MISCELLANEA 2005 2006.pdf - Liceo Ginnasio Statale Orazio di ...

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13.01.2013 Views

fronti delle generazioni future e della terra intera, la grande avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza umana”. Il progetto è diviso in tre parti: 1. Obiettivi e principi generali dell’Unione Europea che con questa nuova costituzione dovrebbe passare da un’unione economica monetaria ad un’unione politica. 2. Diritti. 3. Sviluppi organizzativi e politiche dell’Unione Europea. Per quanto riguarda la prima parte molto interessante è l’articolo 2 che riguarda i valori della Costituzione Europea. Art. 2: L’Unione si fonda sui valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Questi valori sono comuni agli stati membri in una società basata sul pluralismo, sulla tolleranza, sulla giustizia, sulla solidarietà e sulla non-discriminazione. In questo articolo e nel preambolo sono racchiusi i principi e il passato dell’uomo. Tutto ciò proviene dallo Statuto della Società delle Nazioni che fu un tentativo dopo la sanguinosissima prima guerra mondiale, di promuovere la pace, ma che finì tragicamente con il consolidarsi dello Stalinismo, la nascita della ferocia nazista e dello sciagurato fascismo e tutta la sua strutturazione fu travolta dal secondo conflitto mondiale. Il progetto di una Costituzione Comune nasce soprattutto dal quel che accadde nell’immediato dopoguerra e dunque dalla carta dell’ONU a livello sopranazionale, nella quale si ripeté un accordo nel nome dei diritti, elevando i diritti dei cittadini del mondo allo stesso livello dei diritti dello stato e trasformando la tradizionale concezione del diritto internazionale, che non faceva altro che normatizzare i rapporti di potere tra i vari stati. Lo “ius ad bellum” diventa “ius in bello”, e il dovere di ricerca della pace e il rifiuto della guerra viene considerato dall’ONU in funzione della tutela dei diritti umani. Nascono perciò le prime grandi dichiarazioni universali dei diritti dell’uomo come quella italiana e in seguito quella europea. La seconda parte consiste nell’elenco dei diritti dell’uomo e fu perfezionata rispetto agli elenchi precedenti che derivavano dall’Assemblea della Rivoluzione francese del 26 agosto 1789, la quale sancì l’affermazione dei diritti dell’uomo e il principio essenziale della separazione dei poteri. L’art. 16 della Dichiarazione del cittadino del 1789, parla proprio di questo, dicendo che: “Laddove i diritti non siano riconosciuti e laddove non ci sia separazione dei poteri, lì non c’è costituzione”. – 156 –

La Costituzione Europea però nasce proprio dalla nostra carta dei diritti che fu il primo dei grandi statuti del dopoguerra. La parte essenziale della nostra carta Costituzionale è racchiusa nei primi tre articoli. Art. 1: L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il secondo e il terzo articolo furono il frutto del lavoro di Giorgio La Pira e di Giuseppe Dossetti. L’11 settembre del 1946 la prima sottocommissione convalidò questi due articoli con l’approvazione unanime di tutti, cattolici, azionisti, liberali come era Calamandrei e socialisti-comunisti come Togliatti. Ci fu quindi un accordo assoluto tra le forze politiche. Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Viene enunciata non solo l’uguaglianza dello stato di diritto, ma anche dello stato sociale. L’art. 3 è diviso in due comma. Il primo è antico e si riallaccia alla Rivoluzione francese, per l’uguaglianza formale in relazione alla libertà di ogni cittadino. Il secondo invece, è quello della cosiddetta uguaglianza sostanziale. Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Tutto viene rimosso, non nel senso di un egualitarismo allo stato rozzo, ma in un egualitarismo tenuto conto anche delle specificità di ognuno (visto il mio discorso complicatissimo, vado avanti a sciabolate, perdonatemi, sono già in ritardo sul programma che avevo...); però sappiamo che cosa diciamo quando si parla di eguaglianza formale senza distinzione di... Ma l’eguaglianza sostanziale è la cosa fondamentale tanto che il secondo comma dice: “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica – 157 –

La Costituzione Europea però nasce proprio dalla nostra carta dei <strong>di</strong>ritti<br />

che fu il primo dei gran<strong>di</strong> statuti del dopoguerra.<br />

La parte essenziale della nostra carta Costituzionale è racchiusa nei<br />

primi tre articoli.<br />

Art. 1: L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene<br />

al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.<br />

Il secondo e il terzo articolo furono il frutto del lavoro <strong>di</strong> Giorgio La<br />

Pira e <strong>di</strong> Giuseppe Dossetti. L’11 settembre del 1946 la prima sottocommissione<br />

convalidò questi due articoli con l’approvazione unanime <strong>di</strong> tutti, cattolici,<br />

azionisti, liberali come era Calamandrei e socialisti-comunisti come<br />

Togliatti. Ci fu quin<strong>di</strong> un accordo assoluto tra le forze politiche.<br />

Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i <strong>di</strong>ritti inviolabili dell’uomo<br />

sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua<br />

personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili <strong>di</strong> solidarietà<br />

politica, economica e sociale.<br />

Viene enunciata non solo l’uguaglianza dello stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, ma anche<br />

dello stato sociale.<br />

L’art. 3 è <strong>di</strong>viso in due comma. Il primo è antico e si riallaccia alla<br />

Rivoluzione francese, per l’uguaglianza formale in relazione alla libertà<br />

<strong>di</strong> ogni citta<strong>di</strong>no. Il secondo invece, è quello della cosiddetta uguaglianza<br />

sostanziale.<br />

Art. 3: Tutti i citta<strong>di</strong>ni hanno pari <strong>di</strong>gnità sociale e sono uguali davanti<br />

alla legge, senza <strong>di</strong>stinzioni <strong>di</strong> sesso, <strong>di</strong> razza, <strong>di</strong> lingua, <strong>di</strong> religione, <strong>di</strong> opinioni<br />

politiche, <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni personali e sociali. È compito della Repubblica<br />

rimuovere gli ostacoli <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne economico e sociale, che, limitando <strong>di</strong><br />

fatto la libertà e l’uguaglianza dei citta<strong>di</strong>ni, impe<strong>di</strong>scono il pieno sviluppo<br />

della persona umana e l’effettiva partecipazione <strong>di</strong> tutti i lavoratori all’organizzazione<br />

politica, economica e sociale del Paese.<br />

Tutto viene rimosso, non nel senso <strong>di</strong> un egualitarismo allo stato rozzo,<br />

ma in un egualitarismo tenuto conto anche delle specificità <strong>di</strong> ognuno (visto<br />

il mio <strong>di</strong>scorso complicatissimo, vado avanti a sciabolate, perdonatemi,<br />

sono già in ritardo sul programma che avevo...); però sappiamo che cosa<br />

<strong>di</strong>ciamo quando si parla <strong>di</strong> eguaglianza formale senza <strong>di</strong>stinzione <strong>di</strong>... Ma<br />

l’eguaglianza sostanziale è la cosa fondamentale tanto che il secondo<br />

comma <strong>di</strong>ce: “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne<br />

economico e sociale che, limitando <strong>di</strong> fatto la libertà e l’eguaglianza dei<br />

citta<strong>di</strong>ni, impe<strong>di</strong>scono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva<br />

partecipazione <strong>di</strong> tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica<br />

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