xciii congresso nazionale - S.I.O.e.Ch.CF.
xciii congresso nazionale - S.I.O.e.Ch.CF.
xciii congresso nazionale - S.I.O.e.Ch.CF.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
G. Iadecola<br />
314<br />
ledere, scaturisca, oltre la intenzione del soggetto agente, la morte della persona<br />
offesa: l’atto diretto a ledere sarebbe consistito, nel caso in questione,<br />
nell’intervento chirurgico eseguito senza consenso), ha stabilito che intervenire<br />
chirurgicamente su di un paziente, in assenza del consenso, per rimuovere<br />
una patologia, non integri, in caso di morte, il delitto di omicidio preterintenzionale<br />
e ciò anche se si è al di fuori della urgenza terapeutica o vi siano<br />
stati errori di valutazione nell’apprezzamento di questa. E ciò perché in tale<br />
ipotesi comunque difetta ogni intenzionalità lesiva nella condotta del medico,<br />
che è pur sempre diretta a tutelare la salute del paziente. Nel caso di specie si<br />
era trattato, più precisamente, dell’esecuzione di un intervento diverso da<br />
quello consentito, decisa dal chirurgo, nel corso dell’intervento programmato,<br />
per l’asportazione –non necessaria- di una massa tumorale in zona sottoperitoneale,durante<br />
la quale era avvenuta la completa sezione dei vasi iliaci<br />
esterni: veniva ritenuta la responsabilità del medico per omicidio colposo,<br />
legata all’imperizia grave accertata.<br />
Ricollegandosi idealmente a tale precedente decisione e completandone lo<br />
sviluppo, la Cassazione (Sez. IV^, 23.3.2001) ha in seguito affermato che,<br />
peraltro, nel caso in cui il medico intervenga –in assenza di situazioni di pericolo<br />
di morte o di danno grave non altrimenti riparabile – non semplicemente<br />
in mancanza di un consenso che non sia stato dal malato manifestato, bensì<br />
contro l’esplicito dissenso, esplicitato e conclamato, dello stesso, che si sia<br />
opposto espressamente alla prestazione, si configuri una condotta del sanitario<br />
penalmente rilevante come delitto contro la libertà dell’autodeterminazione<br />
della persona (violenza privata) e come lesione personale dolosa (e, in caso<br />
di conseguente morte, di omicidio preterintenzionale). Rimanendo perciò<br />
ribadita la regola secondo cui sono soltanto le situazioni di urgenza terapeutica<br />
(che configurano lo stato di necessità giustificante di cui all’art.<br />
54 del codice penale), che abilitano il medico a prescindere, lecitamente,<br />
dalla volontà del paziente (sia non manifestata, sia apertamente dissenziente).<br />
In tema di conseguenze penali connesse alla violazione della regola del consenso,<br />
le posizioni più recenti della Cassazione appartengono alla sentenza<br />
della Sez. I (PG di Torino c. Volterrani) del 29.5.2002, la quale giunge ad<br />
escludere, nella materialità del gesto del medico-chirurgo eseguito senza il<br />
consenso del malato ma secondo le leggi dell’arte, lo stesso ”fatto tipico”<br />
della lesione personale volontaria, configurabile –si dice- solo nel caso fantasioso<br />
di un chirurgo che causasse lesioni al malato per malvagità od odio personale.<br />
Ed infatti, l’atto medico-chirurgico è sempre intrinsecamente vantaggioso<br />
ed utile, e tende alla rimozione di una patologia: e perciò, ove correttamente<br />
compiuto e quantunque non preceduto dall’acquisizione del consenso,<br />
non può essere assoggettato a sanzione penale a titolo di lesioni personali<br />
volontarie come se fosse il gesto di un qualsiasi accoltellatore, e prescindendosi<br />
dalla sua specifica natura ed essenza, che rimane quella di un gesto volto<br />
a giovare e non a nuocere; e questo, neppure in caso di esito infausto (che –