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La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale ...

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Organizzazione<br />

il comportamento del funzionario pubblico che richiedeva<br />

illegittimamente tale documentazione<br />

(art. 74 T.U.). Con la nuova <strong>di</strong>sciplina oltre che<br />

‘‘sull’autore del reato’’ si agisce sul ‘‘corpo del<br />

reato’’, <strong>di</strong>chiarando il certificato ‘‘valido e utilizzabile’’<br />

solo nei confronti dei privati e dunque, a contrario,<br />

invalido e inutilizzabile nei confronti della<br />

pa. C’è da chiedersi cosa accada qualora l’utente<br />

produca, sua sponte, i certificati. Sufficientemente<br />

chiaro è il concetto <strong>di</strong> inutilizzabilità del certificato.<br />

Ove prodotto in violazione della norma, il certificato<br />

pubblico è causa <strong>di</strong> inammissibilità delle istanze<br />

finalizzate all’avvio <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti amministrativi<br />

o <strong>di</strong> altre <strong>di</strong>chiarazioni (es. scia), fatta salva la possibilità<br />

del responsabile del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> richiedere<br />

la regolarizzazione me<strong>di</strong>ante la <strong>di</strong>chiarazione<br />

sostitutiva. Da notare comunque, in tal caso, che<br />

l’utente si troverebbe a dover affrontare un raddoppio<br />

degli adempimenti (prima la produzione del<br />

certificato e poi, in via <strong>di</strong> regolarizzazione, la <strong>di</strong>chiarazione<br />

sostitutiva), in barba ad ogni aspettativa<br />

<strong>di</strong> semplificazione. Ma ancora più problematico,<br />

da un punto <strong>di</strong> vista giuri<strong>di</strong>co, è il concetto <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà<br />

(nullità come precisamente qualificata dalla<br />

Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione<br />

e della semplificazione) del certificato. Ove<br />

infatti il proce<strong>di</strong>mento venisse comunque avviato<br />

sulla base dei certificati pubblici illegittimamente<br />

prodotti, non è chiaro se debba essere considerato<br />

ugualmente valido il provve<strong>di</strong>mento adottato dall’amministrazione<br />

procedente. Due or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> motivazioni<br />

suggeriscono <strong>di</strong> non propendere per l’invali<strong>di</strong>tà<br />

(e dunque annullabilità per violazione <strong>di</strong> legge<br />

su ricorso dell’eventuale contro interessato) del<br />

provve<strong>di</strong>mento comunque adottato. In primo luogo,<br />

in base all’art. 21 octies della legge n. 241/<br />

1990, non sarebbe annullabile il provve<strong>di</strong>mento,<br />

adottato in violazione <strong>di</strong> norme sul proce<strong>di</strong>mento<br />

o sulla forma degli atti (e dunque anche delle norme<br />

sulla semplificazione documentale), ove sia palese<br />

che, per la natura vincolata del proce<strong>di</strong>mento<br />

stesso, il suo contenuto <strong>di</strong>spositivo non avrebbe potuto<br />

essere <strong>di</strong>verso da quello adottato. In secondo<br />

luogo per tutti i provve<strong>di</strong>menti, anche a natura<br />

non vincolata, pare opportuna un’interpretazione<br />

teleologica della riforma del testo unico nel suo<br />

complesso. L’obbligo <strong>di</strong> produrre certificati è infatti<br />

norma introdotta a tutela dell’utente che presenta<br />

l’istanza in modo da ridurre gli oneri burocratici a<br />

suo carico. Dunque sarebbe contrario alla ratio della<br />

norma sanzionare il soggetto tutelato con il rischio<br />

<strong>di</strong> annullamento del provve<strong>di</strong>mento favorevole<br />

una volta adottato. In tal senso, in via interpretativa<br />

e prudenziale, si ritiene che l’invali<strong>di</strong>tà del<br />

certificato non travolga il provve<strong>di</strong>mento comunque<br />

adottato dall’amministrazione, sanato de facto<br />

314 4/2012<br />

................<br />

in ragione del principio costituzionale del buon andamento.<br />

Più complesso il caso delle procedure<br />

concorsuali: quali le sorti <strong>di</strong> una graduatoria impugnata,<br />

ove il concorrente vincitore avesse presentato<br />

domanda con allegazione <strong>di</strong> certificati pubblici<br />

nulli in base alla Direttiva sopra citata. In tal caso<br />

le mo<strong>di</strong>fiche normative rischiano <strong>di</strong> creare problemi<br />

interpretativi <strong>di</strong> non imme<strong>di</strong>ata soluzione piuttosto<br />

che garantire un livello <strong>di</strong> semplificazione maggiore<br />

<strong>di</strong> quello assicurato dalla <strong>di</strong>sciplina previgente,<br />

per il momento da chiarire quantomeno negli atti<br />

amministrativi generali <strong>di</strong> riferimento (avvisi,<br />

ban<strong>di</strong>, concorsi, gare, etc.).<br />

Nel caso <strong>di</strong>ametralmente opposto, quello cioè in<br />

cui la pa obblighi il citta<strong>di</strong>no alla produzione <strong>di</strong><br />

certificati pubblici, sono invece da considerarsi annullabili<br />

i provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> inammissibilità o rigetto,<br />

ove motivati in ragione della sola mancata produzione<br />

<strong>di</strong> certificati pubblici, ad oggi illegittimamente<br />

richiesti.<br />

Anche l’accertamento d’ufficio (art. 43 T.U.) è<br />

stato oggetto <strong>di</strong> intervento da parte del legislatore.<br />

<strong>La</strong> struttura portante dell’istituto non viene mo<strong>di</strong>ficata,<br />

ma cambia l’ambito <strong>di</strong> applicazione oggettivodellanorma(cfrtav.1-art.43T.U.-Confronto<br />

con la versione previgente): i pubblici funzionari<br />

sono infatti tenuti ad accertare d’ufficio (e<br />

quin<strong>di</strong> ad acquisire personalmente e <strong>di</strong>rettamente)<br />

non solo, come in precedenza, le informazioni certificabili<br />

dalle pubbliche amministrazioni (quelle<br />

cioè in<strong>di</strong>cate nell’art. 46 del T.U., oggetto delle <strong>di</strong>chiarazioni<br />

sostitutive <strong>di</strong> certificazione), ma anche<br />

gli atti notori (quelli in<strong>di</strong>cati nell’art. 47 del T.U.,<br />

oggetto delle <strong>di</strong>chiarazioni sostitutive <strong>di</strong> certificazione)<br />

e in generale tutti i documenti nonché idati<br />

comunque in possesso della pa <strong>di</strong> appartenenza o<br />

altra pa. In ambito proce<strong>di</strong>mentale si dà atto che<br />

già l’art. 18 della legge n. 241/1990 prevedeva<br />

l’acquisizione d’ufficio <strong>di</strong> tutti i documenti utili<br />

all’istruttoria e già in possesso della pa. Gli utenti<br />

hanno dunque il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> richiedere ed ottenere<br />

chelepaacquisiscano<strong>di</strong>rettamenteeinprimapersona<br />

ogni tipo <strong>di</strong> documento, certificato e informazione<br />

necessari ad avviare i proce<strong>di</strong>menti o<br />

ad accedere ai servizi erogati. In alternativa, l’utente<br />

può produrre <strong>di</strong>chiarazioni sostitutive oggetto<br />

<strong>di</strong> controllo dal parte della pa nei mo<strong>di</strong> previsti<br />

dall’immo<strong>di</strong>ficato art. 71 del T.U. L’istituto dell’accertamento<br />

d’ufficio, oltre al ritocco in via generale,<br />

viene specificato con una nuova norma,<br />

l’art. 44bis del T.U., relativamente alle informazioni<br />

sulla regolarità contributiva, informazioni<br />

la cui acquisizione d’ufficio o me<strong>di</strong>ante auto <strong>di</strong>chiarazione<br />

(e successivo controllo) <strong>di</strong>viene esplicitamente<br />

obbligatoria.

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