La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale ...
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za valore aggiunto. In questi casi, se richiesto, il<br />
Suap dovrà essere a <strong>di</strong>sposizione dell’utente per<br />
ricevere l’istanza o la segnalazione, che dovrà trasmettere<br />
all’autorità competente, per l’istruttoria e<br />
la conclusione del proce<strong>di</strong>mento. Il Suap, se richiesto,<br />
dovrà anche essere a <strong>di</strong>sposizione per<br />
‘‘consegnare’’ all’utente l’esito finale del proce<strong>di</strong>mento.<br />
In questi casi, l’attività delSuapsiconfigura<br />
come attività <strong>di</strong> servizio, tesa ad agevolare<br />
l’utente; ma se l’utente fosse già in grado <strong>di</strong> interloquire<br />
<strong>di</strong>rettamente con la pubblica amministrazione-autorità<br />
competente, l’obbligo <strong>di</strong> rivolgersi<br />
comunque al Suap costituirebbe un maggior onere<br />
sia per l’utente sia per la pubblica amministrazione<br />
nel suo complesso.<br />
Da rilevare che lo stesso Ministro dello sviluppo<br />
economico, nell’adottare i decreti del 26 ottobre<br />
2011 (in materia <strong>di</strong> iscrizione nel registro delle imprese<br />
e nel Rea dei soggetti che intendono esercitare<br />
le attività <strong>di</strong>: me<strong>di</strong>atore, agente e rappresentante<br />
<strong>di</strong> commercio, me<strong>di</strong>atore marittimo e spe<strong>di</strong>zioniere),<br />
stabilisce che l’utente debba presentare <strong>di</strong>rettamente<br />
la Scia alla Camera <strong>di</strong> commercio, utilizzando<br />
la procedura della comunicazione unica, invece<br />
che per il tramite del Suap (11), ad<strong>di</strong>rittura forzando<br />
in ciò la normativa.<br />
Suap coor<strong>di</strong>natore dei controlli<br />
L’art. 7, ‘‘Semplificazione fiscale’’, si pone l’obiettivo<br />
<strong>di</strong> ‘‘ridurre il peso della burocrazia che grava<br />
sulle imprese e più in generale sui contribuenti’’<br />
(c. 1).<br />
Il c. 2, lett. a)-d), detta una nuova <strong>di</strong>sciplina in materia<br />
<strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento, trasparenza e riduzione dell’impatto<br />
sul contribuente dei controlli amministrativi<br />
e delle ispezioni. Tali controlli e ispezioni devono<br />
essere gestiti in modo unificato, con cadenza<br />
massima semestrale e non possono proseguire per<br />
più <strong>di</strong> 15 giorni. In particolare:<br />
gli accessi presso le imprese micro, piccole e me<strong>di</strong>e<br />
(12) per controlli <strong>di</strong> carattere amministrativo<br />
devono essere programmati e coor<strong>di</strong>nati;<br />
a livello statale la <strong>di</strong>sciplina del coor<strong>di</strong>namento e<br />
della programmazione dei controlli viene fissata<br />
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;<br />
a livello substatale, gli accessi presso i locali delle<br />
imprese <strong>di</strong>sposti dalle amministrazioni locali inserite<br />
nel conto economico consolidato della pubblica<br />
amministrazione devono essere oggetto <strong>di</strong><br />
programmazione perio<strong>di</strong>ca. Il coor<strong>di</strong>namento degli<br />
accessi è affidato al comune (che può stabilire <strong>di</strong><br />
affidare al Suap tale funzione). Il comune, in alternativa,<br />
può avvalersi delle camere <strong>di</strong> commercio<br />
(art. 7, c. 2, lett. a), punto 2);<br />
..................... ..................................................................................................<br />
sono esclusi dalla <strong>di</strong>sciplina sopra dettata i controlli<br />
e gli accessi in materia <strong>di</strong>:<br />
— repressione dei reati,<br />
— tutela della salute,<br />
— tutela della sicurezza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro,<br />
— tutela dell’igiene pubblica,<br />
— tutela della pubblica incolumità,<br />
— tutela dell’or<strong>di</strong>ne e della sicurezza pubblica,<br />
— necessità ed urgenza, decisi con provve<strong>di</strong>menti<br />
motivati;<br />
la <strong>di</strong>sciplina sopra dettata costituisce attuazione<br />
dei principi <strong>di</strong> cui all’art. 117 della Costituzione,<br />
c. 2, lett. e), m), p), r), attuazione della Direttiva<br />
2006/123/CE e della normativa comunitaria in materia<br />
<strong>di</strong> imprese micro, piccole e me<strong>di</strong>e.<br />
Il regolamento per i proce<strong>di</strong>menti<br />
<strong>di</strong> sicurezza antincen<strong>di</strong>o<br />
Servizi<br />
Con D.P.R. n. 151/2011 (13) è stata innovata la <strong>di</strong>sciplina<br />
del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> sicurezza antincen<strong>di</strong>o<br />
e sono stati regolamentati i rapporti con lo Sportello<br />
unico per le attività produttive.<br />
Il nuovo regolamento in<strong>di</strong>vidua le attività soggette<br />
alla <strong>di</strong>sciplina della prevenzione incen<strong>di</strong> e semplifica<br />
gli adempimenti a carico degli utenti.<br />
<strong>La</strong> nuova <strong>di</strong>sciplina tiene ovviamente conto degli<br />
effetti dovuti all’introduzione della segnalazione<br />
certificata <strong>di</strong> inizio attività (legge n. 122/2010)<br />
sui proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> competenza del corpo dei vigili<br />
del fuoco, nonché <strong>di</strong> quanto previsto dal regolamento<br />
sullo Sportello unico per le attività produttive<br />
(14).<br />
Per la prima volta viene introdotto il principio <strong>di</strong><br />
proporzionalità, in base al quale gli adempimenti<br />
amministrativi vengono <strong>di</strong>versificati in relazione<br />
Note:<br />
(11) Così come stabilivano gli artt. 73-76 del D. Lgs. 59/2010, <strong>di</strong> applicazione<br />
della Direttiva servizi.<br />
(12) Si veda la ‘‘Raccomandazione 2003/361/CE’’, relativa alla definizione delle<br />
microimprese, piccole e me<strong>di</strong>e imprese.Le microimprese, le piccole o me<strong>di</strong>e imprese<br />
vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero<br />
del loro bilancio totale annuale.Una me<strong>di</strong>a impresa è definita come un’impresa<br />
il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni<br />
<strong>di</strong> euro o il cui totale <strong>di</strong> bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni <strong>di</strong> euro.Una<br />
piccola impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a<br />
50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni<br />
<strong>di</strong> euro.Una microimpresa è definita come un’impresa il cui organico sia<br />
inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale <strong>di</strong> bilancio annuale non superi<br />
2 milioni <strong>di</strong> euro.<br />
(13) ‘‘Regolamento recante semplificazione della <strong>di</strong>sciplina dei proce<strong>di</strong>menti relativi<br />
alla prevenzione degli incen<strong>di</strong>, a norma dell’art. 49, c. 4quater, del D.L. 31<br />
maggio 2010, n. 78, convertito, con mo<strong>di</strong>ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010,<br />
n. 122’’.<br />
(14) D.P.R. n. 160/2010.<br />
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4/2012 323<br />
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