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xciii congresso nazionale - S.I.O.e.Ch.CF.

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G. Iadecola<br />

310<br />

può certamente intervenire anche senza il consenso del paziente,poiché si<br />

versa in una situazione di cd. stato di necessità), il sanitario non possa eseguire<br />

alcuna prestazione sul corpo del malato (dalla più semplice alla più<br />

complessa) senza essersi preventivamente munito del consenso del<br />

malato stesso.<br />

Si ritiene, altresì, in dottrina ed in giurisprudenza (va detto che a queste è<br />

infatti affidata l’elaborazione dei principi in tema di consenso del paziente,<br />

poiché manca una disciplina giuridica generale ed organica della materia<br />

da parte della legge),che, perché tale consenso sia validamente prestato,<br />

occorre che risponda a determinati requisiti, che vengono così di massima<br />

individuati e descritti:<br />

1) il consenso non è condizionato di norma a particolari forme di espressione,<br />

essendo essenziale che esso, pur attraverso comportamenti concludenti,<br />

giunga in modo univoco al sanitario;<br />

2) esso non può che provenire dalla persona che ha la disponibilità giuridica<br />

del bene protetto, che è quello della salute, e quindi dal paziente,<br />

nessuna efficacia potendo essere riconosciuta alla volontà dei familiari,<br />

tranne che nell’ipotesi di esercizio della tutela o della potestà dei<br />

genitori, rispettivamente per il paziente incapace e per il paziente minore<br />

degli anni diciotto;<br />

3) il paziente deve essere capace di intendere e di volere nel momento in<br />

cui esprime il consenso;<br />

4) esso deve formarsi liberamente e non essere effetto di violenza, inganno<br />

o errore, e non deve essere contrario all’ordine pubblico ed al buon<br />

costume;<br />

5) deve precedere l’avvio del trattamento ed è suscettivo di revoca per lo<br />

meno fino a che ne sia possibile l’interruzione;<br />

6) il consenso deve essere di regola acquisito da parte del medico che eseguirà<br />

il trattamento, potendo peraltro ipotizzarsi, in caso di prestazione<br />

che avvenga all’interno di strutture complesse, che il soggetto apicale<br />

possa delegarne l’acquisizione a qualsiasi medico del servizio di cui è<br />

responsabile (anche diverso dal medico che interverrà);<br />

7) quanto l’attività sanitaria si articoli in varie fasi, ciascuna delle quali<br />

presenti rischi specifici e distinti (si pensi alla sequela: accertamenti<br />

diagnostici, pratica di anestesia, intervento chirurgico), il consenso<br />

dovrà essere acquisito dal sanitario preposto ad ogni singola fase;<br />

8) il consenso, d’ordinario, non è dato ad personam, nel senso che non<br />

può essere condizionato alla esecuzione della prestazione da parte di un<br />

determinato sanitario, e permette la fungibilità;<br />

9) il consenso del paziente ha valenza specifica, ossia si riferisce unicamente<br />

alla prestazione che gli venga prospettata come da eseguirsi da<br />

parte del medico.<br />

Può essere qui segnalato come sia invalsa la regola, anche nella prassi<br />

ospedaliera, di impiegare la modulistica prestampata per acquisire il

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