La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale ...
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Rubriche<br />
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spetto formale della società, o quello privatistico, si applicherà<br />
la <strong>di</strong>sciplina delle società private. Viceversa, se dovessero<br />
prevalere aspetti pubblicistici, come nel caso della<br />
fallibilità, si applicherà la normativa degli enti pubblici. In<br />
tal caso, infatti, la ratio dell’esclusione dal fallimento degli<br />
enti pubblici risiede nella prevalenza dell’interesse pubblico<br />
rispetto a quello dei cre<strong>di</strong>tori nonché nella necessità <strong>di</strong><br />
non paralizzare l’attività dell’ente. Ad analoga conclusione<br />
si perviene qualora si tratti <strong>di</strong> società in mano pubblica<br />
che si occupino <strong>di</strong> servizi pubblici essenziali (ccdd. società<br />
‘‘necessarie’’),ove il fallimento comporterebbe un’interruzione<br />
non tollerabile nello svolgimento del servizio.<br />
Allo stato attuale, dunque, una <strong>di</strong>sciplina univoca non è<br />
riscontrabile; tuttavia potrebbe ipotizzarsi che il legislatore,<br />
consapevole della non fallibilità <strong>di</strong> tali società, abbia<br />
voluto in qualche modo porre un rime<strong>di</strong>o nel caso <strong>di</strong><br />
società in mano pubblica che rappresentino un costo<br />
troppo elevato per gli enti locali. Il riferimento è all’art.<br />
14 c. 32 d.l. 78/10 conv. in L. 122/10 (6), che infatti<br />
esclude dalla sua applicabilità le società virtuose.<br />
Poiché le società in mano pubblica anche se provocano<br />
effetti <strong>di</strong>sastrosi sui bilanci dei Comuni non possono essere<br />
sottoposte al fallimento, il legislatore avrebbe imposto<br />
(perlomeno per i piccoli enti locali) la liquidazione<br />
delle stesse - con la necessaria e consequenziale reinternalizzazione<br />
del servizio dalle stesse svolte da parte del<br />
Comune - ovvero la cessione delle partecipazioni societarie,<br />
e quin<strong>di</strong> la <strong>di</strong>smissione totale in mano privata della<br />
gestione del servizio ovvero la creazione <strong>di</strong> una società<br />
mista che preveda l’apporto del socio privato (7).<br />
Raffaella Miranda - Magistrato della Corte dei conti,<br />
sez. contr. Campania<br />
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SPL - Disciplina e vincoli<br />
Affidamento del sistema idrico integrato e altre<br />
questioni relative alle società <strong>di</strong> gestione degli spl:<br />
il ‘‘decalogo’’ della Corte dei conti.<br />
n Corte dei conti, sez. contr. Lombar<strong>di</strong>a 19 gennaio<br />
2012 n.7<br />
In mancanza <strong>di</strong> una puntuale normativa <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />
interno, la gestione del servizio idrico integrato è<br />
regolata dalla <strong>di</strong>sciplina comunitaria in materia <strong>di</strong><br />
concorrenza. Trattandosi <strong>di</strong> servizio pubblico a rilevanza<br />
economica, l’estensione delle regole concorrenziali<br />
minime (gara ed evidenza pubblica) alla gestione<br />
del servizio è riba<strong>di</strong>ta dalla Corte Costituzionale<br />
nella pronuncia relativa all’ammissibilità del<br />
quesito referendario sull’art. 23 bis della l. n. 133/<br />
2008 (sent. n. 24/2011) e, successivamente, ripresa<br />
nella sentenza n. 320/2011, a tenore della quale l’abrogazione<br />
dell’art. 23 bis della l. n. 133/2008 non<br />
ha comportato alcuna reviviscenza delle norme caducate<br />
da tale articolo. Ferma tale premessa <strong>di</strong> sistema,<br />
alla luce dei 14 quesiti posti dalla provincia<br />
330 4/2012<br />
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<strong>di</strong> Varese alla Sezione regionale <strong>di</strong> Controllo per la<br />
Lombar<strong>di</strong>a, si sintetizza quanto segue: - le società in<br />
house affidatarie <strong>di</strong>rette della gestione del servizio<br />
idrico integrato sono escluse dall’ambito applicativo<br />
dell’art.4, comma 14, della l. n. 148/2011. Esse<br />
risultano, comunque, assoggettate al patto <strong>di</strong> stabilità<br />
interno in forza dell’autonoma <strong>di</strong>stinta previsione<br />
dell’art.18, comma 2 bis, ultimo periodo, d.l. n.<br />
112/2008, avente portata generale;<br />
— una società mista per la gestione del servizio<br />
idrico integrato, con socio privato operativo scelto<br />
me<strong>di</strong>ante gara c.d. ‘‘a doppio oggetto’’ nel rispetto<br />
dei presupposti enucleati dalla giurisprudenza comunitaria<br />
e nazionale, è esclusa dall’ambito dell’art.18,<br />
comma 2 bis, ultimo periodo, della l. n.<br />
133/2008 per quanto concerne l’assoggettamento<br />
al patto <strong>di</strong> stabilità interno, pur in mancanza <strong>di</strong><br />
una seconda gara per il conferimento del servizio,<br />
in quanto l’affidamento in favore <strong>di</strong> siffatta società<br />
riveste natura concorrenziale. Per la medesima ragione<br />
essa è esclusa sia dall’obbligo <strong>di</strong> consolidamento<br />
delle spese <strong>di</strong> personale ex art.20, comma 9,<br />
d.l. n.98/2011, sia dai <strong>di</strong>vieti e dalle limitazioni in<br />
materia <strong>di</strong> assunzioni ex art.18, comma 2 bis primo<br />
e secondo periodo del d.l. n. 112/2088;<br />
— in astratto, sussiste l’obbligo per gli enti locali<br />
<strong>di</strong> vigilare sull’osservanza del patto <strong>di</strong> stabilità interno<br />
da parte delle società controllate ex art.18,<br />
comma 2 bis, ultimo periodo, del d.l. n.112/2008,<br />
obbligo esplicitato nell’ultimo periodo del suddetto<br />
art.4, comma 14 del d.l. n. 138/2011;<br />
— allo stato attuale però, l’assoggettamento delle<br />
società in house al patto <strong>di</strong> stabilità interno non è<br />
operante, nelle more della compiuta attuazione del<br />
relativo obbligo normativo;<br />
— per quanto riguarda le modalità <strong>di</strong> gestione dei<br />
rapporti con le società partecipate, ai fini della<br />
corretta rappresentazione dei sal<strong>di</strong> del patto <strong>di</strong> stabilità<br />
interno, la Sezione segnala, in via meramente<br />
esemplificativa, alcune criticità relative a particolari<br />
operazioni che infragruppo: a) realizzazione<br />
<strong>di</strong> opere per conto dell’ente <strong>locale</strong>; b) concessione<br />
<strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>to da parte dell’ente e successiva rinunzia:<br />
c) alienazioni immobiliari infragruppo;<br />
— ai fini della fattispecie in oggetto afferente organismi<br />
partecipati <strong>di</strong> natura societaria, il vaglio del<br />
rispetto da parte dell’amministrazione del limite<br />
percentuale <strong>di</strong> spesa <strong>di</strong> personale correlato alle spe-<br />
Note:<br />
(6) Per un approfon<strong>di</strong>mento della tematica cfr. Novelli P., Società pubbliche: <strong>di</strong>smissioni,<br />
cessioni,ricognizione delle partecipazioni, controllo e ruolo della Corte<br />
dei Conti, in Azien<strong>di</strong>talia, 11/2011, p. 1 ss.<br />
(7) Per un’interpretazione complessiva della normativa, cfr. la delibera della<br />
Sez. Lombar<strong>di</strong>a 861/2010/PAR.