12.01.2013 Views

La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale ...

La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale ...

La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

........................<br />

Rubriche<br />

.......................................................................................................................<br />

.............................................................................................................................................................................................................................<br />

Sintesi e commenti<br />

Giurisprudenza in materia contabile<br />

a cura <strong>di</strong> Giancarlo Astegiano<br />

Magistrato della Corte dei conti<br />

.............................................................................................................................................................................................................................<br />

.................................................................................................<br />

Società - Ripiano per<strong>di</strong>te<br />

<strong>La</strong> per<strong>di</strong>ta della società in house obbliga l’ente<br />

<strong>locale</strong> al ripiano<br />

n Corte conti, sez. contr. Piemonte, 19 gennaio 2012,<br />

n. 3<br />

Gli enti locali sono tenuti a effettuare il ripiano<br />

delle per<strong>di</strong>te delle società partecipate che operino<br />

in house.<br />

Il caso<br />

Nell’ipotesi in cui una società in house - gestore <strong>di</strong> servizi<br />

pubblici locali - sia posta in liquidazione ex art. 14<br />

c. 32 d.l. 78/10 conv. in L. 122/10 il Comune si può trovare<br />

a dover affrontare <strong>di</strong>verse problematiche: innanzitutto,<br />

la possibilità <strong>di</strong> procedere alla gestione in proprio<br />

dei servizi e <strong>di</strong> reintegrare i lavoratori nell’organico dell’amministrazione;<br />

in secondo luogo, l’applicabilità della<br />

normativa sulla riduzione delle spese <strong>di</strong> personale (ex<br />

art. 1, co. 557, L. 296/06) e sul rispetto del patto <strong>di</strong> stabilità;<br />

infine, in presenza <strong>di</strong> per<strong>di</strong>te superiori al capitale<br />

sociale e <strong>di</strong> debiti verso terzi, la possibile qualifica <strong>di</strong> tali<br />

debiti come fuori bilancio.<br />

<strong>La</strong> soluzione<br />

<strong>La</strong> delibera della sez. controllo della Corte dei Conti per<br />

la Regione Piemonte si basa sulla <strong>di</strong>stinzione fra servizi<br />

aventi rilevanza economica e quelli che ne risultano privi.<br />

Come noto, l’importanza <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>fferenziazione è<br />

stata sottolineata anche dalla Corte Costituzionale che<br />

con la sentenza 272/04 ha <strong>di</strong>chiarato l’illegittimità costituzionale<br />

dell’art. 113 bis TUEL in quanto tale normativa<br />

non era giustificata dall’esigenza <strong>di</strong> tutelare la concorrenza:<br />

ai servizi pubblici, privi <strong>di</strong> rilevanza economica,<br />

infatti, risultano inapplicabili i principi comunitari<br />

sulla concorrenza.<br />

Ora, poiché come affermato dalla giurisprudenza amministrativa<br />

e da quella contabile, la qualificazione sulla rilevanza<br />

economica dei servizi è rimessa all’autonoma<br />

valutazione dell’ente, secondo la sezione piemontese,<br />

se l’ente <strong>locale</strong> dovesse escludere la rilevanza economica<br />

risulterebbe ammissibile la gestione in proprio dei<br />

servizi pubblici. Viceversa, qualora il servizio debba es-<br />

328 4/2012<br />

................<br />

sere qualificato dalla rilevanza economica deve applicarsi<br />

l’art. 4 d.l. 138/11 conv. in L. 148/11. In tal senso, la<br />

regola è la concorrenza e la liberalizzazione dei servizi<br />

pubblici, e l’eccezione è l’attribuzione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

esclusiva me<strong>di</strong>ante gara, in caso d’inidoneità del mercato<br />

libero a garantire un servizio rispondente ai bisogni<br />

della comunità.<br />

Tuttavia, tale <strong>di</strong>sciplina non riguarda le farmacie comunali,<br />

per le quali le modalità <strong>di</strong> gestione sono previste<br />

dall’art. 9 L. 475/68.<br />

Collegata alla questione esaminata risulta il secondo quesito<br />

affrontato dalla sezione, relativo alla possibilità <strong>di</strong><br />

reintegrare i lavoratori, ex <strong>di</strong>pendenti comunali, nell’organico<br />

dell’amministrazione. Secondo la giurisprudenza<br />

contabile richiamata dalla sezione piemontese sarebbe<br />

imposto alla p.a. - anche a prescindere dall’applicazione<br />

dell’art. 2112 c.c.- <strong>di</strong> reinserire nell’organico dell’ente <strong>locale</strong><br />

i <strong>di</strong>pendenti della società pubblica in presenza <strong>di</strong> determinati<br />

presupposti, quali la persistenza <strong>di</strong> una carenza<br />

organica, la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> risorse economiche, l’espressa<br />

volontà della p.a. <strong>di</strong> procedere alla copertura dei posti<br />

scoperti me<strong>di</strong>ante la riammissione dei <strong>di</strong>pendenti, l’inquadramento<br />

dei <strong>di</strong>pendenti nella medesima precedente<br />

posizione giuri<strong>di</strong>co - economica (SS.RR. 8/2010), il trasferimento<br />

<strong>di</strong> personale al momento della costituzione<br />

della società o dell’affidamento <strong>di</strong>retto del servizio alla<br />

medesima, la previsione del reintegro nel ruolo del comune<br />

in caso <strong>di</strong> scioglimento della società o <strong>di</strong> parziale<br />

reinternalizzazione dei servizi pubblici locali (Sez. Lombar<strong>di</strong>a<br />

1014/2010, Sez. <strong>La</strong>zio 67/2011).<br />

In relazione all’applicabilità della normativa sulla riduzione<br />

delle spese <strong>di</strong> personale e del rispetto del patto<br />

<strong>di</strong> stabilità, si ritiene che, con la reinternalizzazione, occorra<br />

procedere ad un particolare computo che includa,<br />

nella base <strong>di</strong> calcolo per accertare la riduzione, le spese<br />

per il personale da riassumere sostenute dalla società in<br />

house (Sez. Lombar<strong>di</strong>a 104/2008, e 1014/2010); tale<br />

conclusione è confermata dall’art. 20, co. 9 d.l. 98/11,<br />

conv. in L. 111/11.<br />

Con riguardo al patto <strong>di</strong> stabilità e all’obiettivo <strong>di</strong> saldo<br />

finanziario fissato per il 2012 (cfr. art. 31 L. 183/11)<br />

non essendo prevista alcuna esclusione l’ente dovrà sottostare<br />

a tale vincolo.<br />

Infine, la sezione piemontese indaga sulla possibilità <strong>di</strong><br />

qualificare - in presenza <strong>di</strong> per<strong>di</strong>te superiori al capitale<br />

sociale e <strong>di</strong> debiti verso terzi - tali debiti come fuori bilancio.<br />

Poiché, pur in presenza <strong>di</strong> una società in house, il Co-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!