tra i diritti fondamentali della prima parte della Costituzione c’è anche l’art. 24, che parla del diritto che tutti noi abbiamo di agire in giudizio per la tutela dei nostri diritti, e si capisce e come il potere legislativo dunque l’essere condizionato o dominato dal potere esecutivo come del resto se passasse l’attuale riforma in cui il Presidente del Consiglio ha il potere di sciogliere il Parlamento, così il giudice non deve essere assoggettato al potere esecutivo, ci mancherebbe altro. Come se il potere esecutivo potesse coordinare i pubblici ministeri o consentisse ai giudici di decidere in un modo o nell’atro come pure è avvenuto e purtroppo avviene in parte anche nei nostri ordinamenti occidentali. D’altra parte è anche vero che ci vuole un rapporto di indipendenza tra il potere legislativo ed il potere giurisdizionale. È anche vero che il giudice deve essere soggetto soltanto alla legge; è anche vero che nell’essere soggetto alla legge ha tutta quella libertà datagli dal potere di interpretare non come la mera voce della legge come si è anche tentato di inserire nella riforma dell’ordinamento giudiziario. Il giudizio è, sì, assoggettamento alla legge, ma la legge ci viene inevitabilmente interpretata, anche perché la legge di solito non basta, l’interpretazione esegetica, ci vuole l’interpretazione analogica, l’interpretazione dei principi generali va bene. Vi è sempre uno spazio piccolo o grande di libertà, però rimane il fatto che la grande divisone non ci può non essere. Terzo comandamento è la Repubblica parlamentare, ne abbiamo già parlato. Quarto comandamento è la garanzia espressa dal potere esecutivo e dalla pubblica amministrazione. Quinto comandamento è l’autonomia della magistratura. Sesto comandamento è il – 164 –
Presidente della Repubblica. Nella nostra Costituzione il Presidente della Repubblica è l’organo neutrale garante del rispetto della Costituzione. Ha pochi poteri ma fondamentali: potere di sciogliere il Parlamento, quando questo rispetto è violato in un certo modo. Potere di respingere la legge, chiedendo una seconda lettura, quando la legge è incostituzionale. Potere di inviare messaggi al Parlamento; potere di fare discorsi finalizzati alla tutela della Costituzione. Come si garantisce tutto questo? Come si garantisce il riconoscimento dei diritti ed il rispetto di uno Stato Repubblicano, costituito essenzialmente in funzione della tutela dei diritti. In tanti modi, dall’interno diciamo, innanzitutto del Paese, della Repubblica, del suo complessivo ordinamento, innanzitutto costituzionale e in che modo? Anzitutto con la tutela dei diritti fatta dalla magistratura, poi con il Presidente della Repubblica neutrale che decide purtroppo, non ci dimentichiamo, che il presidente della Repubblica è anche Presidente del Consiglio superiore della magistratura che dà ordine alla organizzazione della magistratura, proprio perché la magistratura non sia in nessun modo condizionata dal potere esecutivo. Poi la Corte costituzionale, che si potrebbe definire il quarto potere. Potere dello Stato, perché la Costituzione per il suo metodo elettivo che è il più aperto ed il più libero ed il meno condizionato possibile dal potere politico, in quanto cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, cinque dalle alte magistrature e cinque dal Parlamento. La riforma attuale, sciagurata, vuole arrivare a sette giudici di nomina parlamentare con il risultato che siccome il totale dei quindici giudici costituzionali può decidere con la maggioranza di otto su quindici, sette nominati dalla maggioranza parlamentare, cioè dalla maggioranza legata al Governo più uno, non funziona. Basterebbe questo per mandare in malora qualsiasi funzione neutrale obiettiva della Corte costituzionale. Questo è il modo per tutelare la Costituzione, ma bisogna anche dire che tutto ciò è fissato dalla nostra Costituzione in termini di eccezionale rigidità, che non ha probabilmente l’eguale nella sua chiarezza e trasparenza neppure nelle altre Costituzioni europee. La Costituzione è la legge suprema, quella che sta sopra la legge ordinaria. Nasce dal crogiuolo ardente e universale della II Guerra Mondiale e dell’Olocausto e dunque ancor prima che dai fatti più interni italiani, quali la Resistenza, la lotta partigiana, il rigetto del Fascismo. È inoltre il frutto di una palingenesi straordinaria che ha fatto sì che i Costituenti delle idee più pazzescamente opposte – comunisti, cattolici, laici – si fossero come spogliati del “particolare”, degli aspetti peggiori di – 165 –
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senso che il potere legislativo è rimesso al popolo alla sua maggioranza con<br />
il sistema che si è ritenuto tuttora <strong>di</strong> migliorare, il sistema parlamentare.<br />
Sapete bene fin dalla scelta del popolo pro Barabba e contro Gesù Cristo, a<br />
che cosa conduce lasciare il potere legislativo al popolo alle masse ed anche<br />
alle loro maggioranze. Perché quando Ponzio Pilato <strong>di</strong>ce: “volete Gesù o<br />
Barabba?”, probabilmente <strong>di</strong>ce che Barabba è la maggioranza, non è l’unanimità.<br />
Il sistema parlamentare, come fonte legislativa, è quello che garantisce<br />
meglio <strong>di</strong>rettamente rispetto ai sistemi, ad esempio, il sistema pubblicitario,<br />
il sistema referendario, il potere esecutivo, come ad esempio <strong>di</strong> potere<br />
attuare tutte queste strutture nel modo più imparziale più ossequiente nei<br />
confronti del parlamento dal quale deve avere la fiducia, in funzione <strong>di</strong><br />
questo suo dovere <strong>di</strong> attuazione della migliore vita possibile per i citta<strong>di</strong>ni<br />
sia come <strong>di</strong>ritto alla privacy sia come <strong>di</strong>ritto alla vita protettiva, in cui uno<br />
entra più <strong>di</strong>rettamente a contatto con gli altri. Il potere giuris<strong>di</strong>zionale, dato<br />
il poco tempo, mi sono volutamente astenuto dal <strong>di</strong>re che tra i <strong>di</strong>ritti fondamentali<br />
della prima parte della Costituzione c’è anche l’art. 24, che parla<br />
del <strong>di</strong>ritto che tutti noi abbiamo <strong>di</strong> agire in giu<strong>di</strong>zio per la tutela dei nostri<br />
<strong>di</strong>ritti, e si capisce e come il potere legislativo dunque l’essere con<strong>di</strong>zionato<br />
o dominato dal potere esecutivo come del resto se passasse l’attuale riforma<br />
in cui il Presidente del Consiglio ha il potere <strong>di</strong> sciogliere il Parlamento,<br />
così il giu<strong>di</strong>ce non deve essere assoggettato al potere esecutivo, ci mancherebbe<br />
altro. Come se il potere esecutivo potesse coor<strong>di</strong>nare i pubblici ministeri<br />
o consentisse ai giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> decidere in un modo o nell’atro come pure è<br />
avvenuto e purtroppo avviene in parte anche nei nostri or<strong>di</strong>namenti occidentali.<br />
D’altra parte è anche vero che ci vuole un rapporto <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza<br />
tra il potere legislativo ed il potere giuris<strong>di</strong>zionale. È anche vero che il giu<strong>di</strong>ce<br />
deve essere soggetto soltanto alla legge; è anche vero che nell’essere<br />
soggetto alla legge ha tutta quella libertà datagli dal potere <strong>di</strong> interpretare<br />
non come la mera voce della legge come si è anche tentato <strong>di</strong> inserire nella<br />
riforma dell’or<strong>di</strong>namento giu<strong>di</strong>ziario. Il giu<strong>di</strong>zio è, sì, assoggettamento alla<br />
legge, ma la legge ci viene inevitabilmente interpretata, anche perché la<br />
legge <strong>di</strong> solito non basta, l’interpretazione esegetica, ci vuole l’interpretazione<br />
analogica, l’interpretazione dei principi generali va bene. Vi è sempre<br />
uno spazio piccolo o grande <strong>di</strong> libertà, però rimane il fatto che la grande<br />
<strong>di</strong>visone non ci può non essere. Terzo comandamento è la Repubblica parlamentare,<br />
ne abbiamo già parlato. Quarto comandamento è la garanzia<br />
espressa dal potere esecutivo e dalla pubblica amministrazione. Quinto comandamento<br />
è l’autonomia della magistratura. Sesto comandamento è il<br />
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