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La lettera di patronage e l'impatto sull'indebitamento dell'ente locale ...

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Gestione finanziaria<br />

che possano metterli al riparo da eventuali rischi <strong>di</strong><br />

insolvenza delle società pubbliche.<br />

Lo strumento più usato, oltre alla comune fideiussione,<br />

è la <strong>lettera</strong> <strong>di</strong> <strong>patronage</strong>, con la quale si<br />

può affermare che la banca ottiene il suo scopo<br />

che è quello <strong>di</strong> avere una ragionevole sicurezza in<br />

merito alla bancabilità dell’operazione finanziaria<br />

da concedere o da rinnovare ad una società partecipata.<br />

Si può affermare, quin<strong>di</strong>, che la <strong>lettera</strong> rappresenta<br />

il ‘‘punto d’incontro’’ <strong>di</strong> interessi <strong>di</strong>versi, anche<br />

se non sempre crea una posizione <strong>di</strong> obbligo a<br />

carico dell’ente <strong>locale</strong>. Il più delle volte, infatti,<br />

comporta nel patrocinante l’assunzione <strong>di</strong> un’obbligazione<br />

<strong>di</strong> un promesso ‘‘fare’’ con conseguente<br />

responsabilità indennitaria della prestazione (Cassazione<br />

civile sez. I 25/6/2001, n. 11987).<br />

L’ente <strong>locale</strong>, quin<strong>di</strong>, deve porre particolare attenzione<br />

al contenuto della <strong>lettera</strong> che si accinge a sottoscrivere,<br />

cercando <strong>di</strong> evitare, per quanto possibile,<br />

<strong>di</strong> rilasciare una garanzia <strong>di</strong> tipo fideiussorio,<br />

che potrebbe esporlo al rischio <strong>di</strong> escussione in caso<br />

<strong>di</strong> insolvenza della propria partecipata. In questo<br />

caso la garanzia rientrerebbe, a pieno titolo, nel calcolo<br />

degli interessi <strong>di</strong> cui all’art. 204 del Tuel.<br />

Si auspica che questa politica <strong>di</strong> liberalizzazioni e<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>smissioni delle partecipate pubbliche, che sembra<br />

ormai inarrestabile, sia gestita con molta cautela<br />

e lungimiranza, allo scopo <strong>di</strong> non provocare seri<br />

294 4/2012<br />

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danni finanziari al sistema pubblico <strong>locale</strong> per i seguenti<br />

or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> motivi:<br />

1) l’ente <strong>locale</strong> non potrebbe accollarsi il debito<br />

delle proprie partecipate in caso <strong>di</strong> chiusura anticipata;<br />

2) la collocazione sul mercato <strong>di</strong> società pubbliche<br />

o dei loro servizi potrebbe richiedere un intervento<br />

contributivo da parte dell’ente <strong>locale</strong> a favore del<br />

nuovo gestore per garantire l’occupazione del personale<br />

delle società che non potrebbe essere assorbito<br />

nei ruoli dell’ente <strong>locale</strong> proprietario. In assenza<br />

<strong>di</strong> interventi pubblici l’occupazione <strong>locale</strong> ne risentirebbe<br />

pesantemente;<br />

3) potrebbero sorgere problemi fiscali collegati all’emersione<br />

<strong>di</strong> Iva nella gestione del patrimonio;<br />

4) l’erogazione dei servizi pubblici essenziali potrebbe<br />

subire un’interruzione o un peggioramento<br />

delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> erogazione;<br />

5) <strong>di</strong>minuirebbe l’influenza delle decisioni <strong>di</strong> carattere<br />

pubblico a vantaggio <strong>di</strong> scelte a carattere meramente<br />

economico;<br />

6) altre problematiche a livello <strong>locale</strong>.<br />

Si ritiene che queste problematiche siano <strong>di</strong> per sé<br />

già sufficienti per far riflettere sulla necessità <strong>di</strong> gestire<br />

con oculatezza quel capitale tecnico ed umano<br />

presente nel mondo delle partecipate che, pur con i<br />

suoi <strong>di</strong>fetti, esiste e rappresenta un asset patrimoniale<br />

reale da valorizzare.

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