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La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale ...

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Tavola 1<br />

Art. 43 T.U. - Confronto con la versione previgente<br />

Art. 43, c. 1 -<br />

Versione vigente<br />

Le amministrazioni pubbliche<br />

e i gestori <strong>di</strong> pubblici<br />

servizi sono tenuti ad acquisire<br />

d’ufficio le informazioni<br />

oggetto delle <strong>di</strong>chiarazioni<br />

sostitutive <strong>di</strong> cui agli artt.i<br />

46 e 47, nonché tutti i dati<br />

e i documenti che siano in<br />

possesso delle pubbliche<br />

amministrazioni, previa in<strong>di</strong>cazione,<br />

da parte dell’interessato,<br />

degli elementi in<strong>di</strong>spensabili<br />

per il reperimento<br />

delle informazioni o<br />

dei dati richiesti, ovvero ad<br />

accettare la <strong>di</strong>chiarazione<br />

sostitutiva prodotta dall’interessato.<br />

Art. 43, c. 1 -<br />

Versione previgente<br />

Le amministrazioni pubbliche<br />

e i gestori <strong>di</strong> pubblici<br />

servizi non possono richiedere<br />

atti o certificati concernenti<br />

stati, qualità personali<br />

e fatti che risultino<br />

elencati all’art. 46, che siano<br />

attestati in documenti<br />

già in loro possesso o che<br />

comunque esse stesse siano<br />

tenute a certificare. In<br />

luogo <strong>di</strong> tali atti o certificati<br />

i soggetti in<strong>di</strong>cati nel presente<br />

comma sono tenuti<br />

ad acquisire d’ufficio le relative<br />

informazioni, previa<br />

in<strong>di</strong>cazione, da parte dell’interessato,dell’amministrazione<br />

competente e degli<br />

elementi in<strong>di</strong>spensabili<br />

per il reperimento delle informazioni<br />

o dei dati richiesti,<br />

ovvero ad accettare la<br />

<strong>di</strong>chiarazione sostitutiva<br />

prodotta dall’interessato.<br />

L’uso delle nuove tecnologie<br />

nella semplificazione documentale<br />

<strong>La</strong> riforma interviene altresì sostenendo l’utilizzo<br />

delle nuove tecnologie nella semplificazione documentale.<br />

Non viene ovviamente in questa sede presa<br />

in considerazione quella parte <strong>di</strong> semplificazione<br />

documentale, oggetto del D.Lgs 7 marzo 2005, n.<br />

82 - Co<strong>di</strong>ce dell’amministrazione <strong>di</strong>gitale (d’ora<br />

in poi per como<strong>di</strong>tà espositiva ‘‘Cad’’), costituita<br />

dalla sostituzione progressiva del supporto documentale<br />

cartaceo con quello informatico e con le<br />

comunicazioni telematiche. In questo contesto le<br />

nuove tecnologie vengono invece prese in considerazione<br />

sia come mezzo <strong>di</strong> informazione ‘‘<strong>di</strong>ffusa’’<br />

agli utenti sugli strumenti adottati dalla singola amministrazione<br />

sulla semplificazione documentale,<br />

sia come efficace modalità <strong>di</strong> attuazione dell’accertamento<br />

d’ufficio.<br />

Dal primo punto <strong>di</strong> vista, il nuovo art. 72, c. 2 del<br />

T.U. prevede che, attraverso il sito istituzionale, ogni<br />

amministrazione renda trasparenti le misure e le modalità<br />

con cui ha organizzato gli istituti <strong>di</strong> semplificazione<br />

documentale ed in particolare quelle per<br />

rendere efficiente, efficace e tempestiva l’acquisizione<br />

d’ufficio dei dati e per l’effettuazione del controllo<br />

sulle <strong>di</strong>chiarazioni sostitutive presentate.<br />

..................... ..................................................................................................<br />

Organizzazione<br />

Mentre nella formulazione precedente della norma<br />

si in<strong>di</strong>cava la necessità <strong>di</strong> rendere note le misure organizzative<br />

poste in essere per l’esecuzione dei soli<br />

controlli sulle <strong>di</strong>chiarazioni sostitutive, in quella riformata<br />

è previsto l’obbligo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care anche le<br />

modalità <strong>di</strong> effettuazione delle acquisizioni d’ufficio<br />

rispetto alle altre pa interessate. Inoltre, <strong>di</strong>versamente<br />

da prima, è previsto che lo strumento <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione<br />

<strong>di</strong> tali ‘‘istruzioni’’ sia obbligatoriamente il<br />

sito istituzionale.<br />

I suddetti adempimenti sono da coor<strong>di</strong>narsi con le<br />

altre <strong>di</strong>sposizioni in tema <strong>di</strong> informazione telematica<br />

previste dal Cad. Nel sito istituzionale, creando<br />

ove ritenuto opportuno una specifica partizione denominata<br />

‘‘Semplificazione documentale’’ (oppure<br />

‘‘Accertamenti d’ufficio e controlli’’), deve essere<br />

innanzitutto in<strong>di</strong>cato l’ufficio in<strong>di</strong>viduato dalla stessa<br />

amministrazione come responsabile degli adempimenti<br />

in materia (ve<strong>di</strong> successivo paragrafo),<br />

con il nominativo e i recapiti del relativo titolare responsabile.<br />

Saranno quin<strong>di</strong> inseriti gli schemi <strong>di</strong><br />

convenzione aperte all’adesione delle pa interessate,<br />

ai fini dell’accertamento d’ufficio e del controllo<br />

sulle <strong>di</strong>chiarazioni presentate (ve<strong>di</strong> in seguito). Dovranno<br />

quin<strong>di</strong> essere presenti i riferimenti e le istruzioni<br />

per accedere alle banche dati e agli archivi on<br />

line una volta stipulate le predette convenzioni da<br />

parte delle pa interessate. Con riferimento a quanto<br />

<strong>di</strong>sposto dall’art. 57 del Cad, devono essere presenti<br />

nel sito i moduli pre<strong>di</strong>posti dalla pa per la presentazione<br />

delle <strong>di</strong>chiarazioni sostitutive. <strong>La</strong> presenza sul<br />

sito <strong>di</strong> tali moduli può essere anche soltanto segnalata<br />

nell’ambito della partizione de<strong>di</strong>cata all’ufficio<br />

‘‘Semplificazione documentale’’, con un rinvio alle<br />

pagine del sito de<strong>di</strong>cate ai singoli proce<strong>di</strong>menti e<br />

servizi. L’inadempimento è sanzionato con l’impossibilità<br />

<strong>di</strong> richiedere specificamente il modello e rileva<br />

ai fini della valutazione della performance in<strong>di</strong>viduale<br />

dei <strong>di</strong>rigenti responsabili.<br />

Nell’attuazione dell’accertamento d’ufficio sono <strong>di</strong><br />

fondamentale importanza le tecnologie informatiche<br />

e telematiche per la celerità dell’acquisizione<br />

delle informazioni necessarie. Già il T.U. all’art.<br />

43, c. 3 e 4, prevedeva che l’acquisizione d’ufficio<br />

potesse avvenire rispettivamente attraverso comunicazione<br />

telematica ovvero consultazione telematica<br />

<strong>di</strong>retta <strong>di</strong> albi, elenchi e registri pubblici conservati<br />

informaticamente. Il c. 2 della stessa norma<br />

prevedeva persino la possibilità <strong>di</strong> consultazione<br />

<strong>di</strong>retta degli archivi <strong>di</strong> altra pa, al fine <strong>di</strong> verificare<br />

l’esattezza <strong>di</strong> qualunque dato utile in fase istruttoria,<br />

previa autorizzazione della pa interessata, con<br />

in<strong>di</strong>cazione dei limiti e delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> accesso<br />

avuto riguardo, in particolar modo, alla tutela dei<br />

dati personali.<br />

In tal senso il nuovo art. 72, c. 1, del T.U. richiama<br />

........................<br />

4/2012 315<br />

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