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La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale ...

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zata ad organi, organismi ed uffici <strong>di</strong> uno stesso soggetto<br />

giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> natura pubblicistica. In entrambi i<br />

casi si fa riferimento, analogamente, alla locuzione<br />

innovazione istituzionale.<br />

Quando si parla in generale <strong>di</strong> semplificazione, ben<br />

più frequentemente, si fa riferimento alla semplificazione<br />

‘‘amministrativa’’; essa riguarda gli strumenti<br />

giuri<strong>di</strong>ci in ambito proce<strong>di</strong>mentale, utili a ridurre i<br />

tempi dell’azione amministrativa per garantire una<br />

risposta ‘‘pronta’’ della pa alle istanze socio-economiche<br />

(esempi tipici sono gli strumenti introdotti,<br />

nello specifico capo IV della legge n. 241/1990: il<br />

silenzio assenso, la scia, la conferenza <strong>di</strong> servizi,<br />

etc.). Essa si <strong>di</strong>stingue dalla semplificazione documentale,<br />

che ne è peraltro una specie, costituita invece<br />

da quegli istituti preor<strong>di</strong>nati a <strong>di</strong>minuire il carico<br />

‘‘certificativo’’ in capo al citta<strong>di</strong>no nei confronti della<br />

pa (oneri burocratici in senso stretto) e ad incrementare<br />

l’utilizzo del documento informatico e delle<br />

tecnologie telematiche per velocizzare il flusso informativo<br />

e comunicativo <strong>di</strong> dati e documenti.<br />

Nella legislatura in corso sono stati ‘‘toccati’’ tutti<br />

gli ambiti della semplificazione, ma l’art. 15 della<br />

Legge <strong>di</strong> stabilità, intervenendo sul D.P.R 28 <strong>di</strong>cembre<br />

2000, n. 445 - Testo unico in materia <strong>di</strong> documentazione<br />

amministrativa (d’ora in poi per como<strong>di</strong>tà<br />

T.U.) -, ha dato luogo ad una ‘‘piccola’’ riforma<br />

della sola semplificazione documentale, con<br />

vigenza dal 1º gennaio 2012. Con successiva Direttiva<br />

del Ministro della pubblica amministrazione e<br />

della semplificazione (Direttiva 22 <strong>di</strong>cembre 2011,<br />

n. 14) sono quin<strong>di</strong> stati in<strong>di</strong>cati gli adempimenti a<br />

carico <strong>di</strong> ogni singola amministrazione in applicazione<br />

della riforma, denominata dalla <strong>di</strong>rettiva stessa<br />

‘‘decertificazione’’ e <strong>di</strong>visa in quattro aree <strong>di</strong> intervento:<br />

certificato pubblico, <strong>di</strong>chiarazioni sostitutive<br />

e accertamento d’ufficio; utilizzo delle nuove<br />

tecnologie nella semplificazione documentale; organizzazione<br />

della semplificazione e infine sanzioni<br />

in caso <strong>di</strong> inadempimento degli obblighi previsti.<br />

Il nuovo certificato pubblico<br />

<strong>La</strong> semplificazione documentale è basata tra<strong>di</strong>zionalmente<br />

su due istituti: le <strong>di</strong>chiarazioni sostitutive<br />

(altresì dette ‘‘autocertificazioni’’) e l’accertamento<br />

d’ufficio, introdotti nell’or<strong>di</strong>namento della repubblica<br />

italiana ben quarantaquattro anni fa con legge<br />

4 gennaio 1968, n. 15, successivamente riba<strong>di</strong>ti in<br />

ambito strettamente proce<strong>di</strong>mentale dalla legge n.<br />

241/1990 (art. 18) e infine <strong>di</strong>sciplinati dal T.U., oggetto<br />

della mini riforma de quo. Entrambi gli istituti<br />

rimangono invariati nella loro concezione originaria:<br />

con le <strong>di</strong>chiarazioni sostitutive <strong>di</strong> certificazione<br />

e <strong>di</strong> atto <strong>di</strong> notorietà il citta<strong>di</strong>no auto <strong>di</strong>chiara alla<br />

..................... ..................................................................................................<br />

Organizzazione<br />

pa rispettivamente stati, qualità personali e fatti or<strong>di</strong>nariamente<br />

certificati da altre pa ovvero a <strong>di</strong>retta<br />

conoscenza dell’interessato. Con l’accertamento<br />

d’ufficio la pa assume l’obbligo <strong>di</strong> acquisire <strong>di</strong>rettamente<br />

e in prima persona i documenti e le informazioni<br />

necessarie, in luogo della presentazione<br />

degli elementi stessi da parte dell’utente.<br />

<strong>La</strong> Legge <strong>di</strong> stabilità 2012 ‘‘rilancia’’ questi istituti,<br />

rinforzandone la cogenza.<br />

Si introduce una <strong>di</strong>sciplina unitaria degli atti <strong>di</strong> certificazione<br />

emessi dalla pubblica amministrazione,<br />

mo<strong>di</strong>ficando l’art. 40 del T.U. e rubricandolo genericamente<br />

‘‘Certificati’’. Si prevede la vali<strong>di</strong>tà e<br />

l’utilizzabilità dei certificati rilasciati dalla pa solo<br />

nei rapporti tra soggetti privati. Nel rapporto con<br />

la pa (e i gestori <strong>di</strong> pubblici servizi) viceversa i certificati<br />

devono sempre essere sostituiti dalle autocertificazioni.<br />

In tal senso ogni certificato pubblico<br />

deve essere integrato, a cura dell’amministrazione<br />

emittente, dall’esplicita <strong>di</strong>citura: ‘‘Il presente certificato<br />

non può essere prodotto agli organi della pa<br />

o ai privati gestori <strong>di</strong> pubblici servizi’’. <strong>La</strong> Direttiva<br />

del Ministro della pubblica amministrazione e della<br />

semplificazione sopra citata specifica che l’assenza<br />

<strong>di</strong> tale <strong>di</strong>citura comporta la nullità del certificato<br />

stesso. Ratio della <strong>di</strong>sposizione è dare evidenza testuale<br />

dell’impossibilità non più solo <strong>di</strong> richiedere<br />

una certificazione da parte dei pubblici funzionari<br />

(come da normativa previgente), ma anche <strong>di</strong> produrlo<br />

alla pa da parte dei suoi utenti.<br />

Tale mo<strong>di</strong>fica normativa non tiene in conto che, già<br />

nella formulazione degli artt. 46 e 47 del T.U., vigenti<br />

e non oggetto <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica, si prevedeva la sostituzione<br />

<strong>di</strong> certificati e <strong>di</strong> atti notori con le auto <strong>di</strong>chiarazioni.<br />

Dunque la mo<strong>di</strong>fica legislativa, in realtà,<br />

più che stabilire un nuovo obbligo tenta <strong>di</strong> trovare<br />

una ‘‘nuova’’ strada per una sua effettiva cogenza.<br />

Si trasforma così la posizione giuri<strong>di</strong>ca soggettiva<br />

dell’utente nei confronti della pa. Con la normativa<br />

previgente il citta<strong>di</strong>no vantava un <strong>di</strong>ritto soggettivo<br />

nei confronti della pa: egli aveva <strong>di</strong>ritto e dunque<br />

poteva produrre, in luogo dei certificati, le <strong>di</strong>chiarazioni<br />

sostitutive ove lo ritenesse utile e la pa era obbligata<br />

ad accettare. Viceversa, con la normativa attuale,<br />

l’utente è obbligato alla presentazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazioni<br />

sostitutive, addossandosi quin<strong>di</strong> ogni rischio<br />

in merito alla responsabilità penale in caso<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazioni non veritiere, mentre la pa ha l’obbligo<br />

<strong>di</strong> revocare i benefici eventualmente concessi<br />

sempre in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazioni mendaci (artt. 74 e<br />

76 del T.U.). Purtroppo la norma non chiarisce gli<br />

effetti della violazione dell’obbligo <strong>di</strong> autocertificazione<br />

da parte del citta<strong>di</strong>no.<br />

<strong>La</strong> precedente <strong>di</strong>sciplina prevedeva la sostituzione<br />

delle certificazioni con le auto <strong>di</strong>chiarazioni, sanzionando<br />

in quanto violazione dei doveri d’ufficio<br />

........................<br />

4/2012 313<br />

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