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Dichiarazione - Comune di Celano

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ART. 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE<br />

Art. 1.1 – Prova del contratto<br />

Il contratto <strong>di</strong> assicurazione e le sue eventuali mo<strong>di</strong>fiche devono essere provate per iscritto. Sul<br />

contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere in<strong>di</strong>cato l’in<strong>di</strong>rizzo<br />

della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.<br />

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio<br />

Le <strong>di</strong>chiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla<br />

valutazione del rischio, possono comportare la per<strong>di</strong>ta totale o parziale del <strong>di</strong>ritto all'Indennizzo,<br />

nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Co<strong>di</strong>ce<br />

Civile Italiano.<br />

Art. 1.3 - Altre assicurazioni<br />

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successive stipulazione <strong>di</strong><br />

altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso <strong>di</strong> Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli<br />

Assicuratori, in<strong>di</strong>cando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).<br />

Art. 1.4 - Pagamento del Premio<br />

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in<strong>di</strong>cato in Polizza se il Premio o la prima rata <strong>di</strong><br />

Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.<br />

A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà<br />

corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data <strong>di</strong> decorrenza della suddetta Polizza.<br />

Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate <strong>di</strong> Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle<br />

ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del<br />

pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).<br />

I termini <strong>di</strong> cui sopra si applicano anche in occasione del perfezionamento <strong>di</strong> documenti emessi, che<br />

comportino il versamento <strong>di</strong> premi aggiuntivi.<br />

Art. 1.5 - Mo<strong>di</strong>fiche dell'Assicurazione<br />

Le eventuali mo<strong>di</strong>fiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.<br />

Art. 1.6 - Aggravamento del rischio<br />

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori <strong>di</strong> ogni aggravamento del rischio.<br />

Gli aggravamenti <strong>di</strong> rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la per<strong>di</strong>ta<br />

totale o parziale del <strong>di</strong>ritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898<br />

C.C.).<br />

Art. 1.7 - Diminuzione del rischio<br />

Nel caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>minuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate <strong>di</strong><br />

Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> recesso.<br />

Art. 1.8 – Buona fede<br />

L’omissione da parte del Contraente <strong>di</strong> una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così<br />

come le inesatte e/o incomplete <strong>di</strong>chiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto<br />

RC Patrimoniale / <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Celano</strong> E<strong>di</strong>zione 04/2012<br />

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