La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale ...
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Tavola 1<br />
Art. 43 T.U. - Confronto con la versione previgente<br />
Art. 43, c. 1 -<br />
Versione vigente<br />
Le amministrazioni pubbliche<br />
e i gestori <strong>di</strong> pubblici<br />
servizi sono tenuti ad acquisire<br />
d’ufficio le informazioni<br />
oggetto delle <strong>di</strong>chiarazioni<br />
sostitutive <strong>di</strong> cui agli artt.i<br />
46 e 47, nonché tutti i dati<br />
e i documenti che siano in<br />
possesso delle pubbliche<br />
amministrazioni, previa in<strong>di</strong>cazione,<br />
da parte dell’interessato,<br />
degli elementi in<strong>di</strong>spensabili<br />
per il reperimento<br />
delle informazioni o<br />
dei dati richiesti, ovvero ad<br />
accettare la <strong>di</strong>chiarazione<br />
sostitutiva prodotta dall’interessato.<br />
Art. 43, c. 1 -<br />
Versione previgente<br />
Le amministrazioni pubbliche<br />
e i gestori <strong>di</strong> pubblici<br />
servizi non possono richiedere<br />
atti o certificati concernenti<br />
stati, qualità personali<br />
e fatti che risultino<br />
elencati all’art. 46, che siano<br />
attestati in documenti<br />
già in loro possesso o che<br />
comunque esse stesse siano<br />
tenute a certificare. In<br />
luogo <strong>di</strong> tali atti o certificati<br />
i soggetti in<strong>di</strong>cati nel presente<br />
comma sono tenuti<br />
ad acquisire d’ufficio le relative<br />
informazioni, previa<br />
in<strong>di</strong>cazione, da parte dell’interessato,dell’amministrazione<br />
competente e degli<br />
elementi in<strong>di</strong>spensabili<br />
per il reperimento delle informazioni<br />
o dei dati richiesti,<br />
ovvero ad accettare la<br />
<strong>di</strong>chiarazione sostitutiva<br />
prodotta dall’interessato.<br />
L’uso delle nuove tecnologie<br />
nella semplificazione documentale<br />
<strong>La</strong> riforma interviene altresì sostenendo l’utilizzo<br />
delle nuove tecnologie nella semplificazione documentale.<br />
Non viene ovviamente in questa sede presa<br />
in considerazione quella parte <strong>di</strong> semplificazione<br />
documentale, oggetto del D.Lgs 7 marzo 2005, n.<br />
82 - Co<strong>di</strong>ce dell’amministrazione <strong>di</strong>gitale (d’ora<br />
in poi per como<strong>di</strong>tà espositiva ‘‘Cad’’), costituita<br />
dalla sostituzione progressiva del supporto documentale<br />
cartaceo con quello informatico e con le<br />
comunicazioni telematiche. In questo contesto le<br />
nuove tecnologie vengono invece prese in considerazione<br />
sia come mezzo <strong>di</strong> informazione ‘‘<strong>di</strong>ffusa’’<br />
agli utenti sugli strumenti adottati dalla singola amministrazione<br />
sulla semplificazione documentale,<br />
sia come efficace modalità <strong>di</strong> attuazione dell’accertamento<br />
d’ufficio.<br />
Dal primo punto <strong>di</strong> vista, il nuovo art. 72, c. 2 del<br />
T.U. prevede che, attraverso il sito istituzionale, ogni<br />
amministrazione renda trasparenti le misure e le modalità<br />
con cui ha organizzato gli istituti <strong>di</strong> semplificazione<br />
documentale ed in particolare quelle per<br />
rendere efficiente, efficace e tempestiva l’acquisizione<br />
d’ufficio dei dati e per l’effettuazione del controllo<br />
sulle <strong>di</strong>chiarazioni sostitutive presentate.<br />
..................... ..................................................................................................<br />
Organizzazione<br />
Mentre nella formulazione precedente della norma<br />
si in<strong>di</strong>cava la necessità <strong>di</strong> rendere note le misure organizzative<br />
poste in essere per l’esecuzione dei soli<br />
controlli sulle <strong>di</strong>chiarazioni sostitutive, in quella riformata<br />
è previsto l’obbligo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care anche le<br />
modalità <strong>di</strong> effettuazione delle acquisizioni d’ufficio<br />
rispetto alle altre pa interessate. Inoltre, <strong>di</strong>versamente<br />
da prima, è previsto che lo strumento <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione<br />
<strong>di</strong> tali ‘‘istruzioni’’ sia obbligatoriamente il<br />
sito istituzionale.<br />
I suddetti adempimenti sono da coor<strong>di</strong>narsi con le<br />
altre <strong>di</strong>sposizioni in tema <strong>di</strong> informazione telematica<br />
previste dal Cad. Nel sito istituzionale, creando<br />
ove ritenuto opportuno una specifica partizione denominata<br />
‘‘Semplificazione documentale’’ (oppure<br />
‘‘Accertamenti d’ufficio e controlli’’), deve essere<br />
innanzitutto in<strong>di</strong>cato l’ufficio in<strong>di</strong>viduato dalla stessa<br />
amministrazione come responsabile degli adempimenti<br />
in materia (ve<strong>di</strong> successivo paragrafo),<br />
con il nominativo e i recapiti del relativo titolare responsabile.<br />
Saranno quin<strong>di</strong> inseriti gli schemi <strong>di</strong><br />
convenzione aperte all’adesione delle pa interessate,<br />
ai fini dell’accertamento d’ufficio e del controllo<br />
sulle <strong>di</strong>chiarazioni presentate (ve<strong>di</strong> in seguito). Dovranno<br />
quin<strong>di</strong> essere presenti i riferimenti e le istruzioni<br />
per accedere alle banche dati e agli archivi on<br />
line una volta stipulate le predette convenzioni da<br />
parte delle pa interessate. Con riferimento a quanto<br />
<strong>di</strong>sposto dall’art. 57 del Cad, devono essere presenti<br />
nel sito i moduli pre<strong>di</strong>posti dalla pa per la presentazione<br />
delle <strong>di</strong>chiarazioni sostitutive. <strong>La</strong> presenza sul<br />
sito <strong>di</strong> tali moduli può essere anche soltanto segnalata<br />
nell’ambito della partizione de<strong>di</strong>cata all’ufficio<br />
‘‘Semplificazione documentale’’, con un rinvio alle<br />
pagine del sito de<strong>di</strong>cate ai singoli proce<strong>di</strong>menti e<br />
servizi. L’inadempimento è sanzionato con l’impossibilità<br />
<strong>di</strong> richiedere specificamente il modello e rileva<br />
ai fini della valutazione della performance in<strong>di</strong>viduale<br />
dei <strong>di</strong>rigenti responsabili.<br />
Nell’attuazione dell’accertamento d’ufficio sono <strong>di</strong><br />
fondamentale importanza le tecnologie informatiche<br />
e telematiche per la celerità dell’acquisizione<br />
delle informazioni necessarie. Già il T.U. all’art.<br />
43, c. 3 e 4, prevedeva che l’acquisizione d’ufficio<br />
potesse avvenire rispettivamente attraverso comunicazione<br />
telematica ovvero consultazione telematica<br />
<strong>di</strong>retta <strong>di</strong> albi, elenchi e registri pubblici conservati<br />
informaticamente. Il c. 2 della stessa norma<br />
prevedeva persino la possibilità <strong>di</strong> consultazione<br />
<strong>di</strong>retta degli archivi <strong>di</strong> altra pa, al fine <strong>di</strong> verificare<br />
l’esattezza <strong>di</strong> qualunque dato utile in fase istruttoria,<br />
previa autorizzazione della pa interessata, con<br />
in<strong>di</strong>cazione dei limiti e delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> accesso<br />
avuto riguardo, in particolar modo, alla tutela dei<br />
dati personali.<br />
In tal senso il nuovo art. 72, c. 1, del T.U. richiama<br />
........................<br />
4/2012 315<br />
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