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La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale ...

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Non più tollerati i ritar<strong>di</strong> delle pubbliche<br />

amministrazioni<br />

Evidentemente, non è apparso pleonastico al legislatore<br />

stabilire che, nel caso <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento ex<br />

art. 10bis della legge n. 241/1990, non possano essere<br />

addotti, tra i motivi che ostano all’accoglimento<br />

della domanda, inadempienze o ritar<strong>di</strong> attribuibili<br />

all’amministrazione.<br />

Semplificazioni nelle certificazioni tecniche<br />

«Le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti<br />

rilasciate alle imprese dagli enti <strong>di</strong> normalizzazione<br />

a ciò autorizzati e da società professionali o<br />

da professionisti abilitati sono sostitutive della verifica<br />

da parte della pubblica amministrazione e delle<br />

autorità competenti, fatti salvi i profili penali». Le<br />

pubbliche amministrazioni non possono richiedere<br />

adempimenti ulteriori (art. 11) e non possono sospendere<br />

l’attività d’impresa in attesa degli esiti<br />

delle verifiche, né comminare sanzioni.<br />

Infine, si stabiliscono norme, valevoli anche per gli<br />

enti locali, finalizzate a favorire la partecipazione<br />

delle micro, piccole e me<strong>di</strong>e imprese agli appalti<br />

pubblici.<br />

Le zone a burocrazia zero<br />

Le ‘‘zone a burocrazia zero’’ (a <strong>di</strong>re il vero, espressione<br />

un po’ enfatica, come l’espressione ‘‘impresa<br />

in un giorno’’, utilizzata come rubrica dell’art. 38<br />

del D.L. n. 112/2008), nate con l’art. 43 del D.L.<br />

n. 78/2010 per le regioni del sud, sono estese a tutto<br />

il territorio nazionale, con l’art. 14 della legge<br />

183/2011 (21).<br />

<strong>La</strong> <strong>di</strong>sciplina originaria intendeva favorire le ‘‘nuove<br />

iniziative produttive’’: tutti i provve<strong>di</strong>menti<br />

autorizzatori ad esse legate (a parte quelli <strong>di</strong> natura<br />

tributaria e quelli per iniziative in aree vincolate)<br />

sono adottati da un commissario del governo entro<br />

30 giorni dalla richiesta, convocando apposite conferenze<br />

<strong>di</strong> servizi; decorsi i 30 giorni vale il silenzio-assenso.<br />

Una bella semplificazione! Perché<br />

non estenderla a tutto il territorio? Puntualmente,<br />

vi ha provveduto, come detto, la legge n. 183/<br />

2011, anche perché, nel frattempo è intervenuta la<br />

Corte costituzionale a <strong>di</strong>chiarare la parziale, ma<br />

consistente, illegittimità dell’art. 43, del D.L. n.<br />

78/2010, con la sentenza n. 232/2011 a seguito <strong>di</strong><br />

un ricorso della Regione Puglia.<br />

Tale sentenza ha stabilito che la <strong>di</strong>sciplina delle<br />

‘‘zone a burocrazia zero’’ <strong>di</strong> cui al D.L. n. 78/<br />

2010, non si applica ai proce<strong>di</strong>menti amministrativi<br />

che si svolgono nell’ambito <strong>di</strong> competenze regionali<br />

residuali o concorrenti rispetto a quelle statali,<br />

..................... ..................................................................................................<br />

Servizi<br />

causa la genericità della norma e perché lo Stato<br />

può sostituirsi agli altri livelli <strong>di</strong> governo solo nell’ottica<br />

della sussi<strong>di</strong>arietà.<br />

Per questi motivi, nella nuova <strong>di</strong>sciplina della legge<br />

n. 183/2011, al posto del commissario del governo,<br />

viene introdotto l’ufficio <strong>locale</strong> del governo, presso<br />

la prefettura; con la partecipazione della regione,<br />

con la possibilità <strong>di</strong> intervento del medesimo solo<br />

dopo la decorrenza dei termini dell’art. 7 del<br />

D.P.R. n. 160/2010.<br />

Ciò significa che ‘‘gli atti conclusivi del proce<strong>di</strong>mento’’<br />

(chi svolge l’istruttoria, che richiede il<br />

maggior tempo?) per le ‘‘nuove iniziative produttive’’<br />

(anche le trasformazioni e i subentri?), ‘‘avviate<br />

su istanza <strong>di</strong> parte’’ (e, quin<strong>di</strong>, la norma non riguarda<br />

le Scia) sono adottati ‘‘entro 30 giorni’’ dall’Ufficio<br />

<strong>locale</strong> del Governo (in mancanza <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>mento<br />

espresso vale il silenzio-assenso).<br />

L’Ufficio <strong>locale</strong> del Governo è «istituito in ciascun<br />

capoluogo <strong>di</strong> provincia, su richiesta della regione,<br />

d’intesa con gli enti interessati e su proposta del<br />

ministro dell’interno, con decreto del presidente<br />

del consiglio dei ministri». Esso è «presieduto dal<br />

prefetto e composto da una rappresentante della regione,<br />

da un rappresentante della provincia, da un<br />

rappresentante della città metropolitana ove esistente,<br />

e da un rappresentante del comune interessato».<br />

«Il <strong>di</strong>ssenso <strong>di</strong> uno o più dei componenti, a<br />

pena <strong>di</strong> inammissibilità, deve essere manifestato<br />

nella riunione convocata dal prefetto, deve essere<br />

congruamente motivato e deve recare le specifiche<br />

in<strong>di</strong>cazioni delle mo<strong>di</strong>fiche e delle integrazioni<br />

eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Si<br />

considera acquisito l’assenso dell’amministrazione<br />

il cui rappresentante non partecipa alla riunione<br />

medesima, ovvero non esprime definitivamente la<br />

volontà dell’amministrazione rappresentata» (art.<br />

14, c. 3, legge n. 183/2011).<br />

Nel caso <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> competenza del Suap,<br />

il proce<strong>di</strong>mento presso l’Ufficio <strong>locale</strong> del governo<br />

viene attivato se il Suap medesimo non rispetta i<br />

termini del proce<strong>di</strong>mento or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> cui all’art.<br />

7 del D.P.R. n. 160/2010 (c. 5). Ciò svuota in modo<br />

consistente la <strong>di</strong>sciplina della prima ora e la rende<br />

sostanzialmente inutile, apparendo piuttosto come<br />

una modalità <strong>di</strong> appello/ricorso, concessa in via<br />

amministrativa all’impren<strong>di</strong>tore che non riceve risposta<br />

dal Suap.<br />

Nota:<br />

(21) ‘‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello<br />

Stato (Legge <strong>di</strong> stabilità 2012)’’.<br />

........................<br />

4/2012 327<br />

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