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La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale ...

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Unioni <strong>di</strong> comuni<br />

fino a 1.000 abitanti<br />

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Documenti in sintesi<br />

ne del servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei rifiuti. (art. 2, c. 186bis,<br />

legge 23 <strong>di</strong>cembre 2009, n. 191; art. 1, c. 1, D.L. 29 <strong>di</strong>cembre 2010, n. 225,<br />

convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; DPCM 25 marzo 2011; art. 13,<br />

c. 2, D.L. 29 <strong>di</strong>cembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).<br />

1.1. Ogni atto compiuto dalle ATO dopo il 31 <strong>di</strong>cembre 2012 è da considerarsi nullo.<br />

1.2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome <strong>di</strong>sciplinano la fattispecie<br />

secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme <strong>di</strong> attuazione.<br />

(art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010,<br />

n. 42)<br />

1. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi <strong>di</strong> governo a<br />

seguito del rinnovo successivo al 13 maggio 2013 (termine rinviato dal 13 agosto<br />

2012), nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, le funzioni amministrative<br />

e tutti i servizi pubblici devono essere esercitati obbligatoriamente in forma associata,<br />

me<strong>di</strong>ante un’unione <strong>di</strong> comuni. (art. 16, c. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito<br />

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 29, c. 11-bis, D.L. 29 <strong>di</strong>cembre<br />

2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).<br />

1.1. Sono esclusi dall’obbligo il comune <strong>di</strong> Campione d’Italia ed i comuni il cui territorio<br />

coincide integralmente con quello <strong>di</strong> una o più isole.<br />

1.2. Le unioni <strong>di</strong> comuni già costituite e <strong>di</strong> cui facciano parte uno o più comuni con<br />

popolazione fino a 1.000 abitanti dovranno adeguare i rispettivi or<strong>di</strong>namenti alla <strong>di</strong>sciplina<br />

delle unioni <strong>di</strong> comuni fino a 1.000 abitanti. (art. 16, c. 7).<br />

1.3. A ciascuna unione possono aderire anche i comuni con popolazione superiore a<br />

1.000 abitanti. (art. 16, c. 2).<br />

1.3.1. Al fine <strong>di</strong> dare attuazione all’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali,<br />

i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti possono aderire ad<br />

un’unione <strong>di</strong> comuni fino a 1.000 abitanti, anche esercitando me<strong>di</strong>ante l’unione tutte<br />

le funzioni e tutti i servizi pubblici.<br />

1.4. I comuni facenti parte dell’unione sono, <strong>di</strong> norma, contermini. (art. 32, c. 1,<br />

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).<br />

1.5. <strong>La</strong> popolazione complessiva residente nei territori dell’unione deve, <strong>di</strong> norma,<br />

superare i 5.000 abitanti, ovvero i 3.000 abitanti qualora i comuni appartengano o<br />

siano appartenuti a comunità montane. (art. 16, c. 6).<br />

1.5.1. Entro il 16 agosto 2012 (termine rinviato dal 16 novembre 2011), ciascuna<br />

regione ha facoltà <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare <strong>di</strong>versi limiti demografici.<br />

1.6. Entro il 16 <strong>di</strong>cembre 2012 (termine rinviato dal 16 marzo 2012), i comuni con<br />

popolazione fino a 1.000 abitanti, con deliberazione consiliare adottata a maggioranza<br />

dei componenti, propongono alla regione una aggregazione per l’istituzione<br />

della rispettiva unione. (art. 16, c. 8).<br />

1.6.1. Entro il 30 settembre 2013 (termine rinviato dal 31 <strong>di</strong>cembre 2012), la regione<br />

sancisce l’istituzione <strong>di</strong> tutte le unioni del proprio territorio anche sulla base dell’elenco<br />

<strong>di</strong> cui al successivo punto 2.3., pur se dovessero mancare le proposte <strong>di</strong> aggregazione<br />

o le stesse non siano conformi alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge.<br />

1.7. I comuni appartenenti a forme associative (convenzioni e consorzi) cessano <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> farne parte alla data in cui <strong>di</strong>ventano membri <strong>di</strong> un’unione. (art. 16, c. 7).<br />

2. L’obbligo <strong>di</strong> costituzione dell’unione non si applica ai comuni che, alla data del<br />

30 giugno 2013 (termine rinviato dal 30 settembre 2012), esercitano tutte le funzioni<br />

amministrative e tutti i servizi pubblici me<strong>di</strong>ante convenzione fra enti locali. (art.<br />

16, c. 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,<br />

n. 148; art. 29, c. 11 bis, D.L. 29 <strong>di</strong>cembre 2011, n. 216, convertito dalla legge<br />

24 febbraio 2012, n. 14).<br />

2.1. Ai fini della non applicazione, i comuni devono trasmettere al Ministero interno,<br />

entro il 15 luglio 2013 (termine rinviato dal 15 ottobre 2012), un’attestazione<br />

comprovante il conseguimento <strong>di</strong> significativi livelli <strong>di</strong> efficacia ed efficienza nella<br />

gestione in convenzione.<br />

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4/2012 339<br />

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