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La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale ...

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2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre<br />

2011, n. 148).<br />

3. A decorrere dall’anno 2014, le unioni <strong>di</strong> comuni<br />

con popolazione fino a 1.000 abitanti sono soggette<br />

alla <strong>di</strong>sciplina del patto <strong>di</strong> stabilità interno prevista<br />

per i comuni aventi corrispondente popolazione.<br />

(art. 16, c. 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito<br />

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).<br />

4. Per la determinazione della popolazione <strong>di</strong> riferimento,<br />

da considerare ai fini dell’applicazione<br />

delle regole del patto <strong>di</strong> stabilità interno, si applica<br />

il criterio previsto dall’art. 156 del Tuel, ossia quello<br />

della popolazione residente calcolata alla fine del<br />

penultimo anno precedente secondo i dati Istat e,<br />

cioè, per il 2012, quella al 31 <strong>di</strong>cembre 2010. (lett.<br />

A, circolare, Ragioneria generale dello Stato, 14<br />

febbraio 2012, n.5).<br />

5. Gli enti locali che, a partire dal 2012, sono soggetti<br />

per la prima volta al patto <strong>di</strong> stabilità interno,<br />

devono accre<strong>di</strong>tarsi al sistema web appositamente<br />

previsto al nuovo in<strong>di</strong>rizzo web ‘‘http://pattostabilitainterno.tesoro.it’’,<br />

richiedendo una utenza caratterizzata<br />

da un co<strong>di</strong>ce identificativo e da una password.<br />

(lett. A, circolare, Ragioneria generale dello<br />

Stato, 14 febbraio 2012, n. 5).<br />

Enti <strong>di</strong> nuova istituzione<br />

1. Per gli enti <strong>di</strong> nuova istituzione a decorrere dall’anno<br />

2009, le regole del patto si applicano con<br />

decorrenza dal terzo anno successivo alla loro istituzione,<br />

sulla base <strong>di</strong> calcolo delle risultanze dell’anno<br />

successivo alla loro istituzione. (art. 31, c.<br />

23, legge 12 novembre 2011, n. 183).<br />

1.1. Per gli enti istituiti nell’anno 2009, l’assoggettamento<br />

alle regole del patto <strong>di</strong> stabilità interno decorre<br />

dall’anno 2012, assumendo come base <strong>di</strong> riferimento<br />

le spese correnti registrate nell’anno 2010.<br />

(lett. A.1, circolare, Ragioneria generale dello Stato,<br />

14 febbraio 2012, n. 5).<br />

2. Gli enti <strong>di</strong> nuova istituzione nell’anno 2007<br />

adottano quale base <strong>di</strong> calcolo le risultanze gestionali<br />

me<strong>di</strong>e del biennio 2008-2009. (art. 31, c. 23,<br />

legge 12 novembre 2011, n. 183).<br />

2.1. Gli enti <strong>di</strong> nuova istituzione nell’anno 2008<br />

adottano quale base <strong>di</strong> calcolo le risultanze gestionali<br />

dell’anno 2009.<br />

Enti commissariati<br />

1. Gli enti locali commissariati per scioglimento<br />

degli organi a causa <strong>di</strong> infiltrazioni e con<strong>di</strong>zionamenti<br />

<strong>di</strong> tipo mafioso, sono soggetti alle regole<br />

del patto <strong>di</strong> stabilità interno dall’anno successivo<br />

..................... ..................................................................................................<br />

a quello della rielezione degli organi istituzionali.<br />

(art. 31, c. 24, legge 12 novembre 2011, n. 183).<br />

1.1. Ai fini della determinazione dell’obiettivo programmatico,<br />

anche tali enti assumono come base <strong>di</strong><br />

riferimento la spesa corrente me<strong>di</strong>a sostenuta nel<br />

periodo 2006-2008. (lett. A.2, circolare, Ragioneria<br />

generale dello Stato, 14 febbraio 2012, n. 5).<br />

2. Gli enti commissariati non soggetti al patto, devono<br />

comunicare al ministero economia e finanze,<br />

<strong>di</strong>partimento Ragioneria generale dello Stato, ispettorato<br />

generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni,<br />

lo stato <strong>di</strong> commissariamento per poter<br />

usufruire dell’esenzione.<br />

2.1. <strong>La</strong> mancata comunicazione determina per gli<br />

enti inadempienti l’assoggettamento alle regole<br />

del patto <strong>di</strong> stabilità interno.<br />

Gli obiettivi<br />

Gestione finanziaria<br />

1. Lo specifico obiettivo che province e comuni<br />

soggetti al patto <strong>di</strong> stabilità interno devono raggiungere<br />

è determinato in termini <strong>di</strong> saldo finanziario<br />

tra entrate finali e spese finali <strong>di</strong> competenza mista,<br />

costituito, sulla base dei dati certificati nel ren<strong>di</strong>conto,<br />

come segue (art. 31, c. 3, legge 12 novembre<br />

2011, n. 183):<br />

+ accertamenti entrate correnti;<br />

– impegni spesa corrente;<br />

+ riscossioni entrate in conto capitale, al netto delle<br />

entrate derivanti dalla riscossione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti;<br />

– pagamenti spese in conto capitale, al netto delle<br />

spese derivanti dalla concessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti;<br />

= saldo finanziario.<br />

1.1. <strong>La</strong> spesa registrata nei ren<strong>di</strong>conti 2006-2008 deve<br />

essere considerata senza alcuna esclusione, neppure,<br />

ad esempio, della quota <strong>di</strong> spesa dall’ente capofila<br />

gestita per conto <strong>di</strong> altri enti locali, e senza possibilità<br />

alcuna <strong>di</strong> rettifica <strong>di</strong> eventuali errori <strong>di</strong> contabilizzazione<br />

effettuati nei documenti e nei relativi<br />

certificati già presentati. (lett. B. 2, circolare, Ragioneria<br />

generale dello Stato, 14 febbraio 2012, n. 5).<br />

2. Per il triennio 2011-2013, l’aggiuntivo concorso<br />

delle province e dei comuni alla realizzazione degli<br />

obiettivi <strong>di</strong> finanza pubblica, in termini <strong>di</strong> fabbisogno<br />

e indebitamento netto, è determinato in complessivi<br />

7,8 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> euro. (art. 14, c. 1, lett. c,<br />

d, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla<br />

legge 30 luglio 2010, n. 122).<br />

3. Le misure previste per l’anno 2013 si intendono<br />

estese anche agli anni 2014 e successivi, fino all’entrata<br />

in vigore <strong>di</strong> un nuovo patto <strong>di</strong> stabilità interno.<br />

(art. 20, c. 4, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito<br />

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).<br />

4. Il concorso aggiuntivo delle province si concretizza<br />

nella riduzione, per l’anno 2011, dei trasferi-<br />

........................<br />

4/2012 301<br />

................

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