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La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale ...

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Gestione finanziaria<br />

renza registrata nell’anno precedente tra il saldo<br />

conseguito dagli enti che non hanno rispettato il<br />

patto <strong>di</strong> stabilità interno e l’obiettivo programmatico<br />

loro assegnato, ossia pari allo sforamento fatto<br />

registrare nell’anno precedente dagli enti inadempienti<br />

al patto, bensì è commisurato agli effetti finanziari<br />

determinati dall’applicazione della decurtazione<br />

del fondo sperimentale <strong>di</strong> riequilibrio o<br />

del fondo perequativo (o dei trasferimenti statali,<br />

per gli enti delle regioni a statuto speciale) operata<br />

agli enti che non hanno rispettato il patto <strong>di</strong> stabilità<br />

interno.<br />

6.2. <strong>La</strong> premialità <strong>di</strong> ciascun ente sarà determinata<br />

in base a criteri che saranno definiti con D.M.<br />

Ridefinizione obiettivo con intervento<br />

Regioni<br />

1. Per gli anni 2011 e 2012, le regioni possono<br />

autorizzare gli enti locali del proprio territorio a<br />

peggiorare il saldo programmatico attraverso un<br />

aumento dei pagamenti in conto capitale (art. 1,<br />

c. 138, legge 13 <strong>di</strong>cembre 2010, n. 220; art. 32,<br />

c. 17, legge 12 novembre 2011, n. 183).<br />

1.1. L’obiettivo programmatico in termini <strong>di</strong> cassa<br />

o <strong>di</strong> competenza delle regioni che hanno dato autorizzazioni<br />

deve essere contestualmente ridotto per<br />

lo stesso importo dello sforamento autorizzato agli<br />

enti locali.<br />

1.2. Criteri <strong>di</strong> virtuosità e modalità operative sono<br />

definiti dalle regioni previo confronto in sede <strong>di</strong><br />

consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito,<br />

con i rappresentanti regionali delle autonomie<br />

locali (art. 1, c. 138bis, aggiunto dall’art. 2, c.<br />

33, lett. d, D.L. 29 <strong>di</strong>cembre 2010, n. 225, convertito<br />

dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10).<br />

1.3. Ai fini dell’applicazione <strong>di</strong> quanto ai punti precedenti,<br />

gli enti locali devono <strong>di</strong>chiarare l’entità dei<br />

pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno<br />

(art. 1, c. 140, nel testo sostituito dall’art. 2, c.<br />

33, lett. e, D.L. 29 <strong>di</strong>cembre 2010, n. 225, convertito<br />

dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10).<br />

1.3.1. <strong>La</strong> <strong>di</strong>chiarazione dei pagamenti deve essere<br />

fatta all’ANCI, all’UPI e alle regioni entro il 15 settembre.<br />

1.3.2. Entro il 31 ottobre, le regioni comunicano al<br />

Mef, con riferimento a ciascun ente <strong>locale</strong> beneficiario,<br />

gli elementi informativi.<br />

2. Per gli anni 2011 e 2012, le regioni, per gli enti<br />

locali del proprio territorio, possono integrare le regole<br />

e mo<strong>di</strong>ficare gli obiettivi, fermo restando l’importo<br />

dell’obiettivo complessivamente determinato,<br />

sulla base <strong>di</strong> criteri stabiliti con D.M. (art. 1, c.<br />

141, legge 13 <strong>di</strong>cembre 2010, n. 220; art. 32, c.<br />

17, legge 12 novembre 2011, n. 183).<br />

308 4/2012<br />

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2.1. Ogni regione definisce e comunica agli enti locali<br />

il nuovo obiettivo annuale. (art. 1, c. 142).<br />

2.2. <strong>La</strong> regione, entro il termine perentorio del 30<br />

giugno, altresì, comunica al Mef, con riferimento<br />

a ciascun ente <strong>locale</strong>, gli elementi informativi.<br />

3. Entro il 4 <strong>di</strong>cembre 2011 è istituito un tavolo tecnico<br />

per valutare forme <strong>di</strong> compensazione all’interno<br />

del patto <strong>di</strong> stabilità a livello regionale, anche in<br />

considerazione delle <strong>di</strong>verse fasce <strong>di</strong>mensionali degli<br />

enti, finalizzate a favorire i pagamenti alle imprese<br />

cre<strong>di</strong>trici. (art. 16, c. 1, lett. b, D.Lgs. 6 settembre<br />

2011, n. 149).<br />

4. A decorrere dall’anno 2012, le modalità <strong>di</strong> raggiungimento<br />

degli obiettivi degli enti locali possono<br />

essere concordate tra lo Stato e le regioni competenti<br />

per territorio. (art. 20, c. 1, D.L. 6 luglio 2011, n.<br />

98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).<br />

4.1. In caso <strong>di</strong> mancato rispetto degli obiettivi da<br />

parte degli enti locali, le regioni ne rispondono attraverso<br />

un maggior concorso, nell’anno successivo,<br />

in misura pari alla <strong>di</strong>fferenza tra l’obiettivo<br />

complessivo concordato ed il risultato complessivo<br />

conseguito.<br />

4.2. Resta fermo il sistema <strong>di</strong> monitoraggio e quello<br />

sanzionatorio.<br />

4.3. Entro il termine perentorio del 31 ottobre, le<br />

regioni devono comunicare al Mef la rimodulazione<br />

degli obiettivi.<br />

4.4. Con D.M. economia e finanze da adottare entro<br />

il 30 novembre 2011, sono stabilite le modalità<br />

attuative.<br />

4.4.1. Con il medesimo D.M. possono essere escluse<br />

dalla possibilità <strong>di</strong> rimodulazione le regioni che<br />

in uno dei tre anni precedenti non hanno rispettato<br />

il patto <strong>di</strong> stabilità e quelle sottoposte ai piani <strong>di</strong><br />

rientro dei deficit sanitari.<br />

5. A decorrere dall’anno 2013, le modalità <strong>di</strong> raggiungimento<br />

degli obiettivi <strong>di</strong> finanza pubblica degli<br />

enti locali possono essere concordate tra lo Stato<br />

e le regioni e province autonome previo accordo<br />

concluso in sede <strong>di</strong> Consiglio delle autonomie locali<br />

e, ove non istituito, con l’Anci e l’Upi regionali<br />

(art. 32, c. 17, legge 12 novembre 2011, n. 183).<br />

5.1. Con D.M. economia e finanze da adottare entro<br />

il 30 novembre 2012, sono stabilite le modalità<br />

<strong>di</strong> attuazione.<br />

6. Alle modalità attuative del patto <strong>di</strong> stabilità interno<br />

per gli enti locali del proprio territorio provvedono<br />

le regioni a statuto speciale e le province<br />

autonome <strong>di</strong> Trento e <strong>di</strong> Bolzano (art. 32, c. 13,<br />

legge 12 novembre 2011, n. 183).<br />

6.1. Qualora non vi provvedano entro il 31 <strong>di</strong>cembre<br />

<strong>di</strong> ciascun anno precedente, si applica la <strong>di</strong>sciplina<br />

nazionale.<br />

6.1.1. Per l’anno 2012, il termine è fissato al 31<br />

marzo 2012.

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