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xciii congresso nazionale - S.I.O.e.Ch.CF.

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La responsabilità professionale dell’otorinolaringoiatra nel quadro della responsabilità...<br />

c) Il nesso causale<br />

Non è ancora sufficiente però, per affermare la responsabilità penale del<br />

medico, accertare che la sua prestazione risulti affetta da colpa, occorrendo<br />

anche la prova che proprio la condotta colposa del sanitario sia stata la causa<br />

delle lesioni o della morte del paziente, nel senso che queste ultime non si<br />

sarebbero verificate se il medico avesse agito in modo corretto ed esente da<br />

rimprovero.<br />

Mentre l’accertamento del nesso causale non si presenta difficile quando la<br />

condotta del sanitario sia consistita in una azione (come ad esempio, nell’ipotesi<br />

della incisione di un’arteria fondamentale da parte del chirurgo, in sede<br />

di intervento), in tal caso il giudizio finale sulla esistenza del nesso potendo<br />

essere di certezza, la situazione è diversa quando si debba viceversa valutare<br />

la correlazione causale tra una omissione del medico e l’evento lesivo subito<br />

dal malato. In questa ipotesi il giudizio finale non potrà essere di certezza, ma<br />

solo di probabilità logica: il nesso verrà riconosciuto quando, alla luce dei<br />

fatti accertati, risulti altamente probabile sul piano logico e razionalmente credibile<br />

che, senza la omissione della prestazione dovuta da parte del medico,<br />

l’evento di danno non si sarebbe verificato.<br />

3. Gli orientamenti più recenti della Cassazione in tema di responsabilità<br />

penale del medico.<br />

Passiamo a questo punto a render conto in termini generali e sintetici, delle<br />

posizioni assunte dalla Cassazione nelle decisioni più recenti sui tre aspetti<br />

“fulcro” della responsabilità penale del medico appena descritti: consenso del<br />

paziente, colpa medica (anche in “èquipe”), nesso di causalità (con specifico<br />

riferimento alla omissione dell’intervento doveroso).<br />

3.1In tema di consenso “informato” (la cui necessità di acquisizione da parte<br />

del sanitario, al di fuori dei soli casi di situazione di urgenza in cui esista il<br />

rischio di un grave danno alla salute del malato o addirittura di morte, costituisce<br />

ormai,per come più sopra detto, un principio indiscusso nella giurisprudenza)<br />

possono essere in particolare segnalate due importanti decisioni<br />

relative alla responsabilità penale del medico che intervenga consapevolmente<br />

al di fuori del consenso del paziente.<br />

La Suprema Corte (Sez. IV, 9.3.2001), superando una posizione precedente, e<br />

peraltro legata ad una vicenda del tutto particolare, nota come “caso<br />

Massimo”, in cui il medico aveva eseguito, del tutto arbitrariamente e senza<br />

necessità, un intervento chirugico diverso da quello consentito, da cui era poi<br />

derivata la morte della paziente (la Cassazione – Sez. V^, 13.5.1992- aveva<br />

qualificato il fatto come omicidio preterintenzionale, reato, per come noto,<br />

severamente punito, che si configura quando, da atti diretti a percuotere o a<br />

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