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xciii congresso nazionale - S.I.O.e.Ch.CF.

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LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DELL’OTORINOLARIN-<br />

GOIATRA NEL QUADRO DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE<br />

MEDICA: NOZIONI FONDAMENTALI ED ORIENTAMENTI DELLA<br />

CASSAZIONE<br />

G. Iadecola<br />

La responsabilità professionale dell’otorinolaringoiatra nel quadro della responsabilità...<br />

1. Premessa<br />

Se è vero che l’esercizio della otorinolaringoiatria conosce aspetti problematici<br />

che sono peculiari di tale specialità, può però anche dirsi che i temi fondamentali<br />

della responsabilità professionale dell’otorinolaringoiatra coincidano<br />

con quelli comuni a qualsiasi altra attività sanitaria, in tal modo investendo<br />

i profili, ormai notori e ricorrenti, del consenso del paziente, della colpa<br />

del sanitario e del nesso causale tra la condotta colposa a questi ascritta ed il<br />

danno subito dal paziente medesimo<br />

Una rapida rassegna della giurisprudenza penale della Cassazione degli ultimi<br />

anni, evidenzia come i “capitoli” più ricorrenti della responsabilità professionale<br />

medica riguardino in effetti il tema del consenso del paziente, l’addebito<br />

di colpa nell’attività sanitaria individuale o in “équipe”, ed il problema<br />

dell’accertamento del nesso di causalità – rispetto al pregiudizio lesivo subìto<br />

dal malato – in caso di omissione da parte del medico della condotta adeguata<br />

doverosa.<br />

Prima di esaminare, sia pure per generale sintesi, le proposizioni più significative<br />

poste dalle sentenze del giudice di legittimità riguardo a tali aspetti (va<br />

precisato che l’indagine si limita a tali pronunce poiché è la Corte di<br />

Cassazione, ossia – appunto – il giudice di legittimità, che fornisce il giudizio<br />

definitivo sull’operato degli altri giudici, cd. di merito, ed “indica” a questi i<br />

criteri cui ispirare le proprie decisioni), sembra opportuno soffermarsi, con<br />

qualche accenno, sui concetti richiamati di consenso del paziente, di colpa<br />

(individuale o in “équipe”) e di nesso di causalità.<br />

2. I concetti di consenso del malato, colpa professionale (individuale ed in<br />

“équipe”) e nesso di causalità.<br />

a) Il consenso del paziente.<br />

E’ generalmente riconosciuto che, per lo meno al di fuori dei casi di pericolo<br />

di vita o di danno grave ed urgente alla persona (in cui il medico<br />

Già Magistrato della Corte di Cassazione<br />

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