I Rappresentanti eletti - Aistom
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Città di Bari<br />
- Il Sindaco -<br />
La “Handicity Book” (secondo una corrente e moderna terminologia), che si<br />
pubblica grazie all’impegno di Francesco Diomede, corona l’attenzione che da tempo,<br />
grazie anche all’apporto della Consulta Cittadina, l’Amministrazione comunale riserva<br />
nei confronti delle persone disabili.<br />
Dopo anni di oggettiva indifferenza e di difficile approccio ai problemi, con particolare<br />
riferimento all’inserimento sociale dei disabili, oggi si guarda a queste tematiche<br />
in un’ottica diversa, perché siamo tutti convinti che funzione peculiare di una società<br />
civile è quella di sostenere lo sviluppo e la maturazione sotto il profilo culturale,<br />
sociale e civile di ogni persona.<br />
E questo impegno diventa preminente soprattutto verso i più sfortunati.<br />
Sono certo, che la “Handicity Book” costituirà un utilissimo strumento, perché<br />
sulla strada della democrazia più autentica i diritti delle persone disabili non vengano<br />
disattesi.<br />
4<br />
Simeone di Cagno Abbrescia
LA COSTITUZIONE ITALIANA<br />
(STRALCIO)<br />
ARTICOLO 1<br />
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo,<br />
che l’esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.<br />
ARTICOLO 2<br />
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’ uomo, sia come singolo sia nelle<br />
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili<br />
di solidarietà politica, economica e sociale.<br />
ARTICOLO 3<br />
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,<br />
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito<br />
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la<br />
libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva<br />
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.<br />
ARTICOLO 4<br />
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano<br />
effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità<br />
e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale<br />
della società.<br />
10
LE PROTESI E GLI AUSILI TECNICI<br />
Il Nomenclatore Tariffario delle Protesi e degli Ausili (D.M. Sanità n.332/99) regolamenta le<br />
prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del S.S.N. Esso è predisposto da un’apposita<br />
Commissione Tecnica, è sottoposto al parere del Consiglio Superiore di Sanità ed all’approvazione<br />
della Conferenza Stato/Regioni. Successivamente il decreto è firmato dal Ministro<br />
della Sanità, sottoposto all’approvazione della Corte dei Conti ed infine è pubblicato<br />
nella Gazzetta Ufficiale.<br />
La legge demanda alle regioni, alle Aziende Unità Sanitarie Locali ed alle Aziende Ospedaliere,<br />
ogni competenza sanitaria, assistenziale e riabilitativa. Ne consegue che ogni regione, autonomamente<br />
e in considerazione delle proprie risorse, programma, approva ed attua il Piano sanitario<br />
regionale. Tra le competenze regionali è prevista anche la fornitura delle protesi e degli<br />
ausili. Infatti, grazie al Nomenclatore Tariffario Protesico, innumerevoli disabili (con invalidità<br />
civile superiore ad un terzo: 34%) e portatori di handicap possono disporre “gratuitamente” di<br />
protesi (calzature ortopediche, carrozzine, ausili per il sollevamento, dispositivi ottici e vocali,<br />
sacche di raccolta, placche, cateteri, pannoloni, ecc., ecc..). Le protesi si ottengono consegnando<br />
all’Ufficio d’Igiene Pubblica dell’AUSL BA/4 (c/o C.T.O. Lungomare Starita,6 Bari – Dirigente:<br />
tel. 0805842493 - fax 0805341359), la seguente documentazione:<br />
1) il certificato medico (modulo/richiesta) compilato dallo specialista AUSL BA/4, dall’Università<br />
o dal medico di famiglia (vedere modello 1);<br />
2) autocertificazione della residenza (leggi n.15/68, 127/97 e D.P.R. n.403/98) e/o certificato<br />
di residenza;<br />
3) la fotocopia del verbale (Commissione Medica per l’Invalidità Civile) attestante l’invalidità<br />
(Commissione Invalidi Civili AUSL BA/4 - Via Beltrani, 2 - Bari - tel.: 0805538031<br />
0805533235).<br />
In situazioni e patologie particolarmente gravi, le protesi si possono ottenere subito gratis, purché<br />
si alleghi all’istanza un’analitica certificazione medica che ne documenti la necessità e<br />
l’urgenza. Infatti, l’articolo 2 del Decreto garantisce la possibilità di ottenere in breve termine<br />
le protesi e/o gli ausili, anche se si è in attesa di essere sottoposti a visita medica collegiale.<br />
Hanno diritto immediato: gli istanti che necessitano di accompagnamento, gli stomizzati, le<br />
donne operate al seno, i soggetti che hanno avuto un intervento demolitore sull’occhio e gli<br />
invalidi del lavoro (in tale evenienza i presidi sono forniti gratuitamente dall’INAIL e possono<br />
essere integrati nelle quantità e qualità, previa autorizzazione del medico INAIL). Il disabile che<br />
per differenti motivazioni, suo malgrado è obbligato ad acquistare protesi integrative al Servizio<br />
Sanitario Regionale, paga l’IVA al 4% (anziché 20%) e la fattura (o ricevuta fiscale) è detraibile<br />
dal reddito nella misura del 19% (D.P.R. n. 633/72, D.P.R. n. 91/86, legge n.263/89 e Circolare<br />
del Ministero delle Finanze, n.189/94).<br />
L’istanza per l’ottenimento dell’invalidità è da inoltrarsi alla Commissione Medica per l’Invalidità<br />
Civile (vedere modelli 2 o 3). Essa serve anche per ottenere una serie di provvidenze economiche,<br />
tra cui ad esempio: la pensione d’invalidità, l’esenzione dai ticket sanitari, il riconoscimento<br />
dell’handicap (legge n.104/92) e per il lavoro.<br />
Per l’ottenimento dei presidi da parte dell’Ufficio d’Igiene Pubblica è necessario che il chirurgo<br />
prescriva sull’apposito modulo-richiesta (vedere modello 1) il “piano riabilitativo”, riportan-<br />
13
PROVVIDENZE ECONOMICHE PER LE INVALIDITÁ CIVILI<br />
Le provvidenze economiche per gli invalidi civili, cittadini italiani e residenti, sono:<br />
a) la pensione di inabilità, che spetta per 13 mensilità annue agli invalidi totali e permanenti<br />
al 100% di età compresa tra i 18 e 65 anni;<br />
b) l’assegno mensile, che spetta per 13 mensilità annue agli invalidi parziali (dal 74 al 99%)<br />
di età compresa tra i 18 e 65 anni;<br />
c) l’indennità d’accompagnamento, che spetta per 12 mensilità annue agli invalidi totali e<br />
permanenti al 100% che non sono in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita e/o di<br />
deambulare;<br />
d) l’indennità mensile di frequenza, che spetta per 12 mensilità annue ai minori di anni 18,<br />
invalidi civili, non autosufficienti o ipoacusici che devono far ricorso a trattamenti riabilitativi<br />
o terapeutici;<br />
e) la pensione sociale, che spetta agli invalidi totali o parziali ultrasessantacinquenni, in<br />
sostituzione della pensione di inabilità o dell’assegno mensile prima in godimento.<br />
Gli importi mensili dei trattamenti di invalidità civile e per i non autosufficienti legati al reddito<br />
a carico del Ministero dell’Interno, ma pagati dall’INPS (Circolare INPS n. 217/99, del 15/12/<br />
99 - D.M. dell’Interno 1° marzo 2000, in G.U. n. 56/00) sono erogati:<br />
• per l’intero ammontare, a coloro che non hanno redditi;<br />
• in quota parte, a coloro che possiedono redditi inferiori al limite di reddito annuo, pari alla<br />
differenza tra il limite di reddito annuo e il reddito posseduto.<br />
Ai fini delle provvidenze economiche è richiesta un’invalidità minima del 74% (D.M. n.<br />
509/88, in G.U. n. 278/88).<br />
Per l’anno 2000 l’ammontare degli importi mensili dei trattamenti di invalidità civile e per i non<br />
autosufficienti è di:<br />
A) £ 434.050 per i ciechi assoluti (se non ricoverati in Istituti dello Stato e/o Ente Pubblico);<br />
B) £ 401.380 per gli invalidi civili totali, per gli invalidi civili parziali, per l’indennità di<br />
frequenza ai minori non autosufficienti e ai minori ipoacusici, per i ciechi parziali e per i<br />
ciechi assoluti ricoverati;<br />
C) £ 297.830 per l’assegno a vita ai ciechi civili decimisti (aumentate di ulteriori £ 100.000<br />
al superamento dei 65 anni in applicazione dei criteri e delle modalità stabilite dall’art.67,<br />
comma3, della legge n. 448/98);<br />
D) £ 329.940 per l’indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti e £ 93.740 per l’indennità<br />
speciale da erogare ai ciechi ventesimisti.<br />
17
ASSEGNI FAMILIARI<br />
Gli assegni familiari spettano se il reddito familiare non supera determinati limiti, per i seguenti<br />
componenti il nucleo familiare:<br />
• il coniuge a carico;<br />
• i figli minori o maggiorenni inabili ed a carico;<br />
• i figli studenti fino a 21 anni se frequentano le scuole superiori e a 26 anni, se frequentano<br />
l’Università;<br />
• i figli maggiorenni apprendisti;<br />
• gli equiparati ai figli.<br />
Ai fini dell’individuazione del reddito complessivo familiare che influisce sul numero degli<br />
assegni o quote di maggiorazione da corrispondere, si prendono in considerazione i redditi di<br />
qualsiasi natura degli stessi soggetti per i quali può essere corrisposto il trattamento di famiglia,<br />
più quello del soggetto percettore. Se questi è invalido totale i limiti di reddito sono più alti. Il<br />
reddito percepito in un anno è influente sulla corresponsione degli assegni familiari, nel periodo<br />
1° luglio dell’anno seguente fino al 30 giugno dell’anno ancora successivo (legge n. 48/88). Il<br />
limite originario è stato modificato più volte e collegato al tasso di inflazione programmata.<br />
Pertanto suggeriamo di rivolgersi al comune, sindacato e/o ad un patronato, chiedendo ragguagli<br />
sull’eventuale diritto e somme da percepire.<br />
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE<br />
La legge n.153/88 ha introdotto l’assegno per il nucleo familiare quale, prestazione che spetta<br />
sia ai lavoratori dipendenti, che ai pensionati ex lavoratori dipendenti. A partire dal 1988, per<br />
21
LE BARRIERE ARCHITETTONICHE<br />
L’articolo 3 della Costituzione sancisce che: “(…) E’ compito della Repubblica rimuovere gli<br />
ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto le libertà e l’uguaglianza dei<br />
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (…)”. L’articolo 24, comma 1,<br />
della legge n.104/92 stabilisce che: “Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e<br />
privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visibilità, di cui<br />
alla legge 9 gennaio 1989, n.13 e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle<br />
disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n.118 e successive modificazioni, al regolamento<br />
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384*, alla<br />
citata legge n.13 del 1989 e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro del<br />
lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236”.<br />
Le principali barriere architettoniche e sensoriali sono: le porte di accesso, i bagni pubblici, i<br />
marciapiedi, i percorsi pedonali, la mancanza di semafori sonori, i sottopassaggi, la mancanza<br />
degli appositi attraversamenti pedonali (progetto Loges) per i non vedenti, le scalinate, i mezzi<br />
di trasporto pubblici, gli scivoli occupati dalle auto in sosta selvaggia, la mancanza delle scritte<br />
in braille sulle tastiere degli ascensori, la mancata capienza degli ascensori e l’errata apertura<br />
delle porte, ecc.., ecc…<br />
La legge n.41/86 (G.U. n.49/86) fa divieto alle pubbliche Amministrazioni di approvare progetti<br />
pubblici senza l’eliminazione delle barriere architettoniche, stanziando fondi per ottemperare<br />
all’abbattimento.<br />
Le leggi n.13 e 62/89 favoriscono il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche<br />
negli edifici privati e pubblici.<br />
Il portatore di handicap, grazie alla legge n.13/89, può richiedere al sindaco del Comune di Bari<br />
ottenere un contributo economico (vedere modello 13) a fondo perduto per eliminare le barriere<br />
architettoniche nel proprio alloggio e/o condominio. Alla domanda è necessario allegare un<br />
certificato medico in carta semplice attestante l’handicap, l’autocertificazione da cui si evinca<br />
l’ubicazione dell’abitazione, nonché le difficoltà di accesso (art.8 della legge n.13).<br />
I maggiori ostacoli per una risoluzione definitiva del problema “barriere” sono noti alla maggioranza<br />
dei cittadini: le città sono caotiche e vere giungle di cemento, spesso manca il buon<br />
23
IL LAVORO<br />
L’art.1 della Costituzione sancisce che: “l’Italia è una Repubblica democratica, fondata<br />
sul lavoro”.<br />
L’art.4 stabilisce che: “La Repubblica italiana riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro<br />
e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto”.<br />
L’art. 35 prevede che: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.<br />
Cura la formazione e l’elevazione dei lavoratori (...)”.<br />
L’art.8 della legge n.104/92, declara che: “L’inserimento e l’integrazione sociale della persona<br />
handicappata si realizzano mediante (...) misure atte a favorire la piena integrazione<br />
nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche<br />
attraverso incentivi diversificati”.<br />
In realtà l’inserimento nel mondo del lavoro per molte disabilità comporta una “gestazione”<br />
lunga quanto complessa. Ogni disabile, per ragioni facilmente intuibili, deve necessariamente<br />
svolgere un lavoro “consono alla propria patologia/disabilità”. Il D.L. n. 469/97 consente<br />
l’apertura ai privati dell’Ufficio per il Collocamento al Lavoro, la legge n. 196/97 introduce il<br />
lavoro interinale, la legge n. 68/99, il D.P.C.M. del 13 gennaio 2000 ed il D.L. n.91, del 13<br />
gennaio 2000, sanciscono le nuove norme ed il funzionamento del fondo nazionale per il diritto<br />
al lavoro ai disabili.<br />
I beneficiari della nuova legge sono:<br />
A) i disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;<br />
B) le persone invalide del lavoro con invalidità superiore al 33%;<br />
C) le persone non vedenti o sordomute;<br />
D) le persone invalide civili, di guerra e di servizio.<br />
La quota dell’obbligo nell’assunzione degli invalidi è così suddivisa:<br />
1) Azienda con 25/35 dipendenti = assunzione di 1 lavoratore disabile;<br />
2) Azienda con 36/50 dipendenti = assunzione di 2 lavoratori disabili;<br />
26
TRASPORTO DISABILI<br />
Trasporto disabili e barriere architettoniche sono un connubbio quasi inscindibile. Non a caso i<br />
mezzi di trasporto pubblici devono essere attrezzati ed adeguati alle differenti disabilità, garantendo<br />
servizi di qualità e sicurezza durante gli spostamenti.<br />
I disabili con accompagnamento, durante i viaggi con i mezzi di trasporto pubblico hanno diritto<br />
alla gratuità del viaggio dell’accompagnatore, inclusi i cani guida per i privi della vista.<br />
La legge n.21/92 (G.U. n. 18/92) sancisce l’accesso dei disabili sui taxi, prevede che i comuni<br />
devono regolamentare il trasporto, il numero ed i tipi di veicoli da attrezzare ai disabili, in<br />
attuazione alla legge n.118/71.<br />
In tema di trasporto pubblico, regioni, province e comuni, sovente consentono di ottenere tariffe<br />
agevolate (spesso calcolate in virtù della percentuale d’invalidità e reddito) e/o gratuite. Il comune<br />
di Bari, ad esempio, oltre agli sconti praticati sui mezzi di trasporto comunali, agevola<br />
ulteriormente la mobilità dei soggetti portatori di handicap, consegnando ogni anno dei buoni<br />
taxi (due per ogni giorno lavorativo – vedere modello 17) a 120 portatori di handicap.<br />
L’Azienda Speciale Trasporti Autofiloviari Barese (ASTAB ex AMTAB) ha acquistato due<br />
“Pollicini”, attrezzati per il trasporto disabili. I “Pollicini” possono essere utilizzati unicamente<br />
dai disabili al 100%, previa istanza scritta e prenotazione telefonica all’ASTAB (tel.: 0805311398<br />
- ore: 8/10 – vedere modelli 18 e 19). L’ASTAB agevola ulteriormente il trasporto dei disabili,<br />
fornendo le seguenti agevolazioni:<br />
abbonamenti annuali:<br />
pensionati con reddito INPS al minimo £ 70.000<br />
maestri del lavoro £ 70.000<br />
invalidi dalla 5^ all’8^ categoria e/o con<br />
percentuale di invalidità dal 15 al 69% £ 70.000<br />
invalidi dalla 1^ alla 4^ categoria e/o con<br />
percentuale di invalidità minima del 70% gratuiti<br />
N.B.: per ottenere le agevolazioni è necessario consegnare due foto formato tessera, di cui una<br />
30
I RAPPORTI DEL DISABILE COL MEDICO<br />
DI FAMIGLIA E LO SPECIALISTA AUSL<br />
I D.P.R. nn.484/96 e 500/96, sono gli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti<br />
dei medici di medicina generale e dei medici specialisti ambulatoriali.<br />
Tali decreti sono di vitale importanza, poiché, non soltanto regolamentano i differenti tipi di<br />
intervento che i medici di medicina generale e gli specialisti ambulatoriali sono obbligati per<br />
legge a rispettare, ma di fatto li obbligano a collaborare per porre al centro del sistema sanitario<br />
la qualità di vita dell’ammalato, agevolando al massimo i soggetti non più in grado di muoversi<br />
e quindi di recarsi in ambulatorio.<br />
L’obiettivo prefissato è di predeterminare gli interventi medico infermieristici in favore dei pazienti<br />
non deambulanti, delegando al medico di base le funzioni di stimolo e coordinamento.<br />
È possibile programmare fino ad un anno l’assistenza con visite domiciliari settimanali e mensili,<br />
previa segnalazione delle famiglie, ovvero dei competenti servizi sociali, dei sanitari o dello<br />
stesso medico curante.<br />
In sintesi si tratta di un vero e proprio monitoraggio dello stato di salute in simbiosi con l’assistenza<br />
specialistica, al fine di evitare gravi disagi e la costosissima degenza ospedaliera.<br />
A questo quadro d’informazione medico-sanitario, integrato e documentabile con una scheda personale<br />
che viene fornita dall’Azienda Sanitaria e conservata presso il domicilio del paziente, le<br />
Aziende di Unità Sanitarie Locali sono tenute a collaborare con i propri dirigenti di settore e con i<br />
relativi specialisti, opportunamente incaricati di controllare e supportare l’operato dei medici di<br />
famiglia.<br />
L’art.33, del D.P.R. n.484/96 regolamenta le visite ambulatoriali e domiciliari del medico di<br />
famiglia, stabilendo che esse vengono svolte nello studio del medico o su richiesta al proprio<br />
domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità dell’ammalato.<br />
La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la<br />
richiesta pervenga entro le ore 10; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le 10, la<br />
visita dovrà essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo.<br />
La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.<br />
Il sabato il medico non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma è obbligato ad<br />
35
IL DIRITTO ALLA PRIVACY (legge n. 675/96)<br />
I cinque principi fissati dalla legge sulla privacy sono:<br />
il principio della condotta, secondo cui i dati debbono essere trattati in modo lecito e con<br />
correttezza;<br />
il principio di finalità, secondo cui i dati devono essere raccolti e registrati per scopi<br />
predeterminati, espliciti e legittimi, non utilizzati in altre operazioni di trattamento, incompatibili<br />
e non autorizzati;<br />
il principio della qualità, per cui i dati devono essere esatti, aggiornati e non possono essere<br />
rimessi all’arbitrio del singolo titolare (responsabile del trattamento);<br />
il principio della pertinenza, secondo cui i dati debbono essere pertinenti, completi e non<br />
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati;<br />
il principio della conservazione e dell’oblio, il quale consacra la regola che i dati devono<br />
essere conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato, per un periodo<br />
non superiore a quello necessario agli scopi per cui essi sono stati raccolti e trattati.<br />
La pubblica Amministrazione può conservare e trattare dati personali (art.1, D.L. n. 135-<br />
1999 – D.P.R. n. 318/99), al fine di: applicare la normativa in merito al collocamento obbligatorio<br />
per l’assunzione delle categorie protette; garantire le pari opportunità; accertare gli obblighi<br />
fiscali e contributivi; adempiere ai compiti di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro; far applicare<br />
dagli enti previdenziali la normativa previdenziale ed assistenziale; svolgere l’attività di indagine<br />
ed ispezione presso soggetti pubblici; accertare l’handicap ed assicurare la funzionalità dei<br />
servizi terapeutici riabilitativi; assicurare una adeguata informazione alla famiglia della persona<br />
handicappata; curare l’integrazione sociale; per l’educazione; l’istruzione e collocamento obbligatorio<br />
del portatore di handicap; realizzare le comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi<br />
in favore dei portatori di handicap.<br />
I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da<br />
ogni altro dato personale trattato. Essi vanno comunque trattati con tecniche di cifratura o mediante<br />
l’utilizzo di appositi codici identificativi. Dalla pubblica Amministrazione è permessa<br />
l’identificazione unicamente in casi di documentata necessità (art.3, D.L. n. 135/99, in G.U.<br />
n.113/99) e/o intervento della magistratura.<br />
L’AUTOCERTIFICAZIONE<br />
Per gran parte dei certificati della pubblica Amministrazione è sufficiente una semplice dichiarazione<br />
sottoscritta dal cittadino disabile, che per legge sostituisce i certificati e gli atti<br />
notarili. Ai soggetti privati la legge consente la facoltà o meno di accogliere l’autocertificazione.<br />
Essa è resa su appositi moduli predisposti dalla pubblica Amministrazione e/o è possibile<br />
38
COME EVITARE CODE ALL’UFFICIO POSTALE<br />
L’art.2 comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 1996 (in<br />
S.O. n.23, alla G.U. n.33/96), inerente la “Carta della qualità del servizio pubblico postale”,<br />
recita che: “l’Ente Poste Italiane (EPI) promuove a favore dei portatori di handicap, degli<br />
anziani e dei clienti in condizioni particolari, facilità di accesso e rapporto diretto agli<br />
sportelli”.<br />
In sintesi se si utilizza il consueto Ufficio Postale è consigliabile esporre in tutta riservatezza il<br />
proprio disagio e/o difficoltà al Direttore dell’Ufficio Postale competente.<br />
Egli impartirà disposizioni precise ai suoi più stretti collaboratori, con autorizzazione a voler<br />
dare precedenza nelle code di sportello.<br />
LA PATENTE SPECIALE<br />
(D.L. n. 285/92 – Legge n. 449/97)<br />
Attualmente, il D.L. 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada, in S.O.G.U. n.67/94), la<br />
legge n.104/92 (artt.27 e 28) e la legge n.449/97, hanno consentito all’Italia di allinearsi ai Paesi<br />
europei in tema di patenti di guida comunitaria.<br />
Esse consentono ai portatori di handicap di ottenere vantaggi, agevolazioni economiche e fiscali<br />
sotto forme differenti tra loro.<br />
Il Decreto legge n. 285/92, al comma 5 dell’art. 116 (a), recita: “i mutilati ed i minorati fisici,<br />
anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A,<br />
B, C e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti<br />
possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonché con<br />
determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui all’art.119, comma<br />
4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia<br />
46
I DIRITTI RELIGIOSI E SPIRITUALI<br />
L’art.7 della Costituzione dice che: “lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio<br />
ordine, indipendenti e sovrani”.<br />
L’art.8 della Costituzione dice che: “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti<br />
alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi<br />
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.<br />
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.<br />
L’art.38 della legge n.833/78, prevede che: “presso le strutture di ricovero del servizio sanitario<br />
nazionale è assicurata l’assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di<br />
coscienza del cittadino. A tale fine l’unità sanitaria locale provvede per l’ordinamento del<br />
servizio di assistenza religiosa cattolica d’intesa con gli ordini diocesani competenti per<br />
territorio; per gli altri culti di intesa con le rispettive autorità religiose competenti per<br />
territorio”.<br />
Il conforto religioso per l’ammalato è un’essenza vitale che non soltanto ristora ed affranca<br />
l’anima, ma soprattutto giova alla speranza di vivere ed aiuta a superare con maggiore serenità<br />
le avversità ospedaliere dovute all’intervento chirurgico, alla degenza, alla disabilità e spesso<br />
anche ad affrontare la morte.<br />
55
CONSULTA CITTADINA DELL’HANDICAP<br />
La Consulta Cittadina dell’Handicap del Comune di Bari è un Organismo istituzionale sancito<br />
dallo Statuto comunale, istituito su spinta delle Associazioni di volontariato di settore, grazie<br />
alla delibera del Consiglio Comunale del 22 luglio 1996.<br />
Compito della Consulta è:<br />
1. fornire un supporto tecnico agli Organismi istituzionali preposti alle politiche sociali del<br />
Comune di Bari;<br />
2. rappresentare nelle sedi competenti le istanze della categoria;<br />
3. agevolare il confronto/dialogo fra le differenti patologie ed Associazioni di categoria;<br />
4. essere un supporto tecnico-operativo per i disabili dell’Area Metropolitana barese, fornendo<br />
inteventi mirati.<br />
La Consulta rappresenta un punto di riferimento ed un dinamico sportello informativo, in grado<br />
di fornire risposte ai molteplici problemi che afferiscono all’universo dell’handicap; essa è un<br />
organo consultivo e di controllo.<br />
Il suo parere sulle decisioni dell’Amministrazione, sulle linee programmatiche e progettuali di<br />
settore è obbligatorio ma non vincolante.<br />
La Consulta è un organo <strong>eletti</strong>vo ed in quanto tale è rappresentativa di tutti i portatori di handicap<br />
che vivono nel territorio comunale e tende a creare nuove collaborazioni tra Istituzioni e<br />
cittadini, esortandoli a partecipare alle attività ed alle sue assemblee pubbliche.<br />
La Consulta, nella forma attuale, si è costituita a seguito dell’elezione dei suoi rappresentanti,<br />
tenutasi nell’ottobre 1998. Ha ottenuto, grazie all’interessamento del Sindaco (Presidente della<br />
Consulta), dell’Assessore ai Diritti Civili e Sociali Dott. Filippo Melchiorre (Presidente delegato<br />
dal Sindaco), nonché del Presidente della Commissione dei SS.SS., Avv. Cristiano Stefanì, la<br />
propria sede operativa presso la Circoscrizione Picone Poggiofranco, dove si tengono regolarmente<br />
le adunanze dal novembre 1998 in poi.<br />
Essa si articola in tre Commissioni che affrontano le seguenti tematiche:<br />
1. barriere architettoniche, mobilità, innovazioni tecnologiche, lavoro e formazione professionale.<br />
Sede operativa della 1^ Commissione c/o Associazione Paraplegici – Lungomare<br />
Starita,6 Bari (presso: ex Centro Traumatologico Ospedaliero – 0805346690);<br />
2. sanità, scuola, servizi sociali ed immigrazione. Sede operativa della 2^ Commissione c/o<br />
Associazione Pugliese Stomizzati – Viale Orazio Flacco,24 Bari - 0805619181;<br />
3. sport, cultura, spettacolo e turismo. Sede operativa della 3^ Commissione c/o Associazione<br />
Famiglie Virtuali – Via San Tommaso D’Acquino,10/b Bari - 0339/2747429 - 0805041655.<br />
Le Commissioni possono avvalersi anche di esperti esterni che collaborano gratuitamente alle<br />
fasi progettuali. Considerevole è la partecipazione della cittadinanza ai lavori assembleari, a riprova<br />
del grado di democrazia, cultura e civiltà raggiunto dai portatori di handicap della Città di Bari.<br />
58
COME SOSTENERE LE ASSOCIAZIONI NO-PROFIT<br />
La Consulta Cittadina dell’Handicap, l’Assessorato ai Diritti Civili e Sociali ed il Consiglio<br />
Comunale di Bari, con la presente iniziativa sociale intendono stimolare anche le donazioni e la<br />
sponsorizzazione dell’Universo no-profit. Infatti, non tutte le imprese (individuali e societarie)<br />
sono a conoscenza del fatto che i contributi liberali versati alle ONLUS (Organizzazioni Non<br />
Lucrative di Utilità Sociale - D.L. n. 460/97) possono essere detratti dal reddito d’impresa (fino<br />
a quattro milioni, oppure il 2% dello stesso reddito).<br />
Questo vale anche in assenza di personalità giuridica del donante, ed ha un tetto massimo di<br />
quattro milioni, anche se l’impresa ha un reddito negativo.<br />
Anche i beni in natura (alimenti, pelletteria, artigianato, ecc. ecc…) possono essere donati dalle<br />
imprese alle Associazioni no-profit. Essi possono essere detratti dal reddito in virtù del reale<br />
valore donato (valore massimo di due milioni - documentati). Per le sponsorizzazioni, invece, se<br />
alla somma versata dallo sponsor fa riscontro un obbligo specifico di pubblicità a carico dello<br />
sponsorizzato, tale versamento sarà assoggettato ad IVA (perché è configurabile una vera e<br />
propria prestazione di servizi). Esula dall’applicazione dell’IVA il caso in cui il contributo versato<br />
dallo sponsor sia caratterizzato dallo spirito della liberalità e, ponga a carico dello sponsorizzato<br />
non un vero e proprio obbligo di pubblicità, ma semplicemente l’onere di rendere noto il<br />
fatto della sponsorizzazione.<br />
Anche le persone fisiche possono effettuare elargizioni liberali e detrarre dall’Irpef (non dall’Irap)<br />
il 19% di quanto elargito in danaro alle ONLUS, fino al limite massimo di quattro milioni (detrazione<br />
massima di £. 760.000). L’identica detraibilità e concessa anche agli Enti commerciali<br />
ed alle Società non residenti in Italia, ma qui tassate, ed agli Enti non commerciali (per l’Irpeg).<br />
La detrazione è consentita purché il versamento del contributo liberale avvenga tramite l’uso di<br />
canali ufficiali, quali ad esempio: banca, Ente Poste e simili.<br />
Le imprese ed i lavoratori autonomi possono altresì dedurre le spese del personale assunto a tempo<br />
indeterminato (quindi non di lavoratori a termine, borsisti, contratti di formazione, ecc. ecc…),<br />
che sia prestato gratuitamente alle ONLUS, fino al limite massimo del cinque per mille del totale<br />
delle spese per il personale dipendente, così come evidenziato nella dichiarazione dei redditi.<br />
Le Associazioni di volontariato iscritte ai registri regionali, le cooperative sociali iscritte nella<br />
“sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio e le Organizzazioni Non Governative<br />
(ONG), sono ONLUS di diritto. Le Fondazioni, le Associazioni di promozione sociale (tra cui<br />
anche le Associazioni sportive) e gli Enti Ecclesiastici, possono diventare ONLUS compilando<br />
un apposito modulo ministeriale, che deve essere consegnato all’Ufficio Entrate (Ministero delle<br />
Finanze), in Via Amendola 201/7, se l’Associazione è regionale; in Piazza Massari 50, se<br />
l’Associazione è a livello comunale e/o provinciale.<br />
60
NUMERI TELEFONICI UTILI<br />
CARABINIERI 112<br />
POLIZIA 113<br />
POLIZIA STRADALE 0805349680/0805349999<br />
QUESTURA CENTRALE 0805291111<br />
VIGILI DEL FUOCO 115<br />
ACI (SOCCORSO STRADALE) 116<br />
GUARDIA DI FINANZA 117<br />
Camera dei Deputati 0667601<br />
Camera dei Deputati (numero verde) 800012955<br />
Senato della Repubblica 0667061<br />
“ “ “ (informazioni) 0667063430<br />
Ministero della Sanità 0659941<br />
Emergenza Ambiente (incendi boschivi) 1515<br />
Fisco in linea (Ministero delle Finanze - automatico) 16474<br />
“ “ “ ( “ “ “ con operatore) 16475<br />
Ente Poste Italiane (segreteria) 0805235538<br />
“ “ “ (reclami) 185<br />
“ “ “ (dettatura telegrammi) 186<br />
ASTAB (ex AMTAB) 800450444<br />
ASTAB (ex AMTAB) Servizio “Pollicino” (ore 8/10) 0805311398<br />
AEROPORTO 0805835230/0805308133<br />
“ 0805835200/0805835204<br />
AirEurope 147848130/02675791114<br />
AirOne 1478488800/06488800/0805316145<br />
Alitalia 147865643/147865641/0805316186<br />
FERROVIE DELLO STATO (FS INFORMA) 147888088<br />
“ (Biglietteria telefonica) 0805231776<br />
“ (Dedicato agli audiolesi) 0805240739<br />
“ (Assistenza disabili) 0805240148<br />
TELEFONO PONTE PER SORDI (C.E.S.B.: Firenze) Voce: 0556505551<br />
“ “ “ “ “ “ DTS: 0556505552<br />
POLIZIA MUNICIPALE BARI<br />
0805491331<br />
Prefettura di Bari:<br />
Ufficio Disabili per Indennità di Accompagnamento 0805293398/0805293304<br />
Ufficio Invalidi Civili 0805293145/210/168<br />
Ufficio Patenti 0805293232<br />
61
Modulistica<br />
Attenzione: la modulistica di seguito riportata ha mero valore esemplificativo, pertanto, il lettore,<br />
è invitato a riscontrarne l’attualità e l’idoneità al raggiungimento dello scopo prefìssosi e, ove<br />
necessario, è consigliabile avvalersi dell’assistenza dei patronati e/o di professionisti competenti.<br />
61
(a norma art. 2 e 4 del D.M. n. 332/99)<br />
(a norma art. 4 del D.M. n. 332/99)<br />
(1) Entro venti giorni dalla consegna del presidio l’invalido deve<br />
presentarsi presso la A.U.S.L. d’appartenenza per la verifica. Per<br />
i non deambulanti il collaudo potrà essere effettuato presso la struttura<br />
di ricovero o a domicilio dell’invalido.<br />
MODELLO 1<br />
SPAZIO RISERVATO<br />
ALLO SPECIALISTA<br />
AUSL CHE PRESCRIVE<br />
Il MEDICO PRESCRIVENTE<br />
DELLA A.U.S.L.<br />
(timbro e firma)<br />
62<br />
A.U.S.L.<br />
A.U.S.L. BA/4<br />
(a norma art. 4 del D.M. n. 332/99)<br />
SPAZIO RISERVATO<br />
ALLA A.U.S.L. CHE<br />
AUTORIZZA<br />
(+IVA 4%)<br />
VERIFICA (a norma dell’art. 4 del D.M. n. 332/99) Giovedì successivo alla<br />
consegna - ore 16,00 - 18,00.
MODELLO 2<br />
63<br />
(data)<br />
All’Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4<br />
Commissione Medica per l’accertamento<br />
dell’Invalidità Civile<br />
via Beltrani, 2 - 70126 BARI
MODELLO 3<br />
65<br />
(data)<br />
All’Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4<br />
Commissione Medica per l’accertamento<br />
dell’Invalidità Civile<br />
via Beltrani, 2 - 70126 BARI
MODELLO 4<br />
Alla Spett.le Commissione Medica A.U.S.L. BA/4<br />
per l’accertamento dell’handicap, sancita dall’art. 4<br />
della legge n. 104/92<br />
via Beltrani, 2 - 70126 BARI<br />
N.B. allego il certificato della visita medica collegiale e la certificazione medica probatoria.<br />
67<br />
A.U.S.L.
A.U.S.L. n.<br />
MODELLO 5<br />
68<br />
- All’Assessorato alla Sanità della Regione<br />
- Al Direttore Generale della A.U.S.L. BA/4<br />
LORO SEDI
A.U.S.L.<br />
MODELLO 6<br />
All’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia<br />
via Caduti di Tutte le Guerre, 7<br />
70126 BARI<br />
69<br />
A.U.S.L.
MODELLO 7<br />
N.B. decorsi inutilmente 180 giorni da tale ricorso, l’istante potrà rivolgersi al magistrato, a<br />
norma dell’art. 1/8, legge n. 295/90.<br />
70<br />
A.U.S.L.
MODELLO 8<br />
71<br />
Pretura di Bari<br />
Al Signor Pretore<br />
quale Giudice del lavoro
MODELLO 9<br />
Alla Commissione Medica Invalidi Civili<br />
della Azienda Unità SanitariaLocale BA/4<br />
via Beltrani, 2 - 70126 BARI<br />
Allegati: certificato medico attestante il miglioramento delle precedenti infermità;<br />
copia verbale attestante il precedente riconoscimento.<br />
73
A.U.S.L.<br />
MODELLO 10 (D.P.R. n. 698/94)<br />
A.U.S.L.<br />
A.U.S.L.<br />
74<br />
A.U.S.L.
MODELLO 11 (D.P.R. n. 698/94)<br />
Alla Regione ed all’I.N.P.S. arrivano<br />
le comunicazioni positive (verbali)<br />
e la domanda originale<br />
75
RACCOMANDATA A/R<br />
MODELLO 12<br />
Alla Commissione Medica Invalidi Civili<br />
della Azienda Unità SanitariaLocale BA/4<br />
via Beltrani, 2 - 70126 BARI<br />
N.B. in allegato fotocopia visita medica precedente e documentazione medica probatoria.<br />
76
MODELLO 13<br />
(da prodursi in bollo)<br />
Al Sig. Sindaco del Comune di Bari<br />
Corso Vittorio Emanuele II, 84<br />
70122 BARI<br />
Oggetto: istanza di contributo di attuazione alla legge n. 13/89,<br />
sull’abbattimento delle barriere architettoniche.<br />
Il/La sottoscritto/a nato/a a<br />
il abitante in Via n.°<br />
telefono in qualità di portatore di handicap, con la presente<br />
istanza, così come sancito dall’art. 9 della legge n. 13/39,<br />
CHIEDE<br />
un contributo economico a fondo perduto, al fine di abbattere le barriere<br />
architettoniche nell’immobile di proprietà di ubicato<br />
in Via/Piazza<br />
n.° piano interno<br />
A tal fine dichiaro che il mio handicap all’interno dell’alloggio/immobile, consiste<br />
in<br />
lì firma<br />
Alla presente istanza allego:<br />
1. certificazione medica probatoria la mia disabilità, rilasciata dal medico di famiglia e/o certificazione<br />
dell’AUSL, in merito al riconoscimento dell’handicap ed eventuale connotazione di gravità (art. 3<br />
comma 3, della legge n. 104/92);<br />
2. il preventivo dei lavori da effettuare col relativo piano economico;<br />
3. la descrizione/relazione tecnica dei lavori da effettuare;<br />
4. eventuale autocertificazione (leggi n. 15/68, 127/97 e DPR n. 403/98) di essere il tutore esercente la<br />
patria potestà e/o che il portatore di handicap è convivente.<br />
77
MODELLO 14<br />
N.B. in allegato:<br />
A) certificato dell’AUSL, o del medico specialista di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 104/92;<br />
B) dichiarazione sostitutiva d’atto notorio attestante che i bambino non è ricoverato a tempo pieno<br />
presso istituti specializzati o dichiarazione degli organi della AUSL che assistono il minore.<br />
78
MODELLO 15<br />
N.B. in allegato:<br />
A) certificato dell’AUSL, o del medico specialista di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 104/92;<br />
B) certificazione attestante che la persona handicappata non è ricoverato a tempo pieno presso<br />
istituti specializzati (dichiarazione sostitutiva d’atto notorio: dichiarazione degli organi della<br />
AUSL che assistono il minore);<br />
C) certificato di stato di famiglia, residenza e/o autocertificazione (leggi n. 15/68, 127/9, D.P.R.<br />
n. 403/98).<br />
79
MODELLO 16<br />
N.B. in allegato:<br />
certificato rilasciato dell’AUSL, o dal medico specialista di cui all’art. 4, comma 1, della legge<br />
n. 104/92;<br />
80
MODELLO 17<br />
81<br />
- Al Comune di Bari<br />
Assessorato alla Solidarietà Sociale<br />
- Settore disabili -<br />
Largo Fraccacreta, 1 - 70122 BARI<br />
Oggetto: domanda per la concessione del servizio trasporto mediante taxi riservato a cittadini con handicap tale da<br />
impedire loro accesso e la salita sui mezzi pubblici o non vedenti.<br />
Il/La sottoscritto/a nato/a a il / /<br />
residente a in Via Tel. /<br />
CHIEDE<br />
che gli/le venga concesso il servizio trasporto riservato a cittadini con handicap tale da impedire loro l’accesso e la<br />
salita sui mezzi pubblici o non vedenti.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
➩<br />
➩<br />
➩<br />
➩<br />
➩<br />
➩<br />
Per la seguente motivazione:<br />
raggiungere il luogo di lavoro presso<br />
Via ;<br />
frequentare il Centro socio-culturale e/o ricreativo sito in<br />
Via<br />
frequentare il Centro di riabilitazione fisica o di fisioterapia ai seguenti orari:<br />
andata ore ritorno ore ;<br />
dichiara di aver necessità di farsi accompagnare da un proprio congiunto SI NO ;<br />
Si allegano i seguenti documenti:<br />
copia autenticata del certificato di invalidità posseduto ove risulti che sussiste un handicap tale da impedire l’accesso<br />
e la salita sui mezzi pubblici o copia del verbale della Commissione Invalidi Civili attestante la condizione di<br />
non vedente;<br />
attestato di servizio rilasciato dal datore di lavoro;<br />
dichiarazione rilasciata dall’Associazione socio-ricreativa o culturale, relativa agli orari e ai giorni di frequenza;<br />
dichiarazione rilasciata dal centro di riabilitazione relativa agli orari e ai giorni di frequenza;<br />
certificato contestuale, stato di famiglia e residenza e/o autocertificazione;<br />
Mod. 101 o 201 o 730 o 740.<br />
Il sottoscritto autorizza il Comune di Bari a raccogliere e trattare i propri dati personali (anche riferiti a condizioni<br />
di salute limitatamente a quanto necessario) per rispondere alle richieste di intervento che lo riguardano.<br />
I servizi comunali si impegnano ad utilizzare tali dati solo per fini strettamente connessi ai loro compiti, in osservanza<br />
della legge sulla tutela dei dati personale (675/96 e successivi aggiornamenti).<br />
Si riconosce infine il diritto del Comune di Bari ad esigere quale contributo alle spese, la somma di £. 60.000 pari<br />
al costo di due corse giornaliere per 26 giorni lavorativi.<br />
Tale somma sarà versata mensilmente con le modalità che verranno indicate, a prescindere dal numero di corse utilizzate.<br />
Per eventuali comunicazioni e/o delucidazioni rivolgersi in Assessorato al seguente recapito telefonico(080/5773715).<br />
I soggetti che vorranno fruire delle prestazioni gratuitamente devono dimostrare di avere un reddito familiare non<br />
superiore a £. 23.483.620 annui e comunque di non godere dell’indennità di accompagnamento.<br />
Bari, lì<br />
firma<br />
La domanda può essere spedita a mezzo raccomandata oppure consegnata a meno dall’interessato o da persona di una fiducia<br />
all’indirizzo sopraindicato (piano terzo) settore disabili.
Io sottoscritto<br />
MODELLO 18<br />
nato/a a il<br />
residente a in Via<br />
chiede alla Direzione A.S.T.A.B. di usufruire del trasporto per disabili.<br />
Tel.<br />
Bari<br />
Pertanto allego certificato di invalidità civile in fotocopia autenticata.<br />
Distinti saluti.<br />
82<br />
Direzione A.S.T.A.B. (A.M.T.A.B.)<br />
Viale Jacobini Z.I.<br />
70123 BARI
Bari,<br />
Oggeto<br />
Pass per trasporto disabili.<br />
MODELLO 19<br />
La Sua richiesta è stata accolta.<br />
Le comunichiamo le modalità per usufruire del servizio:<br />
- la prestazione va richiesta nel giorno precedente, telefonando al n. 0805311398 dalle ore 8.00<br />
alle ore 10.00 ed indicando il seguente codice<br />
La presente comunicazione, valida sino al dovrà essere mostrata al personale<br />
ASTAB in servizio, insieme a un documento di riconoscimento.<br />
Il rinnovo dell’autorizzazione a usufruire del servizio in oggetto potrà essere richiesto, presentando<br />
domanda entro la prima decade del mese di settembre di ogni anno.<br />
L’utilizzazione del servizio di trasporto comporta, come da regolamento, il pagamento del biglietto<br />
ordinario sia da parte dell’utente che dell’eventuale accompagnatore, per ogni corsa semplice.<br />
Si precisa che corsa semplice è il percorso dal luogo di partenza indicato dall’utente al punto di<br />
arrivo, per il soddisfacimento dell’esigenza segnalata. Di conseguenza il ritorno al punto di<br />
partenza implica il pagamento di altro biglietto ordinario.<br />
Distinti saluti.<br />
da citare nella risposta<br />
A.S.T.A.B. (A.M.T.A.B.)<br />
AZIENDA SPECIALE TRASPORTI AUTOFILOVIARI - BARI<br />
SEDE UNICA: VIALE JACOBINI Z.I. - BARI - TEL. (080) 5393111 PBX<br />
CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 04192310722<br />
83<br />
IL CAPO AREA AMM.VO<br />
(Rag. S. Loseto)
Data<br />
MODELLO 20<br />
FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO<br />
Dichiarazione sostitutiva a norma della legge n. 15/68 per la determinazione della situazione economica equivalente<br />
utile per ottenere la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo.<br />
Generalità del richiedente<br />
NOME<br />
COGNOME<br />
CODICE FISCALE<br />
Residenza anagrafica<br />
VIA/PIAZZA<br />
Situazione economica del nucleo familiare<br />
A - SITUAZIONE ECONOMICA<br />
La situazione economica si ottiene sommando:<br />
a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare quali risultanti<br />
dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione<br />
dei redditi, dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;<br />
b) il reddito delle attività finanziarie.<br />
B - DETRAZIONI<br />
Importi che possono essere detratti dalla somma del punto A<br />
2.500.000 - Nucleo familiare residente in abitazione in locazione e non possessore di altri<br />
immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza.<br />
(Non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a<br />
società le cui quote sono intestate, in tutto o in parte, a membri del nucleo familiare).<br />
3.500.000 - Nucleo familiare residente in abitazione in locazione e non possessore di altri<br />
immobili adibiti ad uso abitativo in altri comuni.<br />
(Non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a<br />
società le cui quote sono intestate, in tutto o in parte, a membri del nucleo familiare).<br />
1.000.000 - Per il secondo figlio.<br />
1.500.000 - Per il terzo figlio.<br />
2.000.000 - Per ciascun figlio successivo al terzo.<br />
2.000.000 - Per ciascun componente del nucleo (esclusi i figli) a carico del richiedente.<br />
3.000.000 - Nel caso si tratti di invalido totale.<br />
2.000.000 - Per ciascun figlio riconosciuto con handicap grave (art. 3? comma 3 legge 5/11992, n. 104)<br />
o con invalidità superiore al 66%<br />
2.000.000 - Nel caso in cui ad uno dei genitori sia stata riconosciuta una situazione di<br />
handicap o invalidità tale da determinare una impossibilità di produzione di reddito.<br />
TOTALE PUNTO B<br />
C - SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE<br />
Sottrarre dall’importo del punto A il totale del punto B.<br />
Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’articolo 4, comma<br />
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.<br />
84<br />
N. CIVICO<br />
COMUNE PROVINCIA<br />
Generalità dello studente<br />
NOME<br />
CLASSE FREQUENTATA<br />
COGNOME<br />
Firma del richiedente<br />
L.<br />
L.<br />
L.<br />
L.<br />
L.<br />
L.<br />
L.<br />
L.<br />
L.<br />
L.<br />
L.<br />
L.
Il sottoscritto<br />
Bari, lì<br />
MODELLO 21<br />
Al COMUNE DI BARI<br />
RIPARTIZIONE TRIBUTI SETTORE ICI - ICIAP<br />
Via Quintino Sella, 40<br />
70122 BARI<br />
AUTOCERTIFICAZIONE<br />
(Richiesta di agevolazione di aliquota e detrazione ICI)<br />
(Legge 127/97 e successive modificazioni e integrazioni)<br />
nato a il e residente in<br />
Via C.F.<br />
consapevole delle responsabilità cui andrebbe incontro in caso di dichiarazione mendace,<br />
DICHIARA<br />
- che l’immobile sito in Via<br />
è lunica proprietà in suo possesso e costituisce l’abitazione principale.<br />
- che l’immobile non è soggetto alocazione.<br />
- che il reddito complessivo annuo lordo del proprio nucleo familiare, come definito ai fini<br />
IRPEF, conseguito nell’anno precedente è di L. ;<br />
(N.B.: il reddito previsto per l’agevolazione deve essere di L. 14.000.000, maggiorabile di L. 1.600.000 per ogni<br />
persona fiscalmente a carico)<br />
Pertanto dichiara d trovarsi in una delle seguenti condizioni:<br />
- 1) Di essere titolare di pensione e di essere in condizione non lavorativa.<br />
- 2) Che nel nucleo familiare è presente un invalido o portatore di handicap con invalidità non inferiore al 75%<br />
risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche,<br />
ovvero da<br />
- 3) Di essere disoccupato da almeno sei mesi e regolarmente iscritto nelle liste di collocamento e che lo stato di disoccupazione<br />
è in atto al 1° gennaio 1999.<br />
CHIEDE<br />
Gli venga riconosciuto il diritto alla maggiore detrazione di L. 400.000 = perché<br />
come al punto sopra indicato.<br />
La Pubblica Amministrazione si riserva di effettuare le opportune verifiche per controllare la rispondenza delle dichiarazioni rese.<br />
La presente autocertificazione ha validità annuale.<br />
85<br />
IN FEDE
MODELLO 22<br />
Il/La sottoscritt<br />
nat a il<br />
residente a in via<br />
CHIEDE<br />
di essere sottopost a visita medica per la riclassificazione della patente auto<br />
da B a B speciale e/o di ottenere l’esenzione dall’obbligo di indossare la cintura<br />
di sicurezza.<br />
86<br />
in bollo da L. 20.000<br />
Alla Commissione Medica Prov.le Patenti Guida<br />
c/o Ufficio Provinciale Coordinamento AA.UU.SS.LL.<br />
Piazza Chiurlia, 21<br />
70122 BARI<br />
lì firma<br />
N.B. in allegato certificazione medica probatoria e fotocopia patente auto posseduta.
MODELLO 23<br />
ACQUISTO DI AUTO NUOVA CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA<br />
di essere stato riconosciuto disabile ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92, affetto da patologia riguardante<br />
gli arti inferiori, e comportante ridotte o impedite capacità motorie permanenti, essere privi della vista e sordomuti,<br />
così come risulta dalle certificazioni a suo tempo rilasciate dagli uffici pubblici competenti, comprese le Commissioni<br />
mediche pubbliche diverse da quelle previste dalla legge n. 104/92, come quelle di invalidità civile, per<br />
lavoro o di guerra (1);<br />
che nel corso dei quattro anni anteriori alla data del (2) non è stato acquistato altro veicolo<br />
con lo stesso tipo di agevolazione;<br />
di essere, in quanto possessore di reddito lordo non superiore a L. 5.500.000, fiscalmente a carico del familiare di<br />
seguito indicato, secondo quanto risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi da questi presentata (articolo 1, lettera<br />
b, D.P.R. n. 403/98)<br />
Nome del familiare C.F.<br />
(1) Nei casi dubbi (cioé, secondo la circolare n. 186/E del 15/7/98, quando si tratta di patologie che non colpiscono gli<br />
arti inferiori, la cecità ed il sordomutismo), non è possibile autocertificare il diritto all’esenzione, essendo necessaria<br />
una valutazione medica apposita da parte della competente A.U.S.L. che certifichi un tipo di patologia comportante<br />
“ridotte o impedite capacità motorie permanenti”, ciechi e/o sordomuti, nei casi di cambio automatico, prescriva<br />
la guida con tale tipo di adattamento (una volta ottenuta tale attestazione il disabile potrà sempre in seguito<br />
“autocertificarne” il contenuto).<br />
2) Indicare la data di immatricolazione dell’autovettura.<br />
87
MODELLO 24<br />
PRESTAZIONI DI SERVIZIO O ACQUISTO DI ACCESSORI, PER<br />
AUTO ADATTATE CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA<br />
di essere stato riconosciuto disabile ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92, affetto da<br />
patologia comportante ridotte o impedite capacità motorie permanenti, essere privi della<br />
vista e sordomuti, così come risulta dalle certificazioni a suo tempo rilasciate dagli uffici<br />
pubblici competenti, comprese le Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste<br />
dalla legge n. 104/92, come di invalidità civile, per lavoro o di guerra;<br />
di essere, in quanto possessore di reddito lordo non superiore a L. 5.500.000, a carico del<br />
familiare di seguito indicato, secondo quanto risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi da<br />
questi presentata (articolo 1, lettera b, D.P.R. n. 403/98):<br />
88
MODELLO 25<br />
ESENZIONE DAL BOLLO AUTO O DALL’IMPOSTA<br />
DI TRASCRIZIONE (VEICOLO INTESTATO AL DISABILE) (1)<br />
89<br />
All’Ufficio delle Entrate di Bari<br />
Piazza Massari, 50 - 70122 BARI<br />
Alla Direzione Regionale delle Entrate<br />
Sezione Staccata di Puglia<br />
Via Amendola, 201/7 - 70126 BARI<br />
fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo è dotato di cambio automatico/ovvero adattato in<br />
funzione della minorazione fisico-motoria, visiva ed uditiva;<br />
fotocopia della patente di guida speciale (o, in mancanza, di alrto documento di identità non scaduto)<br />
fotocopia del numero di codice fiscale attribuito dall’amministrazione finanziaria;<br />
certificazione rilasciata dalla competente A.U.S.L., attestante che il sottoscritto è affetto da patologia comportante<br />
ridotte o impedite capacità motorie permanenti, essere cieco e/o sordomuto, ovvero (in alternativa);<br />
autocertificazione sottoscritta in calce, ai sensi dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e da considerare<br />
parte integrante della presente istanza, ai sensi dell’art. 2, commi 10 e 11 della legge 191/98<br />
Firma del disabile<br />
Autocertificazione<br />
Il sottoscritto, richiedente l’esenzione di cui sopra, dichiara sotto propria responsabilità, ai sensi dell’articolo<br />
4 della legge n. 15/68 e D.P.R. n. 403/98 di essere stato riconosciuto disabile ai sensi dell’articolo 3 della legge n.<br />
104/92, affetto da patologia riguardante gli arti inferiori, e comportante ridotte o impedite capacità motorie<br />
permanenti, essere cieco e/o sordomuto, così come risulta dalle certificazioni a suo tempo rilasciate dagli uffici<br />
competenti, comprese le Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dalla legge n. 104/92, come<br />
quelle di invalidità civile, per lavoro o di guerra (2).<br />
Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 15/<br />
68, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace, dopo i controlli che il competente ufficio si riserva<br />
di attivare, in forza dell’articolo 11 del D.P.R. n. 403/98.<br />
Firma<br />
Data<br />
(1) Va presentata anche mediante raccomandata AR, all’Ufficio delle Entrate e/o alla Sezione staccata della Direzione Regionale delle Entrate<br />
(2) Nei casi dubbi (cioé, secondo la circolare n. 186/E del 15/7/98, quando si tratta di patologie che non colpiscono gli<br />
arti inferiori, la cecità ed il sordomutismo), è sempre necessaria una valutazione apposita da parte della competente A.U.S.L. che certifichi<br />
un tipo di patologia comportante cecita, sordomutismo e/o “ridotte o impedite capacità motorie permanenti”, e, nei casi di cambio automatico,<br />
prescriva la guida con tale tipo di adattamento. Qualora una certificazione in questi termini sia stata a suo tempo rilasciata, è possibile<br />
“autocertificarne” l’attestazione, sempre al fine di poter evitare l’allegazione del certificato in originale.
MODELLO 26<br />
ESENZIONE DAL BOLLO AUTO O DALL’IMPOSTA<br />
DI TRASCRIZIONE (VEICOLO INTESTATO AL DISABILE) (1)<br />
90<br />
All’Ufficio delle Entrate di Bari<br />
Piazza Massari, 50 - 70122 BARI<br />
Alla Direzione Regionale delle Entrate<br />
Sezione Staccata di Puglia<br />
Via Amendola, 201/7 - 70126 BARI<br />
fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo è dotato di cambio automatico/ovvero adattato in<br />
funzione della minorazione fisico-motoria, visiva ed uditiva;<br />
fotocopia della patente di guida speciale (o, in mancanza, di alrto documento di identità non scaduto)<br />
fotocopia del proprio codice fiscale e di quello del familiare indicato in oggetto;<br />
certificazione rilasciata dalla competente A.U.S.L., attestante che il sottoscritto è affetto da patologia comportante<br />
ridotte o impedite capacità motorie permanenti, essere cieco e/o sordomuto;<br />
autocertificazione sottoscritta in calce, ai sensi dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e da considerare<br />
parte integrante della presente istanza, ai sensi dell’art. 2, commi 10 e 11 della legge 191/98<br />
Firma del disabile<br />
Autocertificazione<br />
Il sottoscritto, richiedente l’esenzione di cui sopra, dichiara sotto propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 4 della legge n.<br />
15/68 e D.P.R. n. 403/98<br />
di essere stato riconosciuto disabile ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92, affetto da patologia e comportante ridotte o<br />
impedite capacità motorie permanenti, essere cieco e/o sordomuto, così come risulta dalle certificazioni a suo tempo rilasciate<br />
dagli uffici competenti, comprese le Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dalla legge n. 104/92, come<br />
quelle di invalidità civile, per lavoro o di guerra (2).<br />
di essere, in quanto possessore di reddito lordo non superiore a L. 5.500.000, fiscalmente a carico del familiare indicato in<br />
oggetto, secondo quanto risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi da questi presentata (articolo 1, lettera b, D.P.R. n. 103/98):<br />
Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 15/68, qualora la<br />
presente dichiarazione risulterà mendace, dopo i controlli che il competente ufficio si riserva di attivare, in forza dell’articolo<br />
11 del D.P.R. n. 403/98.<br />
Firma<br />
Data<br />
(1) Va presentata anche mediante raccomandata AR, all’Ufficio delle Entrate e/o alla Sezione staccata della Direzione Regionale delle Entrate<br />
(2) Nei casi dubbi (cioé, secondo la circolare n. 186/E del 15/7/98, quando si tratta di patologie che non colpiscono gli<br />
arti inferiori, la cecità ed il sordomutismo), è sempre necessaria una valutazione apposita da parte della competente A.U.S.L. che certifichi<br />
un tipo di patologia comportante cecita, sordomutismo e/o “ridotte o impedite capacità motorie permanenti”, e, nei casi di cambio automatico,<br />
prescriva la guida con tale tipo di adattamento. Qualora una certificazione in questi termini sia stata a suo tempo rilasciata, è possibile<br />
“autocertificarne” l’attestazione, sempre al fine di poter evitare l’allegazione del certificato in originale.
MODELLO 27<br />
ESENZIONE PERMANENTE PER DISABILI-<br />
CESSAZIONE PER PERDITA DEI REQUISITI (1)<br />
91<br />
All’Ufficio delle Entrate di Bari<br />
Piazza Massari, 50 - 70122 BARI<br />
Alla Direzione Regionale delle Entrate<br />
Sezione Staccata di Puglia<br />
Via Amendola, 201/7 - 70126 BARI<br />
(1) Va presentata anche mediante raccomandata AR, all’Ufficio delle Entrate e/o alla Sezione staccata della Direzione<br />
Regionale delle Entrate.
MODELLO 28<br />
parcheggio invalidi<br />
concessione n.<br />
nome<br />
indirizzo<br />
comune<br />
il sindaco<br />
92
Università di Bari (Ufficio Relazioni con il Pubblico):<br />
800883046/0805714413/0805714488/0805714360<br />
TAXI Servizio CO.TA.BA.<br />
“Trasporto Disabili” 0805543333<br />
Comune di Bari - Assessorato ai Diritti Civili e Sociali:<br />
Ufficio informazioni buoni taxi (ore 10/13) 0805773715<br />
Ufficio Disabili legge n.104/92 (ore 10/13) 0805773733<br />
Ente Fiera del Levante 0805366475/0805366303<br />
Associazione Sportiva Bari 0805055099/0805061193<br />
Associazione “Squadra della Solidarietà” 0805574867<br />
GUARDIA MEDICA: 0805421527/0805544470/0805650125/0805300067<br />
AUSL/BA4 - Servizio Salute e Dipartimento Igiene Mentale:<br />
0805337451/0805337843/0805424267/0805423806<br />
Consulta Cittadina dell’Handicap 0805210024<br />
Ho Bisogno di Aiuto (Comune di Bari) 0805210166<br />
Associazioni:<br />
Alcolisti Anonimi 0805242535<br />
Associazione Barese Stomizzati (AISTOM/Bari) 0805593068/0805478856<br />
Ass. Italiana Assistenza Neoplastici Puglia 0805096223/0805096217<br />
Assoc. Italiana Ciechi di Guerra 0805212064<br />
Associazione Italiana Contro le Leucemie 0805427399<br />
AIERRE – ONLUS - 0805566408/0805242427<br />
Associazione Famiglie Tossicodipendenti 0805210769<br />
Associazione Famiglie Virtuali - ONLUS - 0339/2747429-0805041655<br />
Associazione Italiana Ass. Spastici 0805247641<br />
Associazione Italiana contro le Leucemie 0805427399<br />
Associazione Italiana Donatori di Organi 0805592714<br />
AIDS 800856080<br />
Associazione Italiana Persone Down 0805564368/0805429926<br />
Associazione Italiana Ricerca sul Cancro 0805218702<br />
A.I.S.M. 0805542027<br />
A.N.F.F.A.S. 0805610038<br />
Associazione “Mano a Mano” 0805575028<br />
ANGLAT 0805542788<br />
ANMIC 0805580155<br />
ANMIL 0805214550/0805237965<br />
Ass. Nazionale Paraplegici (A.N.P.) 0805346690<br />
Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti 0805584146<br />
62
Associazione Pugliese Stomizzati - ONLUS - (AISTOM/Puglia)<br />
http://www.cimedoc.uniba.it/aps/ 0805619181/0804550457/0804555322<br />
ARADAU (Ass. Reg. Anziani e Disabili Accessibilità Urbana) 0805433601<br />
Associazione “Universo Bambino” 0805425344<br />
Associazione “Vita Insieme” 0805536603<br />
Associazione “Volare più in alto” 0805338530<br />
Associazione “Volontari di Bethesda” (c/o Azienda Ospedaliera Policlinico) 0805593030<br />
A.R.C.HA. 0805542322<br />
ASTRA – BARI (Assocciazione sportiva) 0805025792<br />
AUSER 0805531003<br />
AUSER/FILO d’ARGENTO 0805543436<br />
Azienda Ospedaliera Policlinico (Ufficio Relazioni Pubbliche) 0805592678<br />
CARITAS/CISCAI 0805237311<br />
Casa della Carità 0805237547<br />
Culla di Spago 0805563310<br />
DROGATEL 800016600<br />
Ente Nazionale Sordomuti 0805538601/0805538620<br />
Federazione Italiana Donatori di Sangue 0805219118/0805772332<br />
Federazione Italiana INCOntinenti - FINCO/Puglia -<br />
Presidenza e Segreteria Nazionale 0805023389 Fax: 0805619181<br />
http://web.tiscalinet.it/finco/ 0805619181/0639727903<br />
Federazione Italiana Sport Disabili – FISD - 0881721682<br />
FISD (Comitato Regionale Pugliese) Fax: 0881757344<br />
Lega Tumori 0805575436<br />
LIDAH 0805343424<br />
Opera Pia “Di Venere” 0805650106/0805650111/0805653105<br />
PREDIS (Palese) 0805303369/0805303585<br />
Progetto Mondialità 0805592714<br />
Servizio di Medicina dello Sport 0805437953<br />
Associazione Sportiva Bari Atletica Disabili 0805520034<br />
SPHERA (riabilitazione e sport) 0805333172<br />
Telefono Azzurro 19696<br />
Tribunale per i Diritti del Malato 0805437932<br />
TUCSHA (Ass. sportiva, ricreativa e coop. sociale) 0805020927<br />
Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute (Padre Leonardo Di Taranto) 0805341232<br />
UNIONE ITALIANA CIECHI (U.I.C.) 0805429082/0805588310<br />
U.I.L.D.M. 0805248455<br />
U.N.I.T.A.L.S.I. 0805484587/0805245456/0805461406<br />
Ambulanze (soccorso):<br />
Ala Azzurra 0805379999<br />
ANSPI Emergenza Radio 0805373636/0805339333<br />
Ass. Confraternita Misericordia Sant’Andrea 0805014222<br />
Associazione Pugliese Soccorritori 0805618849/0805613131<br />
63
Croce Rossa 0805041733<br />
OER Operatori Emergenza Radio 0805744344/0805740444/0805741400<br />
ERSP 0805377360/0805371755<br />
Eurosoccorso 0805211704<br />
Gruppo Volontari Soccorso 0805618299<br />
Puglia Soccorso 0805424699<br />
SerBari 0805044040/0805615113/0805615015<br />
Servol - Volontari Uniti (dotata di pulmino attrezzato per trasporto disabili) 0805651636<br />
UNIVOL 0805582077/0805589999<br />
AVER (Adelfia) 080459400<br />
GVV (Valenzano) 0804671718<br />
Confraternita di Misericordia (Bitritto) 080637454<br />
Ass. Vol. Serv. Prot. Civile (Cellamare) 0804656558<br />
A.V.E.R. (Cellamare) 080465006<br />
Associazioni per la tutela dei consumatori:<br />
ACU - Associazione Consumatori Utenti 0270630668<br />
ADICONSUM 064417021/0805246355<br />
ADOC 064825849/0805214447<br />
ASSOCUNSUMATORI 063240125<br />
ASSOUTENTI 0648819196<br />
Comitato Consumatori - Altro Consumo - 02668901<br />
Federconsumatori 0639736076<br />
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT - numero verde) 800254726<br />
Lega Consumatori - ACLI - 0248303659<br />
Movimento Consumatori 0233603060<br />
Movimento Difesa Del Cittadino 0639736107<br />
S.O.S. Consumatori 0805213251<br />
Unione Nazionale Consumatori 0639737021<br />
Autofficine per disabili:<br />
A. Mitaritonna - Parallela Via M. Amoruso,62/7 Bari 0805613410 T. Ricchetti - Via P.<br />
Villari,8/A Bari 0805216367<br />
Capacchione - Via Canosa Km 8.100, 314 Barletta - 0883510982<br />
D’Angiulli - Via G. Messina,110 Taranto 0994774638<br />
Commissioni Invalidi Civili ed Ufficio Protesi AUSL - BA/4:<br />
Commissione Invalidi Civili - Via Beltrani, 2 Bari 0805538031/0805533235<br />
Coordinamento Invalidi Civili - Via Beltrani, 2 Bari 0805584843<br />
Ufficio Coordinamento Inv. Civili - Via Beltrani, 2 Bari 0805537804<br />
Ufficio Protesi (Dirigente) - c/o CTO Lungomare Starita, 6 Bari Tel.: 0805842493<br />
Fax: 0805341359<br />
Commissione Medica Pensioni di Guerra ed Invalidità Civile provincia di Bari:<br />
64
c/o Ospedale Militare - Corso A. De Gasperi,423 Bari 0805013266<br />
Comune di Bari:<br />
Centralino 0805771111/0805235000<br />
Segreteria del Sindaco 0805772269<br />
Assessorato ai Diritti Civili e Sociali 0805210024<br />
Assessorato alla Pubblica Istruzione e Sport 0805235674<br />
Ripartizione Economato e Patrimonio 0805772406<br />
Ripartizione Edilizia Residenziale Pubblica e Privata 0805773226<br />
Ripartizione Lavori Pubblici 0805772215<br />
Ripartizione Urbanistica 0805216122<br />
Ripartizione Cultura, Turismo e Spettacolo 0805237115<br />
Ripartizione Tributi 0805232123<br />
Ufficio Relazioni con il Pubblico (numero verde) 800018291<br />
Centro Psicopedagogico:<br />
Istituto S. Agostino Marisa e F. Divella (Noicattaro) 0804782201<br />
Scuole per Sordomuti:<br />
Istituto “Filippo Smaldone” (Bari) 0805233451/0805214979<br />
Istituto Provinciale “Apicella” (Molfetta) 0803345691/0803340134/0803345801<br />
Medicina dello Sport:<br />
Servizio di Medicina dello Sport 0805437953<br />
Istituto di Medicina dello Sport (FMSI - CONI) 0805344844<br />
Scuola Provinciale per Minorati della Vista:<br />
Istituto Gino Messeni Localzo (Rutigliano) 0804761689/0804761614<br />
Ortopedia & Articoli Sanitari “Ausili Protesici”:<br />
Bio Sanitas 0805041711<br />
Centro Ortopedico Meridionale 0805427398<br />
Cernò 0805611219<br />
De Cicco 0805588038<br />
Farma Sanitas 0805434161<br />
La Nuova Sanitaria Pugliese 0805219167<br />
Medicamen 0805237646<br />
Officine Ortopediche Rizzoli 0805425248/0805428272<br />
Ortopedia Cav. Morgese 0805216488<br />
Ortopedia Vittorio Valentini 0805211278<br />
Ortopuglia 0805792374<br />
Pimo Sanitari 0805565143<br />
Sanitaria Lorusso 0805565789<br />
Sanitaria Maiorano 0805421324<br />
65
Sanitaria Recchia 0805304078<br />
Sanitaria Spizzico 0805216361<br />
Settebello 0805344508<br />
Bagni senza barriere:<br />
Centro Ceramiche Barili (n.d.r.: IVA al 4%) 0805036666<br />
Sindacati - Uffici “H” (Handicap):<br />
CGIL 0805797211<br />
CISL 0805534122/0805534630<br />
UIL 0805244447<br />
Sindacati e Patronati:<br />
A.C.A.I. 0805247181<br />
A.C.L.I. 0805563683<br />
CISL/Pensionati 0805588033/0805588567<br />
E.P.A.S.A. 0805014754<br />
I.N.A.C. 0805539862<br />
INAS 0805580654<br />
INCA/CGIL 0805797357<br />
ITACO 0805569702<br />
ITAL/UIL 0805214447<br />
S.I.A.S. 0805427298<br />
SPI/CGIL Puglia 0805736278<br />
UIL/Pensionati 0805231040<br />
Internet - siti istituzionali:<br />
www.europarl.eu.int Parlamento Europeo<br />
http://ue.eu.int Consiglio delle Comunità Europee<br />
http://europa.eu.int/comm/index-it.htm Commissione delle Comunità Europee<br />
http://curia.ue.int/it/ Corte di Giustizia delle Comunità Europee<br />
www.who.int Organizzazione Mondiale della Sanità<br />
www.unsystem.org ONU - Organizzazioni collegate<br />
www.parlamento.it Parlamento italiano<br />
www.camera.it Camera dei Deputati<br />
www.senato.it Senato della Repubblica<br />
www.palazzochigi.it Presidenza del Consiglio dei Ministri<br />
www.affarisociali.it Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento AA. SS.<br />
www.mininterno.it Ministero dell’Interno<br />
www.finanze.it Ministero delle Finanze<br />
www.giustizia.it Ministero della Giustizia<br />
www.sanita.it Ministero della Sanità<br />
www.istruzione.it Ministero della Pubblica Istruzione<br />
www.esteri.it Ministero degli Esteri<br />
66
www.tesoro.it Ministero del Tesoro<br />
www.minlavoro.it Ministero del Lavoro<br />
www.murst.it Ministero Università e Ricerca Scientifica<br />
www.axnet.it/buvette Giornale telematico sul Parlamento italiano<br />
www.giustizia.it/009/09fin.htm Corte di Cassazione<br />
www.bancaditalia.it La Banca d’Italia<br />
www.inps.it Istituto Nazionale della Previdenza Sociale<br />
www.ancitel.it Servizio informativo dell’ANCI Associazione Nazionale<br />
Comuni d’Italia<br />
www.regione.puglia.it Regione Puglia<br />
www.provinciadibari.media.it Provincia di Bari<br />
www.comune.bari.it Comune di Bari<br />
www.fivol.it Fondazione Italiana per il Volontariato<br />
www.volontariato.it Movimento Volontariato Italiano (MOVI)<br />
cnv.cpr.it Centro Nazionale per il Volontariato<br />
www.istat.it Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)<br />
67
III Circoscrizione<br />
Picone - Poggiofranco<br />
Sindaco<br />
Dott. Simeone di Cagno Abbrescia<br />
Dott. Filippo Melchiorre<br />
Avv. Cristiano Stefanì<br />
Avv. F. Mongelli<br />
Geom. C. D. Santomauro<br />
Dott. F. Virgilio<br />
Ugo Alberini<br />
Antonia Bonerba<br />
Carmine Capasso<br />
Giuseppe Carella<br />
Giovanna D’Ambrosio<br />
Nicola Dentamaro<br />
Angela De Santis<br />
Francesco Diomede<br />
Alfredo Fazzini<br />
Rosa Franco<br />
Luigi Iurlo<br />
I <strong>Rappresentanti</strong> della Consulta<br />
Stradella del Caffè<br />
Tel.: 080 5023919<br />
Fax: 0805773734<br />
Presidente<br />
I <strong>Rappresentanti</strong> <strong>eletti</strong><br />
Assessore ai Diritti Civili e Sociali<br />
Presidente 5 a Commissione (SS. SS.)<br />
Consiglieri dell’Ufficio di Presidenza<br />
Francesco Maiorano<br />
Domenico Martino<br />
Francesco Mongelli<br />
Giuseppe Muolo<br />
Amadou G. Nana<br />
Giovanni Romito<br />
Cosma Damiano Santomauro<br />
Donato Tedeschi<br />
Franco Virgilio<br />
Gioacchino Visaggi<br />
Rosa Vivace<br />
59
IL DIRITTO DI PRATICARE ATTIVITÀ SPORTIVA<br />
Teoricamente la maggioranza dei disabili dopo la ripresa post-operatoria potrebbe riprendere<br />
l’attività sportiva precedentemente interrotta.<br />
Ma in realtà così non è, poiché ogni disabilità comporta un ridimensionamento piuttosto drastico<br />
dell’attività sportiva praticata precedentemente.<br />
La scelta della disciplina sportiva deve essere molto oculata ed il disabile motorio deve prestare<br />
attenzione ed evitare le attività sportive violente e/o pericolose per l’incolumità fisica. Gli sport<br />
consigliati sono:<br />
tennis, golf, pallacanestro, pallavolo, pallamano, bocce, tiro con l’arco, marcia, corsa, ciclismo,<br />
nuoto, pattinaggio, ecc. ecc..<br />
Chiaramente l’attività sportiva è vincolata al tipo di disabilità (motoria, visiva, uditiva, fisica e<br />
psichica).<br />
L’art. 23, della legge n. 104/92, i decreti del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982 (in G.U.<br />
n. 63/82), 28 febbraio 1983 (in G.U. n. 72/83) e, 4 marzo 1993 (in G.U. n. 64/93), determinano<br />
la tutela, la pratica e i protocolli per la concessione dell’idoneità alla pratica dell’attività sportiva<br />
agonistica alle persone con handicap.<br />
Il decreto del Ministro della sanità del 4/3/93, sancisce che le visite mediche per l’idoneità<br />
alla pratica sportiva agonistica devono essere annuali e con periodi inferiori per casi particolari.<br />
La pratica sportiva è regolamentata dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e per<br />
esso demandata ad un’unica Federazione, la Federazione Italiana Sport Disabili (F.I.S.D.)<br />
ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art.1).<br />
Ad esempio nella provincia di Bari la FISD promuove principalmente le seguenti attività:<br />
pallacanestro in carrozzina, atletica leggera, calcio, nuoto, equitazione (ippoterapia), torball<br />
(privi della vista che giocano con un pallone sonoro), tandem (privi della vista che pedalano<br />
con vedente seduto avanti), calcetto, judò (praticabile tra privi della vista e tra privi della vista<br />
contro persone vedenti). A parere dell’autore, al fine di garantire le pari opportunità sportive<br />
e riabilitative, cui certamente anche le disabilità mentali hanno pieno titolo, la FISD dovrebbe<br />
inserire tra le sue attività sportive anche la musicoterapia e danzaterapia (legge n.180/78).<br />
56
ESONERO DAL SERVIZIO DI LEVA<br />
L’esonero dal servizio di leva è previsto nei seguenti casi:<br />
1) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico;<br />
2) figlio unico maggiorenne e convivente, di genitore portatore di handicap che lo renda non<br />
autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le<br />
quali è previsto l’accompagnatore;<br />
3) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente<br />
ed insanabile, che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di<br />
padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché, in tutti i casi, a causa della partenza<br />
alle armi dell’arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza (art.2<br />
comma 4, legge n. 269/91);<br />
4) unico fratello convivente di portatore di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente;<br />
5) minor indice di idoneità somatico funzionale o psico attitudinale, attribuito in sede di visita di<br />
leva;<br />
6) i portatori di handicap gravi che risultino dichiarati tali dalla competente AUSL hanno diritto,<br />
a richiesta, di essere sottoposti a visita medica di leva a domicilio (art.l0, legge n. 269/91).<br />
Il Ministero della difesa, periodicamente, emette appositi decreti che regolamentano i criteri per<br />
la concessione della dispensa dalla ferma di leva. L’elenco dei dispensati deve essere esposto<br />
annualmente per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva.<br />
Per le situazioni non menzionate, in ogni caso, ai fini dell’esonero, è consigliabile presentare<br />
regolare istanza, allegando nei modi e nei termini di legge, valida documentazione probatoria.<br />
Le Commissioni militari preposte, in talune situazioni (sovrannumero), prendono in debita considerazione<br />
l’istanza ed in qualche caso l’esonero è egualmente ottenuto.<br />
Nel caso in cui non fosse “comunque” possibile ottenere l’esonero, sappiate che è un vostro<br />
diritto ottenere l’avvicinamento; pertanto è consigliabile presentare l’istanza alcuni mesi prima<br />
della partenza alla leva (vedere modello 32).<br />
La richiesta di avvicinamento alla famiglia è previsto nei seguenti casi:<br />
a) malattia grave e incurabile di uno dei genitori;<br />
b) fratello unico di germano portatore di grave handicap;<br />
c) figlio unico di padre o madre affetti da gravi malattie;<br />
d) morte recente di un congiunto stretto.<br />
Possono essere inoltre disposti trasferimenti nel caso in cui sussista un “grave turbamento del<br />
nucleo familiare, cui giova il conforto che il congiunto chiamato alle armi può fornire nelle<br />
ore libere dal servizio”.<br />
Le istanze vanno inoltrate alla Direzione Generale per il Personale di leva del Ministero della<br />
Difesa e correlate dai documenti (autenticati) rilasciati dagli Enti amministrativi competenti.<br />
Se il giovane è comunque obbligato non solo a partire al servizio di leva, ma ad assolvere la leva<br />
lontano dal nucleo familiare, sappiate che ove mai insorgessero situazioni di particolare gravità<br />
familiare, è possibile ottenere la: “Licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo per<br />
particolari e gravi situazioni di famiglia dei militari in servizio di leva (L.I.S.A.A.C.)”.<br />
57
prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non<br />
possono, comunque guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per<br />
trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al<br />
trasporto di merci pericolose”.<br />
Per ottenere la patente speciale bisogna presentare una apposita istanza in bollo (vedere modello<br />
22) alla Commissione Medica Provinciale Patenti di Guida, allegando:<br />
- la ricevuta del versamento del c/c postale (Tesoreria Provinciale del Tesoro);<br />
- il certificato anamnestico (in duplice copia, compilata dal medico di famiglia);<br />
- le fotocopie della documentazione clinico/patologica;<br />
- l’autocertificazione della residenza (leggi n.15/68, 127/97 e D.P.R. n. 403/98) e/o certificato<br />
di residenza (validità semestrale);<br />
- una foto formato tessera.<br />
Se riconosciuta, la patente speciale ha validità biennale, triennale e/o quinquennale, a seconda<br />
dei casi e della gravità della patologia.<br />
In caso di diniego da parte della Commissione, si può presentare ricorso al Ministero dei Trasporti<br />
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.<br />
Il ricorso va presentato entro trenta giorni a decorrere dalla data della visita medica collegiale<br />
contestata.<br />
Nel ricorso si dovrà precisare se l’istante intende farsi assistere da un medico di propria<br />
fiducia.<br />
47
AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’AUTO<br />
L’adattamento del veicolo del disabile è una condizione indispensabile per poter usufruire di<br />
tutte le agevolazioni (IVA, Irpef, bollo auto e imposta di trascrizione al PRA). La legge considera<br />
adattata anche l’auto dotata del solo cambio automatico di serie, purché sia prescritto dalla<br />
competente Commissione Medica dell’AUSL/BA4, per l’accertamento dell’handicap. Gli adattamenti<br />
devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare:<br />
1. le modifiche ai comandi di guida;<br />
2. le modifiche alla carrozzeria;<br />
3. la sistemazione interna del veicolo per consentire l’accesso a bordo del disabile.<br />
Per avere titolo alle agevolazioni fiscali* occorre che l’handicap comporti:<br />
A) ridotte o impedite capacità motorie;<br />
B) essere non vedenti;**<br />
C) essere sordomuti;**.<br />
Il diritto all’esenzione, in presenza di handicap di tipo motorio, deve considerarsi implicito<br />
quando l’invalidità (Commissione Medica AUSL) comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà<br />
di deambulazione per patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori. Per tutti<br />
gli altri casi il riconoscimento dell’esenzione è subordinato al rilascio di una certificazione apposita<br />
da parte della Commissione Medica AUSL competente. È necessario che dalla certificazione<br />
risulti che il disabile è affetto da handicap comportante: ridotte o impedite capacità motorie<br />
permanenti, essere privi della vista e/o sordomuti. Devono ritenersi escluse da ogni agevolazione<br />
sulle auto i portatori di handicap di tutte le altre minorazioni.<br />
Le principali agevolazioni sono:<br />
1) riduzione dell’aliquota dell’IVA al 4% (ogni quattro anni) sino ad autovetture di 2000 c.c. per<br />
motori a benzina e 2500 per motori diesel;<br />
2) ai titolari di patente speciale con incapacità permanenti, l’AUSL contribuisce alla spesa per le<br />
modifiche all’auto, riconducibili all’acquisto di protesi motorie extra tariffario, nella misura del 20%;<br />
3) le spese sostenute per i mezzi necessari per la deambulazione e locomozione dei portatori di<br />
48
handicap sono deducibili dal reddito (possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta<br />
per l’acquisto - vedere - Sintesi delle agevolazioni per i disabili);<br />
4) i non vedenti si detraggono dall’imposta lorda la somma forfetaria di un milione, per il mantenimento<br />
dei cani guida;<br />
5) l’esenzione dall’imposta di trascrizione al PRA;<br />
6) l’art. 8, comma 7, della legge n. 449/97, stabilisce l’esenzione dal pagamento delle tasse auto<br />
mobilistiche (vedere modelli 25, 26 e 27), anche su vetture prodotte di serie e/o adattate, in<br />
funzione delle limitazioni permanenti della capacità motoria dei soggetti portatori di handicap<br />
(riconosciuti dall’apposita Commissione Medica per l’Accertamento dell’Handicap - art. 3,<br />
legge n. 104/92). Tra i veicoli adattati sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico,<br />
purché prescritto dalla Commissione Medica Locale. L’esenzione compete anche ai<br />
veicoli adattati per l’accompagnamento dei portatori di handicap. Tra gli aventi diritto ci sono<br />
anche i privi della vista ed i sordomuti, infatti, l’art.6 della legge n. 488/99, recita che nel testo<br />
unico delle imposte sui redditi, approvato dal DPR n.917/86, all’art. 13-bis, comma1, lettere<br />
c) ed 1-quater, sono inseriti i seguenti:“tra i mezzi necessari per la locomozione dei non<br />
vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da<br />
stabilire con decreto del Ministero delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione<br />
dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire<br />
con decreto del Ministero delle finanze. (…) 1-quater: dall’imposta lorda si detrae,<br />
nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento<br />
dei cani guida”.<br />
Per usufruire delle agevolazioni i veicoli devono essere intestati esclusivamente ai portatori<br />
di handicap o ai soggetti cui i predetti portatori disabili sono fiscalmente a carico. Al fine di<br />
ottenere l’esenzione è necessario presentare un’apposita istanza all’Ufficio delle Entrate di Bari<br />
(P.zza Massari,50) ed alla Direzione Regionale delle Entrate della Puglia (Ministero delle Finanze<br />
– Via Amendola,201/7 – Bari - vedere modelli 25, 26 e 27), allegando:<br />
• la fotocopia della carta di circolazione (di un solo veicolo), dalla quale risulti che trattasi di<br />
veicolo adattato, integrata dalla prescrizione della Commissione Medica, di cui all’art.119<br />
del Cds, per i veicoli muniti di cambio automatico;<br />
• una fotocopia della certificazione medica probatoria dell’handicap, rilasciata dalla competente<br />
Commissione AUSL e l’eventuale documentazione, dalla quale risulti che il portatore<br />
di handicap è fiscalmente a carico.<br />
* Vedere modulistica numeri: 23, 24, 25, 26 e 27, a seconda dei casi e necessità.<br />
** Art.6, legge n. 488/99 (legge finanziaria 2000 – in S.O.G.U. n.23/2000).<br />
49
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI<br />
DESCRIZIONE<br />
DELL’AGEVOLAZIONE<br />
Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato, già adattato<br />
(nei comandi di guida o nella carrozzeria), ovvero dotato solo<br />
di cambio automatico.<br />
Prestazioni di servizio rese da officine per l’adattamento dei<br />
veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e acquisto di<br />
accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento.<br />
Spese per riparazioni eccedenti l’ordinaria manutenzione, riguardanti<br />
veicoli aventi le caratteristiche indicate a riga 1.<br />
Spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la<br />
deambulazione, il sollevamento (quali ad esempio, trasporto in<br />
ambulanza del portatore di handicap, acquisto di poltrone per<br />
inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il<br />
contenimento di fratture, ernie e per la correzionedi difetti della<br />
colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali per la<br />
deambulazione, costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere<br />
architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, trasformazione<br />
dell’ascensore adattato al contenimento della<br />
carrozzella).<br />
Acquisto di sussidi tecnici e informatici (ad esempio fax, modem<br />
o computer).<br />
Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie<br />
nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione .<br />
Spese mediche e paramediche di assistenza specifica sostenute<br />
in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e<br />
ricovero. In caso di retta pagata all’istituto, la deduzione spetta<br />
solo per le dette spese mediche e paramediche che debbono essere<br />
separatamente indicate nella documentazione rilasciata<br />
dall’istituto.<br />
Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana (se<br />
disabile, si applica la precedente riga 7) in istituti di assistenza<br />
e ricovero (in caso di retta pagata all’istituto, la deduzione non<br />
spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all’assistenza<br />
specifica, ma solo per le spese mediche, le quali debbono essere<br />
separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto).<br />
Acquisto o affitto di protesi sanitarie (ad esempio: protesi dentarie<br />
e apparecchi ortodontici, comprese le dentiere e le capsule;<br />
occhi o cornee artificiali; occhiali da vista, lenti a contatto e<br />
relativo liquido; apparecchi auditivi, compresi modelli tascabili<br />
a filo e auricolare a occhiali; apparecchi ortopedici, comprese<br />
le cinture medico-chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici,<br />
fatti su misura; arti artificiali, stampelle, bastoni canadesi e simili;<br />
apparecchi da inserire nell’organismo, come stimolatori e<br />
protesi cardiache e simili)<br />
Prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche<br />
e applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese<br />
da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze o ricoveri<br />
collegati a operazioni chirurgiche. Se le spese di riga 9 e<br />
10 sono state sostenute nell’ambito del servizio sanitario nazionale<br />
e detraibile l’importo del ticket pagato.<br />
Tipo di handicap<br />
(vedere legenda)<br />
Legenda:<br />
A - Trattamento fiscale per il disabile in senso generale;<br />
B - Trattamento fiscale per il disabile motorio, il privo della vista ed il sordomuto;<br />
C - Trattamento fiscale per qualsiasi contribuente.<br />
B SI SI ==== ==== E3 RP3<br />
B NO SI ==== ==== E3 RP3<br />
A SI ==== ==== E2 RP2<br />
A SI SI ==== ==== E2 RP2<br />
A ==== ==== ==== SI E19 RP21<br />
A ==== ==== ==== SI E19 RP21<br />
C ==== ==== SI ==== E1 RP1<br />
C ==== SI ==== E1 RP1<br />
50<br />
IVA 4%<br />
Detrazione<br />
integrale Irpef<br />
del 19%<br />
Detrazione Irpef<br />
del 19%<br />
(per l’importo che<br />
eccede lire 250 mila)<br />
Deduzione per<br />
intero dal reddito<br />
complessivo<br />
Rigo su<br />
Mod. 730/99<br />
Rigo su<br />
Mod. UNICO<br />
B SI SI ==== ==== E3 RP3<br />
C ==== ==== SI ==== E1 RP1
CONTRASSEGNO SPECIALE<br />
Le persone disabili con ridotte o impedite capacità di deambulazione possono richiedere ed<br />
ottenere dal sindaco del proprio comune di residenza, il rilascio del “contrassegno speciale”<br />
(modello 28) valido su tutto il territorio nazionale.<br />
L’istanza (vedere modello 29) va redatta allegando il certificato medico probatorio e<br />
l’autocertificazione della residenza (leggi n.15/68, 127/97 e D.P.R. n. 403/98).<br />
Il contrassegno ha validità quinquennale e va esposto in maniera visibile sul parabrezza del<br />
veicolo. Esso consente la circolazione e la sosta laddove normalmente non è consentita, con<br />
esclusione delle corsie preferenziali, dei centri pedonali, dei passi carrabili ed ogni qualvolta la<br />
sosta costituisce un intralcio al traffico (Circolare n.1030/83 del Ministero LL. PP.). Ove richiesto<br />
il contrassegno dà diritto ad ottenere un posto auto “riservato” e gratuito (senza tassa<br />
passo carrabile – vedere modello 30) nei pressi del proprio alloggio e luogo di lavoro; nel<br />
secondo caso la richiesta va effettuata al comune dal datore di lavoro, in nome e per conto del<br />
dipendente invalido.<br />
L’art. 49 del D.L. n. 507/93 (in G.U. n. 288/93), sancisce che i portatori di handicap sono esentati<br />
dal pagamento della tassa per l’occupazione degli spazi pubblici; l’istanza di esonero va<br />
presentata al sindaco di Bari ed all’Ufficio Tributi (vedere modello 30).<br />
ESONERO DALL’UTILIZZO DELLA CINTURA DI SICUREZZA<br />
Il decreto del Ministero della sanità del 21/04/89 (in G. U. n. 96 del 26/04/89) e l’art. 172 (a) del<br />
Nuovo codice della strada (in S.O.G.U. n. 67/94), sanciscono che ove richiesto, alcuni disabili<br />
e patologie possano essere esentati dall’obbligo di indossare la cintura di sicurezza.<br />
L’esenzione va richiesta alla Commissione Medica Provinciale Patenti di Guida (vedere modello<br />
22).<br />
La Commissione dopo la visita medica rilascia l’apposita esenzione scritta, che è bene portare<br />
sempre insieme quando si viaggia in auto.<br />
MULTE: COME FARE RICORSO SE SBAGLIA IL VIGILE<br />
A volte, ingiustamente, arrivano contravvenzioni molto costose per infrazioni che non abbiamo<br />
commesso e che spesso, chi è munito del contrassegno speciale non sa di poter far annullare.<br />
Il caso più emblematico è la multa per divieto di sosta per gli invalidi muniti dell’apposito<br />
contrassegno (vedere modello 28).<br />
51
Le città sono vere giungle di cemento con pochi parcheggi in favore dei disabili. I disabili quasi<br />
mai trovano liberi i parcheggi riservati a loro per legge. Ne consegue che, il più delle volte, loro<br />
malgrado, sono obbligati a parcheggiare in luoghi normalmente vietati (doppia fila, divieto di<br />
sosta, ecc. ecc..).<br />
I vigili, in particolari situazioni (non è il caso del Comune di Bari) multano egualmente il disabile,<br />
pur avendo esposto lo speciale contrassegno sul cruscotto anteriore e/o posteriore dell’auto.<br />
In simili situazioni è preferibile (ove possibile) contestare (art. 200, D.L. n. 285/92) subito per<br />
iscritto (sul retro della multa) la verbalizzazione del vigile, invocando la presenza dell’apposito<br />
contrassegno (Art.28 legge n.104/92; D.P.R. nn.495/92 e 503/96).<br />
Se il vigile non vuole ascoltare ragioni è sufficiente inoltrare ricorso scritto al Prefetto (art.203,<br />
D.L. n.285/92), chiedendo la cancellazione d’ufficio (allegando all’istanza i documenti probatori<br />
- raccomandata A/R) del verbale contestato.<br />
Nella stragrande maggioranza dei casi (tranne per i divieti sulle corsie preferenziali, nei centri<br />
pedonali, dei passi carrabili ed ogni qualvolta la sosta costituisce intralcio al traffico) la multa<br />
viene cancellata d’ufficio (Circolare n.1030/83, del Ministero LL.PP.).<br />
È inoltre possibile fare ricorso al Prefetto, quando:<br />
• il verbale è consegnato oltre i 150 giorni dalla data dell’accertamento;<br />
• il verbale arriva con l’errata indicazione del veicolo (colore e tipo di veicolo);<br />
• il verbale non indica il luogo della violazione commessa;<br />
• manca l’indicazione delle modalità per il pagamento in misura ridotta;<br />
• il verbale giunge con l’errata indicazione della sanzione amministrativa;<br />
• il veicolo è stato venduto e/o dato in rottamazione (esibire documenti probatori);<br />
• il verbale contiene l’errata indicazione delle generalità del trasgressore o del proprietario<br />
del veicolo;<br />
• il verbale non corrisponde al vero (l’errore deve essere dimostrato con prove e/o testimonianze<br />
probatorie);<br />
• il verbale non è firmato da due agenti.<br />
Se il Prefetto trova il ricorso del verbale fondato, ne dispone l’archiviazione; diversamente è<br />
necessario rivolgersi al Pretore entro e non oltre trenta giorni.<br />
Nel caso in cui il verbale non sia archiviato, arriva una ordinanza-ingiunzione di pagamento per<br />
una somma pari al doppio della sanzione originaria, oltre alle spese di spedizione.<br />
SGRAVI FISCALI PER L’ACQUISTO DI SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI<br />
La legge 28 febbraio 1997, n. 30 (G.U. n. 50/97), prevede l’equiparazione fiscale e tributaria<br />
dei: “sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei<br />
soggetti riconosciuti portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3, della legge n. 104/92”.<br />
L’art.2 del decreto del 14 marzo 1998, del Ministero delle Finanze (G.U. n.77/98), ha stabilito<br />
52
che come sussidi tecnici e informatici vengono definiti: “1. (…) le apparecchiature e i dispositivi<br />
basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o<br />
di comune reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione<br />
interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso<br />
all’informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o<br />
limitate da menomazioni di natura motoria, visiva uditiva o del linguaggio. 2. I soggetti<br />
portatori di handicap, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento, per le cessioni<br />
dei sussidi tecnici ed informatici effettuate direttamente nei loro confronti producono il<br />
certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’unità sanitaria locale<br />
competente e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista<br />
della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale<br />
tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui sopra. 3. La documentazione<br />
prevista nel precedente comma è prodotta al cedente anteriormente all’effettuazione<br />
della cessione ovvero all’ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione<br />
di importazione”.<br />
Ne consegue che tutte le altre disabilità sono escluse, ivi compresa la riabilitazione ed il recupero<br />
dello sviluppo intellettivo e psichico.<br />
Nella denuncia reddituale (mod.730/740) si potrà anche detrarre l’importo della spesa sostenuta<br />
per l’acquisto, nella misura del 19% (vedere modello 31 e sintesi delle agevolazioni sopra pubblicate.<br />
Riferimenti legislativi: l’art.1 comma1, lettera a) del D.L.31/12/96, n.669; convertito<br />
dalla legge n. 30/97, integrando l’articolo 13-bis del TUIR).<br />
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI DISABILI<br />
CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE<br />
I decreti legislativi n. 109/98 e 130/2000 (G.U. n. 118/00), determinano l’indicatore economico<br />
del nucleo familiare che consente di attingere a prestazioni sociali agevolate, grazie ad ulteriori<br />
detrazioni IRPEF. L’indicatore economico è definito dalla somma dei redditi dei familiari a<br />
carico. L’indicatore del reddito è combinato con l’indicatore della situazione economico<br />
patrimoniale (nella misura del 20% dei valori patrimoniali) e con il numero dei componenti il<br />
nucleo familiare. L’art. 2/ter, del D.L. n. 130/2000, per i portatori di handicap declara: “Limitatamente<br />
alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali<br />
integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo<br />
diurno o continuativo, rivolte a persona con handicap permanente grave, di cui all’art. 3,<br />
comma 3, della legge n. 104/92, accertato ai sensi dell’art. 4 della stessa legge, nonché a<br />
soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata<br />
dalle AUSL, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con<br />
D.P.C.M. (…). Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di<br />
cui all’art. 8 del D.L. n. 281/97, al fine di favorire la permanenza dell’assisitito presso il<br />
nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assisti-<br />
53
to, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base<br />
delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 13-septies,<br />
comma 3, del D.L. n. 502/92 e successive modificazioni”.<br />
Il portatore di handicap che richiede la prestazione deve rilasciare un’unica autocertificazione<br />
reddituale (validità annuale) al Comune di residenza o al Centro di Assistenza fiscale. L’INPS,<br />
sentita l’Autorità per l’informatica, fornirà (tra qualche mese) alle proprie sedi territoriali ed ai<br />
comuni, notizie per calcolare l’indicatore.<br />
Sono obbligatori i controlli sulle autocertificazioni rilasciate, tenendo in debito conto il numero<br />
dei componenti il nucleo familiare, il reddito ed il patrimonio denunciato.<br />
54
enderla anche su un comune foglio di carta. Il pubblico ufficiale ha il compito di ricevere la<br />
dichiarazione. I certificati rilasciati dalla pubblica Amministrazione che attestino stati e fatti<br />
personali non modificabili nel tempo, hanno validità illimitata; gli altri certificati hanno validità<br />
semestrale. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni hanno la stessa validità temporale<br />
degli atti che li sostituiscono. L’autocertificazione può anche essere inviata via fax e/o via<br />
e/mail. Sono previste sanzioni per l’impiegato della pubblica Amministrazione che non accetta<br />
l’autocertificazione.<br />
“CARTE DEI SERVIZI” PER I CITTADINI/CLIENTI<br />
La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (in G.U. n. 43/94), concernente i “Principi<br />
sull’erogazione dei servizi pubblici”; l’art. 2 della legge n. 273/95, recante le “Misure urgenti<br />
per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza<br />
delle pubbliche amministrazioni”; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri<br />
19 maggio 1995 (in G. U. n.125/95), inerente lo schema generale di riferimento della “Carta<br />
dei servizi pubblici sanitari”; lo schema generale di riferimento per l’adozione delle “Carte<br />
dei servizi del settore previdenziale ed assistenziale” (in G.U. n. 4/96), assicurano agli utenti<br />
dei servizi pubblici (sanità, assistenza e previdenza sociale, istruzione, comunicazione, libertà e<br />
sicurezza della persona, libertà di circolazione, erogazione di acqua, luce e gas) una corretta ed<br />
efficiente gestione degli stessi.<br />
Le direttive contribuiscono in maniera determinante, non soltanto a legittimare i diritti degli<br />
utenti ma anche a sancire i doveri da parte degli uffici pubblici nei confronti dei cittadini<br />
clienti, che sovente loro malgrado sono costretti a subire ritardi, negligenze e scortesie da parte<br />
di chi è preposto a fornire i pubblici servizi.<br />
Ma, affinché quanto stabilito dalle direttive si traduca in realtà, è necessario l’impegno di tutti<br />
i cittadini, i quali devono segnalare e denunciare le inadempienze che dovessero verificarsi nei<br />
pubblici uffici, senza timore alcuno. In sintesi le “carte dei servizi” prevedono che:<br />
1) i servizi pubblici debbano assicurare la continuità e la regolarità delle prestazioni (incluse le<br />
prestazioni riabilitative e le forniture protesiche);<br />
2) sia consentita la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico e il diritto<br />
d’accesso all’informazione;<br />
3) venga garantita efficienza ed efficacia del servizio pubblico;<br />
4) i soggetti che prestano servizi ogni anno debbono adottare “un piano dei servizi”;<br />
5) chi presta i servizi è tenuto ad informare i cittadini/clienti, con ogni strumento di informazione;<br />
6) nel caso in cui i soggetti preposti forniscano un servizio inadeguato, essi dovranno rimborsare<br />
i cittadini/clienti;<br />
7) le procedure per i reclami devono essere accessibili, di semplice comprensione e facile utilizzazione;<br />
8) al momento del reclamo al cittadino/cliente deve essere fornito il nominativo del dipendente<br />
39
esponsabile del settore (legge n. 241/90);<br />
9) per garantire l’attuazione delle carte dei servizi pubblici è costituito un Comitato permanente;<br />
10) l’inosservanza dei principi elencati è suscettibile di sanzioni amministrative e disciplinari a<br />
carico dei dirigenti generali e dei dipendenti.<br />
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO SCOLASTICI<br />
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, è il regolamento<br />
attuativo dell’articolo 7 della Legge n. 448/98 (vedere modello 20), che concede la possibilità<br />
di ottenere la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo scolastici, per gli alunni<br />
che appartengono ai nuclei familiari con reddito totale (lordo), equivalente o inferiore ai<br />
trenta milioni di lire. Dai trenta milioni si detraggono:<br />
1. £ 2.500.000 qualora si è locatari e non si posseggono immobili nel comune di residenza,<br />
elevate a £ 3.500.000 se anche l’intero nucleo familiare non possiede immobili nel comune;<br />
2. £ 1.000.000 per il secondo figlio, £ 1.500.000 per il terzo figlio e £ 2.000.000 per ciascuno dei<br />
figli successivi al terzo;<br />
3. £ 2.000.000 per ciascun ulteriore componente il nucleo familiare a carico; detta cifra è elevata a<br />
£ 3.000.000 nel caso si tratti di un invalido totale;<br />
4. £ 2.000.000 aggiuntivi alla cifra riferita ai figli, per ciascun figlio riconosciuto portatore di<br />
handicap, in connotazione di gravità (art.3 comma 3, della Legge n. 104/92), o con una invalidità<br />
superiore al 66%. La stessa cifra si aggiunge nel caso uno dei genitori dell’alunno versi<br />
nella stessa situazione di handicap o di invalidità che determina l’impossibilità di produrre<br />
reddito (art.2, comma 3, lettera d).<br />
INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL’OFFER-<br />
TA DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON HANDICAP<br />
La legge n.69/2000 (G.U. n.73/2000) destina oltre 42 miliardi (in due anni: 2000/01) al<br />
potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni<br />
di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali. Il Ministero<br />
della pubblica istruzione è autorizzato ad utilizzare in tutto o in parte le disponibilità per gli<br />
interventi in favore degli alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli<br />
con handicap sensoriali, onde finanziare progetti di integrazione scolastica e corsi di alta qualificazione<br />
per i docenti.<br />
40
INTEGRAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE PER I PORTATORI DI HANDICAP<br />
(LEGGE n. 104/92)<br />
La legge n.104/92 è la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone<br />
handicappate.<br />
L’articolo 3 della suddetta legge sancisce che: “è persona handicappata, colui che presenta<br />
una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di<br />
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale, da determinare<br />
un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.<br />
L’art. 3, comma 3, sancisce che “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto<br />
l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale<br />
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione,<br />
la situazione assume connotazione di gravità”.<br />
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi<br />
dei servizi pubblici”.<br />
Per ottenere il riconoscimento dell’handicap e l’eventuale connotazione di gravità, bisogna presentare<br />
istanza all’apposita Commissione medica per l’accertamento dell’handicap, istituita ai<br />
sensi dell’art.4 (vedere modello 4 e 5, in caso di diffida).<br />
La legge n.104/92 ha posto fine all’alluvione legislativa verificatasi negli anni precedenti, consentendo<br />
all’Italia (teoricamente) di allinearsi con i Paesi europei più progrediti.<br />
Le Commissioni Mediche per l’Accertamento dell’Handicap (istituite ai sensi dell’art.4), ove<br />
richiesto, riconoscono anche la connotazione di gravità (art. 3, comma 3).<br />
La connotazione di gravità garantisce l’utilizzo dell’art.33 della legge, il quale consente l’utilizzo<br />
di permessi retribuiti dall’INPS (vedere modelli 14, 15 e 16).<br />
La legge n.104 è una legge quadro, pertanto, non può essere qui adeguatamente commentata ed<br />
è così riassumibile:<br />
1) consente il riconoscimento dell’handicap e della connotazione di gravità (art.3, comma3);<br />
2) l’art.33, così come attualmente stabilisce la Circolare INPS n.37 (del 18/02/99), consente di<br />
fruire: di una e/o due ore e/o sei mezze giornate e/o di tre giorni mensili di permesso retribuito<br />
dall’INPS (grazie ad apposito fondo ministeriale), ma senza il versamento dei contributi figurativi<br />
(tranne se previsto diversamente dal C.C.N.L.) utili ai fini pensionistici;<br />
3) cura e riabilitazione (art.7);<br />
4) integrazione scolastica (artt.12/13/14/15/16 e 17). Agli studenti universitari handicappati sono<br />
garantiti sussidi tecnici e didattici specifici ed un trattamento individualizzato, onde poter<br />
meglio affrontare e superare gli esami universitari, grazie al connubbio docente universitario<br />
e servizio di tutorato (è una persona delegata dal rettore, in virtù della legge n.17/99);<br />
5) integrazione lavorativa (Artt.18/19/20/21 e 22);<br />
6) eliminazione e superamento barriere architettoniche (art.24);<br />
7) mobilità e trasporti (art.26/27 e 28);<br />
8) riserva di alloggi (art.31);<br />
9) agevolazioni fiscali (art.32).<br />
41
SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON HANDICAP GRAVE<br />
La legge n.162/98 e successivi aggiornamenti, modifica la legge quadro sull’handicap (n.104/<br />
92) stabilendo che le regioni, secondo quanto previsto dall’art.41 comma 8, della legge n.104/<br />
92, comunicano al Ministero per la Solidarietà Sociale lo stato di attuazione degli interventi atti<br />
a migliorare le condizioni di vita delle persone affette da handicap gravi. La legge n.162 stabilisce<br />
che a partire dall’anno 2000 sono stanziati 59 miliardi l’anno, da ripartire tra le regioni.<br />
Sancisce altresì che se le regioni non provvedono alla programmazione ed all’impegno contabile<br />
delle risorse loro assegnate, il Ministero provvede d’imperio a ridestinare le risorse loro assegnate.<br />
CENTRI RESIDENZIALI PER CURE PALLIATIVE<br />
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000 (G.U. n.67/00), in<br />
attuazione alla legge n.39/99 ed al D.L. n.450/98, definisce in centri residenziali di cure palliative<br />
e le strutture facenti parte della rete di assistenza ai pazienti terminali. Il decreto approva i<br />
requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzati che i centri devono possedere per l’esercizio<br />
delle attività sanitarie. I compiti di verifica dei risultati devono essere effettuati dalle regioni,<br />
sotto la vigilanza del Ministero della sanità. Le AUSL individuano ed utilizzano strumenti idonei<br />
per la valutazione sistematica della soddisfazione del servizio da parte dei pazienti e dei loro<br />
familiari. Il decreto è arricchito dall’allegato 1, che prevede la localizzazione della struttura, le<br />
dimensioni generali dei locali, la tipologia strutturale ed articolazione in aree funzionali, l’area<br />
destinata alla terapia, i requisiti minimi tecnologici, i fattori di sicurezza e prevenzione infortuni,<br />
le dotazioni organiche ed i requisiti minimi organizzativi.<br />
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi il contributo finanziario a carico dello Stato è di<br />
circa 645 miliardi nel quadriennio 1998/2001.<br />
IMPOSTA COMUNALE: riduzione dell’I.C.I.<br />
L’art.15 comma6, della legge n.537/93 (G.U. n.303/93) asserisce che: “(...) il consiglio comunale<br />
può deliberare un aumento della detrazione da lire 200.000 fino a lire 300.000 sulla<br />
base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio, nonché in relazione a<br />
richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale (...)”.<br />
La finanziaria 1997 ha consentito ai comuni di ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per le case<br />
di abitazione principale o, in alternativa, di elevare fino al limite massimo di 500.000 lire la<br />
42
detrazione riconosciuta a coloro che dichiarano l’immobile in cui vivono abitualmente.<br />
Chiaramente si raccomanda di prestare la massima attenzione alla delibera comunale adottata<br />
annualmente dal comune di Bari (es.: anno 2000, detrazione di £ 400.000).<br />
In sintesi coloro che hanno particolari situazioni familiari (es.: disoccupati, pensionati al minimo,<br />
ecc. ecc..) devono necessariamente recarsi all’Ufficio Ripartizione Tributi (Via Quintino<br />
Sella, 40) e chiedere informazioni. In caso di risposta affermativa inoltrare l’istanza di detrazione<br />
(vedere modello 21).<br />
ESENZIONE TOSAP<br />
La Circolare del Ministero delle Finanze n.13/94 esplicita l’attuazione dei decreti legislativi nn.<br />
507 e 566/93. I Decreti e la suddetta Circolare sanciscono che i soggetti portatori di handicap<br />
hanno diritto all’esenzione dal pagamento della tassa per l’occupazione delle aree pubbliche<br />
comunali e/o provinciali (passi carrabili, scivoli, porte di accesso, ecc., ecc..), utili ad agevolare<br />
il transito dei veicoli per la guida e mobilità del disabile o, comunque, utilizzati dal disabile.<br />
DETENUTI DISABILI<br />
Può capitare (ed in talune situazioni si è verificato) che alcuni disabili per differenti motivazioni<br />
siano sottoposti a procedimento penale e/o reclusi.<br />
L’art. 37 della legge n. 104/92 (procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata),<br />
modificato dalla legge n. 66/96 (in G.U. n. 42/96), prevede che i Ministeri di Grazia e<br />
Giustizia, dell’Interno e della Difesa, dovevano emettere appositi decreti inerenti le modalità di<br />
tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione,<br />
all’interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di<br />
custodia preventiva e di espiazione della pena.<br />
Il Ministero di Grazia e Giustizia ha emesso un decreto datato 17 gennaio 1995, ma fa riferimento<br />
unicamente alle barriere architettoniche dovute alla mobilità.<br />
Il decreto 20 aprile 2000 avvia il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle funzioni<br />
sanitarie, svolte dall’amministrazione penitenziaria, dal S.S.N. ed alle AUSL (G.U. n.126/00).<br />
Il Ministro della Sanità ha emesso un decreto datato 21 aprile 2000 (G.U. n. 120/00), grazie al<br />
quale è maggiormente garantito lo stato di salute dei detenuti.<br />
Gli obiettivi sono: la salute, le attività di prevenzione, le attività di cura, la medicina generale,<br />
l’assistenza farmaceutica, la medicina specialistica, l’assistenza ai tossicodipendenti, l’assistenza<br />
sanitaria alle persone immigrate detenute, le patologie infettive, la tutela della salute mentale,<br />
gli istituti o sezioni speciali per gli infermi ed i minorati psichici (centri di osservazione e istituti<br />
43
minorili) e le attività di riabilitazione.<br />
Il decreto definisce in maniera inequivocabile: i modelli organizzativi, il ricovero nelle unità<br />
operative di degenza ed i compiti dello Stato, delle regioni e delle AUSL.<br />
AGGRAVAMENTO DELLE SANZIONI PENALI SE L’OFFESO È<br />
UN PORTATORE DI HANDICAP<br />
L’art.36 della legge n. 104/92 (aggravamento delle sanzioni penali), stabilisce che:<br />
1. Per i reati di cui agli articoli 527* e 628** del codice penale, nonché per i delitti non<br />
colposi contro la persona, di cui ai titolo XII del libro secondo del codice penale, e per i<br />
reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l’offeso sia una persona handicappata<br />
la pena è aumentata da un terzo alla metà.<br />
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di<br />
parte civile del difensore civico, nonché dell’associazione alla quale risulti iscritta la<br />
persona handicappata o un suo familiare”.<br />
* Art. 527 del codice penale - Atti osceni: Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al<br />
pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se il fatto avviene<br />
per colpa, la pena è della multa da lire sessantamila a seicentomila.<br />
** Art. 628 del codice penale - Rapina: Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto<br />
profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola<br />
a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un<br />
milione a quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente<br />
dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per<br />
procurare a sé o ad altri l’impunità. La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti<br />
anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni:<br />
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;<br />
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;<br />
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui<br />
all’art. 416-bis.<br />
IL DIFENSORE CIVICO A TUTELA DEL CITTADINO<br />
L’art. 8 della legge n. 142/90, sull’Ordinamento delle autonomie locali, stabilisce che: “Lo statuto<br />
provinciale e quello comunale possono prevedere l’istituto del difensore civico, il qua-<br />
44
le svolge un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione<br />
comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le<br />
disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.<br />
Lo statuto disciplina l’elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi<br />
rapporti con il consiglio comunale o provinciale”.<br />
Come rileverete gli statuti comunali/provinciali non sono obbligati a prevedere l’inserimento e<br />
l’elezione del “difensore civico”.<br />
I disabili costretti a subire soprusi e/o che ricevono continui dinieghi da parte della pubblica<br />
amministrazione, in prima istanza, possono a lui rivolgersi invocando la propria tutela contro<br />
eventuali abusi, disfunzioni, ritardi, scortesie, violazioni, ritardi nella fornitura delle protesi,<br />
maltrattamenti, ecc. ecc...<br />
45
eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore 10 dello stesso giorno, nonché quelle,<br />
eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore 10 del giorno precedente.<br />
Il D.P.R. n. 500/96 (Accordo collettivo nazionale medici specialisti ambulatoriali) non solo<br />
si preoccupa di evitare la degenza ospedaliera obbligando gli specialisti a collaborare maggiormente<br />
con il medico di famiglia, ma evita il “rimpallo” sistematico da un medico all’altro<br />
del Servizio Sanitario, ribadendo nel dettaglio i compiti e le funzioni degli specialisti<br />
Aziendali.<br />
L’ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI STRANIERI<br />
La legge n. 40/98 ridisciplina l’ingresso degli stranieri in Italia e le regole per l’accesso al lavoro.<br />
L’obbligo di iscrizione al SSN sorge in presenza delle seguenti condizioni:<br />
• stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che svolgono una regolare attività di lavoro<br />
subordinato, autonomo o che siano iscritti nelle liste di collocamento;<br />
• stranieri regolarmente soggiornanti per lavoro, motivi familiari, asilo politico e/o umanitario.<br />
L’assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico, purché regolarmente soggiornanti. Gli<br />
stranieri regolarmente soggiornanti, che non rientrano nelle precedenti categorie, devono assicurarsi<br />
(polizza assicurativa) contro il rischio malattia, infortunio e maternità. Gli stranieri non<br />
iscritti al SSN hanno l’obbligo di pagare le prestazioni fornite, in base alle tariffe vigenti. L’assistenza<br />
sanitaria, fornita ai cittadini stranieri non regolari, comporta comunque il pagamento<br />
della quota di partecipazione alla spesa, alla pari dei cittadini italiani. L’iscrizione deve essere<br />
effettuata nell’AUSL presente nel comune di dimora. Agli stranieri non in regola devono essere<br />
assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere, per motivi d’urgenza, malattia ed infortunio;<br />
inoltre devono essere salvaguardate la salute dei minori, la tutela sociale della gravidanza e<br />
maternità, le vaccinazioni preventive e gli interventi di profilassi internazionale.<br />
INTERVENTI IN FAVORE DEGLI HANDICAP INTELLETTIVI<br />
Il decreto legge n. 60/2000, convertito nella legge n. 126/2000 (G.U. n. 115/00), in attesa della<br />
riforma in materia di servizi sociali e per salvaguardare sul territorio nazionale la continuità dei<br />
servizi di assistenza ai disabili con handicap intellettivo ed alle loro famiglie, forniti dall’Associazione<br />
nazionale fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS), ha stanziato per l’anno 2000 un<br />
contributo straordinario di 20 miliardi, in favore della predetta Associazione.<br />
L’Associazione deve assicurare la prosecuzione dei servizi assistenziali sul territorio nazionale,<br />
indicando le modalità di attuazione e prevedere una periodica relazione sui risultati dell’attività<br />
svolta a seguito dell’erogazione del contributo.<br />
36
I FARMACI ED I TICKETS<br />
I farmaci (tranne alcuni) non possono essere venduti senza ricetta medica.<br />
La ricetta medica del Servizio Sanitario Nazionale ha validità per tre mesi e può essere utilizzata<br />
una sola volta. Coloro che sono costretti ad utilizzare più volte lo stesso farmaco non<br />
prescrivibile dal Servizio Sanitario Nazionale, sono forniti di una ricetta ripetibile, utilizzabile<br />
al massimo cinque volte nell’arco di tre mesi.<br />
La ricetta scritta su carta intestata del medico ha validità per tre mesi e può essere utilizzata al<br />
massimo cinque volte.<br />
In merito al trasporto ed alla conservazione dei farmaci, il Ministero della Sanità ha recepito una<br />
direttiva della Comunità europea (Circolare n.2 del 13 gennaio 2000), che stabilisce temperature<br />
più basse di conservazione e che sull’etichetta del farmaco, oltre alla scadenza deve riportare la<br />
temperatura di conservazione.<br />
I farmaci sono suddivisi in tre classi:<br />
A - essenziali e per malattie croniche (quota fissa);<br />
B - di rilevante interesse terapeutico (50%);<br />
C - a pagamento.<br />
Oltre alle suddette classi vi è la classe H, farmaci destinati esclusivamente ad uso ospedaliero.<br />
I bambini sotto i 6 anni e gli anziani oltre i 65 anni, con famiglia avente un reddito non superiore ai<br />
70 milioni annui, hanno diritto a ricevere gratuitamente i farmaci compresi nella lista A e B previo<br />
pagamento di £ 3.000 per l’acquisto di un farmaco e £ 6.000 per l’acquisto di due farmaci a ricetta.<br />
I farmaci della lista C sono a pagamento.<br />
L’AUSL provvede alla dispensazione gratuita di alcuni medicinali della fascia C, purché<br />
“l’assoluta necessità” del trattamento sia stata riconosciuta dalla stessa A.U.S.L. in ragione<br />
della particolare cronicità e gravità della patologia.<br />
Sono esentati dalla partecipazione alla spesa farmaceutica: gli invalidi di guerra; di lavoro; di<br />
servizio e civili al 100%; i titolari di pensioni sociali; i pensionati al minimo con più di 60<br />
anni; i disoccupati con reddito inferiore a 16 milioni (22 milioni per chi è sposato, a cui va<br />
aggiunto 1 milione per ogni figlio) pagano la quota fissa (ticket), previa autocertificazione.<br />
Per avere diritto all’esenzione è sufficiente una dichiarazione firmata dall’interessato o da un<br />
suo familiare sul retro della ricetta.<br />
I cittadini esenti per patologia, per i farmaci inerenti la forma morbosa, pagano 1000 lire a<br />
confezione per un massimo di sei confezioni per ricetta.<br />
37
autenticata, la fotocopia del certificato di invalidità e/o del certificato di pensione dell’anno in<br />
corso. Per usufruire delle suddette agevolazioni non è necessario risiedere nel Comune di Bari.<br />
L’Ente Ferrovie dello Stato agevola il trasporto dei disabili fornendo i seguenti servizi:<br />
1. Centri di Accoglienza - Su richiesta del cliente disabile organizzano l’assistenza in 152 stazioni<br />
ferroviarie per il viaggio di partenza e in quella di arrivo e dispongono i servizi per:<br />
• informazioni;<br />
• prenotazione posti riservati (0805231776);<br />
• l’eventuale messa a disposizione della sedia a rotelle;<br />
• la guida in stazione e l’accompagnamento al treno;<br />
• la guida fino all’uscita della stazione o ad altro treno coincidente;<br />
• la salita e la discesa con carrelli elevatori, laddove disponibili;<br />
• l’eventuale servizio, su richiesta, di portabagagli a mano (un collo).<br />
2. Servizio di assistenza - Il servizio di assistenza deve essere richiesto telefonando o recandosi<br />
negli orari di apertura degli sportelli, al Centro di Accoglienza, almeno 24 ore prima della<br />
partenza del treno scelto. Il servizio di assistenza per i viaggi internazionali deve essere<br />
richiesto tre giorni lavorativi prima dell’effettuazione del viaggio, direttamente alla stazione<br />
di partenza. Occorre presentarsi in stazione 45 minuti prima della partenza del treno;<br />
3. La Biglietteria telefonica - l’Ente Ferrovie dello Stato ha potenziato il servizio di biglietteria<br />
telefonica (chiamare almeno 24 ore prima della partenza: 0805231776), attivo in tredici città<br />
italiane. Il servizio consente di prenotare e ricevere al proprio domicilio il biglietto ferroviario<br />
(per i viaggi a media e lunga percorrenza). Con una semplice telefonata è possibile concordare<br />
la modalità di pagamento e la consegna del biglietto. Nel caso in cui si richieda l’invio del<br />
biglietto al proprio domicilio è previsto un addebito di £ 4000. Il servizio è attivo dalle ore 9 alle<br />
13 e dalle 15 alle 18; nel caso la linea telefonica risulti occupata, un sistema di ricezione automatica<br />
consente di lasciare il proprio recapito telefonico ed il disabile sarà contattato quanto prima;<br />
4. Carta blu - Le persone disabili, titolari dell’indennità di accompagnamento (attestata da apposita<br />
certificazione) e residenti in Italia, possono richiedere la Carta Blu, consegnando al Centro<br />
di Accoglienza o alla biglietteria, copia della relativa documentazione. La Carta Blu è una<br />
tessera nominativa (costo £ 10.000, validità 5 anni). Offre al viaggiatore disabile con accompagnatore,<br />
la possibilità di acquistare un biglietto ordinario valido per due persone, con esclusione<br />
dei supplementi eventualmente previsti (cuccette, WL). La Carta Blu è valida nei collegamenti<br />
marittimi FS da e per la Sardegna, con sistemazione in poltrona reclinabile. La Carta<br />
Blu è valida solo sui percorsi nazionali e non è cumulabile con altre carte di riduzione e/o<br />
particolari agevolazioni tariffarie;<br />
5. Concessione Speciale 3^ (per i ciechi) - Il cieco titolare della concessione può usufruire di<br />
una tessera mod.28T/C, (valida 5 anni) e di apposite richieste (mod.28) per i viaggi isolati<br />
dell’accompagnatore. La tessera e le richieste di viaggi vengono rilasciate alle seguenti Associazioni:<br />
Unione Italiana Ciechi, Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti, Asso-<br />
31
ciazione Italiana Ciechi di Guerra. Informazioni più dettagliate sull’utilizzo della concessione<br />
sono contenute in uno speciale opuscolo in braille, disponibile presso i Centri di Accoglienza<br />
e/o le Biglietterie;<br />
6. Concessione Speciale 8^ (per i grandi invalidi di guerra e per servizio) - Le caratteristiche<br />
diverse delle tessere per il rilascio della concessione speciale 8^ agli invalidi di guerra e per<br />
servizio, sono individuate e disciplinate da una apposita normativa di legge. Le informazioni<br />
sulle modalità di acquisto del biglietto e prenotazione del posto, possono essere richieste ai<br />
Centri di Accoglienza e/o alla Biglietteria di stazione;<br />
7. Carta d’Argento - Il titolare di “Carta d’Argento” ed un accompagnatore, con più di 60 anni<br />
di età, sul prezzo del biglietto potranno entrambi usufruire delle riduzioni del 30% in prima o<br />
del 20% in seconda classe. Lo sconto è ottenibile a condizione che si viaggi sullo stesso treno<br />
e si effettui lo stesso percorso. La “Carta d’Argento” è valida per un anno e costa £ 40.000.<br />
N.B.: su determinati treni Intercity/Eurocity ed Eurostar Italia (ETR 460 e 500) una carrozza<br />
dispone di posti attrezzati per il trasporto di due passeggeri su sedia a rotelle più due<br />
accompagnatori. Lo spazio della carrozza, destinato alla sistemazione dei viaggiatori su sedia a<br />
rotelle, è provvisto di: servizi igienici adeguati, zona viaggio con ampio finestrino e vari accessori<br />
(tavolino, mancorrente, pulsante di chiamata personale). La salita e la discesa dal treno del<br />
viaggiatore su sedia a rotelle avviene tramite un carrello elevatore a terra, manovrato da personale<br />
incaricato dalle Ferrovie dello Stato. Su queste carrozze, individuate da apposito pittogramma<br />
internazionale (pubblicato nella successiva pagina), non sono ammesse sedie a rotelle con motore<br />
termico.<br />
32
Legenda simboli<br />
Sala<br />
d’aspetto<br />
Sportello per<br />
biglietti e<br />
informazioni<br />
raggiungibile<br />
con sedia a rotelle<br />
Sedia a rotelle<br />
a disposizione per<br />
l’uso nella stazione<br />
Accesso al marciapiede senza scale;<br />
accompagnamento eventualmente<br />
necessario sulle rampe<br />
Informazioni<br />
ferroviarie<br />
Stazione dotata dei<br />
necessari mezzi<br />
tecnici per la salita<br />
e discesa dal treno<br />
di persone su sedia<br />
a rotelle<br />
La SEAP (Società Esercizio Aeroporti Puglia) durante i viaggi aerei fornisce le informazioni sui<br />
viaggi, l’eventuale messa a disposizione della sedia a rotelle, la guida in aeroporto, l’accompagnamento<br />
all’aereo, la salita e la discesa dall’aereo con apposito mezzo speciale (Ambulist).<br />
Nell’attuale (vecchia) Aerostazione non esistono barriere architettoniche ed i bagni sono a norma.<br />
Nell’Aeroporto in costruzione (nuovo) è prevista una sala accoglienza disabili e per persone<br />
in difficoltà. Essa sarà dotata di percorsi pedonali obbligatori per i privi della vista. Durante i<br />
voli nazionali con la Compagnia aerea “Alitalia”, il privo della vista e l’accompagnatore, sui<br />
voli a prezzo pieno e tariffa economica (full-fare), hanno diritto al 30% di sconto. Le Compagnie<br />
Aeree AirOne e AirEurope non forniscono alcun tipo di sconto ai disabili.<br />
33<br />
Dispositivo<br />
telefonico per<br />
sordomuti<br />
WC
La Stazione Marittima del porto di Bari non ha barriere architettoniche, pertanto nessun ostacolo<br />
impedisce l’accesso al porto da parte dei disabili. La stazione è dotata di rampe d’accesso<br />
ed ascensori che consentono un agevole accesso ad ogni livello del terminal. La palazzina ex<br />
Piloti ospita uno sportello bancario ed il “Servizio Informazioni” è dotata di rampe di accesso.<br />
Nelle immediate adiacenze della palazzina esistono posti auto riservati ai portatori di handicap<br />
muniti dell’apposito contrassegno speciale. Il personale addetto alla stazione marittima presta<br />
servizio di accompagnamento disabili in occasione dell’imbarco e dello sbarco. Una sedia a<br />
rotelle è a disposizione di chiunque ne avesse necessità.<br />
Tutte le Sale Cinematografiche ubicate nella città di Bari sono senza barriere architettoniche e<br />
dotate di bagno per disabili. L’ingresso all’accompagnatore è gratuito e con posto a sedere. Il<br />
TeatroTeam (Rione Iapigia) è senza barriere architettoniche e con bagno attrezzato.<br />
L’Ente Fiera del Levante, durante ogni Campionaria consente l’ingresso gratuito alle auto dei<br />
disabili, ivi incluso l’accompagnatore. Inoltre, all’interno della Fiera esistono posti riservati per<br />
disabili. Durante la Fiera Campionaria Generale di settembre, considerata la notevole affluenza<br />
di pubblico è sconsigliabile visitare la Fiera nella giornate di sabato e domenica, onde evitare<br />
gravi disagi di mobilità (0805366475).<br />
L’Associazione Sportiva Bari durante il campionato di calcio, ai portatori di handicap gravi<br />
che fanno richiesta scritta ed a coloro che esibiscono il certificato medico di invalidità totale<br />
(100%), consente l’ingresso gratuito (ingresso n° 7) sino ad un numero massimo di 60 posti.<br />
I più significativi Impianti Sportivi baresi a norma sono: lo Stadio San Nicola, lo Stadio della<br />
Vittoria ed il Palasport, ubicato al Rione Iapigia.<br />
34
3) Azienda >50 dipendenti = assunzione del 7° di lavoratori disabili.<br />
L’accertamento delle condizioni che danno diritto ad accedere al sistema per l’inserimento lavorativo<br />
dei disabili (invalidi civili) è effettuato dalle Commissioni AUSL per il riconoscimento<br />
dell’handicap (art.4, legge n.104/929). Infatti, l’art.1 del D.P.C.M. 13 gennaio 2000 (in G.U.<br />
n.43/2000), sancisce che unicamente la Commissione medica per l’accertamento dell’handicap<br />
è titolata ad accertare l’inserimento socio-lavorativo della persona disabile, visite di controllo<br />
incluse (permanenza dello stato invalidante). Il D.L. n.91/2000 regolamenta i criteri e le modalità<br />
con cui le regioni attingono risorse dal “Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili”,<br />
a partire dal 2001.<br />
Per il lavoro:<br />
• l’invalidità superiore al 45% consente l’iscrizione in “specifico” elenco provinciale e locale;<br />
• l’invalidità superiore al 79% consente una fiscalizzazione totale per otto anni;<br />
• l’invalidità compresa tra il 67 e 79%, consente una fiscalizzazione del 50% per cinque anni;<br />
• una riduzione della capacità lavorativa del 50% consente un rimborso INPS forfettario,<br />
utilizzabile per la rimozione delle barriere architettoniche, adattamento del posto di lavoro,<br />
apprestamento di tecnologie di telelavoro, adeguamento bagni, ecc., ecc…;<br />
• gli invalidi al 100%, possono lavorare con le capacità residue (Circolare del Ministero del<br />
Lavoro e della Previdenza Sociale del 28/10/69, prot.6/13966/A; Circolare del Ministero<br />
della Sanità n.3, dell’11/02/87).<br />
Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a fornire adeguata pubblicità per le assunzioni degli<br />
invalidi. L’accertamento dell’idoneità al lavoro è effettuato a cura dell’AUSL/BA-4, attraverso<br />
un periodo di tirocinio. In seguito, i soggetti portatori di handicap, se dichiarati idonei, sono<br />
nominati in ruolo, con qualifica e profilo per il lavoro cui hanno svolto il tirocinio.<br />
Per i centralinisti ed i terapisti della riabilitazione non vedenti, le iscrizioni effettuate negli Albi<br />
professionali (articolati a livello regionale) sono comunicate al Ministero del Lavoro ed alla<br />
Previdenza Sociale, entro 60 gg. dall’iscrizione. Per i massaggiatori e massofisioterapisti non<br />
vedenti, le iscrizioni all’Albo nazionale sono comunicate direttamente dal Ministero del Lavoro<br />
ai servizi di collocamento di residenza dell’iscritto, sempre entro 60 gg.<br />
RAPPORTI TRA I CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E LE LEGGI<br />
IN MATERIA DI DISABILITA’ ED HANDICAP<br />
Le Organizzazioni sindacali unitarie e, per esse, le Federazioni di categoria, da diversi anni<br />
prestano crescente attenzione alle esigenze dei disabili e dei portatori di handicap.<br />
Non è un caso se le principali Confederazioni sindacali italiane (CGIL, CISL e UIL) hanno<br />
istituito su scala nazionale, regionale e provinciale appositi “Uffici Handicap”, comunemente<br />
27
definiti “Uffici H”.<br />
Diverse categorie di lavoratori, oggettivamente hanno contribuito non soltanto a far applicare<br />
correttamente le leggi sulla disabilità, ma in taluni casi, sono riusciti a sensibilizzare maggiormente<br />
i datori di lavoro, inducendoli a sottoscrivere (nei rinnovi contrattuali) accordi integrativi<br />
a sostegno delle disabilità (es.: in merito all’utilizzo dell’art.33 della legge n. 104/92 – permessi<br />
retribuiti - ai fini pensionistici alcuni C.C.N.L. prevedono che i datori di lavoro devono versare<br />
i contributi figurativi).<br />
Pertanto è possibile (ed in qualche caso si è già verificato), che i contratti collettivi di categoria<br />
prevedano ulteriori agevolazioni alle leggi in vigore. In ogni caso, suggeriamo comunque<br />
di contattare i sindacati di categoria, sia per conoscere i propri diritti/doveri contrattuali, che per<br />
far comprendere agli stessi sindacalisti le differenti esigenze delle molteplici disabilità.<br />
Di contro, i lavoratori disabili devono convincersi che se i dirigenti sindacali ed i datori di<br />
lavoro non conoscono sino in fondo i loro mille problemi, non otterranno mai nulla dai<br />
rinnovi contrattuali di categoria.<br />
IGIENE SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO<br />
Il Decreto del Presidente della Repubblica n.303/56, stabilisce le norme generali per l’igiene del<br />
lavoro e gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei lavoratori.<br />
Tali norme fissano con estrema precisione: l’altezza, la cubatura e la superficie delle strutture di<br />
lavoro, le coperture, il pavimento, le pareti ed annesse aperture, i locali sotterranei, il ricambio<br />
dell’aria, l’illuminazione naturale e artificiale, la temperatura, gli apparecchi di riscaldamento,<br />
l’umidità, i sedili, la pulizia dei locali, i depositi dei rifiuti, la difesa dagli agenti nocivi.<br />
L’art.9 della legge n.300/70 (Statuto dei lavoratori), introduce il diritto dei lavoratori a controllare<br />
l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,<br />
di promuovere la ricerca, l’elaborazione e la attuazione di tutte le misure idonee a<br />
tutelare la salute e l’integrità fisica.<br />
Il Decreto legge n.626/94, in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, recepisce otto<br />
direttive europee e sancisce che dal l° marzo l995, a garanzia della tutela e della sicurezza dei<br />
lavoratori, ogni datore di lavoro deve affiancare ai sistemi di prevenzione già sanciti per legge,<br />
i “servizi di protezione e prevenzione aziendali”.<br />
Con la nuova normativa i lavoratori hanno diritti e doveri.<br />
I principali diritti dei lavoratori sono:<br />
1) avere in azienda il proprio rappresentante per la sicurezza;<br />
2) diritto all’informazione su: i rischi per la salute e sicurezza sul posto di lavoro; le misure di<br />
prevenzione adottate; i pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati tossici e pericolosi; le<br />
28
procedure di pronto soccorso; di antincendio; di allontanamento e fuga in caso di pericolo; i<br />
nominativi e le funzioni del responsabile aziendale del servizio di prevenzione e del medico<br />
competente; i nominativi dei lavoratori incaricati del pronto soccorso;<br />
3) diritto alla formazione: al momento dell’assunzione, sui compiti e le mansioni da svolgere; e,<br />
in un secondo momento, se il datore di lavoro acquista ed introduce in azienda nuove attrezzature,<br />
tecnologie o nuove sostanze e preparati;<br />
4) diritto alla verifica dell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione della salute e<br />
della sicurezza adottati dalla azienda, che si esercita richiedendo al rappresentante dei lavoratori<br />
per la sicurezza un’apposita riunione;<br />
5) diritto di richiedere la visita medica in caso di esposizione a piombo, rumore, xilolo, benzolo,<br />
silice, radiazioni ionizzanti, ecc. ecc.. (D.L. n.277/91);<br />
6) il diritto alla sorveglianza sanitaria attraverso visite mediche periodiche, effettuate dal medico<br />
competente.<br />
I doveri dei lavoratori sono:<br />
1) osservare le norme di sicurezza previste dalla legge e le disposizioni impartite dal datore di<br />
lavoro;<br />
2) partecipare direttamente, attivamente e responsabilmente al miglioramento del livello della<br />
sicurezza aziendale e della propria salute sui posti di lavoro.<br />
Il datore di lavoro in presenza di portatori di handicap deve:<br />
a) adeguare le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e tutti i posti utilizzati<br />
dai lavoratori portatori di handicap;<br />
b) dotare i luoghi di lavoro di misure idonee per consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi<br />
sanitari e di igiene personale da parte dei lavoratori portatori di handicap.<br />
Il datore di lavoro, nel caso in cui non ottempera agli obblighi di legge, è penalmente<br />
perseguibile.<br />
29
senso ed il rispetto civico verso la persona disabile e/o in temporaneo disagio. E’ doveroso<br />
ringraziare le differenti Associazioni di categoria ed i mass-media, che con costanza contribuiscono<br />
a sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni preposte.<br />
* Decreto abrogato dal D.P.R. 24 luglio 1996, n.503 (G.U. n.160/96).<br />
PRELIEVO E DONAZIONE DEGLI ORGANI<br />
La legge n.91/99 ed il decreto del Ministero della Sanità dell’8 aprile 2000, sanciscono le modalità<br />
con cui le A.U.S.L. notificano a tutti i cittadini la richiesta di dichiarare o meno la propria<br />
volontà a donare gli organi ed i tessuti del proprio corpo dopo la morte. La mancata dichiarazione<br />
di volontà (resa entro novanta giorni dalla notifica di richiesta dell’AUSL) viene considerata<br />
come assenso alla donazione.<br />
I cittadini, in qualsiasi momento hanno la facoltà di modificare la dichiarazione di volontà precedentemente<br />
resa all’AUSL di appartenenza. Chiaramente la modifica della volontà a donare o<br />
meno gli organi ed i tessuti del proprio corpo, va resa per iscritto all’AUSL, la quale provvede a<br />
trasmettere al “Centro Nazionale ed Interregionale per i Trapianti” la nuova decisione del<br />
cittadino.<br />
A norma dell’art.23 comma 3, della legge n.91/99, le eventuali dichiarazioni di assenso al prelievo<br />
si considerano inefficaci allorché i familiari aventi titolo ad opporsi, presentino una successiva<br />
dichiarazione autografa di volontà, contraria al prelievo.<br />
RAPPORTI TRA GENITORI DI BAMBINI<br />
DISABILI E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI<br />
Il D.P.R. 21 ottobre 1996 n.613 è lo “Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti<br />
con i medici specialisti pediatri di libera scelta”.<br />
Il decreto nella premessa richiama la Convenzione internazionale sui Diritti dell’Infanzia,<br />
recepita dal Parlamento con la legge n.176, del 27/05/91, in cui lo Stato riconosce l’infanzia<br />
come un bene sociale da salvaguardare e sul quale investire, riconfermando la tutela sanitaria<br />
dell’infanzia e dell’adolescenza come un diritto fondamentale ed uno degli obiettivi proposti<br />
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.<br />
Nell’ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, il Servizio Sanitario demanda<br />
al medico convenzionato per la pediatria di famiglia i compiti di prevenzione individuale: dia-<br />
24
gnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria, intesi come un unitario e qualificante atto<br />
professionale.<br />
L’art. 26 comma 3, prevede che: “Il pediatra iscritto negli elenchi può acquisire e conservare<br />
scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del 14° anno di età”.<br />
L’art. 34 declara che il pediatra deve consultarsi con lo specialista qualora lo ritenga utile per la<br />
salute del bambino, il consulto può essere effettuato presso gli ambulatori pubblici o su richiesta<br />
motivata da parte del pediatra, anche presso il domicilio del paziente.<br />
L’art. 36 comma 6, sancisce che: “La necessità della erogazione di presidi, siringhe e prodotti<br />
dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all’anno da parte del pediatra<br />
alla Azienda. L’erogazione ed il relativo eventuale frazionamento è disposto dalla Azienda<br />
secondo modalità organizzative fissate dalla regione” (pagina 42 del S.O.G.U. n.285/96).<br />
L’art.39 prevede interventi socio-assistenziali, stabilendo che: “Il pediatra di fiducia sulla base<br />
della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell’assistito (...), ove lo ritenga necessario<br />
segnala ai servizi sociali individuati dall’Azienda l’esigenza di particolari interventi<br />
socio assistenziali”.<br />
Spesso un genitore che ha un figlio disabile tende erroneamente a rinchiudersi nel nucleo familiare,<br />
giungendo ad isolarsi. Al contrario, in simili situazioni, bisogna chiedere alle Istituzioni<br />
un sostegno concreto, costante ed adeguato, iniziando col pretendere l’applicazione dell’art.33<br />
della legge n. 104/92 (e legge n.423/93), il quale prevede che: il genitore in attività lavorativa<br />
ha diritto a fruire di permessi retribuiti (dall’INPS), onde poter assistere il bambino (vedere<br />
modelli 14 e 15, a seconda dei casi).<br />
Il pediatra, l’Assessorato ai servizi sociali del proprio comune, gli specialisti A.U.S.L. ed il<br />
mondo della scuola, “per legge sono obbligati” a programmare, assistere e coordinare interventi<br />
mirati, atti a migliorare non soltanto lo stato di salute del bambino, ma la vivibilità nel<br />
nucleo familiare, agevolando sinanche l’inserimento nel mondo della scuola.<br />
I disabili in età scolare, con età non superiore ai 18 anni, possono usufruire dell’indennità mensile<br />
di frequenza pari a £ 401.380, per l’anno 2000, ai sensi della legge n. 289/90 (in G.U. n. 243/90).<br />
25
queste categorie, l’assegno per il nucleo familiare ha sostituito i vecchi assegni familiari.<br />
L’assegno serve ad integrare il reddito del nucleo familiare quando è inferiore a determinati<br />
limiti e la sua misura varia in rapporto al reddito e al numero dei componenti il nucleo familiare.<br />
Il nucleo familiare da considerare per l’individuazione del reddito e per la determinazione<br />
dell’assegno è composto da:<br />
• il coniuge non legalmente separato;<br />
• i figli e gli equiparati di minore età o maggiorenni se inabili.<br />
Se orfani di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle di minore età, o maggiorenni se inabili. Il<br />
reddito di riferimento è composto dalla somma dei redditi del richiedente e dagli altri componenti<br />
il nucleo familiare. I redditi da considerare sono quelli assoggettabili ad Irpef e gli altri<br />
di qualsiasi natura.<br />
Sono esclusi dal computo dei redditi:<br />
• i trattamenti di fine rapporto;<br />
• le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;<br />
• le pensioni di guerra;<br />
• le indennità di accompagnamento;<br />
• i trattamenti di integrazione salariale;<br />
• le quote di indennità di trasferta non eccedenti il limite di assoggettibilità all’Irpef.<br />
La misura dell’assegno non è soggetta a perequazione, mentre i livelli di reddito sono rivalutati<br />
con effetto dal 1° luglio di ogni anno in misura dell’indice ISTAT. Per l’accesso al beneficio<br />
esistono ben 21 tabelle semplificative, pertanto, a tutti coloro che ritengono di averne<br />
titolo, suggeriamo di chiedere informazioni dettagliate presso la propria Organizzazione sindacale,<br />
al Comune di Bari, alla Regione Puglia e/o ai Patronati.<br />
22
RIEPILOGO SUI PRINCIPALI DIRITTI DEI DISABILI<br />
LE PRESTAZIONI<br />
Grado e tipo d’invalidità Si ha diritto a ...<br />
Oltre il 33,33% Protesi ed Ausili Tecnici:<br />
D.M. della Sanità n.332/99<br />
Civile: 46% Iscrizione al collocamento<br />
Lavoro: 34% obbligatorio: legge n.68/99<br />
74% Assegno mensile<br />
100% Pensione di inabilità/esenzione tickets<br />
PROVVIDENZE ECONOMICHE ANNO 2000<br />
Tipo di assegno Importo mensile Limite di reddito<br />
o pensione (in lire) annuo<br />
INVALIDI CIVILI<br />
• invalidi parziali 401.380 6.894.550<br />
• invalidi totali 401.380 23.583.165<br />
SORDOMUTI 401.380 23.583.165<br />
CIECHI CIVILI:<br />
assoluti non ricoverati 434.050 23.583.165<br />
assoluti ricoverati 401.380 23.583.165<br />
parziali 401.380 23.583.165<br />
parziali, decimisti 297.830 11.338.050<br />
INVALIDI MINORI<br />
indennità mensile di frequenza 401.380 6.894.550<br />
LE INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO<br />
INVALIDI<br />
(indennità di accompagnamento)<br />
SORDOMUTI<br />
808.130 ininfluente<br />
(indennità di comunicazione)<br />
CIECHI:<br />
329.940 ininfluente<br />
• parziali (indennità speciali) 93.740 ininfluente<br />
• assoluto (indennità acc.to) 1.155.620 ininfluente<br />
Nota: le pensioni e gli assegni sono pagati per 13 mensilità, le indennità per 12.<br />
18
do i dati del richiedente, la diagnosi, il programma terapeutico, la prescrizione delle protesi ed i<br />
codici del Nomenclatore Tariffario con le quantità massime prescrivibili. Gli articoli 36, comma<br />
6, dei D.P.R. n.484/96 (Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale) e n. 613/<br />
96 (Accordo collettivo nazionale con i medici specialisti pediatri), sanciscono che: “la necessità<br />
della erogazione dei presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta<br />
una volta all’anno da parte del medico curante e/o del pediatra alla Azienda. L’erogazione ed<br />
il relativo eventuale frazionamento è disposto dalla Azienda secondo le modalità organizzative<br />
fissate dalla regione”.<br />
Alcune farmacie e sanitarie, in talune situazioni, ove richiesto ed autorizzato per iscritto e nel<br />
rispetto della legge sulla privacy (legge n.675/96 e successive modifiche), effettuano la consegna<br />
dei presidi al proprio domicilio. Quando il disabile è ricoverato presso una struttura<br />
ospedaliera, le protesi vengono fornite gratuitamente dalla struttura ricoverante (in tal caso non<br />
è possibile esercitare il diritto di libera scelta).<br />
I disabili che ottengono le protesi motorie e/o gli ausili protesici, per legge hanno il diritto di<br />
libera scelta. I medici di medicina generale, i pediatri e gli specialisti AUSL sono tenuti a<br />
compilare la modulistica prescrittiva senza alcuna remunerazione economica.<br />
L’INVALIDITÁ CIVILE<br />
Il cittadino disabile, al fine di ottenere i benefici di legge e le provvidenze economiche, deve<br />
necessariamente presentare istanza alla competente Commissione Medica per l’Invalidità Civile<br />
dell’AUSL BA/4 (Via Beltrani,2 Bari - tel.: 0805538031/0805533235 - vedere modelli 2 e 3),<br />
chiedendo di essere sottoposto a visita medica.<br />
Alla domanda deve essere allegato un completo e dettagliato certificato medico attestante la<br />
natura delle infermità invalidanti e delle loro conseguenze.<br />
Accertamenti, radiografie e cartelle cliniche è opportuno consegnarle a mano, in occasione della<br />
visita medica.<br />
Sulla domanda l’istante deve barrare le caselle corrispondenti alle proprie aspettative; in<br />
caso contrario, comunque si intende richiesta la prestazione di miglior favore. Il disabile in<br />
piena attività lavorativa, ove ritenga d’averne diritto, può richiedere alla Commissione Medica<br />
per l’Accertamento dell’Handicap (art.4 della legge n.104/92) il riconoscimento dell’handicap<br />
e la connotazione di gravità (art.3 comma3 - vedere modelli 4 e 5, in caso di diffida).<br />
Tale riconoscimento consente di acquisire notevoli vantaggi, ma soprattutto di poter beneficiare<br />
di una e/o due ore di permesso giornaliero e/o sei mezze giornate lavorative e/o tre giorni<br />
mensili, retribuiti dall’INPS (art.33, legge n.104/92).<br />
L’art.2 della legge n.423/93 ha apportato notevoli innovazioni all’art.4 della legge n.104/92,<br />
poiché ha stabilito che qualora la Commissione Medica non si pronunci entro 90 giorni dalla<br />
presentazione della domanda, gli accertamenti vengono effettuati in via provvisoria, ai soli fini<br />
dell’art. 33 della legge n.104 (permessi retribuiti dall’INPS), da un medico specialista nella<br />
patologia in servizio presso l’AUSL.<br />
14
I minori di 18 anni o interdetti debbono presentare istanza su apposito modello B (vedere modello 3).<br />
In sede di accertamento sanitario il disabile può farsi assistere da un medico di propria fiducia.<br />
L’art. 3 comma 1 del D.P.R n. 698/94 stabilisce che l’AUSL fissa l’accertamento sanitario entro<br />
tre mesi dalla richiesta. Trascorsi i tre mesi senza essere stati chiamati a visita medica, l’interessato<br />
può presentare una diffida in carta semplice (vedere modello 6) all’Assessorato alla Sanità<br />
(Via Caduti Di Tutte Le Guerre,15 - Bari).<br />
L’Assessorato entro sei mesi dalla presentazione della diffida provvede a fissare la data in cui la<br />
Commissione dell’AUSL effettuerà la visita. L’iter per essere sottoposti a visita medica “deve”<br />
concludersi entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda (art.l, comma 3, del<br />
D.P.R. n.698/94).<br />
Se l’Assessorato alla sanità entro sei mesi dalla diffida non provvede a fissare la data della<br />
visita, si possono intraprendere azioni giudiziarie avverso il Presidente pro-tempore della<br />
Giunta regionale.<br />
Il richiedente, oppure (se non in grado di farlo personalmente) un suo familiare convivente,<br />
qualora per gravi motivazioni di salute fosse impossibilitato a presentarsi in prima persona, può<br />
richiedere che venga effettuata la visita domiciliare, indicando la data ed il luogo in cui può<br />
essere sottoposto a visita medica: la richiesta deve essere motivata con documentazione<br />
medica probatoria e dettagliata, comprovante l’impossibilità di presentarsi alla visita (art.l,<br />
comma 7, D.P.R. n.698/94).<br />
A visita effettuata, la copia dei verbali viene trasmessa dalla A.U.S.L. alla competente Commissione<br />
di verifica (ex Commissione Medica Periferica per le Pensioni di Guerra e d’Invalidità<br />
Civile che ha sede presso l’Ospedale Militare “Bonomo” di Bari - Corso A. De Gasperi, 423 tel.:<br />
0805013266. La Commissione di verifica può decidere sulla base degli atti, oppure richiamare<br />
il disabile a visita medica.<br />
Decorsi sessanta giorni, una delle due suddette Commissioni trasmette all’interessato la copia<br />
originale del verbale di visita, mediante lettera raccomandata.<br />
Nel caso in cui il disabile, in seguito alle minorazioni riconosciute, ottenga una percentuale<br />
d’invalidità che dia diritto alle provvidenze economiche erogate dalla regione e, “ancora per<br />
poco” dalla Prefettura (art.130, D.L. n.112/98) Le Commissioni su menzionate trasmettono d’ufficio<br />
alla regione ed alla Prefettura la copia dell’istanza per la concessione di detti benefici,<br />
unitamente alla copia autentica del verbale sanitario.<br />
Regione e Prefettura, esaminata la documentazione, valutandola anche ai fini reddituali, deliberano<br />
la concessione della prestazione ed il Prefetto invia il decreto di pensione, comunicando la<br />
decisione all’interessato e:<br />
1. all’INPS (da parte della Prefettura) per il pagamento dei benefici economici;<br />
2. all’AUSL corrispondente (da parte della Regione) per la concessione dei benefici senza<br />
onere (rimborsi, trasporti, ecc., ecc…).<br />
L’INPS è tenuta a concludere il pagamento delle provvidenze economiche entro 180 giorni. La<br />
regione è legittimata a provvedere all’istruttoria delle domande ed all’eventuale accertamento<br />
circa la sussistenza dei requisiti amministrativi e sanitari.<br />
Se la visita medica avesse esito sfavorevole, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di<br />
visita è data facoltà di ricorso, presentando istanza alla Commissione Medica Superiore per le<br />
Invalidità Civili e di Guerra, istituita presso il Ministero del Tesoro (Via Casilina,3 00182 Roma<br />
- vedere modello 7), ai sensi dell’art.3, del D.P.R. n.698, del 21/09/94 (in G.U. n.298 del 22/12/94).<br />
15
Il Ministero del Tesoro, sentita la Commissione Medica Superiore, decide entro 180 giorni;<br />
diversamente il ricorso deve intendersi respinto. In tal caso il richiedente può rivolgersi al<br />
magistrato, ex art.1/8, legge n.295 del 15/10/90 e successive modificazioni (vedere modello 8).<br />
In caso di ricorso amministrativo contro il decreto del Prefetto, si va davanti al Comitato Provinciale<br />
dell’INPS. Il ricorso va presentato entro 90 giorni alla Prefettura, che lo invierà, dopo<br />
l’istruttoria, al comitato INPS. Trascorsi 90 giorni senza che il comitato abbia deciso, l’interessato<br />
potrà rivolgersi al Tribunale del lavoro.<br />
Alla Commissione Medica ci si può rivolgere anche per chiedere il declassamento dell’infermità<br />
(vedere modello 9).<br />
Tutte le istanze vanno sempre presentate in carta semplice e spedite a mezzo raccomandata<br />
A/R (atto documentabile).<br />
L’articolo 129 del D.L. n. 112/98 demanda allo Stato la funzione di revisione delle pensioni,<br />
degli assegni e delle indennità spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che<br />
hanno dato luogo a benefici economici di invalidità civile. L’accertamento in merito alla permanenza<br />
dei requisiti sanitari è riservato alla Commissione Medica Superiore per l’Invalidità Civile,<br />
ubicata presso il Ministero del Tesoro.<br />
Per quanto concerne le domande d’aggravamento, l’articolo 1 comma 6 del D.P.R. n.698/94, richiama<br />
l’art.ll del D.L. n.509, del 23/11/88: ne consegue che non sono prese in esame le domande<br />
non corredate da documentazione sanitaria che “comprovi le modificazioni del quadro clinico<br />
preesistente”. In merito gli iter burocratici dell’invalidità civile è opportuno vedere gli schemi 10 e 11,<br />
che illustrano, rispettivamente, la fase degli accertamenti sanitari e la “concessoria” delle prestazioni.<br />
URGENZE NELLE VISITE MEDICHE<br />
Se un disabile e/o un portatore di handicap grave vive in condizioni clinico-sanitarie di particolare<br />
gravità, può richiedere alla Commissione Medica per l’Invalidità Civile di essere sottoposto<br />
con “urgenza” a visita medica.<br />
In tal caso bisogna presentare una istanza in carta semplice invocando il decreto del Ministero<br />
del Tesoro n. 387, del 5/8/91 art. 3 comma 1 (in G.U. n. 286, del 6/12/91), allegando la documentazione<br />
clinico-sanitaria probatoria l’urgenza (vedere fac-simile di domanda in allegato 12).<br />
La Commissione medica, salvo apposito regolamento in merito al procedimento amministrativo,<br />
entro trenta giorni è tenuta a comunicare la data della visita (art.2, commi 2 e 3, della<br />
legge n.241/90).<br />
Nel caso in cui la Commissione medica AUSL, per una serie di motivazioni non sia nelle condizioni<br />
di poter effettuare la visita medica con sollecitudine, può far sottoporre a visita l’istante da<br />
un’altra Commissione AUSL, nell’ambito in cui lo stesso temporaneamente si trova.<br />
L’istante, inoltre, ove sussistano documentate esigenze fisico-sanitarie dovute alla mobilità<br />
ed al proprio stato di salute, può richiedere o fare richiedere da un familiare convivente la<br />
visita domiciliare, indicando anche la data in cui è possibile effettuarla. Alla visita può<br />
presenziare un medico di propria fiducia.<br />
16
L’AUSL è tenuta inoltre ad informare l’istante, sul procedimento amministrativo-burocratico<br />
della pratica (legge n.241/90, sulla trasparenza amministrativa e sull’abolizione del<br />
segreto d’ufficio; Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.C.M. del 27/O1/94).<br />
17
ARTICOLO 9<br />
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il<br />
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.<br />
ARTICOLO 31<br />
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della<br />
famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.<br />
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale<br />
scopo.<br />
ARTICOLO 32<br />
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della<br />
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un<br />
determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. La legge non può in<br />
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.<br />
ARTICOLO 34<br />
La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria<br />
e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i<br />
gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,<br />
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.<br />
ARTICOLO 35<br />
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e<br />
l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni<br />
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. (…)<br />
ARTICOLO 38<br />
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al<br />
mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati<br />
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e<br />
vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione<br />
e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi<br />
ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera.<br />
11
INTRODUZIONE<br />
8<br />
Le leggi inutili indeboliscono<br />
le leggi necessarie<br />
Montesquieu<br />
Il presente “Handicity Book”, voluto dall’Assessore ai Diritti Civili e Sociali del Comune<br />
di Bari, il Dott. Filippo Melchiorre, dal Presidente della Commissione Servizi Sociali Avv.<br />
Cristiano Stefanì e dalla Consulta Cittadina dell’Handicap, vuole essere un utile strumento per<br />
divulgare la conoscenza delle leggi e la tutela dei diritti dei disabili.<br />
Spesso le leggi sin dalla loro formulazione parlamentare soffrono di carenze espositive,<br />
ragione per cui l’interpretazione e la loro corretta applicazione tradisce lo stesso spirito che ha<br />
animato il legislatore; di riflesso, le stesse circolari ministeriali applicative non sempre sono<br />
univoche, anzi spesso ingenerano una applicazione disomogenea da regione a regione e da AUSL<br />
ad AUSL.<br />
In tema di disabilità, provvidenze ed handicap esiste l’ulteriore aggravio della mancata<br />
applicazione di interi articoli di legge, a causa dei sistematici tagli ai fondi governativi (es. legge<br />
n.13/89 e 104/92) sulle barriere architettoniche, sull’assistenza socio-sanitaria e riabilitativa.<br />
Nella guida i problemi dei disabili sono stati affrontati da molteplici punti di vista ma<br />
tenendo in debita considerazione le principali necessità che quotidianamente li coinvolgono,<br />
essa è stata arricchita da una nutrita modulistica.<br />
La guida non ha la pretesa di voler offrire risposte esaustive alle molteplici disabilità ma,<br />
vuol far accrescere la conoscenza dei propri “diritti”, affinché i disabili inizino a convincersi<br />
che la gestione del proprio futuro non sempre è delegabile ad altri. In tale ottica la Consulta<br />
Cittadina dell’Handicap, istituita dal Comune di Bari, esorta i disabili a non nascondere “a tutti<br />
i costi” il proprio disagio, poiché non giova all’aggregazione sociale ed alle possibili risoluzioni<br />
globali del problema.<br />
Nel terzo millennio la Società deve convincersi che la tutela dei disabili è il termometro<br />
della Civiltà e della Cultura raggiunta da un popolo, ne consegue che tali problematiche non<br />
riguardano il singolo soggetto interessato, ma l’intera collettività, che necessariamente deve<br />
farsene carico.<br />
Francesco Diomede
BIOGRAFIA<br />
Barese di 51 anni, Francesco Diomede è Presidente della Federazione Italiana INCOntinenti<br />
(FINCO), Segretario Generale dell’Associazione Italiana Stomizzati (A.I.STOM.) e Presidente<br />
dell’Associazione Pugliese Stomizzati. È docente (diritti socio-sanitari) della Scuola Nazionale<br />
per la Formazione in Stomaterapia ed Incontinenza dell’A.I.STOM./A.I.O.S.S. (Associazione<br />
Italiana Operatori Sanitari in Stomaterapia), ubicata nella città di Asti ed effettua docenze presso<br />
differenti Scuole Infermieristiche, ubicate nel Territorio nazionale.<br />
Ex atleta, campione e pluri-primatista italiano di pesistica, è stato paracadutista, maestro di<br />
pesistica (FILPJK) ed assistente tecnico regionale della FIDAL.<br />
È componente della Commissione Ministeriale del Nomenclatore Tariffario Protesico, ubicata<br />
presso il Ministero della Sanità.<br />
Autodidatta con molteplici esperienze, per combattere il vuoto conoscitivo e le ingiustizie perpetrate<br />
quotidianamente sui disabili, si documenta sui propri diritti e decide di scrivere un primo<br />
opuscolo su: “I Diritti dello Stomizzato”, attualmente giunto alla sua terza edizione (l’autore<br />
sta predisponendo la quarta edizione). L’opuscolo è stato stampato e diffuso gratuitamente in<br />
60.000 copie tra gli Stomizzati, Operatori socio sanitari, Università, Aziende Ospedaliere ed<br />
AUSL. Ha scritto e pubblicato il volume: Vademecum sull’Handicap (Codice “H”) per l’attuazione<br />
dei “Diritti del Disabile”, presentato dall’ex Ministro della Sanità, On. Rosy Bindi. Il<br />
Vademecum, in anteprima nazionale, è stato presentato alla stampa dal Sen. Francesco Carella<br />
(Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica), nell’Auditorium<br />
della GlaxoWellcome di Verona.<br />
L’opera ha riscontrato un notevole successo tra i Disabili, le Associazioni di Volontariato, le<br />
OO.SS. e gli Operatori socio-sanitari addetti ai lavori. È la guida più organica ed aggiornata<br />
esistente attualmente nel settore, poiché affronta le tematiche delle disabilità a 360°. Il volume<br />
contiene inoltre un glossario e due indici, uno analitico ed uno tematico. Per rendere agevole la<br />
consultazione e comprensione del testo, i provvedimenti normativi del legislatore sono stati<br />
sistematicamente integrati.<br />
Con la presente guida alla disabilità, denominata “Handicity Book” è alla sua terza esperienza.<br />
Quest’ultimo lavoro può vedere la luce grazie alla sensibilità dell’Assessore ai Diritti Civili e<br />
Sociali del Comune di Bari (Dott. Filippo Melchiorre), al Presidente della Commissione SS.SS.<br />
(Avv. Cristiano Stefanì) ed alla Consulta Cittadina dell’Handicap, di cui l’autore è componente.<br />
9
Città di Bari<br />
L’Assessore ai Diritti Civili e Sociali<br />
La Consulta Cittadina dell’Handicap, voluta dal precedente Consiglio Comunale,<br />
si prefigge i seguenti obiettivi:<br />
1. agevolare il dialogo/confronto fra le differenti patologie ed Associazioni di categoria;<br />
2. essere un concreto sostegno “tecnico” all’Amministrazione Comunale, nell’affrontare<br />
tematiche sociali e solidaristiche;<br />
3. essere un supporto tecnico operativo ai disabili dell’Area Metropolitana barese,<br />
fornendo interventi mirati;<br />
4. contribuire “tutti assieme” a migliorare e qualificare il Territorio.<br />
La presente guida, denominata “Handicity Book”, è in perfetta sintonia con quanto<br />
sopra enunciato e certamente è un utile strumento nelle mani dei disabili e delle Associazioni<br />
che li rappresentano. Non è da sottacere che essa è stata fortemente voluta dalla<br />
“Consulta Cittadina dell’H” e dal sottoscritto, poiché da tempo l’Universo della<br />
disabilità barese avvertiva la necessità di colmare nel Territorio il vuoto “dell’Informazione<br />
per la Tutela dei diritti dei disabili”.<br />
L’opera redatta dall’amico Francesco Diomede (Presidente dell’Associazione<br />
Pugliese Stomizzati) è meritoria e qualificata, poiché con estrema semplicità sintetizza<br />
le oltre trecento norme in vigore per la “tutela dei diritti dei disabili”. Diritti che<br />
spesso vengono disattesi non per cattiveria o negligenza della Pubblica Amministrazione,<br />
ma per la grande fatica che la Pubblica amministrazione incontra nel reggere il passo<br />
con le periodiche modifiche legislative, che dominano l’universo della disabilità. Per<br />
sopperire a simili lacune, la Consulta Cittadina dell’H e l’Assessorato ai Diritti Civili<br />
e Sociali hanno stimolato la nascita della presente guida.<br />
In tema di autonomia locale, il decentramento dell’attuazione delle differenti leggi<br />
sui servizi sociali impone alla Pubblica Amministrazione una crescente attenzione<br />
5
verso le delicatissime problematiche sociali. Lo stesso Forum Nazionale della Pubblica<br />
Amministrazione del 10 maggio 2000 (Roma: P A 2000), sulle Tematiche Sociali, ha<br />
sancito che unicamente con simili soluzioni ci si ritrova in Europa.<br />
Per tali motivazioni, ancora una volta mi complimento con l’amico Diomede (n.d.r.:<br />
disabile stomizzato che ha scritto diverse opere in tema di disabilità), con tutti i componenti<br />
la Consulta e col Presidente della Commissione SS.SS., l’Avv. Cristiano Stefanì,<br />
che quotidianamente sostengono l’operato dell’Assessorato.<br />
Concludendo, auspico che la presente guida raccolga il dovuto successo e sia<br />
soltanto un primo passo verso più ambiti traguardi.<br />
Ad majora!<br />
6<br />
Dott. Filippo Melchiorre
Città di Bari<br />
Commissione ai Servizi Sociali<br />
- Il Presidente -<br />
La Consulta Cittadina dell’Handicap, approvata dal Consiglio Comunale di Bari<br />
nel 1997, ha segnato uno dei momenti più fulgidi della nostra storia amministrativa.<br />
Le differenti forze politiche hanno superato gli steccati e costituito un organo<br />
statutario, che testimonia grande civiltà e sensibilità verso le problematiche delle persone<br />
disabili, allineando la città di Bari alle metropoli italiane ed europee.<br />
Il lavoro sin qui svolto dalla “Consulta Cittadina dell’Handicap” ha dato i<br />
suoi frutti e ci incoraggia a proseguire nel nostro cammino.<br />
La presente guida, realizzata dal nostro amico Francesco Diomede, è<br />
emblematica delle grandi risorse e potenzialità che esistono nel meridione d’Italia e<br />
d’Europa; infatti, pochi sanno che il nostro non è nuovo a simili lavori, avendo anche<br />
redatto un “Vademecum sull’Handicap”, che in mille pagine raccoglie oltre trecento<br />
provvedimenti legislativi. Il Vademecum è certamente la più completa ed aggiornata<br />
“Guida” esistente oggi in Italia.<br />
A lui ed a tutti i suoi collaboratori va il mio plauso, con il monito affettuoso a non<br />
desistere mai dalla ricerca.<br />
7<br />
Avv. Cristiano Stefanì