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La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale ...

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Semplificazioni <strong>di</strong> adempimenti burocratici<br />

L’art. 6 del D.L. n. 70/2011 introduce norme ‘‘per<br />

ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e<br />

gravanti in particolare sulle piccole e me<strong>di</strong>e imprese’’<br />

(c. 1).<br />

Anche in questo caso l’articolo si presenta con la<br />

medesima modalità <strong>di</strong> redazione innovativa <strong>di</strong> cui<br />

si è detto sopra.<br />

Il Co<strong>di</strong>ce della privacy è mo<strong>di</strong>ficato, in coerenza<br />

con la normativa europea, nel senso <strong>di</strong> limitare le<br />

comunicazioni relative alla riservatezza dei dati<br />

personali ai rapporti con i citta<strong>di</strong>ni; pertanto, tali<br />

comunicazioni non sono prescritte nei rapporti tra<br />

imprese ed enti o associazioni.<br />

<strong>La</strong> norma stabilisce che «Le pubbliche amministrazioni<br />

devono pubblicare sul sito istituzionale l’elenco<br />

degli atti e dei documenti necessari per ottenere<br />

provve<strong>di</strong>menti amministrativi; altri atti o documenti<br />

possono essere richiesti solo se strettamente<br />

necessari e non possono costituire ragione <strong>di</strong> rigetto<br />

dell’istanza del privato» (c. 1, lett. b). Le <strong>di</strong>sposizioni<br />

seguenti hanno lo scopo <strong>di</strong> rendere effettivamente<br />

trasparente l’azione amministrativa e <strong>di</strong><br />

ridurre gli oneri informativi gravanti su citta<strong>di</strong>ni e<br />

imprese’’ (c. 2, lett. b). Per questi fini si <strong>di</strong>spone<br />

che:<br />

le pubbliche amministrazioni devono pubblicare,<br />

entro 90 giorni (12 agosto 2011) sui siti istituzionali<br />

‘‘l’elenco degli atti e dei documenti che l’istante<br />

ha l’onere <strong>di</strong> produrre a corredo dell’istanza’’. A rigore<br />

le Scia non sono comprese nel concetto <strong>di</strong><br />

istanza: dovrebbero essere quin<strong>di</strong> escluse? Si ritiene<br />

<strong>di</strong> no, anche alla luce <strong>di</strong> quanto stabilito al c. 2,<br />

lett. b, punto 3), richiamato più sotto alla lett. d). Il<br />

D.L. 70/2011 prevede che la <strong>di</strong>sposizione non si<br />

applichi per i documenti previsti da norme <strong>di</strong> legge,<br />

<strong>di</strong> regolamento o altri atti pubblicati sulla Gazzetta<br />

Ufficiale; tale esclusione è poi stata eliminata dall’art.<br />

6, c. 6, dello Statuto delle imprese (7) (ve<strong>di</strong><br />

oltre). L’esclusione appariva comunque inopportuna,<br />

non in linea con il fine <strong>di</strong> trasparenza e completezza<br />

dell’aiuto che le pubbliche amministrazioni<br />

dovrebbero fornire agli utenti con la pubblicazione<br />

<strong>di</strong> tutto quanto è necessario produrre (<strong>di</strong>chiarazioni,<br />

atti, documenti, ecc.) per la presentazione <strong>di</strong> domande<br />

o <strong>di</strong> segnalazioni complete. Inoltre la norma<br />

rischiava <strong>di</strong> avere un contenuto vuoto, in quanto<br />

non si capisce quali documenti debbano essere richiesti<br />

se non previsti da norme <strong>di</strong> legge o <strong>di</strong> regolamento.<br />

<strong>La</strong> richiesta <strong>di</strong> documenti ulteriori non necessari<br />

(se fossero necessari sarebbero previsti dalla<br />

legge o dal regolamento) è un aggravio <strong>di</strong> oneri informativi,<br />

che contrasta con la normativa in materia<br />

<strong>di</strong> riduzione <strong>di</strong> tali oneri;<br />

la mancata pubblicazione dell’elenco degli atti e<br />

..................... ..................................................................................................<br />

dei documenti che l’istante ha l’onere <strong>di</strong> produrre a<br />

corredo dell’istanza è valutato ai fini della retribuzione<br />

<strong>di</strong> risultato dei <strong>di</strong>rigenti responsabili;<br />

in mancanza <strong>di</strong> tale pubblicazione, la pubblica<br />

amministrazione non può respingere l’istanza adducendo<br />

la carenza <strong>di</strong> un atto o un documento,<br />

ma deve invitare l’istante a regolarizzare la documentazione<br />

fissando un termine congruo (i comuni<br />

si comportano così da tempo). L’eventuale <strong>di</strong>niego<br />

è nullo;<br />

nel caso <strong>di</strong> Scia, la presentazione carente <strong>di</strong> documenti,<br />

in mancanza <strong>di</strong> pubblicazione sul sito dei<br />

documenti necessari, non impe<strong>di</strong>rà all’impren<strong>di</strong>tore<br />

<strong>di</strong> iniziare l’attività dalla data <strong>di</strong> presentazione della<br />

Scia. L’amministrazione dovrà procedere con la richiesta<br />

<strong>di</strong> regolarizzazione, peraltro come già stabilito<br />

dal c. 3 dell’art. 19 della legge 241/1990, che<br />

prevede la conformazione della Scia, ma non potrà<br />

opporre il <strong>di</strong>niego e neppure l’inibizione temporanea<br />

ad iniziare l’attività;<br />

nel caso in cui non sia prevista la pubblicazione<br />

sulla Gazzetta ufficiale, gli atti a valenza regolamentare<br />

sono pubblicati sui siti istituzionali <strong>di</strong> ciascuna<br />

amministrazione, secondo i criteri stabiliti<br />

con D.P.C.M. da emanarsi entro 90 gg dalla pubblicazione<br />

sulla G.U. della legge <strong>di</strong> conversione (alla<br />

scadenza del 11.7.2011 e alla data del 20 marzo<br />

2012 il decreto non è stato ancora emanato).<br />

«Per ridurre gli adempimenti connessi all’utilizzo<br />

dei piccoli serbatoi <strong>di</strong> gas <strong>di</strong> petrolio liquefatto,<br />

l’art. 2, c. 16septies, del D.L. 29 <strong>di</strong>cembre 2010,<br />

n. 225, convertito con mo<strong>di</strong>ficazioni dalla legge<br />

26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato» (ma allora perché<br />

era stato approvato appena tre mesi prima?)<br />

Viene previsto che le aziende sanitarie del servizio<br />

sanitario nazionale adottino procedure telematiche<br />

per consentire il pagamento on line delle prestazioni<br />

erogate, nonché la consegna, tramite<br />

web, posta elettronica certificata o altre modalità<br />

<strong>di</strong>gitali, dei referti me<strong>di</strong>ci. <strong>La</strong> <strong>di</strong>sciplina attuativa<br />

viene rinviata ad un D.P.C.M. da adottarsi entro<br />

90 gg. dalla pubblicazione della legge <strong>di</strong> conversione.<br />

(alla scadenza dell’11 luglio 2011e alla data del<br />

20 marzo 2012 il decreto non è stato adottato).<br />

Per i trasporti eccezionali su gomma è «sufficiente<br />

prevedere la trasmissione, per via telematica, della<br />

prescritta richiesta <strong>di</strong> autorizzazione, corredata<br />

della necessaria documentazione, all’ente proprietario<br />

o concessionario per le autostrade, strade statali<br />

e militari, e alle regioni per la rimanente rete<br />

viaria, almeno quin<strong>di</strong>ci giorni prima della data fissata<br />

per il viaggio» (c. 1, lett. e e c. 2, lett. e).<br />

Nota:<br />

(7) Legge n. 180/2011.<br />

Servizi<br />

........................<br />

4/2012 321<br />

................

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