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Dichiarazione - Comune di Celano

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o durante il corso dello stesso, non pregiu<strong>di</strong>cano il <strong>di</strong>ritto al risarcimento dei danni, sempreché tali<br />

omissioni o inesatte <strong>di</strong>chiarazioni non siano frutto <strong>di</strong> dolo. Rimane fermo il <strong>di</strong>ritto della Società, una<br />

volta venuta a conoscenza <strong>di</strong> circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, <strong>di</strong><br />

richiedere la relativa mo<strong>di</strong>fica delle con<strong>di</strong>zioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla<br />

data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso <strong>di</strong> sinistro,<br />

conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).<br />

Art. 1.9 - Obblighi dell'Assicurato in caso <strong>di</strong> Sinistro<br />

L’Assicurato deve dare avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è<br />

assegnata la Polizza oppure al broker in<strong>di</strong>cato in Polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata<br />

una delle seguenti circostanze:<br />

(a) ricevimento <strong>di</strong> informazione <strong>di</strong> garanzia;<br />

(b) Formale richiesta <strong>di</strong> risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente<br />

Pubblico - Corte dei Conti ecc..);<br />

(c) ricevimento <strong>di</strong> notifica dell’avvio del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> responsabilità contabile.<br />

L'inadempimento <strong>di</strong> tale obbligo può comportare la per<strong>di</strong>ta totale o parziale del <strong>di</strong>ritto all'Indennizzo<br />

(art. 1915 C.C.) Né l’Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione <strong>di</strong><br />

responsabilità, confessione <strong>di</strong> colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il<br />

consenso scritto degli Assicuratori.<br />

Art. 1.10 – Durata del contratto<br />

Il contratto <strong>di</strong> assicurazione ha la durata in<strong>di</strong>cata nell’Allegato (Prospetto <strong>di</strong> offerta). Il contratto<br />

cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sdetta tra le Parti.<br />

Tuttavia a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino ad un massimo <strong>di</strong> 6 (sei) mesi.<br />

In tale ipotesi il premio relativo al periodo <strong>di</strong> proroga verrà conteggiato sulla base <strong>di</strong> 1/365 del<br />

premio annuale della polizza per ogni giorno <strong>di</strong> copertura.<br />

Art. 1.11 - Oneri fiscali<br />

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.<br />

Art. 1.12 - Foro competente<br />

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l’Assicurato.<br />

Art. 1.13 - Rinvio alle norme <strong>di</strong> legge<br />

Per tutto quanto non è qui <strong>di</strong>versamente regolato, valgono le norme <strong>di</strong> legge.<br />

Art. 1.14 – Coassicurazione e delega<br />

Qualora la polizza sia ripartita tra più Società per quote determinate, ciascuna Società è tenuta al<br />

pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il<br />

contratto sottoscritto da tutte le Società (art. 1911 Co<strong>di</strong>ce Civile).<br />

Tutte le comunicazioni relative alla presente polizza si intendono fatte o ricevute dalla Società<br />

Delegataria, all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto <strong>di</strong> tutte le Società<br />

Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche<br />

per la parte delle medesime.<br />

RC Patrimoniale / <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Celano</strong> E<strong>di</strong>zione 04/2012<br />

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