12.01.2013 Views

La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale ...

La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale ...

La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

........................<br />

Rubriche<br />

.......................................................................................................................<br />

spetto formale della società, o quello privatistico, si applicherà<br />

la <strong>di</strong>sciplina delle società private. Viceversa, se dovessero<br />

prevalere aspetti pubblicistici, come nel caso della<br />

fallibilità, si applicherà la normativa degli enti pubblici. In<br />

tal caso, infatti, la ratio dell’esclusione dal fallimento degli<br />

enti pubblici risiede nella prevalenza dell’interesse pubblico<br />

rispetto a quello dei cre<strong>di</strong>tori nonché nella necessità <strong>di</strong><br />

non paralizzare l’attività dell’ente. Ad analoga conclusione<br />

si perviene qualora si tratti <strong>di</strong> società in mano pubblica<br />

che si occupino <strong>di</strong> servizi pubblici essenziali (ccdd. società<br />

‘‘necessarie’’),ove il fallimento comporterebbe un’interruzione<br />

non tollerabile nello svolgimento del servizio.<br />

Allo stato attuale, dunque, una <strong>di</strong>sciplina univoca non è<br />

riscontrabile; tuttavia potrebbe ipotizzarsi che il legislatore,<br />

consapevole della non fallibilità <strong>di</strong> tali società, abbia<br />

voluto in qualche modo porre un rime<strong>di</strong>o nel caso <strong>di</strong><br />

società in mano pubblica che rappresentino un costo<br />

troppo elevato per gli enti locali. Il riferimento è all’art.<br />

14 c. 32 d.l. 78/10 conv. in L. 122/10 (6), che infatti<br />

esclude dalla sua applicabilità le società virtuose.<br />

Poiché le società in mano pubblica anche se provocano<br />

effetti <strong>di</strong>sastrosi sui bilanci dei Comuni non possono essere<br />

sottoposte al fallimento, il legislatore avrebbe imposto<br />

(perlomeno per i piccoli enti locali) la liquidazione<br />

delle stesse - con la necessaria e consequenziale reinternalizzazione<br />

del servizio dalle stesse svolte da parte del<br />

Comune - ovvero la cessione delle partecipazioni societarie,<br />

e quin<strong>di</strong> la <strong>di</strong>smissione totale in mano privata della<br />

gestione del servizio ovvero la creazione <strong>di</strong> una società<br />

mista che preveda l’apporto del socio privato (7).<br />

Raffaella Miranda - Magistrato della Corte dei conti,<br />

sez. contr. Campania<br />

.................................................................................................<br />

SPL - Disciplina e vincoli<br />

Affidamento del sistema idrico integrato e altre<br />

questioni relative alle società <strong>di</strong> gestione degli spl:<br />

il ‘‘decalogo’’ della Corte dei conti.<br />

n Corte dei conti, sez. contr. Lombar<strong>di</strong>a 19 gennaio<br />

2012 n.7<br />

In mancanza <strong>di</strong> una puntuale normativa <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />

interno, la gestione del servizio idrico integrato è<br />

regolata dalla <strong>di</strong>sciplina comunitaria in materia <strong>di</strong><br />

concorrenza. Trattandosi <strong>di</strong> servizio pubblico a rilevanza<br />

economica, l’estensione delle regole concorrenziali<br />

minime (gara ed evidenza pubblica) alla gestione<br />

del servizio è riba<strong>di</strong>ta dalla Corte Costituzionale<br />

nella pronuncia relativa all’ammissibilità del<br />

quesito referendario sull’art. 23 bis della l. n. 133/<br />

2008 (sent. n. 24/2011) e, successivamente, ripresa<br />

nella sentenza n. 320/2011, a tenore della quale l’abrogazione<br />

dell’art. 23 bis della l. n. 133/2008 non<br />

ha comportato alcuna reviviscenza delle norme caducate<br />

da tale articolo. Ferma tale premessa <strong>di</strong> sistema,<br />

alla luce dei 14 quesiti posti dalla provincia<br />

330 4/2012<br />

................<br />

<strong>di</strong> Varese alla Sezione regionale <strong>di</strong> Controllo per la<br />

Lombar<strong>di</strong>a, si sintetizza quanto segue: - le società in<br />

house affidatarie <strong>di</strong>rette della gestione del servizio<br />

idrico integrato sono escluse dall’ambito applicativo<br />

dell’art.4, comma 14, della l. n. 148/2011. Esse<br />

risultano, comunque, assoggettate al patto <strong>di</strong> stabilità<br />

interno in forza dell’autonoma <strong>di</strong>stinta previsione<br />

dell’art.18, comma 2 bis, ultimo periodo, d.l. n.<br />

112/2008, avente portata generale;<br />

— una società mista per la gestione del servizio<br />

idrico integrato, con socio privato operativo scelto<br />

me<strong>di</strong>ante gara c.d. ‘‘a doppio oggetto’’ nel rispetto<br />

dei presupposti enucleati dalla giurisprudenza comunitaria<br />

e nazionale, è esclusa dall’ambito dell’art.18,<br />

comma 2 bis, ultimo periodo, della l. n.<br />

133/2008 per quanto concerne l’assoggettamento<br />

al patto <strong>di</strong> stabilità interno, pur in mancanza <strong>di</strong><br />

una seconda gara per il conferimento del servizio,<br />

in quanto l’affidamento in favore <strong>di</strong> siffatta società<br />

riveste natura concorrenziale. Per la medesima ragione<br />

essa è esclusa sia dall’obbligo <strong>di</strong> consolidamento<br />

delle spese <strong>di</strong> personale ex art.20, comma 9,<br />

d.l. n.98/2011, sia dai <strong>di</strong>vieti e dalle limitazioni in<br />

materia <strong>di</strong> assunzioni ex art.18, comma 2 bis primo<br />

e secondo periodo del d.l. n. 112/2088;<br />

— in astratto, sussiste l’obbligo per gli enti locali<br />

<strong>di</strong> vigilare sull’osservanza del patto <strong>di</strong> stabilità interno<br />

da parte delle società controllate ex art.18,<br />

comma 2 bis, ultimo periodo, del d.l. n.112/2008,<br />

obbligo esplicitato nell’ultimo periodo del suddetto<br />

art.4, comma 14 del d.l. n. 138/2011;<br />

— allo stato attuale però, l’assoggettamento delle<br />

società in house al patto <strong>di</strong> stabilità interno non è<br />

operante, nelle more della compiuta attuazione del<br />

relativo obbligo normativo;<br />

— per quanto riguarda le modalità <strong>di</strong> gestione dei<br />

rapporti con le società partecipate, ai fini della<br />

corretta rappresentazione dei sal<strong>di</strong> del patto <strong>di</strong> stabilità<br />

interno, la Sezione segnala, in via meramente<br />

esemplificativa, alcune criticità relative a particolari<br />

operazioni che infragruppo: a) realizzazione<br />

<strong>di</strong> opere per conto dell’ente <strong>locale</strong>; b) concessione<br />

<strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>to da parte dell’ente e successiva rinunzia:<br />

c) alienazioni immobiliari infragruppo;<br />

— ai fini della fattispecie in oggetto afferente organismi<br />

partecipati <strong>di</strong> natura societaria, il vaglio del<br />

rispetto da parte dell’amministrazione del limite<br />

percentuale <strong>di</strong> spesa <strong>di</strong> personale correlato alle spe-<br />

Note:<br />

(6) Per un approfon<strong>di</strong>mento della tematica cfr. Novelli P., Società pubbliche: <strong>di</strong>smissioni,<br />

cessioni,ricognizione delle partecipazioni, controllo e ruolo della Corte<br />

dei Conti, in Azien<strong>di</strong>talia, 11/2011, p. 1 ss.<br />

(7) Per un’interpretazione complessiva della normativa, cfr. la delibera della<br />

Sez. Lombar<strong>di</strong>a 861/2010/PAR.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!