La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale ...
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Gestione finanziaria<br />
cifico interesse istituzionale perseguito, alla <strong>di</strong>mostrazione<br />
del rapporto tra l’attività dell’ente e la<br />
spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto<br />
destinatario dell’occasione <strong>di</strong> spesa;<br />
— rispondenza a criteri <strong>di</strong> ragionevolezza e <strong>di</strong> congruità<br />
rispetto ai fini.<br />
Spese ammissibili<br />
e spese non ammissibili<br />
Dagli orientamenti della Corte dei conti si rileva<br />
poi la necessità della corrispondenza tra spesa e fini<br />
istituzionali dell’ente, la necessità, proprio per la<br />
mancanza <strong>di</strong> una normativa <strong>di</strong> legge, <strong>di</strong> una regolamentazione<br />
interna, nonché dell’esistenza <strong>di</strong> uno<br />
specifico stanziamento <strong>di</strong> bilancio.<br />
Viene ancora affermato che la giustificazione della<br />
regolarità delle spese debba essere non solo documentata,<br />
ma altresì analitica, riferita cioè alle singole<br />
erogazioni ed agli importi <strong>di</strong> esse.<br />
Dalla produzione documentale della Corte dei conti<br />
si possono inoltre desumere le spese che sono prive<br />
dei requisiti per essere <strong>di</strong>chiarate spese <strong>di</strong> rappresentanza<br />
e comunque per poter essere finanziate<br />
dagli enti pubblici. In questa categoria si rinvengono<br />
le spese destinate a <strong>di</strong>pendenti o ad amministratori<br />
dell’ente che le finanzia, quelle sostenute in<br />
normali rapporti istituzionali, quelle sostenute genericamente<br />
per onoranze funebri e necrologi non<br />
connesse all’attività dell’ente.<br />
Se del tutto carente è stato l’intervento del Legislatore<br />
in merito alla definizione delle spese <strong>di</strong> rappresentanza,<br />
assai martellante è stata la produzione<br />
normativa tendente alla riduzione delle predette<br />
spese, specie negli ultimi anni.<br />
Evoluzione normativa<br />
sulla limitazione delle spese<br />
Per comprendere appieno l’attuale situazione è necessario<br />
passare, in pur rapida rassegna, il procedere<br />
della normativa ed i suoi alterni effetti sulle varie<br />
categorie <strong>di</strong> enti interessati. Ciò anche in considerazione<br />
alla <strong>di</strong>somogeneità delle voci <strong>di</strong> spesa che, <strong>di</strong><br />
volta in volta, vengono abbinate alle spese <strong>di</strong> rappresentanza.<br />
Si richiama per primo il comma 10 dell’art. 1 del<br />
D.L. n. 168/2004, convertito dalla legge n. 191/<br />
2004, che ha <strong>di</strong>sposto la riduzione delle spese per<br />
missioni e rappresentanza, per relazioni pubbliche<br />
e congressi sostenute nell’esercizio 2004 alla me<strong>di</strong>a<br />
delle spese effettuate nel triennio 2001 - 2003 ridotta<br />
del 15 per cento; norma questa <strong>di</strong> grande rilievo<br />
poiché ha portato, su ricorso <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse regioni, alla<br />
sentenza n. 417/2005, con la quale la Corte costitu-<br />
296 4/2012<br />
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zionale ha <strong>di</strong>chiarato l’incostituzionalità della norma<br />
stessa in quanto violatrice dell’autonoma degli<br />
enti locali sulla base del principio, già stabilito nella<br />
precedente Sentenza n. 390/2004, secondo cui le<br />
<strong>di</strong>sposizioni statali devono limitarsi a fissare principi<br />
<strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento della finanza pubblica e non<br />
possono invadere l’area riservata alla autonomia<br />
degli enti territoriali attraverso precetti specifici e<br />
<strong>di</strong> dettaglio.<br />
È poi intervenuta la legge n. 266/2005 (legge finanziaria<br />
2006), che ha <strong>di</strong>sposto, ai commi 9, 10 e 11,<br />
dell’art. 1 che le pubbliche amministrazioni non<br />
possono effettuare spese per relazioni pubbliche,<br />
convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza per<br />
un ammontare superiore al 50 per cento delle spese<br />
sostenute nel 2004 per le medesime finalità. Con il<br />
successivo comma 12 del medesimo art. 1, memore<br />
dei pronunciamenti della Corte costituzionale, il<br />
Legislatore ha tuttavia stabilito che la suddetta <strong>di</strong>sposizione<br />
non si applica alle regioni, alle province<br />
autonome, agli enti del servizio sanitario nazionale<br />
ed agli enti locali.<br />
Successivamente è stato emanato l’art. 61 del D.L.<br />
n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, il<br />
quale al comma 5 ha <strong>di</strong>sposto che, a decorrere dall’anno<br />
2009, le amministrazioni pubbliche inserite<br />
nel conto consolidato della pubblica amministrazione,<br />
come in<strong>di</strong>viduato dall’Istat ai sensi del comma<br />
5 dell’art. 1 della legge n. 311/2004, non possono<br />
effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,<br />
mostre, pubblicità e <strong>di</strong> rappresentanza, per un<br />
ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta<br />
nell’anno 2007 per le medesime finalità. Il<br />
successivo comma 15 ha però nuovamente <strong>di</strong>chiarato<br />
che l’anzidetta regola non si applica in via <strong>di</strong>retta<br />
alle regioni, alle province autonome, agli enti<br />
del servizio sanitario nazionale ed agli enti locali.<br />
Vi è poi l’emanazione della legge n. 296/2006 (legge<br />
finanziaria 2007), la quale, ai commi 597, 598 e<br />
599 dell’art. 1, ha stabilito che, fatti salvi gli uffici<br />
<strong>di</strong> rappresentanza delle associazioni nazionali degli<br />
enti locali presso gli organi dell’Unione europea,<br />
non è consentito ai comuni ed alle province, anche<br />
in forma associata, acquistare o gestire se<strong>di</strong> <strong>di</strong> rappresentanza<br />
in Paesi esteri, o l’istituzione <strong>di</strong> uffici o<br />
<strong>di</strong> struttura comunque denominate per la promozione<br />
economica, commerciale e turistica. È fatto altresì<br />
<strong>di</strong>vieto a comuni e province <strong>di</strong> coprire, con<br />
fon<strong>di</strong> derivanti da trasferimenti a qualunque titolo<br />
da parte dello Stato, le spese sostenute, anche in<br />
forma associata, nell’ambito delle fattispecie <strong>di</strong><br />
cui sopra. Infine è stato <strong>di</strong>chiarato che qualora gli<br />
enti locali sostengano, anche in forma associata,<br />
spese ricadenti nelle suddette fattispecie, un cifra<br />
pari alle spese da ciascun ente sostenuta nell’anno<br />
viene detratta dai fon<strong>di</strong> a qualsiasi titolo complessi-