La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale ...
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se correnti avviene in forma consolidata tra l’ente<br />
<strong>locale</strong> e la società in house. Si configura così un solo<br />
tetto complessivo delle spese <strong>di</strong> personale rispetto<br />
alle spese correnti pari al 50%, da calcolare in capo<br />
all’ente <strong>locale</strong> in base alle attività del gruppo municipale<br />
ex d.l. n. 98/2011, senza che gravi un concorrente<br />
ed autonomo limite percentuale in capo alla<br />
società in house singolarmente intesa;<br />
— la gestione <strong>di</strong> un servizio pubblico <strong>locale</strong> a rilevanza<br />
economica non rientra ex se tra le cause <strong>di</strong><br />
esclusione dall’applicazione dei limiti quantitativi<br />
alle partecipazioni societarie <strong>di</strong> cui all’art.14,<br />
comma 32, d.l. n.78/2010;<br />
— la possibilità per un ente <strong>locale</strong> <strong>di</strong> costituire<br />
una società in house o mista affidataria del servizio<br />
idrico integrato deve avvenire nel rispetto dei limiti<br />
quantitativi e dei presupposti ex art.14, comma 32,<br />
d.l. n. 78/2010, già attualmente operanti;<br />
— in linea <strong>di</strong> principio, i compiti operativi relativi<br />
alla gestione del servizio che devono rientrare nella<br />
procedura concorsuale <strong>di</strong> gara per la scelta del socio<br />
<strong>di</strong> una società mista per un servizio pubblico <strong>locale</strong><br />
a rilevanza economica, devono essere gli stessi<br />
oggetto del contratto <strong>di</strong> servizio con la società mista.<br />
Il caso<br />
Il Presidente della Provincia <strong>di</strong> Varese ha posto alla Sezione<br />
controllo della Corte dei conti un’articolata richiesta<br />
<strong>di</strong> parere in merito a numerosi profili giuscontabili<br />
legati all’affidamento del servizio idrico integrato nel relativo<br />
ambito territoriale ottimale (A.T.O).<br />
L’amministrazione riferisce che è in itinere la valutazione<br />
in merito all’adozione <strong>di</strong> due modelli alternativi: 1)<br />
società in house partecipata dalla provincia <strong>di</strong> Varese<br />
e dai comuni del territorio della medesime provincia;<br />
2) società mista a prevalente partecipazione dei predetti<br />
enti pubblici, con un socio industriale operativo scelto<br />
me<strong>di</strong>ante gara.<br />
A tal fine l’organo rappresentativo dell’ente <strong>locale</strong> sottopone<br />
alla sezione 14 quesiti, nel prosieguo richiamati,<br />
relativi alle seguenti tematiche: 1) patto <strong>di</strong> stabilità interno,<br />
2) le spese <strong>di</strong> personale; 3) i limiti alla costituzione<br />
<strong>di</strong> società da parte degli enti locali; 4) le modalità <strong>di</strong><br />
svolgimento della gara c.d. ‘‘a doppio oggetto’’.<br />
<strong>La</strong> soluzione<br />
Il collegio, in via preliminare, analizza l’assetto normativo<br />
vigente relativo alle modalità <strong>di</strong> svolgimento del servizio<br />
idrico, alla luce dell’esito del recente referendum che ha<br />
abrogato l’art. 23 bis del d.l. 25 giungo 2008, n.112 (convertito<br />
nella legge 6 agosto 2008, n.133) e della successiva<br />
riforma dei servizi pubblici locali a rilevanza economica<br />
contenuta nella legge n.148/2011. Originariamente, le modalità<br />
<strong>di</strong> gestione del servizio idrico, in virtù <strong>di</strong> quanto stabilito<br />
dall’art. 150, comma 1 del d.lgs. 152/2006 dovevano<br />
essere ricomprese in quelle in<strong>di</strong>cate nell’art. 113, comma 5<br />
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Rubriche<br />
del d.l.gs 18 agosto 2000, n. 267. L’introduzione del citato<br />
art.23 bis aveva espressamente abrogato quest’ultima norma,<br />
pertanto all’indomani del referendum abrogativo, rimanevano<br />
forti dubbi in merito alla normativa applicabile<br />
al settore idrico, dal momento che quest’ultimo risultava<br />
escluso anche dall’applicazione della <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> cui all’art.4<br />
del successivo d.l. n.138/2011, (in virtù <strong>di</strong> quanto<br />
previsto al comma 34 della stessa <strong>di</strong>sposizione).<br />
Ad avviso della Sezione, l’assetto normativo da applicare<br />
alle modalità <strong>di</strong> affidamento del servizio sono ‘‘scolpite’’<br />
nella pronuncia della Corte costituzionale relativa all’ammissibilità<br />
del quesito referendario (sent. n. 24/2011, poi<br />
riba<strong>di</strong>ta nella successiva sent. n. 320/2011) in base alla<br />
quale ‘‘l’abrogazione dell’art. 23 bis non ha comportato<br />
alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo,<br />
con conseguente applicazione imme<strong>di</strong>ata nell’or<strong>di</strong>namento<br />
italiano della <strong>di</strong>sciplina comunitaria relativa alle regole<br />
concorrenziali minime in tema <strong>di</strong> gara ad evidenza pubblica<br />
per l’affidamento della gestione del sistema idrico integrato’’.<br />
Pertanto, tenendo conto tale principio generale, il<br />
collegio risponde analiticamente ai 14 quesiti posti dall’amministrazione<br />
<strong>di</strong> Varese.<br />
1) Patto <strong>di</strong> stabilità interno<br />
I8 quesito: assoggettamento al patto <strong>di</strong> stabilità delle società<br />
in house che gestiscono il servizio idrico in forza<br />
dell’art. 4, comma 14, del d.l. n. 138/2011.<br />
<strong>La</strong> Corte, riba<strong>di</strong>sce che, il comma 34 del medesimo articolo<br />
esclude dalla sua applicazione il servizio idrico integrato,<br />
pertanto le suddette società in house risultano<br />
espunte dall’ambito applicativo dell’art. 4, comma 14<br />
della l. n. 148/2011, ma risultano comunque assoggettate<br />
al patto in forza dell’autonoma.<br />
II8 quesito: assoggettamento al patto <strong>di</strong> stabilità delle società<br />
in house che gestiscono il servizio idrico in forza<br />
dell’art. 18, comma 2 bis del d.l. n.112/2008.<br />
Le società in house affidatarie <strong>di</strong>rette della gestione del<br />
servizio idrico integrato sono, comunque, assoggettate al<br />
patto <strong>di</strong> stabilità, in forza dell’autonoma e <strong>di</strong>stinta previsione<br />
dell’art. 18, comma 2 bis del d.l. n.112/2008, poiché<br />
esse rientrano nella fattispecie legale delle società a<br />
totale partecipazione pubblica che sono titolari <strong>di</strong> affidamenti<br />
<strong>di</strong>retti <strong>di</strong> servizi pubblici locali senza gara.<br />
III8 quesito: assoggettamento al patto <strong>di</strong> stabilità interno<br />
delle società miste in forza dell’art. 18, comma 2 bis del<br />
d.l. n.112/2008.<br />
Le società miste a maggioranza pubblica cui è attribuita<br />
la gestione del servizio idrico integrato, con socio privato<br />
operativo scelto me<strong>di</strong>ante gara ‘‘a doppio oggetto’’ è<br />
esclusa dall’assoggettamento al patto <strong>di</strong> stabilità ex art.<br />
18, comma 2 bis del d.l. n.112/2008, pur in mancanza<br />
<strong>di</strong> una seconda gara per il conferimento del servizio, a<br />
con<strong>di</strong>zione che sussistano i seguenti presupposti: a) la<br />
gara abbia ad oggetto dei servizi ‘‘determinati’’, ossia<br />
definisca analiticamente l’oggetto dei medesimi; b) la<br />
selezione dell’offerta migliore sia rapportata non solo alla<br />
soli<strong>di</strong>tà finanziaria dell’offerente, ma alla capacità <strong>di</strong><br />
svolgere le prestazioni specifiche oggetto del contratto;<br />
c) il rapporto instaurato abbia durata determinata; d)<br />
l’oggetto sociale della società mista rimanga invariato<br />
per tutta la durata della concessione, pena l’obbligo <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>re una nuova gara.<br />
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4/2012 331<br />
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