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La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale ...

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(lett. I.1, circolare, Ragioneria generale dello Stato,<br />

14 febbraio 2012, n. 5).<br />

2. Gli enti per i quali la violazione del patto <strong>di</strong> stabilità<br />

interno sia accertata successivamente all’anno<br />

seguente a quello cui la violazione si riferisce, le<br />

sanzioni si applicano nell’anno successivo a quello<br />

in cui è stato accertato il mancato rispetto (art. 31,<br />

c. 28, legge 12 novembre 2011, n. 183).<br />

2.1. <strong>La</strong> sanzione della riduzione del 30%, rispetto<br />

all’ammontare risultante alla data del 30 giugno<br />

2010, delle indennità <strong>di</strong> funzione e dei gettoni <strong>di</strong><br />

presenza, si applica agli amministratori in carica<br />

nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione del<br />

patto <strong>di</strong> stabilità interno.<br />

2.2. Gli enti cui sia accertata la violazione del patto<br />

<strong>di</strong> stabilità interno successivamente all’anno seguente<br />

a quello cui la violazione si riferisce sono<br />

tenuti a comunicare l’inadempienza entro 30 giorni<br />

dall’accertamento al ministero economia e finanze -<br />

<strong>di</strong>partimento Ragioneria generale dello Stato (art.<br />

31, c. 29).<br />

3. Per l’anno 2012, le sanzioni alla provincia ed al<br />

comune <strong>di</strong> Milano sono alleggerite (art. 33, c. 37,<br />

legge 12 novembre 2011, n. 183).<br />

4. Qualora nel corso dell’esercizio sia evidente che,<br />

alla fine dell’esercizio stesso, il patto non sarà rispettato,<br />

l’ente deve adottare tutti i provve<strong>di</strong>menti<br />

correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare<br />

la propria situazione finanziaria ed in tale <strong>di</strong>rezione<br />

opera anche l’autoapplicazione delle sanzioni in<br />

corso d’esercizio (lett. I, circolare, Ragioneria generale<br />

dello Stato, 6 aprile 2011, n. 11).<br />

5. Qualora dai conti <strong>di</strong> tesoreria statale si registrino<br />

prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia<br />

<strong>di</strong> obiettivi <strong>di</strong> debito assunti con l’U.E., il ministro<br />

dell’economia e finanze può adottare adeguate<br />

misure <strong>di</strong> contenimento dei prelevamenti. (art. 1, c.<br />

111, legge 13 <strong>di</strong>cembre 2010, n. 220; art. 31, c. 21,<br />

legge 12 novembre 2011, n. 183).<br />

6. Qualora le sezioni giuris<strong>di</strong>zionali regionali della<br />

Corte dei conti dovessero accertare che il rispetto<br />

del patto è stato artificiosamente conseguito me<strong>di</strong>ante<br />

una scorretta imputazione <strong>di</strong> entrate o <strong>di</strong> spese<br />

ai pertinenti stanziamenti <strong>di</strong> bilancio, oppure me<strong>di</strong>ante<br />

altre forme elusive, agli amministratori che<br />

hanno posto in essere gli atti elusivi è comminata<br />

una sanzione pecuniaria fino ad un massimo <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci<br />

volte l’indennità <strong>di</strong> carica percepita al momento<br />

in cui è stata commessa l’elusione ed al responsabile<br />

del servizio finanziario è comminata una sanzione<br />

pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo<br />

al netto degli oneri fiscali e previdenziali.<br />

(art. 1, c. 111-ter, legge 13 <strong>di</strong>cembre 2010, n. 220,<br />

aggiunto dall’art. 20, c. 12, D.L. 6 luglio 2011, n.<br />

98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;<br />

art. 31, c. 31, legge 12 novembre 2011, n. 183).<br />

..................... ..................................................................................................<br />

Gestione finanziaria<br />

6.1. Appaiono riconducibili alle forme elusive del<br />

patto (lett. I.4, circolare, Ragioneria generale dello<br />

Stato, 14 febbraio 2012, n. 5):<br />

- imputazione <strong>di</strong> poste in sezioni <strong>di</strong> bilancio, in entrata<br />

e in uscita, non rilevanti ai fini del patto che, al<br />

contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove;<br />

— contabilizzazione tra i servizi per conto <strong>di</strong> terzi<br />

<strong>di</strong> pagamenti relativi alla realizzazione <strong>di</strong> opere<br />

pubbliche finanziate da contributi in conto capitale<br />

<strong>di</strong> altri soggetti pubblici;<br />

— imputazione ai servizi per conto <strong>di</strong> terzi <strong>di</strong> pagamenti<br />

anticipati per cassa a causa della ritardata<br />

erogazione della provvista economica da parte del<br />

soggetto finanziatore;<br />

— sovrastima delle entrate correnti o accertamenti<br />

effettuati in mancanza dei presupposti <strong>di</strong> legge;<br />

— imputazione <strong>di</strong> spese <strong>di</strong> competenza <strong>di</strong> un esercizio<br />

finanziario ai bilanci dell’esercizio o degli<br />

esercizi successivi.<br />

7. Anche nel caso <strong>di</strong> rimodulazione degli obiettivi<br />

con l’intervento delle regioni, restano ferme le sanzioni<br />

a carico degli enti responsabili del mancato rispetto<br />

degli obiettivi. (art. 20, c. 1, D.L. 6 luglio<br />

2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio<br />

2011, n. 111).<br />

8. I contratti <strong>di</strong> servizio e gli altri atti posti in essere<br />

dal 6 luglio 2011 che si configurano elusivi delle<br />

regole del patto <strong>di</strong> stabilità interno sono nulli.<br />

(art. 1, c. 111 bis, legge 13 <strong>di</strong>cembre 2010, n.<br />

220, aggiunto dall’art. 20, c. 10; art. 20, c. 11,<br />

D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge<br />

15 luglio 2011, n. 111; art. 31, c. 30, legge 12 novembre<br />

2011, n. 183).<br />

8.1. Appaiono riconducibili alle forme elusive del<br />

patto (lett. I.4, circolare, Ragioneria generale dello<br />

Stato, 14 febbraio 2012, n. 5):<br />

- l’utilizzo dello strumento societario per porre fuori<br />

del perimetro del bilancio dell’ente spese valide<br />

ai fini del patto;<br />

- la sottostima dei costi dei contratti <strong>di</strong> servizio tra<br />

l’ente e le sue <strong>di</strong>ramazioni societarie e para-societarie;<br />

- l’illegittima traslazione <strong>di</strong> pagamenti dall’ente a<br />

società partecipate, realizzate, ad esempio, attraverso<br />

un utilizzo improprio delle concessioni e riscossioni<br />

<strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti.<br />

9. Le <strong>di</strong>sposizioni che prevedono sanzioni a valere<br />

sui trasferimenti statali, sono riferite anche alle risorse<br />

spettanti a valere sul fondo sperimentale <strong>di</strong><br />

riequilibrio e, successivamente, sul fondo perequativo.<br />

(art. 20, c. 16, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito<br />

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).<br />

9.1. In caso <strong>di</strong> in capienza dei predetti fon<strong>di</strong>, gli enti<br />

locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio<br />

dello Stato le somme residue.<br />

........................<br />

4/2012 311<br />

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