La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale ...
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Pagamenti<br />
I comuni rendono <strong>di</strong>sponibili sui siti web l’elenco<br />
dei pagamenti da effettuarsi per ogni proce<strong>di</strong>mento<br />
e gli altri riferimenti necessari per effettuarli. I comuni<br />
possono pre<strong>di</strong>sporre sistemi automatici <strong>di</strong> pagamento.<br />
In mancanza <strong>di</strong> questi, le ricevute dei pagamenti<br />
sono allegate in modalità informatica<br />
(scansione in PDF) all’istanza o alla segnalazione.<br />
Bollo<br />
L’imposta <strong>di</strong> bollo sui documenti informatici del<br />
proce<strong>di</strong>mento unico va calcolata con riferimento alla<br />
copia cartacea della modulistica e del provve<strong>di</strong>mento.<br />
Se il comune non è autorizzato al pagamento<br />
dell’imposta <strong>di</strong> bollo in modo virtuale, l’interessato<br />
acquista il bollo e inserisce nella domanda i<br />
numeri delle marche utilizzate e le annulla, conservandone<br />
gli originali. Il Suap dovrà attivare un sistema<br />
<strong>di</strong> controllo. <strong>La</strong> <strong>di</strong>sposizione fa ipotizzare<br />
che la modalità <strong>di</strong> pagamento virtuale dell’imposta<br />
sul bollo sia idonea ad assolvere ai vincoli del proce<strong>di</strong>mento<br />
telematico. In mancanza <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni<br />
espresse da parte dell’Agenzia delle entrate, ciascun<br />
Suap, eventualmente nell’ambito del coor<strong>di</strong>namento<br />
provinciale o regionale, dovrà attivare appositi<br />
accor<strong>di</strong> e convenzioni con l’Agenzia stessa.<br />
Rappresentanza<br />
Si conferma quanto gli Suap hanno già attivato,<br />
esplicitando la possibilità <strong>di</strong> conferire procura speciale<br />
per presentare domande e segnalazioni al<br />
Suap.<br />
Ricevuta<br />
In attesa degli strumenti che consentano la verifica<br />
della completezza formale della segnalazione o dell’istanza<br />
con modalità informatica, con il rilascio <strong>di</strong><br />
una ricevuta automatica, questa è sostituita dalla ricevuta<br />
della Pec o del portale nazionale o del sito<br />
Suap con web browser. Dalla data <strong>di</strong> emissione<br />
della ricevuta decorrono i termini per la conclusione<br />
del proce<strong>di</strong>mento e per l’attivazione <strong>di</strong> ricorsi<br />
giuris<strong>di</strong>zionali. Nel caso <strong>di</strong> Scia, l’attività può iniziare<br />
dalla data della presentazione, senza attendere<br />
il rilascio della ricevuta.<br />
Nel caso <strong>di</strong> presentazione della Scia alla camera <strong>di</strong><br />
commercio, in quanto contestuale alla ComUnica<br />
(per la nascita o la trasformazione dell’impresa),<br />
la ricevuta rilasciata all’utente, con la quale la camera<br />
<strong>di</strong> commercio attesta la consegna al Suap,<br />
ha i medesimi effetti, sopra descritti, della ricevuta<br />
rilasciata dal Suap.<br />
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Delega alla CCIAA<br />
Nel caso <strong>di</strong> funzioni del Suap svolte in delega dalla<br />
Camera <strong>di</strong> commercio, le attività svolte dalla medesima<br />
e dal comune sono stabilite da un apposito documento<br />
pubblicato sul portale nazionale (18), come<br />
previsto dalla convenzione quadro Anci-Unioncamere.<br />
Commissario ad acta<br />
Per superare eventuali <strong>di</strong>fficoltà che impe<strong>di</strong>scono la<br />
piena operatività del Suap, può essere nominato un<br />
commissario ad acta. Nel caso in cui nel territorio<br />
non sia presente una adeguata infrastruttura, l’interessato<br />
può presentare l’istanza o la segnalazione<br />
anche su supporto cartaceo.<br />
Procedure <strong>di</strong> emergenza<br />
Nel caso <strong>di</strong> mancato funzionamento dei <strong>di</strong>spositivi<br />
informatici per un periodo superiore alle tre ore,<br />
l’interessato può presentare l’istanza o la segnalazione<br />
anche su supporto cartaceo. Entro cinque<br />
giorni dal ripristino del sistema, l’interessato deve<br />
provvedere all’invio telematico, senza ripetere i<br />
versamenti effettuati.<br />
Allegati pesanti<br />
Se il canale telematico non consente la ricezione <strong>di</strong><br />
allegati ‘‘pesanti’’, l’interessato può presentare<br />
questi ultimi al Suap su altro supporto informatico,<br />
illustrandone i motivi. Il proce<strong>di</strong>mento decorre dalla<br />
presentazione al Suap della documentazione<br />
completa.<br />
A proposito <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento completamente telematico<br />
tra Suap e imprese, va richiamato il<br />
D.P.C.M. 22 luglio 2011 (19), che, in attuazione<br />
del Co<strong>di</strong>ce dell’amministrazione <strong>di</strong>gitale, ha stabilito<br />
che dal 1 luglio 2013 tutti i rapporti tra pubbliche<br />
amministrazioni e imprese devono svolgersi<br />
con modalità ‘‘esclusivamente telematica’’ e sottoscritte<br />
con firma <strong>di</strong>gitale, laddove previsto (art. 65,<br />
c. 1bis, del D.Lgs. n. 82/2005, richiamato dall’art.<br />
4, c. 2 del Decreto). «Le pubbliche amministrazioni<br />
non possono accettare o effettuare in forma cartacea<br />
le comunicazioni <strong>di</strong> cui all’art. 5bis, c. 1, del<br />
Note:<br />
Servizi<br />
(18) Ve<strong>di</strong> la pagina http://www.impresainungiorno.gov.it/pubbliche-amministrazioni/schema-<strong>di</strong>-documento.<br />
(19) D.P.C.M. 22 luglio 2011, ‘‘Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese<br />
e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 5bis del Co<strong>di</strong>ce dell’amministrazione<br />
<strong>di</strong>gitale, <strong>di</strong> cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni’’.<br />
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4/2012 325<br />
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