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xciii congresso nazionale - S.I.O.e.Ch.CF.

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La responsabilità professionale dell’otorinolaringoiatra nel quadro della responsabilità...<br />

Cassazione continui ad impiegare, come canone valutativo, la disciplina della<br />

cd. Gerarchia ospedaliera (fondata sulle figure del primario, dell’aiuto e dell’assistente)<br />

di cui al DPR n.761/1979, senza –per ora- aver preso mai in considerazione<br />

la nuova fisionomia delle figure mediche quale introdotta, dapprima,<br />

dal d. lgs. n.502/1992 (con la distinzione tra dirigente di primo e di<br />

secondo livello) e,quindi, e da ultimo, modificata dal d. lgs. n. 229/1999 (che,<br />

per come è noto, colloca la cd. Dirigenza sanitaria “in un unico ruolo, distinto<br />

per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle<br />

diverse responsabilità professionali e gestionali”).<br />

Il fatto può essere spiegato anche in relazione all’epoca della vicenda dei<br />

quali i giudici di legittimità sono chiamati ad occuparsi, normalmente assai<br />

risalenti nel tempo, ed ai quali, dunque, sarebbe applicabile la regolamentazione<br />

della materia allora vigente; non senza notare che, evidentemente, neppure<br />

i difensori ricorrenti innanzi alla Suprema Corte hanno mai ritenuto di<br />

dover rappresentare, per le eventuali implicazioni applicative, la circostanza<br />

delle sopravvenute modifiche normative.<br />

Essendo indubbio che ai fatti accaduti in epoca successiva al d. lgs. n.<br />

229/1999 (che ha subito, a sua volta, integrazioni e modifiche dai d. lgs.<br />

n.49/2000, n.168/2000 e n.254/2000), debba applicarsi la disciplina da esso<br />

introdotta, può evidenziarsi come quest’ultima risulti diversamente formulata,<br />

ed affidata a catalogazioni diverse, rispetto alla precedente (del D.P.R.<br />

n.761/1979).<br />

Per come s’è anticipato, il ruolo dei dirigente è ora unico, anche se distinti<br />

sono i profili professionali e le stesse responsabilità “professionali e gestionali”.<br />

Tutti i medici dirigente posseggono “autonomia tecnico-professionale”, da<br />

esercitarsi, “con le connesse responsabilità….., nel rispetto della collaborazione<br />

multiprofessionale, nell’ambito di indirizzi operativi e programmi di<br />

attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale,<br />

finalizzati all’efficace utilizzo delle risorse ed all’erogazione di prestazioni<br />

appropriate e di qualità; ad essi compete la responsabilità dell’attingimento<br />

del risultato.<br />

Permane, quale cd. Figura apicale, la posizione del dirigente con incarico di<br />

struttura complessa, o direttore, cui sono attribuite, “oltre alle funzioni derivanti<br />

da specifiche competenze professionali, funzioni di direzione ed organizzazione<br />

della struttura, da attuarsi nell’ambito degli indirizzi gestionali<br />

ed operativi del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto<br />

il personale operante nella stessa, e l’adozione delle relative decisioni necessarie<br />

per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l’appropriatezza<br />

degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative,<br />

attuati nella struttura a loro affidata”. Il dirigente essendo poi<br />

“responsabile dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite”.<br />

E’ stato sottolineato nei primi –assai rari, per il vero- commenti alle nuove<br />

norme, come esse manifestino la volontà del legislatore di riconoscere a tutti<br />

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