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La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale ...

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Contributi previdenziali<br />

Gestione<br />

separata Inps<br />

..................... ..................................................................................................<br />

Documenti in sintesi<br />

2011, n. 10, e mo<strong>di</strong>ficato dall’art. 16, c. 27, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito<br />

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 29, c. 11 bis, D.L. 29 <strong>di</strong>cembre 2011, n.<br />

216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14):<br />

a) abbiano, al 31 <strong>di</strong>cembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;<br />

b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni <strong>di</strong> capitale conseguenti a<br />

per<strong>di</strong>te <strong>di</strong> bilancio;<br />

c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, per<strong>di</strong>te <strong>di</strong> bilancio in conseguenza<br />

delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo <strong>di</strong> procedere al ripiano delle per<strong>di</strong>te<br />

medesime.<br />

1.1. Il prefetto è chiamato ad accertare l’attuazione della <strong>di</strong>sposizione nei termini<br />

stabiliti. (art. 16, c. 28, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre<br />

2011, n. 148).<br />

1.1.1. Nel caso <strong>di</strong> mancata attuazione rilevata dal prefetto, questi assegna agli enti<br />

inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere, decorso il quale è avviata<br />

la procedura dell’intervento sostitutivo.<br />

1.2. Dal 31 maggio 2010, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non<br />

possono costituire società.<br />

1.3. Il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> costituzione e l’obbligo <strong>di</strong> messa in liquidazione o cessione della<br />

partecipazione non si applicano alle società costituite da più comuni con popolazione<br />

complessiva superiore a 30.000 abitanti, con partecipazione paritaria o proporzionale<br />

al numero degli abitanti.<br />

2. I comuni con popolazione tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere partecipazione<br />

<strong>di</strong> una sola società. (art. 14, c. 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito<br />

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo integrato dall’art. 1, c. 117, legge 13<br />

<strong>di</strong>cembre 2010, n. 220, come sostituito dall’art. 2, c. 43, D.L. 29 <strong>di</strong>cembre 2010, n.<br />

225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e mo<strong>di</strong>ficato dall’art. 16, c. 27,<br />

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; art.<br />

29, c. 11 bis, D.L. 29 <strong>di</strong>cembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio<br />

2012, n. 14).<br />

2.1. Entro il 30 settembre 2013 (termine rinviato dal 31 <strong>di</strong>cembre 2012), le altre società<br />

già costituite al 31 maggio 2010 devono essere poste in liquidazione.<br />

1. Sono soggetti all’iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps i soggetti<br />

che conseguono red<strong>di</strong>ti da collaborazioni coor<strong>di</strong>nate e continuative e da lavoro autonomo<br />

occasionale ed i professionisti privi <strong>di</strong> cassa <strong>di</strong> categoria. (circolare Inps, 1<br />

febbraio 2006, n. 11).<br />

2. I rapporti <strong>di</strong> collaborazione coor<strong>di</strong>nata e continuativa con soggetti che non esercitano<br />

per professione abituale altra attività <strong>di</strong> lavoro autonomo, sono soggetti alla<br />

gestione separata presso l’Inps. (art.2, c. 26, legge 335/1995; circolare <strong>di</strong>partimento<br />

funzione pubblica, 15 luglio 2004, n. 4).<br />

3. I soggetti esercenti lavoro autonomo occasionale sono obbligati, a decorrere dal<br />

1ºgennaio 2004, all’iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps qualora il<br />

red<strong>di</strong>to derivante dalla relativa attività superi i 5.000 euro. (art.44, c. 1, D.L. 29 settembre<br />

2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).<br />

3.1. Nelle ipotesi <strong>di</strong> superamento dell’importo <strong>di</strong> 5.000 euro in costanza <strong>di</strong> una pluralità<br />

<strong>di</strong> rapporti, ciascun committente dovrà assoggettare al contributo la quota parte<br />

del red<strong>di</strong>to complessivo eccedente la fascia esente. (circolare Inps, 6 luglio 2004,<br />

n. 103).<br />

3.2. Per consentire l’assoggettamento, i lavoratori interessati hanno l’obbligo <strong>di</strong> comunicare<br />

ai propri committenti, all’inizio dei singoli rapporti e durante il loro svolgimento,<br />

il superamento o meno del limite <strong>di</strong> 5.000 euro.<br />

3.3. Le aliquote da applicare, le modalità ed i termini sono quelli previsti per i col-<br />

........................<br />

4/2012 351<br />

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